REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 125 del 2006, proposto da:
SGAMMA Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Sciamanna, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Frattini, in Ancona, al corso Mazzini, 156;
contro
-il COMUNE di AMANDOLA (AP) in persona del Sindaco pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marozzi, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio Boldrini ,. in Ancona, al corso Mazzini, 170;
nei confronti di
-E.R.A.P.-Ente Regionale Abitazioni Pubbliche- di Ascoli Piceno, già Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ascoli Piceno, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento n. 99 del 12.12.2005, con cui Il Sindaco di Amandola ha disposto la revoca del precedente provvedimento n. 3412 del 19.3.2004 avente ad oggetto l’assegnazione provvisoria ai coniugi Sgamma Giuseppe e Guy Laurance Marie Rose, dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via Ugo La Malfa n. 12;
-di ogni atto comunque preordinato, collegato, presupposto,connesso e conseguente , ivi compresa la relazione dell’Ufficio Tecnico comunale datata 7.11.2005 e dei provvedimenti sindacali n.5 del 17.1.2004 e n.3412 del 19.3.2004 , aventi ad oggetto rispettivamente il divieto di utilizzazione di una scala di ingresso alla abitazione di proprietà del ricorrente in località Campo dei Masci e l’assegnazione provvisoria al medesimo dell’alloggio popolare revocato successivamente con altro provvedimento impugnato in questa sede;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Amandola;
Vista l’ordinanza n.202 del 9 marzo 2006, con cui è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato e nel contempo fissata l’udienza di discussione della causa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/04/2007 il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Sgamma Giuseppe ha impugnato il provvedimento n. 99 del 12.12.2005, con cui il Sindaco di Amandola, preso atto del mancato inserimento del medesimo nella graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha disposto la revoca di un precedente atto n.3412 del 19.3.2004, con cui era stato assegnato a titolo provvisorio al sig. Sgamma un alloggio popolare per far fronte alle immediate esigenze abitative del suo nucleo familiare, con la dichiarata disponibilità di stabilizzare la sua presenza nell’abitazione, nel caso di successivo inserimento del medesimo tra gli aspiranti aventi titolo all’assegnazione di alloggi popolari nel Comune.
Con il ricorso vengono dedotte censure di violazione della legge n. 241 del 1990 e della legge regionale Marche n. 44 del 1997, nonché vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità, inesistenza dei presupposti.
Secondo la parte attrice, l’Amministrazione comunale sarebbe incorsa in una serie di violazioni delle norme procedimentali, in quanto il provvedimento impugnato non è stato preceduto dall’avviso di avvio di procedimento e non reca neppure la indicazione dell’Autorità e del termine per promuovere il relativo sindacato giurisdizionale, come previsto dall’art 3, comma 4 della legge n. 241 del 1990.
Inoltre , per quanto riguarda l’asserito mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria comunale degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi popolari, la parte attrice denuncia una serie di illegittimità commesse dall’Autorità competente alla formulazione di tale graduatoria , poiché il ricorrente , in quanto anziano e quindi ricompreso tra gli appartenenti alle categorie speciali di aspiranti all’assegnazione di alloggi ERP di cui all’art 8 della legge regionale Marche n. 44 del 1997, avrebbe avuto titolo ad essere inserito in una graduatoria speciale prevista dall’art 25 della stessa legge.
In ogni caso, i presupposti addotti dal Comune per giustificare l’adozione del provvedimento impugnato vengono ritenuti errati, poiché non è affatto venuta meno la situazione che aveva giustificato l’assegnazione dell’alloggio popolare ora revocato, costituita dalla indisponibilità da parte del Sig. Sgamma di altra abitazione , dal momento il suo alloggio di proprietà sito in località Campo di Masci non risulterebbe utilizzabile per effetto della precedente ordinanza sindacale n. 5 del 17.1.2004 e ,nello stesso tempo, le condizioni di salute del Sig. Sgamma e di sua moglie e la loro difficoltà di deambulazione che avevano giustificato l’assegnazione provvisoria dell’alloggio popolare, risultano tuttora precarie e sussistenti.
L’intimato Comune di Amandola si è costituito in giudizio ed ha confutato gli argomenti invalidatori dedotti con il ricorso, concludendo per la sua reiezione,
.In particolare , il difensore dell’Amministrazione ha ritenuto non pertinenti al tema del contendere le doglianze di parte ricorrente rivolte a denunciare una serie di illegittimità commesse in sede di formulazione della graduatoria definitiva degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP nel Comune di Amandola, in quanto l’iniziativa giudiziaria di cui è causa è rivolta al solo sindacato del provvedimento di revoca della precedente assegnazione provvisoria di un alloggio pubblico ,in precedenza disposta in favore del ricorrente, e non coinvolge in alcun modo il procedimento di formazione della graduatoria suddetta.
