REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- SECONDA SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1261/2005 proposto da
CIARAMELLI SIMONA, rappresentata e difesa dall’avv.to Alberto Benedetti di Pisa, in Firenze
elettivamente domiciliata con lo stesso presso la Segreteria di questo TAR Toscana, via Ricasoli n. 40;
contro
- la PROVINCIA DI PISA, in persona del Presidente , costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Salvini e Maria Antonietta Antoniani di Pisa, in Firenze domiciliata con le stesse presso l’avv.to Raffaella Poggianti, via degli Artisti n. 8/B;
- il PRESIDENTE della Commissione d’esame per la selezione pubblica per titoli ed esami a n. 2 posti di funzionario area amministrativa, categoria D, presso la Provincia di Pisa, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti di
CASTELLANI TARABINI MARTINA, CASAROSA MICHELA e FORCINA BARBARA, nessuna delle quali costituita in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO
della determinazione dirigenziale n. 2060 del 22.04.2005 (conosciuta il 24.05.2005) con cui il dirigente Area Direzione generale Provincia di Pisa ha approvato gli atti della selezione pubblica a 2 posti di funzionario - cat. D - area amministrativa, nominando le vincitrici ed assumendole a tempo indeterminato a far data dal 16 maggio 2005, nonchè dei verbali delle sedute della Commissione d’esame e di ogni atto connesso;
NONCHÈ, PER QUANTO OCCORRER POSSA,
dell’allegato 5 “Criteri generali perla valutazione dei titoli” del bando di selezione pubblica sopra indicato;
E PER LA CONDANNA
dell’Amministrazione provinciale di Pisa al risarcimento del danno derivante alla ricorrente dal mandato inquadramento nel profilo professionale amministrativo cat. D;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Vista la costituzione in giudizio della Provincia di Pisa;
Visti i motivi aggiunti depositati il 6 ottobre 2005;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza 15.06.2006 n. 4254 che ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti Forcina (prima classificata) e Casarosa (terza classificata), che è stata adempiuta dalla ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia,
Uditi, alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2007, gli avv. ti Alberto Benedetti e Raffaella Poggianti delegata da Maria Antonietta Antoniani;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione 30 dicembre 2002 n. 5483 ed 8 luglio 2003 n. 2787 la Provincia di Pisa indisse una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di funzionario, area amministrativa , cat. D, cui partecipò anche la dott.ssa Ciaramelli Simona classificandosi al 4° posto della graduatoria con punti complessivi 110,012 (di cui 51/60 alla prova scritta, 52,7/60 alla prova orale e 6,3/20 per titoli), preceduta da Forcina Barbara, vincitrice con punti 111,630 da Castellani Tarabini Marina, vincitrice con punti 111,306 e da Casarosa Michela, classificata al 3° posto, idonea, con punti 110,450.
Con nota 24 maggio 2005 n. 71972 il dirigente della Unità operativa Reclutamento ha comunicato alla concorrente Ciaramelli l’esito della selezione con il punteggio complessivo.
1.1. L’interessata, quindi, avendo in corso di selezione già fatto presente alla Commissione d’esame le proprie riserve circa la valutazione dei titoli esibiti, in data 18 luglio 2005 ha presentato all’Unità Reclutamento specifica istanza di accesso ai verbali della commissione e comunque, nelle more, in data 22 luglio 2005 ha notificato il ricorso in epigrafe chiedendo l’annullamento della delibera dirigenziale 22.04.2005 n. 2060 di nomina delle vincitrici e dei verbali della commissione per i seguenti vizi dedotti con unico articolato motivo:Violazione del DPR 09.05.1994 n. 487, del D.M. 22.10.2004 n. 270, art. 3, dei principi generali per l’attribuzione del punteggio per i titoli di studio e di servizio, della lex specialis della procedura selettiva e del bando di selezione, allegato 5, nonchè eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria e sviamento.
