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n. 9-2007 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 21 settembre 2007 n. 9196
Pres. Giulia, Rel. Volpe
A. Leone (Avv.ti G. E. Iacobelli, C. Cennamo e P. Valentino) c. Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato)


Concorsi pubblici – Esame medico – Esito negativo - Esclusione – Legittimità - Sindacato giurisdizionale – Inammissibilità

E’ legittima l’esclusione dalla procedura concorsuale per l’arruolamento degli agenti della Polizia del candidato risultato non idoneo per carenza di un requisito fisico, in esito all’esame medico svolto dall’apposita commissione deputata istituzionalmente alla verifica dei requisiti psico-fisici dei candidati, non potendo prevalere su tale esame, un successivo accertamento medico di parte, cui si sia sottoposto spontaneamente il candidato dopo l’accertamento d’ufficio e che abbia dato esiti diversi, sebbene svoltosi presso una struttura sanitaria pubblica, né tantomeno, essendo sindacabile da parte del giudice amministrativo l’accertamento medico svolto dalla commissione, in quanto, trattandosi di apprezzamento tecnico-sanitario, rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Prima-ter




composto da:
Patrizio GIULIA – Presidente
Italo VOLPE – Consigliere – Estensore
Franco Angelo Maria DE BERNARDI – Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 11510 del 1996, proposto da

Antonietta Leone, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli, Carlo Cennamo e Pierluigi Valentino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Panama, 74;


contro




il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dalla ex lege Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12;


per l’annullamento



del provvedimento della commissione medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell’interno del 30.5.1996.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 12 luglio 2007 la relazione del Consigliere dott. Italo Volpe e udite, altresì, le difese di parte, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO



1. Ritenendosi lesa, col ricorso in epigrafe Antonietta Leone, premesso:
• di aver partecipato, superando le prove scritte, al concorso per l’arruolamento straordinario di 960 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con d.m. 31.5.1990;
• di essere poi stata esclusa dalla procedura per deficit di statura (cm 157,4 in luogo di 158);
ciò premesso, impugnava l’atto pure in epigrafe indicato sulla base dei seguenti motivi:
a) Violazione di legge e del regolamento concorsuale di cui al d.m. 31.5.1990 – eccesso di potere consistente nell’errore materiale in cui l’amministrazione è incorsa nella misurazione del requisito fisico dell’altezza dell’aspirante – violazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 903 richiamato nella nota dell’amministrazione – eccesso di potere per vizio del procedimento;
La misurazione cui si è autosottoposta la ricorrente presso una struttura sanitaria pubblica ha dimostrato una sua altezza di cm 158.
b) Violazione dell’art. 97 Cost. in relazione al principio di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione – violazione delle norme sul procedimento.
E’ indice di palese ingiustizia e di non imparzialità l’erronea misurazione effettuata dalla amministrazione.
2. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno, concludendo per la reiezione del ricorso.
3. Con ordinanza n. 2914 del 26 settembre 1996 il Tribunale respingeva la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
4. Acquisita documentazione, la causa veniva quindi chiamata all’udienza pubblica di discussione del 12 luglio 2007 ed ivi trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato, e deve pertanto essere respinto.
5.1. Il limite di altezza minimo (cm 158) per poter partecipare alla procedura selettiva cui si è sottoposta la ricorrente è stabilito con norma (art. 1 del d.P.R. n. 904/1983.
L’accertamento medico di parte, cui si è sottoposta spontaneamente la ricorrente dopo l’accertamento d’ufficio, e che avrebbe assodato una sua statura esattamente coincidente con il valore minimo legale per essere legittimati a partecipare alla procedura concorsuale in questione, non può prevalere su quello della apposita commissione medica dell’amministrazione, deputata istituzionalmente alla verifica dei requisiti psico-fisici dei candidati.
In più, l’accertamento medico in questione non è sindacabile nel merito da parte del Giudice amministrativo, trattandosi di un apprezzamento tecnico-sanitario rientrante nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Dagli atti del processo non emergono irregolarità formali nell’assunzione tecnica del dato di misurazione e di conseguenza occorre dare atto dell’accertamento dell’inesistenza di un requisito fisico minimo della ricorrente per aspirare alla conclusione della procedura concorsuale innanzi detta.
6. Ricorrono, peraltro, sufficienti elementi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima-ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2007.



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