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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 21 settembre 2007 n. 9215
Pres. - Estensore Di Giuseppe
PACE E.F. (Avv. M. Sermoneta e M, Giovanforte) c. Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo 3 (Avv. M. Alicandro)


1) Processo amministrativo – Ricorso - Azienda sanitaria succeduta ad una unità sanitaria locale per i debiti di quest’ultima – Legittimazione passiva – Non sussiste

 

2) Processo amministrativo – Mezzi di prova – Remunerazione - Prestazioni lavorative straordinarie per il “servizio di guardia” e di “pronta disponibilità”– Presentazione del prospetto degli orari di timbratura del cartellino in entrata ed in uscita – Non rileva - Ragioni

1) E’ inammissibile per difetto di legittimazione passiva, il ricorso presentato avverso una azienda sanitaria succeduta ad una unità sanitaria locale per i debiti di quest’ultima e non nei confronti della gestione liquidatoria o, in mancanza, della Regione, per fatti verificatisi anteriormente alla cessazione dell’USL (fattispecie in cui il ricorso era stato notificato unicamente nei confronti dell’Azienda USL in persona del suo legale rappresentante pro tempore, mentre avrebbe dovuto essere notificato nei confronti della Gestione stralcio liquidatoria della soppressa USL e/o alla Regione).

 

2) Non costituisce prova specifica delle ore di prestazioni lavorative, ai fini della remunerazione delle prestazioni lavorative ulteriori rispetto al normale orario di servizio, relative al “servizio di guardia” e di “pronta disponibilità”, il deposito di un tabulato recante un prospetto degli orari di timbratura in entrata ed in uscita del cartellino personale del dipendente. Infatti, ai sensi dell’art. 2695 c.c. e dell’art. 115 c.proc. civ., incombe sulla parte attrice l’onere di fornire la prova del credito rivendicato nelle controversie in materia di pagamento di prestazioni straordinarie, non trovando applicazione il principio acquisitivo nelle forme proprie del giudizio amministrativo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA QUATER




composto dai magistrati:
dr. Mario Di Giuseppe - Presidente relatore
dr. Carlo Taglienti - Consigliere
dr. Umberto Realfonzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 13898 del 2000, proposto da

PACE Emanuele Filiberto, rappresentato e difeso dagli avv. Mariarita Sermoneta e Maurizio Giovanforte ed elettivamente domiciliato in Roma, viale di Parioli n.63 presso l’avv. Bruno Nigro;


CONTRO



AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE VITERBO 3
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Alicandro ed elettivamente domiciliato in Roma, via U. De Carolis n. 6 presso l’avv. Giuseppe Bolognini;


per l’accertamento



del diritto al pagamento del lavoro straordinario prestato sino al 30.6.1998 con interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AUSL Viterbo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 8595 del 16.10.2000 di reiezione dell’istanza cautelare;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 18.7.2007, il pres. Di Giuseppe;
Udito l’avv. Alicandro per la parte resistente;
Nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