La commissione erroneamente non avrebbe attribuito alcun punteggio alla ricorrente per il servizio prestato, come dipendente, dal 1994 al 2001 presso l’Azienda consortile G.E.A. Servizi per l’ambiente, gestore dei servizi igiene urbana, acquedotto, fognature e farmacia dei Comuni dell’Area Pisana, nonchè dal 2001 al 2002 presso la Spa Geofor, società di gestione (a capitale misto pubblico privato) del servizio pubblico di smaltimento rifiuti nei comuni della Provincia di Pisa; inoltre per i titoli vari la Commissione avrebbe stabilito criteri di ripartizione del punteggio illegittimi ed avrebbe sottovalutato i corsi di specializzazione frequentati dalla ricorrente, mentre, per i titoli di studio, erroneamente il diploma di laurea conseguito con punti 100/110 sarebbe stato valutato solo punti 2,3/60 nonostante la specifica regola del bando; in conseguenza, ove i titoli fossero stati correttamente valutati, la ricorrente si sarebbe classificata al primo posto in graduatoria.
Infine viene chiesta la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale ingiusto conseguente all’illegittimità degli atti impugnati, quantificato – almeno – nella differenza (stipendiale) tra il trattamento economico spettante alla ricorrente nella categoria C1 di appartenenza, e quella della categoria D1 a far data dal 16.05.2005, nonchè nella perdita delle chances di un esito favorevole di concorsi, per la cui partecipazione è richiesto il possesso della categoria D1, da valutare economicamente con riferimento alla probabilità di percepire migliore retribuzione oppure in via equitativa ex art. 1226 cod civ.
Autorizzata all’accesso ai verbali della Commissione con nota 16.08.2005 n. 109207 del Servizio personale provinciale, la ricorrente proponeva anche motivi aggiunti (notificati il 19.09.2005) con i quali aggiungeva ulteriori osservazioni alle censure già formulate nell’atto introduttivo con l’unico articolato motivo.
1.2. Si costituiva in giudizio, nel settembre 2005, l’Amministrazione Provinciale di Pisa chiedendo il rigetto del ricorso; quindi, con memoria difensiva del maggio 2006, controdeduceva alle censure della ricorrente puntualmente anche con riguardo alla richiesta risarcitoria precisando che il danno da perdita di chances, oltre ad essere infondato, non era stato neanche provato.
Con memoria nell’imminenza della trattazione della causa la ricorrente, dopo aver illustrato la natura pubblica delle Aziende presso le quali aveva prestato servizio, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, quantificando altresì in €. 1.837,92, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, il danno patito a causa dei provvedimenti impugnati.
Con ordinanza 15.06.2006 n. 4254 questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio a carico della ricorrente che ha provveduto nei termini stabiliti.
Con memoria ulteriore del dicembre 2006 la Provincia di Pisa ha insistito per il rigetto del ricorso, fornendo ulteriori precisazioni circa la natura degli enti presso i quali la ricorrente ha maturati i propri titoli di servizio di cui censura la valutazione.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2007, uditi i difensori presenti per le parti , la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne il punteggio attribuito dalla commissione d’esame (nella selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di funzionario, area amministrativa, cat. D, presso la Provincia di Pisa) alla ricorrente che con punti complessivi 110,012 (di cui p. 6,312 per titoli) si è classificata al 4° posto della graduatoria finale, preceduta dalle due vincitrici con punti 111,630 e 111,306 e dalla 3° classificata con punti 110,450; la ricorrente censura sia la assoluta mancata valutazione del servizio svolto presso due società di servizi a capitale pubblico locale sia il criterio di valutazione adottato per i titoli vari e per i titoli di studio che l’avrebbero penalizzata.
Ritiene il Collegio prioritario l’esame delle censure relative alla mancata valutazione da parte della Commissione d’esame dei titoli di servizio della ricorrente, come si desume dalla scheda analitica relativa ai punteggi attribuiti alla medesima per titoli di studio e titoli vari, trasmessa dalla Commissione stessa alla candidata nell’invitarla a presentarsi a sostenere le prove orali.
La valutazione di punti 0, come è stato illustrato dagli atti difensivi della Provincia di Pisa, trova la sua spiegazione nella circostanza che il servizio svolto dalla candidata come dipendente prima presso la GEA (Consorzio tra enti locali poi trasformato in Spa, ai sensi dell’art. 22 della L. n. 142/1990, per la gestione dei servizi idrici e dei rifiuti) dal 03.01.1994 al 30.11.2000, inquadrata al livello B2, e dal 01.12.2000 al 28.02.2001, al livello 7°, e poi presso la GEOFOR Spa (azienda sempre a capitale pubblico locale – costituita per la gestione del servizio rifiuti della provincia di Pisa) dal 01.03.2001 al 16.10.2002, in categoria 7^, essendo stato prestato presso società per azioni, non è stato considerato dalla Commissione assimilabile al servizio “alle dipendenze di enti pubblici o di enti di diritto pubblico o aziende pubbliche” indicato dal bando della selezione (all. 5) come “servizio valutabile” il cui punteggio sarebbe stato ripartito nelle varie sottocategorie dalla commissione d’esame.