Al riguardo, il difensore del Comune ha evidenziato che l’abitazione di cui il Sig, Sgamma risulta proprietario in località Campo di Masci, non è stata mai interessata da ordinanza di sgombero, essendosi limitato il Sindaco, con provvedimento n. 5 del 17.1.2004, ad imporre ai proprietari di fare uso temporaneamente di altro ingresso dell’alloggio, in luogo di quello situato sulla scala ubicata sul lato nord dell’edificio, in modo da consentire ai proprietari vicini e confinanti di dare esecuzione agli interventi edilizi ordinati dal Comune con lo stesso provvedimento.
Per cui , risultando all’origine la sistemazione del Sig. Sgamma nell’alloggio popolare soltanto provvisoria e limitata a quattro mesi,le censure di parte attrice, secondo il difensore dell’Amministrazione , sono da considerare destituite di fondamento, visto che il provvedimento di recupero dell’alloggio ERP è intervenuto dopo due anni.
Con ordinanza n. 202 del 9 marzo 2007, il Tribunale ha sospeso cautelarmene l’efficacia del provvedimento impugnato, in accoglimento di apposita istanza in tal senso avanzata dalla parte ricorrente.
Nella imminenza della pubblica udienza di discussione della causa , sia la parte ricorrente che l’Amministrazione resistente hanno depositato apposite memorie, rispettivamente in data 27.3.2007 e 5.4.2007, con le quali hanno rassegnato le proprie conclusioni.
DIRITTO
Il ricorso va in parte dichiarato irricevibile, in parte inammissibile ed in parte va respinto per i motivi di seguito precisati.
1)Vanno dichiarati irricevibili i capi impugnatori diretti all’annullamento dei provvedimenti sindacali n. 5 del 17.1.2004 e n. 3412 del 19.3.2004, in quanto la notifica del ricorso si rivela tardiva rispetto alla data di avvenuta conoscenza di tali provvedimenti da parte del ricorrente e che avevano giustificato l’assegnazione provvisoria in suo favore dell’alloggio polare di cui si controverte, successivamente revocata con il provvedimento n. 99 del 12.12.2005, pure fatto oggetto di impugnazione con il ricorso in epigrafe.
2) Inammissibili sono invece da valutare i profili di censura dedotti con il ricorso preordinati a contestare la regolarità del procedimento di formazione della graduatoria comunale degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica, nella quale il ricorrente non è stato inserito , poiché il petitum del gravame non coinvolge in alcun modo la impugnazione dei provvedimenti con cui è stata formalizzata l’approvazione della graduatoria suddetta, dal momento che il ricorso di cui è causa risulta preordinato all’annullamento dei soli provvedimenti indicati in epigrafe che attengono, tuttavia, soltanto alla revoca della precedente assegnazione provvisoria di un alloggio popolare .
Ciò comporta l’impossibilità per il Collegio di delibare censure che coinvolgono la verifica della legittimità di provvedimenti non fatti oggetto di tempestivo e rituale gravame che , come tali, esulano dal petitum dalla causa.
3)Prive di pregio debbono invece essere valutate le censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte a supporto della invocata illegittimità del provvedimento con cui il Sindaco di Amandola ha disposto la revoca di una precedente assegnazione provvisoria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in favore del ricorrente e di sua moglie facente parte del suo nucleo familiare.
Giova precisare in punto di fatto che tale assegnazione provvisoria aveva trovato giustificazione nella riscontrata inagibilità di un fabbricato confinante con l’abitazione del Sig. Sgamma in località Campo di Masci, per il quale il Comune aveva disposto lo sgombero degli abitanti e la contestuale ingiunzione ai proprietari ad eseguire una serie di lavori di rimozione di elementi pericolanti la cui presenza costituiva un rischio anche per il Sig. Sgamma, dal moment che tali manufatti pericolanti risultavano prospicienti alla scala di ingresso all’abitazione dello Sgamma sul lato nord dell’edificio.
In considerazione di tale segnalata situazione di pericolo, il Sindaco, con ordinanza n. 5 del 17.1.2004, versata in copia agli atti di causa, ebbe ad imporre ai proprietari dell’edificio confinante con l’abitazione del Sig Sgamma ( tali Sigg. De Paola Michele e Gacomozzi Annunziata) la esecuzione di tutta una serie di lavori consistenti nella eliminazione dei manufatti e degli elementi pericolanti presenti sul fabbricato ed il transennamento del perimetro dell’edificio a tutela della incolumità pubblica .
Per quanto riguarda il Sig. Sgamma , l’ordinanza sindacale suddetta si limitò a vietare l’utilizzo dell’ingresso del proprio alloggio situato sulla scala posta sul lato nord dell’edificio , all’epoca ritenuta non sicura a causa della situazione di pericolo ingenerata dalla precaria situazione manutentiva del fabbricato confinante, con il contestuale invito rivolto allo Sgamma ad utilizzare altro ingresso per accedere alla propria abitazione, durante il periodo necessario per la esecuzione dei lavori ordinati dal Comune ai vicini.
Tuttavia, in considerazione delle precarie condizioni di salute del Sig. Sgamma e di sua moglie che avevano difficoltà di deambulazione e ,quindi, non erano in grado di utilizzare altri ingressi alla propria abitazione, il Sindaco decise di assegnare loro temporaneamente per un periodo di quattro mesi un alloggio polare all’epoca inutilizzato, sito nel centro abitato , alla Via Ugo La Malfa n.12, nella prospettiva di potere stabilizzare tale presenza con la definitiva assegnazione dell’immobile , in caso di utile collocazione dello Sgamma nella graduatoria comunale degli aspiranti all’assegnazione di alloggi edilizia residenziale pubblica.
A distanza di due anni da tale provvisoria messa a disposizione dell’alloggio popolare suddetto, l’Autorità comunale , avendo constatato il mancato inserimento del Sig. Sgamma nella graduatoria suddetta ed avendo nel contempo accertato ,a mezzo sopralluogo del competente Ufficio Tecnico, che è venuta meno la situazione di pericolo che aveva giustificato il temporaneo allontanamento dell’interessato dalla sua abitazione di località Campo di Masci, ha disposto la revoca dell’assegnazione provvisoria dell’alloggio polare, con la contestuale intimazione al suo rilascio.
Con riferimento a quanto precisato, ritiene il Collegio che le censure di eccesso di potere dedotte con il ricorso sono da valutare prive di fondamento, poiché, come si è avuto modo di precisare l’assegnazione dell’alloggio popolare di cui si controverte in favore del ricorrente aveva sin dall’origine un carattere temporaneo e provvisorio, in quanto destinato a porre rimedio alle difficoltà incontrate dal Sig, Sgamma e da sua moglie ad utilizzare il proprio alloggio di proprietà in località Campo dei Masci, durante il periodo di tempo assegnato ai vicini per mettere in sicurezza il fabbricato confinante con quello del ricorrente.
Per cui ., è di tutta evidenza che , una volta venuta meno la situazione di pericolo che aveva giustificato il temporaneo trasferimento del ricorrente e di sua moglie nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui si controverte , il Comune era facoltizzato a riappropriarsi della disponibilità dell’alloggio popolare per metterlo a disposizione degli aspiranti assegnatari aventi diritto inclusi nella graduatoria comunale degli aventi titolo all’assegnazione degli alloggi ERP.
Pertanto, a fronte dell’acclarato ripristino delle condizioni di abitabilità , agibilità e sicurezza dell’abitazione di proprietà del ricorrente sito in località Campo dei Masci , da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Amandola ( vedi relazione datata 7.11.2005 in atti) correttamente l’Amministrazione comunale intimata si è vista costretta ad invitare il ricorrente a restituire l’alloggio popolare di cui risultava occupante temporaneo, attesa la disponibilità da parte di quest’ultimo di altro alloggio di proprietà abitabile ed agibile e tenuto anche conto che il Sig. Sgamma non risultava incluso nella graduatoria comunale degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi ERP e ,quindi, non avrebbe potuto vedere stabilizzata la sua presenza nell’alloggio popolare con la definitiva assegnazione dello stesso.
Donde , con riferimento a quanto precisato, ad avviso del Collegio, l’operato del Sindaco di Amandola oggetto di sindacato giurisdizionale, si presenta corretto sul piano logico e della tutela dell’interesse pubblico, in quanto preordinato a recuperare la disponibilità di un bene pubblico per destinarlo al suo fine istituzionale che è quello di essere messo a disposizione degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP individuati dall’apposita graduatoria comunale formulata dall’Autorità competente.
