Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2007 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 17 ottobre 2007 n. 9569
Pres. A.Onorato, est. A.Pannone
ANAS (Avv. Federico Bucci) c. Comune d Somma Vesuviana (N.C.)


1. Ambiente – Abbandono di rifiuti non pericolosi in aree di pertinenza stradale – Ordine di rimozione nei confronti dell’ANAS – Motivata con esclusivo riferimento alla violazione dell’obbligo di vigilanza da parte dell’ANAS – Illegittimità – Ragioni.

 

2. Ambiente - Rifiuti non pericolosi abbandonati in aree di pertinenza stradale – Disciplina prevista dall’art. 14, comma 3, del D.lgs.n.22/97 – Obbligo di rimozione dei rifiuti in capo a soggetti che hanno diritti reali o personali di godimento sulle aree stesse – Sussiste solo se c’è dolo o colpa.

1. E’ illegittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione ordini all’ANAS di rimuovere rifiuti abbandonati su aree di pertinenza stradale, ove sia mancata da parte della P.A. una qualsivoglia attività di accertamento sulla responsabilità per “culpa in vigilando” dell’ANAS e sull’esistenza di dolo o colpa in capo all’Ente stesso (1).

 

2. L’art.14, comma 3, del decreto legislativo n. 22/97 consente l’emissione dell’ordinanza di rimozione di rifiuti non pericolosi abbandonati su aree di pertinenza stradale, nei confronti di soggetti, quali il proprietario del terreno e di soggetti che vi hanno diritti reali o personali di godimento, a titolo di responsabilità solidale, unicamente nel caso che essi siano imputabili a titolo di dolo o di colpa.

 

----------------

 

(1) cfr. TAR Campania-Napoli, n.20165 del 12 dicembre 2005; TAR Campania-Napoli, sez.I, n. 1618 del 2005.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania
Sezione Quinta




Composto dai magistrati:
dott. Antonio Onorato - Presidente
dott. Andrea Pannone - Consigliere Relatore
dott. Michelangelo Francavilla - I Referendario
ha pronunciato, ai sensi del comma decimo dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e dei commi quarto e quinto dell’a. 26 della legge 1034/1971, nel testo introdotto dal comma 1 dell’a. 9 della legge 205/2000, la seguente


DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA



sul ricorso n. 4074/2007 registro generale promosso da

ANAS spa (già ANAS – Ente Nazionale per le Strade), in persona del legale rapp.te p.t.
difesa officiata: avvocato Federico Bucci con domicilio eletto in Napoli, via Reggia di Portici, n. 69 presso lo studio dell’avvocato Domenico Borrelli


CONTRO



il Comune di Somma Vesuviana (NA), in persona del sindaco p.t., non c.g.


PER L’ANNULLAMENTO



del provvedimento del 19 aprile 2007, n. 7953 del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 del Comune di Somma Vesuviana con il quale si dispone la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi.

Visto il ricorso, notificato in data 16 giugno 2007 e depositato in data 10 luglio 2007, con i relativi allegati.
Vista la domanda di fissazione di udienza n. n. 4115 dell’11 luglio 2007.
Visti gli atti tutti della causa.
Data per letta, nella camera di consiglio del 26 luglio 2007, la relazione del consigliere dottor Andrea Pannone.
Uditi gli avvocati indicati nel verbale di camera di consiglio.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO



La sezione ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata (come rappresentato, ai sensi del comma X dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ai difensori delle parti costituite), in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’articolo 26, commi IV e V, della L. 1034 del 1971, nel testo introdotto dal c. 1 dell’articolo 9 della L. 205 del 2000.
Fondato ed assorbente è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’a. 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili.
La sezione non può che confermare quanto già deciso con la sentenza del 12 dicembre 2005, n. 20165 nella quale si osservava che “la vicenda sottoposta al collegio appare riconducibile ad un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza, per cui sono ritenuti illegittimi gli ordini di rimozione di rifiuti non pericolosi abusivamente depositati nelle vicinanze dell’area stradale, quando non risulti riscontrabile un profilo soggettivo (di dolo o, quanto meno, di colpa) in capo all’ANAS (tra le altre, da ultimo T.A.R. Napoli, I, 1618/2005). Il detto assunto va riconfermato anche in questo caso, attesa la mancanza di alcun riscontro di carattere oggettivo e soggettivo sulla partecipazione alla commissione del fatto.
L’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 22/97 permette l’emissione dell’ordinanza di rimozione anche nei confronti di soggetti, quali il proprietario del terreno e soggetti che vi hanno diritti reali o personali di godimento, a titolo di responsabilità solidale, unicamente nel caso che essi siano imputabili a titolo di dolo o di colpa.
Nel caso di specie, assodato che l’A.N.A.S. non è il diretto autore dell’abbandono dei rifiuti su terreni pertinenziali alle strade statali, dovrebbe accertarsi, in via preliminare, se il detto soggetto pubblico, tenuto a svolgere le funzioni attribuite dall’ordinamento, potrebbe essere ritenuto corresponsabile solidalmente ex se, nei termini stabiliti dal citato art. 14, comma 3. Tuttavia un tale assunto non può essere dato per presupposto, dovendo invece discendere da un preciso accertamento, articolato su una specifica violazione di un obbligo di vigilanza, nel caso non concretamente predicabile.
Infatti, la soggezione alla sanzione ripristinatoria dello sgombero è consequenziale alla imputabilità “a titolo di dolo o colpa”, e quindi all’accerta¬mento quanto meno di una cooperazione colposa nella violazione”.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio e condanna il Comune di Somma Vesuviana (NA), in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 500,00 (cinquecento) per contributo unificato, ai sensi dell’a. 21 d.l. n. 223/06, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 luglio 2007.



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento