REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 246/2006 proposto da
SOC. AUTOSCUOLA MARCELLO DI ABBONDANDOLO M. & C. S.N.C., con sede in Cecina, in persona dei legali rappresentanti Abbondandolo Marcello e Bruchi Elena, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Brizi di Siena, in Firenze domiciliata in Via Borgo Pinti 75/R presso l’avv. Emmanuela Bertucci;
contro
- la PROVINCIA DI LIVORNO, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall’avv. Federigo Barbensi di Livorno in Firenze domiciliata in Via de’ Rondinelli n. 2, avv. Domenico Iaria;
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
della determinazione dirigenziale 1.12.2005 n. 89 con cui il coordinatore del Dipartimento infrastrutture della Provincia di Livorno ha disposto la revoca dell’autorizzazione provinciale n. 63/2005 rilasciata alla Soc. Autoscuola Marcello di Abbondandolo Marciano e C. s.n.c., con sede in Cecina, con determinazioni dirig. 1.02.2005 n. 14, per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Provincia di Livorno;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti gli atti di causa;
Vista l’ordinanza cautelare 2 marzo 2006 n. 206 con cui questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione;
Designato relatore il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;
Uditi, alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007, gli avv.ti Stefano Brizi e Serena Spizzamiglio in sostituzione dell’avv. Federigo Barbensi;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con istanza 21.3.2003 il rappresentante legale della Società ricorrente (signor Abbondandolo Giacomo) chiedeva alla Provincia di Livorno l’autorizzazione all’esercizio a Cecina, Via Galluppi n. 15, dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (indicando come preposta la sig.ra Bruchi Elena) nonchè al trasferimento della sede della autoscuola (già attiva dal 1999 ai sensi dell’art. 335 Codice della Strada) da Via Don Minzoni 2/E a Via Galluppi 15 in Cecina; però, mentre per il trasferimento della scuola guida fu rilasciata l’autorizzazione n. 27/2003, per l’apertura dell’Agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (pratiche automobilistiche) l’istanza fu archiaviata per la mancanza di alcuni documenti; successivamente, comunque (a seguito di nuova domanda del dicembre 2004, secondo quanto riferisce la difesa della Provincia) all’interessato veniva rilasciata l’autorizzazione amministrativa in questione n. 63/2005 con determinazione n. 14 del 1.2.2005 a firma del dirigente del settore 6 – Pianificazione del territorio della Provincia di Livorno.
In seguito, però, con nota 27.10.2005 n. 50112 il Coordinatore del Dipartimento Infrastrutture della Provincia di Livorno (anche su sollecitazione di agenzie concorrenti, secondo quanto riferisce la difesa della Provincia) avviò il procedimento di revoca della suddetta autorizzazione, rilasciata in base alla dichiarazione dell’interessato, rivelatasi non veritiera, di non aver riportato condanne penali, come previsto dalla legge n. 264/1991, art. 3, comma c; quindi, ritenute non condivisibili le osservazioni trasmesse dall’interessato (in quanto fino all’intervenuta riabilitazione, il medesimo risulta comunque aver riportato una condanna penale) con determinazione 1.12.2005 N. 89 dispose la revoca dell’autorizzazione n. 63/2005 con il contestuale diritto di prosecuzione dell’attività e l’obbligo di restituzione del titolo, dandone comunicazione con nota 2.12.2005 n. 56859.
1.1. Avverso tale revoca, con la relativa comunicazione, l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento poichè l’amministrazione riteneva che il ricorrente avesse fatto una dichiarazione non veritiera circa la mancanza di precedenti penali, mentre si trattava di un caso di buona fede poichè la condanna e pena con patteggiamento ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen. prevede la non menzione nel casellario giudiziale e, quindi, non risulta nel certificato rilasciato ai privati.
2) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni e difetto di motivazione, poichè il riesame con esito negativo della situazione soggettiva del ricorrente avrebbe dovuto essere suffragato da idonea motivazione in ordine alla necessità di adottare un atto restrittivo della sfera giuridica del destinatario ed alla sussistenza di un interesse pubblico concreto alla revoca, non essendo sufficiente quello al mero ripristino della legalità.
3 e 4) Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 445 Cod. proc.pen. e dell’art. 21 legge n. 241/1990, poichè, l’amministrazione da un lato, avrebbe dovuto valutare autonomamente i fatti per i quali il ricorrente era stato condannato, mentre, dall’altro, nè avrebbe tenuto conto della favorevole disposizione che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, nè avrebbe motivato l’addebitata mendacità della dichiarazione del ricorrente.
