N.12/2007
Reg.Dec.
N. 8 Reg.Ric.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce
Prima Sezione
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Claudio Contessa Componente
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 1254/2006 presentato dalla
Società Cooperativa a r.l. Arianna, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Montemurro Francesco, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Mastrangelo e Arcangelo Montanaro,
contro
il Comune di Mottola, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Pancallo,
per l'annullamento
- del provvedimento della Giunta Municipale di Mottola n° 39 del 4 Febbraio 2006, con cui fu deliberato di avviare il procedimento di revoca dell’assegnazione dei lotti nn° 16 e 17 della zona P.I.P.;
- della nota prot. n° 6491 del 27 Aprile 2006, con la quale il Dirigente dello S.U.A.P. del Comune di Mottola ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’assegnazione dei predetti lotti;
- del provvedimento prot. n° 7352 del 12 Maggio 2006, con cui il Dirigente dello S.U.A.P. del Comune di Mottola ha revocato, ad ogni effetto di legge, l’assegnazione dei lotti nn° 16 e 17 della zona P.I.P. (artigianale) a suo tempo disposta a favore della Società ricorrente ed ha statuito di corrispondere alla stessa il 90% dell’importo anticipato, a norma dell’art. 14 del Regolamento adottato dal Consiglio Comunale di Mottola con delibera n° 21 del 4 Luglio 2005 e ss.mm.;
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mottola;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 10 Ottobre 2007 il Relatore Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Iannuzzi, in sostituzione degli Avvocati Pietro Mastrangelo e Arcangelo Montanaro, per la Società ricorrente e l’Avv. Angelo Vantaggiato, in sostituzione dell'Avv. Antonio Pancallo, per l'Amministrazione Comunale resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società Cooperativa ricorrente espone:
- che, con atto per notar Torricella del 7 Marzo 2002, il Comune di Mottola le concedeva il diritto di superficie (per la durata di 99 anni) sulle aree comprese in zona P.I.P. individuate come lotti nn° 16 e 17;
- che l’art. 3 della predetta convenzione stabiliva che i lavori di costruzione dell’opificio industriale dovevano essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio della concessione edilizia e completati entro i successivi tre anni;
- che il Comune di Mottola, pur se i provvedimenti di assegnazione risalivano al 1993/1994, pur se aveva ceduto i lotti nn° 16 e 17 nell’anno 2002 (nonostante il fatto che la Società assegnataria non avesse fatto nulla a distanza di otto anni dall’assegnazione e a distanza di quattro anni dall’approvazione del progetto di costruzione dell’opificio), procedeva unilateralmente, senza previa diffida, alla revoca in danno della ricorrente dell’assegnazione dei due lotti di che trattasi.
La Società ricorrente, ritenendo illegittimi i provvedimenti indicati in epigrafe, li ha impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.
1) Difetto di giurisdizione – Incompetenza – Violazione del procedimento.
2) Violazione e falsa applicazione dell’atto Torricella e segnatamente degli articoli 2, 3 e 11 della convenzione in esso atto incorporata, il tutto in relazione all’art. 1372 Codice Civile, nonché all’art. 35 comma 8° lettera f) della Legge n° 865/1971 – Violazione del principio generale di giustizia amministrativa (diffida ad adempiere) espresso dall’art. 11 comma 3° dell’atto Torricella e violazione dell’art. 1455 Codice Civile – Violazione del principio dell’imparzialità e del buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione.
3) Eccesso di potere.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa azionata, la ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Comune di Mottola, depositando una memoria difensiva con la quale ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 Ottobre 2007, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come illustrato in narrativa, la Società Cooperativa ricorrente – assegnataria (in diritto di superficie) dei lotti nn° 16 e 17 nell’ambito del P.I.P. del Comune di Mottola – impugna: 1) la delibera della Giunta Municipale di Mottola n° 39 del 24 Febbraio 2006, nella parte in cui si dispone di avviare il procedimento di revoca delle assegnazioni non utilizzate dei lotti nn° 16 e 17 e di affidare la procedura al Dirigente dello S.U.A.P.; 2) la nota prot. n° 6499 del 27 Aprile 2006 del Dirigente dello S.U.A.P. del Comune di Mottola, recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’assegnazione dei lotti nn° 16 e 17; 3) il provvedimento prot. n° 7352 del 12 Maggio 2006 del Dirigente dello S.U.A.P. del Comune di Mottola (notificato in data 15 Maggio 2006), statuente la revoca dell’assegnazione dei lotti nn° 16 e 17 della zona P.I.P. e la conseguente restituzione alla Società ricorrente (ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per l’assegnazione dei suoli in zona P.I.P.) del 90% dell’importo anticipato, con la fissazione della sanzione a suo carico di € 1.500,00.
