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T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 24 ottobre 2007 n. 1076
Luigi Passanisi – Presidente, Gabriele Nunziata – Estensore.
Comune di S. Stefano (avv. R. Infantino) c. Regione Calabria (avv. G. Festa), A.P.T. (n.c.).


1. Servizi pubblici – Nozione – Servizio determinato – Qualificazione in termini di servizio pubblico – Presupposti.

 

2. Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Gestione di un impianto di seggiovia – Somme anticipate da un Comune nell’interesse della Regione – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo.

1. Un determinato servizio può essere qualificato come pubblico solo se l’attività in cui si realizza è diretta a soddisfare in via immediata esigenze della collettività, esulando dal relativo ambito le prestazioni, di carattere strumentale, rese al soggetto preposto al suo esercizio.

 

2. Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il pagamento delle somme anticipate da un Comune nell’interesse della Regione per la gestione di un impianto di seggiovia.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA



composto dai Magistrati:
- LUIGI PASSANISI Presidente
- DANIELE BURZICHELLI Consigliere
- GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n.1265/2005 R.G. proposto dal
Comune di S. Stefano in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosario Infantino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, Via S. Caterina Trav. Privata n.21;

contro



Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianclaudio Festa ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici di Reggio Calabria, Via D. Tripepi n.92;

NONCHE’

A.P.T.
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

PER OTTENERE
il pagamento delle somme anticipate per la gestione dell’impianto di seggiovia sito in località Gambarie – Puntone Scirocco e complessivamente di € 697.137,56 oltre interessi legali fino al soddisfo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il controricorso della Regione Calabria;
Viste le note depositate da parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.248 del 2007 con cui è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle A.P.T.;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria depositata dalla Regione Calabria;
Visti gli atti tutti della causa ;
Designato relatore il Primo Referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 10 ottobre 2007, ed ivi uditi l'Avv. Rosario Infantino e l’Avv. Gianclaudio Festa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Espone in fatto l'odierno ricorrente di aver assunto, con Convenzione stipulata il 15/5/1978 con l’Ente Provinciale del Turismo, la gestione dell’impianto di seggiovia di Gambarie – Puntone Scirocco di proprietà dello stesso Ente Provinciale del Turismo; scaduto detto accordo il 16/5/1983 ed essendo la Regione Calabria divenuta Ente proprietario dell’impianto ex L.R. n.13/1985, non è stato più disciplinato il susseguente rapporto pur intercorrendo al riguardo una fitta corrispondenza con l’approvazione con D.G.R. n.4070 del 2/11/1993 di un nuovo schema di convenzione, tuttavia annullato dal Commissario di Governo con decisione n.86 del 2/3/1994.
Nel frattempo il Comune ha proseguito l’esercizio della conduzione dell’impianto sino alla cessazione intervenuta nel 1995 per sopravvenuta inagibilità, assumendo la gestione e sopportando gli oneri avallati dalla Regione, la quale con successivi atti avrebbe mostrato di voler profittare degli effetti di tale conduzione ed avrebbe disposto l’imputazione, su appositi fondi del bilancio regionale sino all’esercizio finanziario del 1992, delle somme necessarie per far fronte alle perdite della gestione. Infatti vi sarebbe stato il riconoscimento e il pagamento del debito di una quota parte (£.300.000.000) delle perdite maturate in conto alle annualità comprese tra il 1986 e il 1989; il Comune, assicurando la gestione dell’impianto di seggiovia, ha sopportato una perdita di gestione di £.1.179.503.850, con credito verso la Regione di £.879.503.850 detratte le somme anticipate dalla Regione negli anni dal 1986 al 1989, per cui aggiunti gli interessi risulterebbe un credito di £.1.349.846.352 oltre interessi legali successivi.
A seguito di atto di citazione notificato il 14/4/2000, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con sentenza n.483 del 2004, di qui il ricorso innanzi a questo Tribunale la cui giurisdizione sussisterebbe anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.204 del 2004, trattandosi nella fattispecie di un servizio pubblico di rilevanza sociale.
La Regione si è costituita per resistere al ricorso, deducendo il difetto di contraddittorio e di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la prescrizione del credito vantato e comunque l’infondatezza nel merito.
Con successiva ordinanza questo Tribunale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle A.P.T.
Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2007 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

