REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEZIONE QUINTA
Composto dai Signori:
Antonio Onorato - Presidente
Andrea Pannone - Componente
Paolo Carpentieri - Componente
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4318 del 2007 proposto da
Nicola Casone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando e Marina Scotto e con gli stesse elettivamente domiciliati in Napoli, via Caracciolo n.15,
contro
l’Ufficio territoriale del Governo di Napoli ed il Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, costituiti in giudizio rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e con la stessa ex lege domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11,,
per l’annullamento
del provvedimento di revoca dell’ autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia giurata e del rinnovo della licenza per il porto d’armi e di ogni atto presupposto,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata,
Vista l’ordinanza collegiale 6 settembre 2007 e la documentazione in base alla stessa acquisita,
Viste le memorie prodotte dalle parti,
Relatore, alla camera di consiglio dell’11 ottobre il presidente,
Uditi i difensori come da verbale e ritenuto quanto segue:
Ritenuto e considerato in
FATTO e DIRITTO
1-Come è stato rappresentato ai difensori presenti nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata in quanto manifestamente fondato.
2-Il provvedimento 14 maggio 2007 n. 2527 Area I quater in questa sede impugnato, come si apprende dalla sua lettura, dispone la revoca del decreto di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia giurata e del porto di arma nella considerazione che il ricorrente è fratello di due noti pregiudicati ed in occasione di un controllo di polizia presso un bar è stato trovato in compagnia di uno di essi.
Nell’atto, invece:
a)- non si fa alcun accenno alla circostanza che l’interessato svolge l’attività lavorativa sopra indicata da oltre un decennio con la qualifica di brigadiere senza che in relazione alla sua attività, per quanto risulta, siano stati mossi rilievi di sorta;
b)-non sono spiegate le ragioni per le quali sono state ritenute irrilevanti le controdeduzioni formulate dopo la ricezione della comunicazione dell’avvio del procedimento;
c)- non è in alcun modo illustrato il motivo per cui è stata assegnata rilevanza decisiva all’unico controllo positivo, ignorando viceversa le gravi conseguenza che derivano al ricorrente ed alla sua famiglia dalla perdita del lavoro finora svolto, per quanto risulta, nel pieno rispetto della legge.
Di qui la fondatezza dei vari motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente.
3-Innanzitutto, deve essere ricordato che la giurisprudenza, dalla quale la Sezione non ha ragioni di discostarsi, è fermissima nell’affermare che l' Amministrazione non può denegare l' attestato d' idoneità a guardia particolare giurata ed il connesso permesso al porto di arma adducendo il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati del luogo di residenza ovvero che, come nella fattispecie, sia legato a taluno di essi da rapporto di parentela o di affinità.
Tanto perché le suddette circostanze di per sé sole non sono ostative al riconoscimento del requisito di buona condotta richiesto all' uopo dal T.U. 18 giugno 1931 n. 773, la cui assenza, peraltro, deve essere dimostrata dalla P.A. (Cfr. Corte cost. 25 luglio 1996 n. 311, 28 luglio 1976 n. 207, 6 luglio 1965 n. 61, 9 giugno 1965 n. 45, 31 marzo 1994 n. 108 e 16 dicembre 1993 n. 440, TAR Campania 2 maggio 1996 n. 163 e 17 luglio 2002 n. 4193 ;Cons. Stato Sez.I par. 6 marzo 2002 n. 1165 e Sez. IV 31 marzo 2003 n. 1671).
4-L' art. 11 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 prevede due ipotesi in ordine alla revoca delle autorizzazioni di polizia: la mancanza sopravvenuta, totale o parziale delle condizioni alle quali le autorizzazioni sono subordinate e il sopraggiungere o l' evidenziarsi di circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego; nel primo caso il provvedimento è vincolato, nel secondo caso è invece discrezionale e deve essere adeguatamente motivato.
Orbene, nel caso in esame, il provvedimento impugnato non è riconducibile né alla prima che alla seconda ipotesi in quanto, da una parte, il fatto che il ricorrente avesse due fratelli pregiudicati era circostanza da sempre nota all’Amministrazione e che in precedenza per nulla aveva impedito il rilascio ed il successivo rinnovo dei titoli autorizzatori e, dall’altra parte, non è stata evidenziata alcuna circostanza nuova ed a tal punto rilevante da essere di per se sola impeditivi del rilascio del titolo. .
5-Quanto sopra comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
6-Ricorrono, tuttavia, sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio con onere, tuttavia, per l’Amministrazione i rimborsare al ricorrente quanto anticipato per contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Il contributo unificato è a carico dell’Amministrazione soccombente
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2007.