3/a) Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche l’esame delle residue censure procedimentali dedotte dalla parte ricorrente e dirette a denunciare la mancata indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell’Autorità cui ricorrere, nonché il mancato invio di preliminare avviso di avvio del procedimento.
Per quanto riguarda la mancata indicazione delle modalità di tutela nel provvedimento impugnato, ritiene il Collegio che l’omissione di tale incombente imposto dall’art 3 , comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è causa di illegittimità del provvedimento, ma costituisce una mera irregolarità in grado di incidere sulla tempestività del ricorso, potendo semmai rilevare ai fini di una eventuale rimessione in termini per errore scusabile, ove ne sussistano le condizioni (Cons. ST. Sez. VI 16 settembre 2003, n.5265;TAR Lazio, Sez II, 26 gennaio 2004, n.747).
Anche la denunciata mancata comunicazione al ricorrente dell’avviso di avvio del procedimento concluso con il provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’alloggio popolare oggetto di gravame , si rivela priva di pregio per i motivi di seguito precisati.
Giova al riguardo considerare in punto di fatto che non corrisponde a verità quanto asserito dalla parte ricorrente in ordine al suo mancato coinvolgimento nelle iniziative poste in essere dal Comune per addivenire al recupero dell’alloggio., in quanto, dalla documentazione versata in atti dallo stesso difensore del Sig. Sgamma ,il Collegio ha potuto rilevare che l’atto del Comune oggetto di gravame ha trovato giustificazione in sollecitazioni rivolte dall’Ente proprietario e gestore dell’alloggio polare di cui si controverte che , sin dal 12.5.2005 ,si era attivato nei confronti del Sig. Sgamma per ottenere la restituzione dell’abitazione popolare da parte dell’assegnatario provvisorio, a fronte della contestata intervenuta scadenza del termine di validità della stessa ( quattro mesi dal 19.3.2004) e , soprattutto, del mancato inserimento del Sig. Sgamma nella graduatoria comunale degli aspiranti all’assegnazione di alloggi ERP che costituiva ulteriore condizione cui era subordinata la suddetta assegnazione provvisiona dell’abitazione sita in Via Ugo La Malfa.
A tale atto di diffida a restituire l’alloggio spedito dall’ERAP di Ascoli Piceno, ente proprietario e gestore, il ricorrente ha replicato con una serie di deduzioni scritte ( lettera datata 27.5.2005 in atti) per cui non corrisponde al vero che l’ iniziativa del Comune formalizzata con il provvedimento impugnato ha trovato l’interessato completamente disinformato.
In ogni caso ,ad avviso del Collegio, l’omesso invio di uno specifico avviso di avvio del procedimento da parte del Comune, non può essere considerato nel caso di specie un inadempimento incidente sulla validità dell’atto finale del procedimento , alla stregua di quanto previsto dall’art 21/octies della legge 7 agosto 1990, n.241 che stabilisce che il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora venga accertato in giudizio che”… il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Nel caso di specie, infatti, sulla base di quanto si è avuto modo di porre in risalto, il provvedimento di revoca della precedente assegnazione provvisoria in favore del ricorrente dell’alloggio polare di cui si controverte, ha trovato giustificazione nell’intervenuta scadenza del termine di efficacia del provvedimento che l’aveva disposto, nonché nel constato mancato inserimento del Sig. Sgamma nella graduatoria comunale degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che costituiva una ulteriore condizione posta dal Comune per potere eventualmente trasformare in definitiva l’assegnazione provvisoria suddetta.
Per cui, a fronte di tali segnalate circostanze, non vi è dubbio che si imponeva obbligatoriamente al Comune il recupero dell’alloggio messo a disposizione a titolo precario al ricorrente, tenuto conto anche delle sollecitazioni rivolte in tal senso dell’Ente proprietario e gestore dello stesso,per cui
la revoca del provvedimento con cui era stato formalizzata tale assegnazione provvisoria costituiva un atto vincolato, a prescindere dalle osservazioni che l’interessato avrebbe potuto formulare al riguardo, in quanto il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato( TAR Sardegna, Sez.II 21 settembre 2005, n.1917; TAR Lazio Sez.II/bis, 13 febbraio 2006). n.1052;
4) In conclusione , sulla base delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile ed in parte va repinto.
5)La particolarità della vicenda esaminata induce il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche , pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara irricevibile, in parte inammissibile ed in parte lo respinge per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.