DIRITTO



1.
Con il ricorso in esame il Comune ricorrente richiede il riconoscimento della gestione dell’impianto nell’interesse della Regione, con dichiarazione dell’obbligo di questa di rimborsare al Comune le somme come anticipate.
2. Quanto al profilo della giurisdizione, il Tribunale osserva che sia le linee portanti dell’intervento della Corte Costituzionale nel 2004, sia il consolidato avviso delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, depongono nel senso che la fattispecie è in sostanza riconducibile allo schema della concessione di pubblico servizio. Il giudice delle leggi avrebbe in definitiva preso atto che vi sono alcune materie espressive di un potere autoritativo e quindi rientranti nel “requisito minimo” di fattispecie attribuibile alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo che, potendo coinvolgere diritti soggettivi ed essendo state espressamente individuate quali fattispecie “particolari”, sono state dal legislatore assegnate a tale giudice in maniera coerente con il limite dell’art.103 Cost. in sede di giurisdizione esclusiva.
2.1 L’indagine sulla sussistenza del presupposto potere autoritativo va rivolta al momento della costituzione del rapporto e non alle vicende successive, relazionate al riconoscimento dei diritti soggettivi e quindi anche dei rapporti obbligatori che ne costituiscono una species. La riconducibilità ratione materiae alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di servizi pubblici di cui alla Legge n.205 del 2000 deve ritenersi coerente sia con la posizione della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n.204 del 2004, sia alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (8.8.2005, n.16605; 24.3.2005, n.6330). In particolare un determinato servizio può essere qualificato come pubblico solo se l’attività in cui si realizza è diretta a soddisfare in via immediata esigenze della collettività, esulando dal relativo ambito le prestazioni, di carattere strumentale, rese al soggetto preposto al suo esercizio (Cass. Civ., Sez. Un., 3.8.2006, n.17573).
2.2 Allo stato questo Tribunale ritiene perciò di poter condividere tale impostazione e di affermare la propria giurisdizione sulla vertenza in questione, nella quale si discute non tanto di mere spettanze di carattere economico, quantunque incidenti sul rapporto di concessione di servizi pubblici, bensì dell’accertamento della spettanza di tali corrispettivi.
3. Ancora in via preliminare, in ordine alla richiesta della Regione Calabria di essere estromessa dal giudizio, occorre evidenziare che si è provveduto alla integrazione del contraddittorio nei confronti delle A.P.T., che a loro volta sono state soppresse dalla data del 31/3/2006 per effetto della L.R. n.1/2006. Atteso che, sebbene le funzioni siano transitate alla Provincia, le pregresse situazioni giuridiche attive e passive sono rimaste in capo alla Regione, il Collegio ritiene di non poter condividere la richiesta della difesa della Regione Calabria di estromissione dal giudizio.
4. Quanto al merito della vicenda, si impone la verifica del titolo giuridico sulla cui base il Comune di S. Stefano, asserendo di aver garantito l’esercizio della conduzione dell’impianto di seggiovia in questione sino al 1995, chiede il riconoscimento di un credito di £.1.349.846.352, oltre interessi legali successivi, in ragione della gestione che ha comportato oneri economici avallati dalla Regione Calabria.
Al riguardo il Collegio non può esimersi dal constatare che, una volta scaduto in data 16/5/1983 l’accordo che aveva originariamente disciplinato la gestione del servizio in questione, non si è più provveduto a regolamentare il susseguente rapporto, per cui l’esercizio della conduzione dell’impianto, quale sarebbe proseguito sino alla cessazione intervenuta nel 1995 per sopravvenuta inagibilità, ha avuto luogo in totale assenza di un valido titolo giuridico, con conseguente impossibilità per il Comune ricorrente di rivendicare ora il ristoro dei costi che sarebbero stati sopportati per effetto della gestione quale assunta.
4.1 Appare dunque di tutta evidenza che l’esercizio da parte del Comune della conduzione dell’impianto ha avuto i contorni della prestazione in via di fatto, mancando del tutto quella manifestazione di volontà in forma scritta che è essenziale per l’esistenza del contratto, che è, quest’ultimo, a sua volta fatto costitutivo del rapporto giuridico; del resto la mancanza di un valido titolo giuridico è emersa già in fatto ove si è rappresentato che la gestione dell’impianto di seggiovia aveva formato oggetto di uno schema di convenzione che, tuttavia, venne annullato dal Commissario di Governo con decisione n.86 del 2/3/1994.
5. Per tutti questi motivi il Collegio ritiene che il ricorso in esame vada rigettato perché infondato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2007.


depositata il 24 ottobre 2007



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