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n. 10-2007 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 24 ottobre 2007 n. 9969
Pres. est. Giamportone
Carignani (Avv.ti Palladino e Nuzzaci) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comandante Generale p.t. della Guardia di Finanza, Comandante p.t. della Regione Campania della Guardia di Finanza e Comandante p.t. del Gruppo Pronto Intervento della Guardia di Finanza di Napoli (n.c.)


Giustizia Amministrativa – Annullamento del Provvedimento di diniego di istanza di trasferimento e riammissione in una graduatoria – Identificazione dei controinteressati ai sensi dell’art. 21 L. 1034/71 – Criteri – Individuazione – Omessa notifica – Conseguenze

In caso di annullamento del Provvedimento di diniego di istanza di trasferimento di un Finanziere e la conseguente riammissione dello stesso nella graduatoria relativa ai trasferimenti del personale della Guardia di Finanza, qualifica come controinteressati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della L. 1034/71, tutti i soggetti che subirebbero una retrocessione nella graduatoria medesima, con la conseguenza che l’omissione della notifica del ricorso a tali soggetti determina l’inammissibilità del ricorso stesso.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo per la Regione Campania
sezione Sesta




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 5002/2007 proposto da

Carignani Alessio Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Palladino e Agnese Nuzzaci, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Solimena n. 1, presso lo studio dell’avv. Pietro Volpe,


CONTRO



- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore;

- il Comandante Generale p.t. della Guardia di Finanza;

- il Comandante p.t. della Regione Campania della Guardia di Finanza;

- il Comandante p.t. del Gruppo Pronto Intervento della Guardia di Finanza di Napoli, non costituitisi in giudizio presso questo T.A.R. a seguito della remissione per competenza del presente ricorso dal T.A.R. Puglia,

PER L’ANNULLAMENTO (previa sospensione)
1) del provvedimento n. 136652/1241/5 del 26.4.2007, concernente il diniego dell’istanza di trasferimento del ricorrente presso il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza;
2) della nota informativa del 24.1.2007 del Comando Regionale Campania;
3) del piano impieghi del Comando Generale della Guardia di Finanza;
4) del parere negativo n. 16603 del 14.3.2007, emesso dal Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza in ordine all’istanza di trasferimento del ricorrente;
5) della graduatoria contingente mare e ordinario del 10.4.2007 del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente Filippo Giamportone;
Udito alla Camera di Consiglio del 10 ottobre 2007 il difensore del ricorrente, come da verbale;
Visti gli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo vigente risultante dalle innovazioni legislative introdotte, rispettivamente dagli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Visto, in particolare, il combinato disposto del comma 1 dell’art. 3 del comma 1 dell’art. 9 citati, che autorizza il giudice adito in sede cautelare a definire il giudizio nel merito “con sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione;

Ritenuto che sussistono i presupposti per poter decidere in via definitiva il ricorso, il quale si appalesa inammissibile per disintegrità del contraddittorio.
Ed invero, l’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 prescrive che il ricorso deve essere notificato nel termine di decadenza, oltre che alla Autorità emanante, anche ad almeno uno dei controinteressati.
Ora, per pacifica giurisprudenza, si configurano quali controinteressati –ai quali va notificato il ricorso- i soggetti collocati in una graduatoria impugnata, i quali dall’accoglimento dell’impugnativa potrebbero subire modificazioni peggiorative nella posizione occupata.
Nella specie, l’eventuale accoglimento del ricorso in esame comporterebbe l’inserimento del ricorrente nella impugnata graduatoria (concernente i trasferimenti a domanda del personale nell’ambito della pianificazione ordinaria), con nocumento della posizione occupata dagli altri concorrenti.
Il ricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere notificato, nei termini, ad almeno uno dei controinteressati, che, per la posizione occupata, erano esposti a risentire gli effetti negativi del suo eventuale accoglimento.
Esso, viceversa, non è stato notificato ad alcun controinteressato, per cui va dichiarato inammissibile per insufficiente costituzione del contraddittorio;
Considerato che le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio presso questo T.A.R., nulla si statuisce sulle spese di lite;


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli il 10 ottobre 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

- Filippo Giamportone, Presidente ed estensore;
- Ida Raiola, Referendario;
- Sergio Zeuli, Referendario.



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