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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 13 agosto 2007 n. 1227
Pres. Sammarco, Est. Daniele
Ric. Università degli Studi di Camerino contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze + 3, nei confronti di Antonio Merloni s.p.a.


1. Pubblica amministrazione – Autorizzazione a stare in giudizio – Necessità della deliberazione dell’organo competente.

 

2. Pubblica amministrazione – Autorizzazione a stare in giudizio – Momento preclusivo della facoltà di produrre l’autorizzazione a stare in giudizio – Udienza di discussione.

 

3. Università degli Studi di Camerino – Statuto – Deliberazioni in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni –Competenza del Consiglio di Amministrazione.

1. Nel caso in cui una pubblica amministrazione debba agire o resistere in giudizio, legittimato a ricorrere o a resistere nel processo amministrativo è l’ente in persona del rappresentante legale, a tanto autorizzato mediante provvedimento dell’organo a ciò deputato secondo l’ordinamento dell’ente medesimo.

 

2. La deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio – nel caso l’Amministrazione sia ricorrente – deve precedere la proposizione del ricorso, e può essere prodotta fino all’udienza di discussione, momento che segna il passaggio in decisione della controversia e la preclusione di qualsiasi ulteriore attività difensiva; la sua mancanza determina la carenza di legittimazione processuale di chi rappresenta l’ente nel processo e l’inammissibilità del ricorso.

 

3. A tenore dello Statuto dell’Università degli Studi di Camerino, il potere di deliberare in tema di proposizioni di liti attive e passive è devoluto al Consiglio di Amministrazione e non al Rettore, salvo i casi di straordinaria necessità e urgenza, nei quali occorre comunque la successiva ratifica del CdA.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 247 del 2003, proposto da:

 

UNIVERSITA’ degli STUDI di CAMERINO, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Cardarelli, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n. 136, presso l’avv. Giovanni Ranci;


contro




- il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, è domiciliato ex lege;

- il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;

- il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti, in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore della Liquidazione Unificata ENCC e società controllate, non costituito in giudizio;

- il MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;


nei confronti di



s.p.a. ANTONIO MERLONI, corrente in Fabriano, in persona dell’amministratore unico, rappresentato dall’avv. Maurizio Benvenuto, domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall’art. 19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;

per l'annullamento



in parte qua, del bando di licitazione privata in data 30.12.2002, avente ad oggetto l’alienazione degli immobili siti in Locate di Triulzi (MI), Fabriano (AN), Torino, Treviso e Roma, nella parte in cui attiene al lotto n. 2 afferente al complesso immobiliare sito in Fabriano (AN), Via Don Riganelli 26, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente;


nonché per l’annullamento



con i motivi aggiunti notificati il 25.3.2003, depositati il 31.3.2003 e l’1.4.2003, del verbale 29 gennaio 2003 n. 69, di aggiudicazione alla s.p.a. Antonio Merloni della gara afferente il complesso immobiliare sito in Fabriano (AN), Via Don Riganelli 26, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso con i relativi allegati ed i motivi aggiunti;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della s.p.a. Antonio Merloni;
Vista la propria ordinanza 9 aprile 2003, n. 128;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2003, n. 4393;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18/04/2007, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO




L’Università degli Studi di Camerino aveva ottenuto l’assegnazione in comodato (giusta contratto stipulato in data 21.1.1997), ai sensi dell’art. 2 del D.L. 21 giugno 1995, n. 240, conv. in L. 3 agosto 1995, n. 337, della struttura funzionale di proprietà del disciolto “Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta”, costituita dall’immobile sito in Fabriano, Via Don Riganelli 26, e dalla dotazione di beni mobili di corredo, al fine di utilizzarla per le proprie esigenze istituzionali.
Essendo interessata alla definitiva assegnazione in proprietà dell’intero complesso e dei beni mobili in esso contenuti, per ragioni di carattere didattico e scientifico, l’Università di Camerino, con nota in data 27.3.2000, inoltrava istanza in proposito all’apposito organismo deputato alla liquidazione dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta; l’istanza veniva rinnovata con successiva nota in data 20.3.2001.
Prescindendo completamente da tali richieste, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti, con bando in data 30.12.2002 avviava la licitazione per selezionare l’acquirente della suddetta struttura funzionale.
Il provvedimento è stato impugnato dall’Università degli Studi di Camerino, con atto notificato l’8 e il 10.3.2003, depositato il 26.3.2003, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo le censure di violazione e falsa applicazione del D.L. 21 giugno 1995, n. 240, conv. in L. 3 agosto 1995, n. 337, nonché di eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e perplessità, violazione del principio di legittimo affidamento, violazione degli atti e provvedimenti presupposti, disparità di trattamento.
Con motivi aggiunti notificati il 25.3.2003, depositati il 31.3.2003 e l’1.4.2003, l’Università degli Studi di Camerino ha esteso il gravame al verbale in data 29 gennaio 2003 n. 69 con cui la licitazione privata è stata aggiudicata alla s.p.a. Antonio Merloni, deducendone l’illegittimità in virtù delle medesime censure già formulate con l’atto introduttivo.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la s.p.a. Antonio Merloni, che hanno eccepito la inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, sotto vari profili (anche per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo), deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 9 aprile 2003, n. 128, questo Tribunale ha accolto le istanze di sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti; la suddetta pronuncia cautelare è stata confermata dal Consiglio di Stato (Sez. VI) con ordinanza 7 ottobre 2003, n. 4393.


DIRITTO



1.- Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di autorizzazione a stare in giudizio.
Osserva il Collegio che, secondo i noti principi in materia di formazione della volontà processuale delle pubbliche Amministrazioni e in genere degli enti pubblici (deliberazione della lite da parte dell'organo volitivo e successiva produzione in giudizio), legittimato a ricorrere o a resistere nel processo amministrativo è l’ente in persona del rappresentante legale, a tanto autorizzato mediante provvedimento dell’organo a ciò deputato secondo l’ordinamento dell’ente medesimo. Secondo la consolidata giurisprudenza, la deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio – nel caso l’Amministrazione sia ricorrente – deve precedere la proposizione del ricorso, e può essere prodotta fino all’udienza di discussione, momento che segna il passaggio in decisione della controversia e la preclusione di qualsiasi ulteriore attività difensiva; la sua mancanza determina la carenza di legittimazione processuale di chi rappresenta l’ente nel processo e l’inammissibilità del ricorso. Aggiungasi che la mancanza dell’autorizzazione a stare in giudizio, attenendo a quelli che vengono chiamati presupposti processuali (“legitimatio ad processum”), ossia ai requisiti per la valida costituzione del rapporto processuale, deve essere rilevata d’ufficio.
2.- Ciò premesso, si deve evidenziare che lo statuto dell’Università degli Studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – S.O. – n. 26 del 1° febbraio 1996 (e successivamente modificato con decreti rettorali n. 351 del 24 marzo 2000, n. 413 del 28 maggio 2001, n. 266 del 4 marzo 2004 e n. 403 del 21 marzo 2005), dispone, all’art. 15, comma 3, lettera i), che rientrano nelle competenze del consiglio di amministrazione “le deliberazioni in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni”, ed all’art. 12 comma 3 che il Rettore “in casi straordinari di necessità o di urgenza, può assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dell’organo ordinariamente competente nella prima adunanza successiva”.
Nella fattispecie, non risulta prodotta in atti copia del provvedimento con cui il consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Camerino abbia deliberato di promuovere il giudizio ed abbia autorizzato il Rettore a conferire il “mandato ad litem” al difensore, o comunque abbia ratificato eventuali determinazioni del Rettore assunte in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 12 comma 3 dello statuto, sicché il ricorso in esame ed i successivi motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili. Cessano, conseguentemente, gli effetti dell’ordinanza 9 aprile 2003, n. 128, emessa dal Tribunale in sede cautelare.
3.- Si ravvisano motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibili il ricorso in epigrafe indicato ed i successivi motivi aggiunti.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.



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