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n. 11-2007 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 18 ottobre 2007 n. 502
L. Papiano Pres I. Caso Est.
A. Balestrieri Arturo contro il Comune di Parma (non costituito) e nei confronti di G. Crialesi Esposito ( non costituito)


1. Elezioni – Giudizio elettorale - Censura diretta solo a provocare in sede processuale un generale riesame delle schede – Mancanza di un principio di prova atto ad identificare la natura e la consistenza dei vizi denunciati - Inammissibilità

 

2 . Elezioni - Giudizio elettorale – C.d. “prova di resistenza” - Applicabilità

1. Nei giudizi elettorali, al fine di evitare che l’indicazione dei voti contestati si trasformi in mero espediente per provocare un generale riesame delle schede elettorali in sede giurisdizionale – attribuzione estranea ai compiti del giudice amministrativo –, i motivi di censura debbono essere prospettati con sufficiente grado di concretezza, indicando gli errori riscontrati nelle operazioni elettorali e la loro incidenza sul procedimento e sui risultati elettorali, specificando la natura dei vizi denunciati, il numero, ancorché approssimativo, delle schede contestate e gli uffici elettorali di sezione cui si riferiscono le schede stesse. Pertanto è inammissibile la censura diretta non a denunciare specifici vizi invalidanti la dichiarazione di nullità delle schede elettorali, ma solo a provocare in sede processuale un generale riesame delle schede medesime, senza fornire neanche un principio di prova atto ad identificare, sia pure sommariamente, la natura e la consistenza, anche sotto il profilo numerico, dei vizi per i quali le schede stesse si assumono illegittimamente annullate.

 

2. In forza del principio della c.d. «prova di resistenza», il giudice amministrativo deve astenersi dall’annullamento degli atti impugnati se la loro illegittimità non influisce in concreto sui risultati elettorali


N. 00502/2007 REG.SEN.
N. 00255/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)




ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso elettorale n. 255 del 2007 proposto da
Balestrieri Arturo, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Asmone e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via Cairoli n. 1;

contro



il Comune di Parma, non costituito in giudizio;

nei confronti di
Crialesi Esposito Giuseppe, non costituito in giudizio;

per l’annullamento
delle operazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio comunale di Parma, in esito alla consultazione svoltasi il 27 e il 28 maggio 2007, nella parte in cui la lista denominata “Parma può” è stata esclusa dal riparto dei seggi di consigliere comunale per non avere superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi;

per l’accertamento
del diritto del ricorrente all’elezione a consigliere comunale, in quanto candidato alla carica di Sindaco collegato alla lista denominata “Parma può”;
dell’avvenuto superamento della soglia del 3% dei voti validi da parte della lista denominata “Parma può”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
All’udienza pubblica del 9 ottobre 2007 udito, per il ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Il ricorrente riferisce che egli partecipava quale candidato-sindaco alla consultazione elettorale svoltasi il 27 e il 28 maggio 2007 presso il Comune di Parma; che la lista denominata “Parma può”, a lui collegata, veniva esclusa dal riparto dei seggi di consigliere comunale, per non avere superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi (n. 2701 voti conseguiti, rispetto a n. 2726 voti corrispondenti al 3% del totale dei voti da conteggiare); che, in ragione di soli 26 voti in meno di quelli necessari, il candidato - sindaco non eletto si è trovato dunque impossibilitato ad acquisire la carica di consigliere comunale; che, tuttavia, lo scrutinio evidenzia molteplici errori, tali da compromettere l’esito della consultazione per quel che riguarda la lista “Parma può”, verosimilmente destinataria di un numero di suffragi superiore alla soglia del 3% dei voti validi; che, in particolare, si rende necessario il riesame, in sede giurisdizionale, di alcune schede elettorali, in modo da accertare il reale numero dei voti ottenuti da detta lista e conseguentemente ammetterla al riparto dei seggi nel consiglio comunale.
Ciò stante, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo. Deduce:
- Sez. n. 2. Il verbale indica n. 11 voti di lista (corrispondenti alle schede con preferenza), ma reca anche correzioni che farebbero in realtà pensare ad un totale di n. 14 voti validi, o comunque a n. 4 schede senza preferenza ed ingiustificatamente non considerate nel totale, onde appare opportuna una verifica;
- Sez. n. 11. Il verbale è carente dell’indicazione dei voti di lista, e allora l’Ufficio centrale ha acquisito una dichiarazione del presidente del seggio, il quale ha fatto rinvio alla “comunicazione n. 9”. Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 14. Il verbale rivela una discrepanza tra voti di lista (n. 14) e preferenze ai relativi candidati (n. 19), onde si rende necessaria una verifica diretta delle singole schede, non apparendo attendibile o comunque motivata la dichiarazione del presidente del seggio, all’uopo interpellato, circa la veridicità del dato concernente i voti di lista e l’erroneità di quello concernente i voti di preferenza;
- Sez. n. 78. Il verbale è carente dell’indicazione dei voti di lista, e allora l’Ufficio centrale ha acquisito una dichiarazione del presidente del seggio, il quale ha ricostruito il risultato. Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 79. Il verbale rivela una discrepanza tra il numero delle schede con preferenze (3) e il numero dei voti attributi ai candidati (n. 4). Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 94. Il verbale reca correzioni sui voti di lista (da 2 a 0) ma anche sul numero delle schede senza preferenze (da 4 a 0), e allora la circostanza che il presidente del seggio, all’uopo interpellato, abbia rettificato il primo dato (con assegnazione di 2 voti) giustifica una verifica istruttoria sul secondo dato, verosimilmente anch’esso errato;
- Sez. n. 100. Il verbale è carente dell’indicazione dei voti di lista, e allora l’Ufficio centrale ha acquisito una dichiarazione del presidente del seggio, il quale ha ricostruito il risultato previa consultazione delle tabelle di scrutinio. Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 119. Il verbale è carente dell’indicazione dei voti di lista, e allora l’Ufficio centrale ha acquisito una dichiarazione del presidente del seggio, il quale ha fatto rinvio alla “comunicazione n. 9”. Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 122. Il verbale evidenzia una differenza di 2 unità tra le preferenze attribuite ai candidati e il numero di schede con preferenze, onde si rende necessaria una verifica istruttoria, non apparendo attendibile la dichiarazione del presidente del seggio, all’uopo interpellato, che ha fornito chiarimenti in proposito;