Ad avviso dell’amministrazione provinciale la commissione aveva correttamente interpretato il bando di selezione poichè la società per azioni con partecipazione pubblica rimane pur sempre un soggetto di diritto privato e la sua costituzione determina la nascita di un soggetto del tutto distinto dall’ente locale; in tali sensi viene, altresì, richiamato l’orientamento della Suprema Corte regolatrice secondo il quale (vedi SS.UU. 15.04.2005 n. 7799) per le vicende di tale genere di società non assume rilievo alcuno la persona dell’azionista, dato che il rapporto tra la società e l’ente locale è di assoluta autonomia.
2.1. Tuttavia, pur condividendo la suddetta impostazione (circa la linea di confine tra l’area pubblicistica dell’azionista ente locale e la sfera di autonomia imprenditoriale della società di capitali costituita per la gestione di servizi pubblici), il Collegio è dell’avviso che illegittimamente la Commissione d’esame abbia ritenuto che il servizio svolto dalla ricorrente presso la GEA – Servizi per l’ambiente e presso la GEOFOR Spa non rientrasse nella categoria delle attività prestate presso aziende pubbliche prevista espressamente dal bando di selezione, allegato 5.
Come è noto la nozione di impresa pubblica, di provenienza Comunitaria, è stata recepita dal diritto positivo nel nostro Paese fin dal 1995 con il decreto legislativo n. 158/1995 che (in attuazione della direttiva CEE 93/38 relativa alle procedure di appalto nei settori esclusi) inseriva le “imprese pubbliche” tra i soggetti aggiudicatari (affiancandole allo Stato, Regioni ed altri enti pubblici), precisando che tali dovevano essere considerate le imprese sulle quali un soggetto di diritto pubblico può esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perchè ne ha la proprietà oppure ha in essa una partecipazione finanziaria oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione; l’influenza dominante è presunta quando, rispetto all’impresa pubblica, i soggetti di diritto pubblico direttamente o indirettamente ne detengono la maggioranza del capitale sociale oppure controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dalla impresa o hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio d’amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale della stessa impresa.
Il dato normativo è stato oggetto di un’intensa elaborazione da parte della giurisprudenza sia amministrativa che della Suprema Corte regolatrice che, chiamate a pronunciarsi per lo più in tema di riparto di giurisdizione per controversie relative all’attività svolta da tali società miste nella gestione dei servizi pubblici, hanno posto dei punti fermi su alcune questioni quali la necessità che nella formazione delle società miste preordinate alla gestione dei servizi pubblici l’ente locale deve necessariamente seguire procedure di evidenza pubblica e che lo stesso affidamento del servizio pubblico locale può avvenire senza l’applicazione delle regole comunitarie soltanto in via eccezionale quando si tratta di un servizio affidato ad un gestore sul quale l’ente pubblico esercita un determinante controllo gestionale ed economico (vedi CdS 23.03.2004 n. 1543 nonchè 17.01.2002 n. 253) nonchè, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative ad appalti di opere pubbliche da parte di un soggetto aggiudicatore privo delle caratteristiche identificative dello status di organismo di diritto pubblico dettate dalla direttiva CEE 18.06.1992 n. 92/50, art. 1, lett. b (vedi Cass. Civ. SS.UU. 15.04.2005 n. 7800).
Nel caso specifico sia presso il Consorzio GEA (poi trasformato in Spa) sia presso la GEOFOR Spa la maggioranza del capitale sociale è detenuto da alcuni comuni della Provincia di Pisa (come si rileva dalla stessa visura effettuata dall’amministrazione resistente presso la Camera di Commercio di Pisa), mentre presso la GEOFOR Spa il diritto di nominare più della metà dei membri del Consiglio di Amministrazione (cioè 4 su 7) è riservato ai soci portatori di azioni di cat. A, e cioè azioni che possono essere possedute soltanto da enti pubblici territoriali, Aziende speciali e simili (vedi art. 6 dello Statuto sociale), e presso il Consorzio GEA la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione rientra nella competenza dell’assemblea dei consorziati, e cioè dei Comuni partecipanti.