1.2. Si è costituita in giudizio la Provincia di Livorno chiedendo il rigetto del ricorso con puntuali controdeduzioni.
Con ordinanza cautelare 2 marzo 2006 n. 206 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
Con memoria del settembre 2006 la Provincia di Livorno ha insistito per il rigetto del ricorso, mentre il ricorrente con successiva memoria del novembre 2006 non solo ha insistito sulla mancata autonoma valutazione da parte dell’amministrazione dei fatti per i quali il ricorrente aveva patteggiato la pena, ma ha, altresì, chiesto un indennizzo di circa € 80.000,00, ai sensi dell’art. 21 – quinquies della legge n. 241/1990, quale ristoro per i danni cagionati dal provvedimento di revoca e ciò anche nel caso di rigetto della domanda di annullamento del provvedimento medesimo; inoltre, in vista della udienza pubblica del 30 novembre 2006, in data 10 novembre 2006 il ricorrente ha depositato documenti il cui tardivo deposito (ritualmente rilevato dall’ufficio competente) è stato, poi, di fatto superato dalla circostanza che, per motivi attinenti alla composizione del collegio, la trattazione della causa è stata spostata al 25.1.2007.
Alla pubblica udienza del 25.1.2007, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la legittimità o meno della determinazione 1 dicembre 2005 n. 89 con cui il coordinatore del Dipartimento Infrastrutture della Provincia di Livorno ha disposto la revoca della autorizzazione n. 63/2005 rilasciata al ricorrente per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con precedente determinazione 1 febbraio 2005 n. 14 (a firma del dirigente del Settore 6 pianificazione del territorio), vietandone contestualmente l’esercizio.
Preliminarmente, peraltro, il collegio precisa che esaminerà anche la documentazione presentata in giudizio dal ricorrente oltre il termine minimo di 10 giorni liberi dalla data dell’udienza di merito, in un primo momento fissata al 30 novembre 2006, poichè, per un impedimento del collegio, in realtà la causa è stata poi trattata e decisa nella udienza del 25 gennaio 2007.
Inoltre giova precisare che, sebbene il provvedimento impugnato formalmente venga qualificato come “revoca” della precedente autorizzazione, in effetti l’amministrazione provinciale di Livorno, nel caso all’esame, ha inteso esercitare il potere di auto annullamento d’ufficio, non avendo – in realtà – effettuato una nuova valutazione discrezionale della situazione preesistente, ma avendo soltanto provveduto al ritiro di un’autorizzazione illegittimamente rilasciata in mancanza dei prescritti presupposti nella persona del titolare dell’autorizzazione in questione.
2.1. Nel merito il ricorso appare infondato.
Invero per l’apertura di un’agenzia di pratiche automobilistiche la legge 8.8.1991 n. 264, art. 3, prevede che il titolare (nonchè tutti i soci nel caso, come quello all’esame, delle società di persone) non sia mai stato condannato per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e reati contro l’economia, l’industria ed il commercio; pertanto, nel caso di specie, considerato che il ricorrente nel 2002 aveva subito una condanna a mesi 10 di reclusione con il beneficio della pena sospesa inflittagli dal GUP del Tribunale penale di Livorno, a seguito di patteggiamento, per falso in atto pubblico ed uso di sigilli contraffatti, correttamente il Coordinatore del Dipartimento Infrastrutture della Provincia di Livorno dispose la “revoca” recte l’autoannullamento d’ufficio dell’autorizzazione n. 63/2005 (rilasciata al ricorrente alcuni mesi addietro) a causa della riscontrata carenza dei prescritti presupposti in capo al titolare.
Infatti è noto che il rito del c.d. patteggiamento, pur se non porta all’accertamento pieno della responsabilità dell’imputato per i reati di cui è stato accusato, tuttavia si conclude pur sempre con una sentenza di condanna i cui effetti (nonostante alcuni benefici quali la non annotazione nel certificato del casellario giudiziale chiesto da privati) possono essere completamente eliminati soltanto con la procedura della riabilitazione quando ne saranno maturati i presupposti.
Non sussistono, quindi, il difetto di istruttoria ed il travisamento (dedotti nel primo motivo) con riguardo alle dichiarazioni fatte dal ricorrente circa la mancanza di condanne penali, poichè l’atto di ritiro consegue direttamente dalla sostanziale mancanza dei presupposti prescritti dalla legge n. 264/1991 più che dalla circostanza che l’amministrazione fosse venuta a conoscenza dell’elemento ostativo in questione a seguito di autonomi accertamenti, mentre, per altro verso, risulta dagli atti che il ricorrente ha fattivamente partecipato al procedimento inviando uno scritto difensivo per la cui valutazione il dirigente si è avvalso anche del parere dell’Ufficio legale della Provincia medesima.