- Sez. n. 131. Il verbale rivela una discrepanza tra il numero delle schede con preferenze (11) e il numero dei voti attributi ai candidati (14). Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 139. Il verbale è carente dell’indicazione dei voti di lista, e allora l’Ufficio centrale ha acquisito una dichiarazione del presidente del seggio, il quale ha fatto rinvio alla “comunicazione n. 9”, ma ha anche commesso un macroscopico errore di calcolo (somma finale) nel riportare i risultati in un proprio manoscritto. Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 154. Il verbale è in parte carente dell’indicazione dei voti di lista, e allora l’Ufficio centrale ha acquisito una dichiarazione del presidente del seggio, il quale ha fatto rinvio alla “comunicazione n. 9”. Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 172. Il verbale è carente dell’indicazione dei voti di lista, e allora l’Ufficio centrale ha acquisito una dichiarazione del presidente del seggio, il quale ha fatto rinvio alla “comunicazione n. 9”. Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 178. Il verbale è carente dell’indicazione dei voti di lista, e allora l’Ufficio centrale ha acquisito una dichiarazione del presidente del seggio, il quale ha ricostruito il risultato. Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 187. Il verbale è parzialmente carente dell’indicazione dei voti di lista, onde appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 193. Il verbale rivela che i voti di lista e le preferenze per i candidati di “Parma può” coincidono (n. 31), ma è inverosimile che gli elettori abbiano sempre espresso un voto di preferenza, ed è invece probabile un errore di trascrizione. Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 194. Il verbale è carente dell’indicazione dei voti di lista, e allora l’Ufficio centrale ha acquisito una dichiarazione del presidente del seggio, il quale ha fatto rinvio alla “comunicazione n. 9”. Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 197. Il verbale attribuisce un solo voto di lista a “Parma può”, ma al contempo risultano assegnate anche 5 preferenze di cui non si è tenuto conto. Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Sez. n. 200. Il verbale è carente dell’indicazione dei voti di lista, e allora l’Ufficio centrale ha acquisito una dichiarazione del presidente del seggio, il quale ha fatto rinvio alla “comunicazione n. 9”. Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali;
- Schede nulle. L’intera consultazione è stata caratterizzata da un elevato numero di schede nulle (2083), pari ad oltre il 2% dei voti espressi, ed in particolare ne risulta elevato il numero nelle sez. n. 86, n. 88, n. 103, n. 117, n. 122, n. 126, n. 165, n. 169, n. 186, n. 188, n. 190, n. 192, n. 195, n. 196, n. 200. Appare quindi opportuna una verifica dei criteri realmente seguiti, visionando tutte le schede nulle, o quanto meno quelle delle sezioni ora indicate, onde accertare eventuali indebite sottrazioni di voti alla lista “Parma può”;
- Sez. n. 35, n. 55, n. 97, n. 118, n. 143. Alcuni candidati della lista “Parma può” hanno ricevuto la dichiarazione sottoscritta di elettori che riferiscono di avere espresso un voto di preferenza in loro favore, ma i verbali delle relative sezioni non registrano simili preferenze. Appare a questo punto opportuna una verifica circa l’esattezza dei dati finali, visionando le schede elettorali.
Conclude dunque il ricorrente per l’annullamento delle operazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio comunale di Parma (in esito alla consultazione svoltasi il 27 e il 28 maggio 2007), nella parte in cui la lista denominata “Parma può” è stata esclusa dal riparto dei seggi di consigliere comunale per non avere superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi, con il conseguente accertamento del diritto del medesimo ricorrente all’elezione a consigliere comunale, in quanto candidato alla carica di Sindaco collegato alla lista denominata “Parma può”, stante l’avvenuto raggiungimento da parte di detta lista della quota a tale fine necessaria.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Parma.
All’udienza del 9 ottobre 2007, ascoltato il rappresentante del ricorrente, la causa è passata in decisione.