In via preliminare, osserva il Collegio che la presente causa rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo adito dalla Società ricorrente, trattandosi di controversia che, pur insorgendo dopo l’avvenuta stipula della convenzione accessiva, ha per oggetto l’impugnazione del provvedimento autoritativo di revoca dell’assegnazione dei lotti in zona P.I.P., e – quindi – attenendo alla persistenza dei presupposti dell’atto di assegnazione incide su posizioni giuridiche soggettive dell’assegnatario aventi consistenza di mero interesse legittimo (confronta: Consiglio di Stato, IV Sezione, 22 Aprile 1996 n° 533).
Nel merito, occorre premettere che – notoriamente – la delibera di assegnazione dei lotti in zona P.I.P. e la relativa convenzione attuativa (previste dall’art. 27 della Legge 22 Ottobre 1971 n° 865) compongono, entrambe, la fattispecie complessa della concessione amministrativa (del diritto di superficie sui lotti) ed istituiscono tra concedente e concessionario un rapporto che è unitario (ex multis: T.A.R. Puglia, Bari, II Sezione, 21 Maggio 2003 n° 2026).
Alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale, l’avvenuta stipula della convenzione accessiva, non preclude all’Autorità Comunale l’esercizio del potere autoritativo di revoca allorquando il provvedimento di assegnazione dei lotti P.I.P. non risponda più alla finalità istituzionale di consentire la tempestiva realizzazione sugli stessi degli impianti produttivi.
D’altra parte, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il potere di revoca è espressamente contemplato dall’art. 14 dell’apposito Regolamento per l’assegnazione dei lotti in zona P.I.P.-Artigianale, approvato dal Consiglio Comunale di Mottola con deliberazione n° 21 del 4 Luglio 2005, giammai impugnata dalla Società ricorrente.
Il Tribunale – rammentato che gli artt. 13 e 14 del predetto Regolamento Comunale prevedono (rispettivamente) che “l’insediamento produttivo dovrà avere inizio entro 6 mesi dalla concessione edilizia e comunque entro un anno dalla data di assegnazione del lotto ed il relativo completamento avverà entro i successivi 2 anni”, e che “scaduti i termini della concessione di cui all’art. 13, se non è stato dato inizio ai lavori di costruzione del progettato insediamento produttivo, il Consiglio Comunale revoca l’assegnazione del lotto restituendo alla ditta interessata il 90% dell’importo anticipato in conto prezzo del suolo e delibera l’entità della sanzione”, e sottolineato che la Società odierna ricorrente ha ricevuto l’assegnazione dei lotti n° 16 e 17 con provvedimenti amministrativi adottati negli anni 1994-2001, ha stipulato la convenzione accessiva (prevista dall’art. 27 della Legge n° 865/1971) in data 7 Marzo 2002, ha presentato la richiesta di concessione edilizia inerente la costruzione dell’opificio industriale il 1° Giugno 1998, ed è rimasta completamente inerte (sino all’anno 2006) dopo la comunicazione del Comune resistente (effettuata con nota prot. n° 8237 del 20 Ottobre 1998) dell’avvenuta approvazione del progetto costruttivo (con una serie di prescrizioni e condizioni) – è dell’avviso che nel caso in questione (contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso) sussistessero tutti i presupposti normativi per disporre la revoca dell’assegnazione dei lotti P.I.P. di che trattasi in danno dell’assegnataria Società Cooperativa Arianna, indipendentemente dalle previsioni sanzionatorie (risoluzione del contratto) dell’inosservanza degli obblighi posti a carico del concessionario contenute (sul concorrente piano paritetico) nell’accessiva convenzione “Torricella” stipulata in data 7 Marzo 2002.
Né l’esercizio del potere pubblicistico di revoca dei provvedimenti di assegnazione doveva essere preceduto da una “diffida ad adempiere” (istituto privatistico), ma solo dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241.
L’unica censura che appare fondata è quella di incompetenza, formulata nel primo motivo di ricorso.
Infatti, sottolineato che l’impugnata delibera della Giunta Municipale di Mottola n° 39/2006 (con la quale si è deciso di avviare il procedimento di revoca e di affidare la procedura al Dirigente dello S.U.A.P.) è divenuta concretamente lesiva della sfera giuridica della Società ricorrente solo nel momento in cui il Comune resistente ha effettivamente disposto (in data 12 Maggio 2006) la revoca dell’assegnazione dei lotti nn° 16 e 17, il Collegio rileva che l’art. 14 dell’apposito Regolamento del Comune di Mottola per l’assegnazione dei lotti in zona P.I.P.-Artigianale, approvato con deliberazione consiliare n° 21 del 4 Luglio 2005 (e non del 1985, come asserito dalla difesa del Comune resistente), assegna alla competenza specifica del Consiglio Comunale la decisione di revocare l’assegnazione dei lotti della zona P.I.P. non utilizzati (tempestivamente) dalle imprese assegnatarie, nel mentre non risulta esistente alcun atto consiliare di delega di tale potere ad altri organi comunali.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi (la fondatezza solo parziale delle censure prospettate) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salve le successive determinazioni dell’organo comunale competente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 10 Ottobre 2007.
Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 23 ottobre 2007