2.2. Quanto, poi, alla necessità che la rimozione dell’atto illegittimo (o anche inopportuno) sia motivata con riferimento ad un interesse attuale e concreto, e non con il semplice ripristino della legalità, nel caso di specie appare evidente ed esaustivo l’interesse dell’amministrazione ad evitare che l’attività nel settore delle pratiche automobilistiche fosse svolta, con regolare titolo abilitativo, da un soggetto che in più occasioni aveva compiuto reati contro la fede pubblica nella qualità di titolare della scuola guida “Marcello” di Cecina ed, in particolare, in occasione dei procedimenti di rilascio o rinnovo di patenti di guida e con specifico riguardo alla compilazione dei richiesti certificati medici in sostituzione del medico abilitato, peraltro concorrente nell’illecito; quindi l’amministrazione provinciale aveva un concreto interesse ad evitare che l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che comporta l’esercizio di notevoli poteri certificativi, fosse esercitata da un soggetto che era incorso in giudizi penali specificamente previsti dalla normativa di settore come ostativi al rilascio della relativa autorizzazione e ciò per evidenti esigenze di tutela dell’interesse generale al corretto svolgimento di tale attività commerciale.
Non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione della revoca dedotto nel secondo motivo, nè tanto meno l’eccesso di potere per la mancata autonoma “riconsiderazione” delle risultanze processuali penali (al riguardo, prima della rimozione dell’autorizzazione n. 63/2005, il dirigente ha anche chiesto il parere dell’ufficio legale sulla memoria difensiva presentata dall’interessato nel corso del procedimento).
2.3. Nei sensi sopraesposti non appaiono condivisibili neanche le censure di violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 445 cod. proc. pen.: infatti, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, nel caso di sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento (ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen.) l’amministrazione – pur se la stessa non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi – deve procedere ad una autonoma operazione di verifica che, nel caso di specie, è stata fatta ed ha data esito sfavorevole al ricorrente.
Appare, infine, non condivisibile anche la censura di violazione dell’art. 21 della legge n. 241/1990 (dedotta con l’ultimo motivo): il ricorrente erroneamente ritiene che l’amministrazione avrebbe dovuto “motivare la sostenuta (e non reale) reticenza” ai sensi della richiamata disposizione che, in caso di dichiarazioni mendaci, non consente nè la conformazione dell’attività (da autorizzare) a legge nè la sanatoria: infatti per l’amministrazione era sufficiente prendere atto che, da un lato, il ricorrente aveva subito una condanna per falso in certificato (anche se non menzionata nel casellario giudiziale) e, dall’altro, che la dichiarazione dell’interessato il quale asseriva – invece – di non aver subito condanne per tale genere di reati non corrispondeva allo stato dei fatti; nessun altra dimostrazione della mendacità del ricorrente in argomento era tenuta a fornire l’amministrazinoe provinciale, trattandosi di una diretta comparazione tra i requisiti richiesti dalla norma e la verifica della sussistenza dei medesimi in capo al soggetto interessato all’autorizzazione.
3. Per le esposte considerazioni, quindi, il ricorso va respinto quanto alla impugnazione del provvedimento di “revoca”, recte autoannullamento d’ufficio.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno e a quella di indennizzo per la “revoca” dell’autorizzazione (ai sensi dell’art. 21 quinquies legge n. 241/1990), entrambe le domande risultano inammissibili perchè formulate con la memoria difensiva semplicemente depositata in atti il 10 novembre 2006 e non notificata alla parte resistente nonostante si trattasse di una domanda nuova rispetto a quella formulata con l’atto introduttivo; inoltre la domanda di indennizzo risulta inammissibile anche per la mancanza dei presupposti per l’applicazione della invocata disposizione, poichè, come si è sopra specificato, nel caso di specie il provvedimento impugnato, al di là del dato formale del nomen iuris che lo identifica, per le caratteristiche sostanziali configura un ipotesi di esercizio del potere di autoannullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo e, pertanto, non va sottoposto al regime giuridico contemplato per il ristoro dei pregiudizi causati da provvedimenti di revoca, legittimamente adottati, nei confronti dei destinatari dei medesimi.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza; pertanto sono posti a carico della parte ricorrente e sono liquidati in € 2.500,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Pone gli oneri di lite, liquidati in € 2.500,00 oltre gli accessori di legge, a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 25 gennaio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere, est.
Roberto PUPILELLA - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 OTTOBRE 2007