DIRITTO



Assumendo di avere titolo all’elezione alla carica di consigliere comunale in quanto candidato-sindaco collegato alla lista denominata “Parma può”, il ricorrente chiede una parziale correzione dell’esito della consultazione per il rinnovo del Consiglio comunale di Parma, svoltasi nel maggio 2007. La suddetta lista avrebbe in realtà ottenuto un numero di voti superiore a quello risultante dai conteggi finali, ed inoltre un riesame generale delle schede sarebbe necessario nelle sezioni i cui verbali denunciano omissioni o incongruenze, così come una verifica delle schede “nulle” sarebbe giustificata dalla loro abnorme entità, quanto meno in alcune specifiche sezioni. Dal che la pretesa rettifica dei risultati elettorali nella parte concernente la lista “Parma può”, e quindi il riconoscimento dell’avvenuto superamento della soglia di sbarramento del 3% dei voti validi (limite non raggiunto per soli 26 voti), con relativa ammissione al riparto dei seggi ed assegnazione del primo degli stessi al ricorrente.
Alla luce delle questioni dedotte, il Collegio ritiene di dovere innanzi tutto precisare che, per costante giurisprudenza (v, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2002 n. 5157), nel processo in materia elettorale al giudice amministrativo è consentito esercitare i suoi poteri istruttori – in tal modo riesaminando l’attività amministrativa svoltasi durante la consultazione – solo quando ciò occorra per verificare la sussistenza di quei vizi che gli siano stati denunciati dal ricorrente con sufficiente grado di precisione e ragionevole presunzione di attendibilità, mentre non può trovare ingresso la prospettazione di vizi generici o ipotetici, né tanto meno la formulazione di censure fondate esclusivamente su di una soggettiva valutazione di inverosimiglianza dell’accaduto; quanto, invece, alle irregolarità suscettibili di assumere rilievo, è noto come in materia viga il principio di strumentalità delle forme, per cui, tra tutte le possibili irregolarità, sono significative solo quelle sostanziali, restandone invece estranee le anomalie formali o procedurali che non compromettano l’accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale, come – ad esempio – la mancata, erronea o irregolare indicazione, nel verbale, dei voti validi di preferenza o di lista riportati da ciascuna lista o dai candidati, posto che dalle tabelle di scrutinio se ne può sempre ricavare l’esatta consistenza. Va aggiunto che l’onere del principio di prova circa le irregolarità denunciate non può essere assolto con dichiarazioni testimoniali sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, essendo queste ultime uno strumento surrettizio per introdurre la prova testimoniale vietata nel giudizio amministrativo elettorale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2000 n. 3631); ove, poi, si trattasse di dichiarazioni di elettori circa il voto espresso, costituirebbe un ulteriore motivo ostativo alla loro rilevanza la circostanza che le relative censure, per la scarsa credibilità che le sorregge, si risolverebbero in mere supposizioni, tendenti comunque ad ottenere un indebito generalizzato riesame in sede giurisdizionale dell’operato degli uffici elettorali (v. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 22 novembre 2004 n. 8170).
Ciò posto, e tenuto conto della richiamata giurisprudenza, si presenta inammissibile la doglianza fondata sul presunto eccessivo numero di schede nulle e sulla conseguente asserita necessità di riesaminarle “in toto”, o quanto meno di rivalutare quelle relative a sezioni in cui il fenomeno sarebbe più vistoso, al fine di verificare i criteri di scrutinio realmente seguiti dagli uffici elettorali. Si tratta, in effetti, di una censura generica ed espressa in termini dubitativi o comunque imperniata esclusivamente su di una soggettiva valutazione di inverosimiglianza dell’accaduto – oltre che sul vago riferimento a «notizie» diffusesi nella comunità locale –, posto che, al di là dell’anomalo numero complessivo delle schede dichiarate tali, non viene specificato alcun elemento che dia conto degli errori eventualmente commessi in sede di spoglio, né tanto meno della loro concreta incidenza quantitativa sul risultato elettorale della lista “Parma può”. Va ribadito che nei giudizi elettorali, al fine di evitare che l’indicazione dei voti contestati si trasformi in mero espediente per provocare un generale riesame delle schede elettorali in sede giurisdizionale – attribuzione estranea ai compiti del giudice amministrativo –, i motivi di censura debbono essere prospettati con sufficiente grado di concretezza, indicando gli errori riscontrati nelle operazioni elettorali e la loro incidenza sul procedimento e sui risultati elettorali, specificando la natura dei vizi denunciati, il numero, ancorché approssimativo, delle schede contestate e gli uffici elettorali di sezione cui si riferiscono le schede stesse (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2003 n. 2855); pertanto – si è detto (v. TAR Basilicata 24 febbraio 1995 n. 51) – è inammissibile la censura diretta non a denunciare specifici vizi invalidanti la dichiarazione di nullità delle schede elettorali, ma solo a provocare in sede processuale un generale riesame delle schede medesime, senza fornire neanche un principio di prova atto ad identificare, sia pure sommariamente, la natura e la consistenza, anche sotto il profilo numerico, dei vizi per i quali le schede stesse si assumono illegittimamente annullate.
Incorre nella declaratoria di inammissibilità anche la questione imperniata sulle dichiarazioni di voto postume di alcuni elettori circa preferenze espresse in favore di candidati della lista “Parma può” (per un totale di cinque voti, relativamente alle sezioni n. 35, n. 55, n. 97, n. 118 e n. 143), preferenze poi però non registrate nei conteggi finali. Abbia voluto in tal modo il ricorrente dimostrare che alcune delle «schede nulle» riguardavano la lista a lui collegata, o abbia voluto piuttosto formulare una doglianza autonoma, appare in ogni caso risolutiva l’assoluta irrilevanza di simili dichiarazioni; come si è detto, la giurisprudenza le considera prive di qualsiasi valore processuale, e il Collegio deve quindi prescinderne.
