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n. 10-2007 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 25 ottobre 2007 n. 10095
Pres. Pannone, est. M. Francavilla
Varriale (Avv.ti A. Palma e S. Scatola) c. Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche nella Regione Campania (Avv. dello Stato); c. Tecnis s.p.a. (n.c.); c. Uniter C.S. a Resp.limitata, (n.c.); c. Comune di Pozzuoli (n.c.)


1. Giurisdizione e competenza – Competenza esclusiva del TAR Lazio a conoscere della legittimità dei Provvedimenti Commissariali d’urgenza – Art.3, comma 2 bis 2 ter, del D.L. 245/05 (convertito in Legge 21/06)– Sussiste – Fattispecie.

 

2. Giurisdizione e competenza – Incompetenza del TAR periferico, a favore del TAR Lazio, a conoscere della Legittimità dei Provvedimenti Commissariali d’urgenza – Può essere rilevata d’ufficio ex art. 3 del D.L. 245/05 (convertito in Legge 21/06).

1. In tutte le situazioni di emergenza, dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità dei Provvedimenti Commissariali spetta, in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis e 2 ter del D.L.(convertito in Legge 21/06) al TAR Lazio: nella fattispecie il TAR Campania ha dichiarato la propria incompetenza e la conseguente inammissibilità del ricorso avverso i provvedimenti Commissariali per l’emergenza Bonifiche e Tutela delle acque nella Regione Campania, nell’ambito della procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione delle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collegamento relativo all’impianto di depurazione di Cuma.

 

2. Può essere rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 245 del 2005 (convertito in Legge 21/06) l’incompetenza del TAR periferico a favore del TAR Lazio, a conoscere della legittimità dei provvedimenti commissariali emanati in situazioni di emergenza.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania
Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta




composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Andrea Pannone - Presidente;
- Dr. Paolo Carpentieri – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 7035/06 R.G. proposto da

VARRIALE RAFFAELE elettivamente domiciliato in Napoli, via C. Poerio n. 98 presso lo studio dell’avv. Antonio Palma che, unitamente all’avv. Simona Scatola, lo rappresenta e difende nel presente giudizio


CONTRO




- COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA domiciliato in Napoli, via A. Diaz n. 11 presso la Sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- TECNIS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituito in giudizio;

- UNITER C.S. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

- COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio

per l’annullamento dei seguenti atti:
1) nota del 31/07/06 con cui la Uniter ha comunicato che il Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania ha autorizzato l’accesso ai terreni di proprietà del ricorrente;
2) autorizzazione prot. n. 5924 del 27/08/06 emessa dal Sub Commissario per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania;
3) comunicazione di avvio del procedimento del 06/04/05 prot. n. 2769/I;
4) ordinanza n. 138 del 22/12/05 emessa dal Vice Commissario per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania;
5) progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio necessario per la realizzazione delle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collegamento relativo all’impianto di depurazione di Cuma;
6) ordinanze commissariali nn. 208/03, 293/03, 129/04 e 9/05;
7) validazione del progetto definitivo offerto in sede di gara dall’Uniter Consorzio stabile a r.l.;
8) ordinanza n. 40 del 13/04/07 ;
9) nota emessa dal sub Commissario per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania del 17/07/07 prot. n. 8195/cd;
10) nota del responsabile del procedimento del 17/07/07;
11) decreto del Commissario di Governo n. 169 del 28/06/07;
12) proposta n. 352 del 27/06/07 di ristrutturazione statica e funzionale del collettore di Cuma;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 27/09/07;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;
Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 27 settembre 2007 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale adito;
Rilevato, infatti, che il ricorrente impugna gli atti, in epigrafe meglio indicati, emessi dal Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2425/96 e successive, nell’ambito della procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione delle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collegamento relativo all’impianto di depurazione di Cuma;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 c. 2 bis e 2 ter d.l. n. 245/05, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità dei provvedimenti commissariali nelle situazioni di emergenza, quale è quella oggetto di causa, dichiarate ai sensi dell'art. 5 comma 1° l. n. 225/92 spetta, in via esclusiva, al TAR Lazio – Sede di Roma;
Rilevato che, sempre in base al citato art. 3, il difetto di competenza del TAR periferico può essere rilevato d’ufficio;
Ritenuto, pertanto, necessario rilevare l’incompetenza del Tribunale a decidere la presente controversia e, conseguentemente, dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
Considerato che la peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali mentre, ai sensi dell’art. 21 d.l. n. 223/06, le spese necessarie per l’iscrizione a ruolo della causa debbono essere definitivamente poste a carico del ricorrente;


P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede di Napoli, Quinta Sezione Interna, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali ponendo definitivamente a carico del ricorrente le spese necessarie per l’iscrizione a ruolo della causa;
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2007.



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