2.2. D’altra parte queste imprese, a causa dei peculiari scopi statutari volti alla prestazione di servizi di interesse generale (pur sè organizzate con struttura formale di società per azioni di diritto privato), comunque applicano al personale dipendente i CCNL del Comparto Imprese di pubblici servizi (gas, acqua e vari) e di quello delle Aziende Municipalizzate, e non quelli dei corrispondenti settori delle attività commerciali e produttive privatistiche; infatti anche alla ricorrente, come si rileva dagli atti, la GEA ha applicato il CCNL della Federgasacqua fino al 30.11.2000, inquadrandola al livello B2, e poi dal 01.12.2000 il CCNL della Federambiente (per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene urbana), inquadrandola al 7° livello.
Non appare, quindi, congruente nè con l’illustrato quadro normativo nè con l’elaborazione giurisprudenziale in argomento nè con la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro degli addetti la conclusione (esposta dall’amministrazione provinciale nella memoria del maggio 2006) secondo cui la GEA e la GEOFOR Spa “non possono essere considerate ..... aziende pubbliche”.
2.3. Inoltre la valutazione dei titoli della ricorrente appare illegittima altresì per omessa istruttoria poichè la Commissione nella nona seduta del 21 marzo 2005 (dedicata specificamente all’esame dei reclami relativi ai punteggi per i titoli) non ha fatto alcuna menzione alle osservazioni formulate dalla ricorrente con nota del 21 marzo 2005, ricevuta il 24 marzo 2005 della Provincia di Pisa, mentre ha preso in considerazione positivamente i rilievi formulati da altre due concorrenti .
Nè dagli atti di giudizio emerge un qualsiasi chiarimento circa l’omissione completa dell’esame di tali contestazioni formulate dalla ricorrente in conformità, tra l’altro, a preciso corrispondente invito contenuto nella nota con cui si dava comunicazione del punteggio in questione a ciascuno dei concorrenti ammessi alle prove orali.
2.4. Pertanto la mancata valutazione dei titoli di servizio della ricorrente risulta illegittima per violazione, in parte qua, della lex specialis della selezione pubblica e dell’allegato 5 del bando della medesima nonchè per omessa istruttoria ed, in conseguenza, comporta che il relativo punteggio debba essere calcolato a favore della ricorrente alla luce di quanto argomentato.
Per economia di mezzi restano assorbite le altre censure o profili di censura relativi al compunto del punteggio per i titoli di studio, ai criteri per la valutazione dei titoli vari ed alle altre contestazioni.
La domanda di annullamento della determinazione dirigenziale con cui sono stati approvati gli atti della selezione e la graduatoria (unitamente ai verbali della commissione di cui in epigrafe) va, quindi, accolta per quanto di interesse della ricorrente e nei limiti indicati.
2.4.1. Diversamente la domanda di risarcimento del danno, allo stato, risulta inammissibile poichè il requisito del danno ingiusto (costituito dal mancato percepimento del miglior stipendio) si concretizza soltanto con la redazione della nuova graduatoria a seguito della valutazione di titoli di servizio della ricorrente; altrettanto va detto per il danno da perdita di chances connesso alla mancata possibilità di avvalersi dell’inquadramento in cat. D dal maggio 2005.
3. Concludendo, quindi, il ricorso va accolto nei sensi e limiti sopraindicati e, pertanto, l’approvazione della graduatoria, unitamente ai verbali della commissione d’esame di cui all’epigrafe, vanno annullati per quanto utile alla posizione della ricorrente, con il conseguente obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere ad una nuova valutazione dei titoli di servizio della medesima alla luce di quanto sopra illustrato; va, invece, dichiarata – allo stato – inammissibile la domanda di risarcimento del danno, impregiudicata ogni ulteriore azione a seguito dell’approvazione della nuova graduatoria.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono posti a carico della Provincia di Pisa, liquidandoli in €. 3.000,00 oltre gli accessori di legge; nulla si dispone per i controinteressati nessuno dei quali costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla per quanto di interesse della ricorrente i provvedimenti meglio indicati in epigrafe; mentre lo dichiara allo stato inammissibile con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
Pone gli oneri di lite, liquidati di €. 3.000,00 (tremila/00) oltre gli accessori di legge, a carico della Provincia di Pisa; nulla nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, l’11 gennaio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe Petruzzelli - Presidente
Vincenzo Fiorentino - Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 OTTOBRE 2007