Lamenta ancora il ricorrente che i verbali di alcune sezioni non sono stati compilati – o sono stati compilati in modo incompleto –, nella parte riepilogativa dei voti di lista, e che l’Ufficio centrale, su indicazione esplicita dei presidenti di sezione, vi ha supplito attingendo i relativi dati dalle «comunicazioni» a suo tempo inviate all’Amministrazione comunale (sezioni n. 11, n. 119, n. 139, n. 154, n. 172, n. 194, n. 200) o acquisendo una dichiarazione del presidente del seggio che ne ha ricostruito “ex post” il risultato attraverso la consultazione delle «tabelle di scrutinio» (sezioni n. 78, n. 100, n. 178). Si tratterebbe, a suo dire, di atti privi dell’efficacia giuridica propria dei verbali, e comunque di mezzi di conoscenza che non garantirebbero un adeguato grado di attendibilità dei dati ivi riportati, onde occorrerebbe riesaminare tutte le schede di quelle sezioni e verificare il reale risultato elettorale.
La censura non è fondata.
Occupandosi di una questione simile, la giurisprudenza (v. TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 18 novembre 2004 n. 2597) ha avuto occasione di rilevare che il verbale delle operazioni elettorali fa fede fino a querela di falso in relazione a quanto risulta in esso espressamente attestato, non anche per le circostanze non verbalizzate, le quali, viceversa, possono essere dimostrate con altri validi mezzi probatori; che sulla base dei principi di “strumentalità delle forme” e di “conservazione degli atti” del procedimento, la ricostruibilità dei dati elettorali deve intendersi consentita mediante l’esame di ogni atto o elemento proveniente dalle sezioni e dotato di fede pubblica; che, allora, le «comunicazioni» sottoscritte dai presidenti dei seggi, o altra dichiarazione analoga, per essere a loro volta provviste di fede privilegiata ex art. 2700 cod.civ., al pari del verbale, costituiscono strumenti pienamente idonei allo scopo, ove non vengano puntualmente dedotte circostanze obiettive che palesino l’erroneità del loro contenuto (l’efficacia probatoria che l’art. 2700 cod.civ. riconosce all’atto pubblico «fino a querela di falso» riguarda la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché le dichiarazioni e gli altri fatti che egli dichiara avvenuti in sua presenza, ma non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni, che può essere contestato senza ricorrere alla querela di falso; v. Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2001 n. 3212). In assenza, pertanto, di contestazioni specifiche, non sussistono i presupposti per promuovere un riesame generale delle schede scrutinate in quelle sezioni.
Inammissibile, poi, è la pretesa a vedere effettuata una verifica complessiva delle schede relative alla sezione n. 193, il cui risultato conclusivo denoterebbe, quanto alla lista “Parma può”, l’insolita attribuzione di un numero di preferenze del tutto coincidente con i voti espressi in favore della lista (per un totale di 31 unità), sì da giustificare – secondo il ricorrente – il sospetto di un errore di trascrizione, e quindi la necessità di un controllo integrale del materiale agli atti. All’accoglimento della domanda osta la già ricordata improponibilità di censure volte a prospettare vizi ipotetici, quale è quello desunto dalla mera anomalia di un conteggio finale che non rispecchierebbe la consueta presenza di una certa quota di voti senza preferenza.
In termini dubitativi è stata formulata anche la doglianza concernente la sezione n. 187, posto che l’asserita “… compilazione nel verbale di una sola colonna nella tabella dei voti di lista …” (v. pag. 10 del ricorso) non costituisce di per sé motivo di inattendibilità dei dati ivi riportati. Si tratta insomma di un ulteriore caso di prospettazione di un vizio ipotetico.
E ad identica conclusione il Collegio ritiene di dover giungere relativamente alla questione sollevata dal ricorrente in ordine alla sezione n. 94. La circostanza che nel verbale sia emersa una discrepanza tra voti di lista (zero) e preferenze per i candidati della lista “Parma può” (due), e che, su richiesta dell’Ufficio centrale, il presidente del seggio abbia riconosciuto la necessità di computare due voti per la lista – è vero – rivela un’inesattezza nella verbalizzazione, ma rende del tutto ipotetico, ovvero sfornito di un principio di prova, l’assunto per cui sarebbe altresì presumibilmente errato il dato relativo alle schede senza preferenza (zero) e si dovrebbe perciò accertare in sede giurisdizionale l’esatto numero di voti ottenuti dalla lista.
Le restanti censure sollevano questioni che, se fondate, consentirebbero di incrementare di 23 unità il totale dei voti della lista “Parma può” (7 voti complessivi nella sezione n. 2 in relazione a correzioni asseritamente sospette in sede di verbale, 5 voti nella sezione n. 14 in ragione della discrepanza tra voti di lista e preferenze per i candidati, 1 voto nella sezione n. 79 in ragione della discrepanza tra riepilogo delle schede con preferenza e preferenze espresse per i vari candidati, 2 voti nella sezione n. 122 in ragione della discrepanza tra riepilogo delle schede con preferenza e preferenze espresse per i vari candidati, 3 voti nella sezione n. 131 in ragione della discrepanza tra riepilogo delle schede con preferenza e preferenze espresse per i vari candidati, 5 voti nella sezione n. 197 in ragione della discrepanza tra voti di lista computati e preferenze espresse per i vari candidati). Come è noto, in forza del principio della c.d. «prova di resistenza», il giudice amministrativo deve astenersi dall’annullamento degli atti impugnati se la loro illegittimità non influisce in concreto sui risultati elettorali (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2006 n. 3488); il che è quanto avverrebbe nella fattispecie, non determinandosi comunque il recupero dei 26 voti necessari alla lista “Parma può” per raggiungere la soglia del 3% dei voti validi. Si può dunque prescindere dall’esame delle ulteriori questioni dedotte.
In conclusione, il ricorso va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese di lite, non essendosi costituite in giudizio le controparti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2007, con l’intervento dei signori:
Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2007



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