REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania
Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta
composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Andrea Pannone - Presidente;
- Dr. Paolo Carpentieri – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7035/06 R.G. proposto da
VARRIALE RAFFAELE elettivamente domiciliato in Napoli, via C. Poerio n. 98 presso lo studio dell’avv. Antonio Palma che, unitamente all’avv. Simona Scatola, lo rappresenta e difende nel presente giudizio
CONTRO
- COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA domiciliato in Napoli, via A. Diaz n. 11 presso la Sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- TECNIS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituito in giudizio;
- UNITER C.S. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
- COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio
per l’annullamento dei seguenti atti:
1) nota del 31/07/06 con cui la Uniter ha comunicato che il Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania ha autorizzato l’accesso ai terreni di proprietà del ricorrente;
2) autorizzazione prot. n. 5924 del 27/08/06 emessa dal Sub Commissario per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania;
3) comunicazione di avvio del procedimento del 06/04/05 prot. n. 2769/I;
4) ordinanza n. 138 del 22/12/05 emessa dal Vice Commissario per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania;
5) progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio necessario per la realizzazione delle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collegamento relativo all’impianto di depurazione di Cuma;
6) ordinanze commissariali nn. 208/03, 293/03, 129/04 e 9/05;
7) validazione del progetto definitivo offerto in sede di gara dall’Uniter Consorzio stabile a r.l.;
8) ordinanza n. 40 del 13/04/07 ;
9) nota emessa dal sub Commissario per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania del 17/07/07 prot. n. 8195/cd;
10) nota del responsabile del procedimento del 17/07/07;
11) decreto del Commissario di Governo n. 169 del 28/06/07;
12) proposta n. 352 del 27/06/07 di ristrutturazione statica e funzionale del collettore di Cuma;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 27/09/07;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;
Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 27 settembre 2007 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale adito;
Rilevato, infatti, che il ricorrente impugna gli atti, in epigrafe meglio indicati, emessi dal Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2425/96 e successive, nell’ambito della procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione delle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collegamento relativo all’impianto di depurazione di Cuma;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 c. 2 bis e 2 ter d.l. n. 245/05, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità dei provvedimenti commissariali nelle situazioni di emergenza, quale è quella oggetto di causa, dichiarate ai sensi dell'art. 5 comma 1° l. n. 225/92 spetta, in via esclusiva, al TAR Lazio – Sede di Roma;
Rilevato che, sempre in base al citato art. 3, il difetto di competenza del TAR periferico può essere rilevato d’ufficio;
Ritenuto, pertanto, necessario rilevare l’incompetenza del Tribunale a decidere la presente controversia e, conseguentemente, dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
Considerato che la peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali mentre, ai sensi dell’art. 21 d.l. n. 223/06, le spese necessarie per l’iscrizione a ruolo della causa debbono essere definitivamente poste a carico del ricorrente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede di Napoli, Quinta Sezione Interna, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali ponendo definitivamente a carico del ricorrente le spese necessarie per l’iscrizione a ruolo della causa;
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2007.