Con ricorso notificato il 17.8.2000 e depositato il 18.8.2000 parte ricorrente, dipendente con qualifica di dirigente di I livello dell’Azienda USL di Viterbo, asserendo di aver prestato fino al 30.6.1998 lavoro straordinario non liquidato pari a complessive ore n. 978,52 (di cui: ore n. 368,55 di lavoro straordinario normale ed ore n. 530,21 di lavoro straordinario festivo/notturno) e sostenendo che tali prestazioni si sono rese necessarie per evitare che rimanessero privi di personale qualificato servizi essenziali (quali quelli di “guardia medica notturna” di pronto soccorso e di reparto e quello d’intervento in sala operatoria) oltrechè per supplire a problemi di turnazione dovuti sia a carenza di personale che ad esigenze di servizio, ha chiesto l’accertamento del diritto al pagamento del relativo compenso e la condanna della predetta Azienda sanitaria al pagamento delle somme dovute (indicate in complessive lire 31.444.116), maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per resistere si è costituita l’Azienda USL di Viterbo la cui difesa, con memorie depositate in data 25.9.2000 e 7.7.2006, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva fino a tutto il 31.12.1994, giacchè per detto periodo l’azione avrebbe dovuto essere rivolta contro la Gestione liquidatoria del precedente Ente sanitario o nei confronti della Regione Lazio. Ha, peraltro, eccepito la prescrizione quinquennale del credito (quanto meno fino al 17.8.1995), non risultando presentata alcuna istanza di pagamento anteriormente alla notifica del ricorso. Ha, infine, controdedotto che la pretesa è infondata, poiché le prestazioni straordinarie in discorso non risultano essere state autorizzate, a nulla rilevando la circostanza della relativa registrazione sui cartellini di presenza in servizio. Peraltro, secondo parte resistente, ai sensi dell’art. 65, comma 3, del C.C.N.L. relativo al quadriennio 1994-97, per l’area della dirigenza medica la retribuzione compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di servizio.
Con memoria depositata il 6.7.2006 la difesa di parte ricorrente ha precisato che le somme rivendicate sono relative a prestazioni di lavoro straordinario che esulano dalle previsioni del C.C.N.L. e che, a prescindere dall’esistenza di un’autorizzazione preventiva, attengono a servizi ospedalieri che il sanitario dipendente deve comunque garantire. Quanto all’eccezione di prescrizione parziale del credito, la stessa difesa ne ha controdedotto l’infondatezza, stante l’unitarietà del rapporto di lavoro origine dell’obbligazione e, quindi, il carattere permanente dell’inadempimento.


DIRITTO



Il ricorso in esame è diretto all’accertamento del diritto di un dirigente medico di primo livello, dipendente di azienda sanitaria locale, alla remunerazione di ore di lavoro straordinario prestato fino a tutto il 30.6.1998.
Il ricorso sostiene, in sintesi, che tali prestazioni straordinarie sono state rese in quanto di fatto risultate necessarie per evitare sia che rimanessero scoperti servizi essenziali (quali quello di guardia medica notturna in pronto soccorso ed in reparto e quello d’intervento in sala operatoria) sia per supplire a problemi di turnazione dovuti sia a carenza di personale che ad esigenze di servizio.
La difesa della resistente azienda sanitaria eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva con riguardo alla pretesa riferita al periodo anteriore al 31.12.1994.
L’eccezione deve essere condivisa.
E’ pacifico in giurisprudenza che le aziende sanitarie succedute alle unità sanitarie locali non sono responsabili dei debiti di queste ultime e che le azioni giudiziarie dirette alla soddisfazione dei relativi crediti debbono essere intentate nei confronti delle gestioni liquidatorie e, in mancanza, delle regioni (fra le tante cfr.: Cassaz. 23.9.2004 n. 19133; 12.7.2004 n. 12865; 20.12.1999 n. 14343; Cons. St. 10.2.2004 n. 486; TAR Lazio, sez. I, 30.1.2002 n. 753).
Nel caso in esame il ricorso risulta inequivocabilmente notificato soltanto nei confronti dell’Azienda USL Viterbo 3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, mentre avrebbe dovuto essere notificato nei confronti della Gestione stralcio liquidatoria della soppressa U.S.L. di Viterbo e/o della Regione Lazio.
Pertanto, per la parte riguardante il periodo anteriore al 31.12.1994 (data di cessazione delle UU.SS.LL.) il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
La difesa della resistente Azienda sanitaria eccepisce, in secondo luogo, la prescrizione quinquennale del credito vantato da parte ricorrente, in quanto non risulta dalla stessa presentata alcuna domanda di pagamento anteriormente alla notifica del ricorso in esame.
L’eccezione deve essere condivisa.
E’ pacifico in giurisprudenza che i crediti da lavoro dipendente sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 cod. civ. (fra le tante cfr. : Cassaz. 1.2.1988 n. 862; 4.2.1987 n. 1087; 16.2.1989 n. 927; 7.11.1998 n. 11252; 10.11.2004 n. 21377).
Nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito prova di aver, anteriormente alla notifica del ricorso, chiesto il pagamento delle prestazioni lavorative straordinarie in questa sede rivendicato.
Pertanto, deve essere dichiarato prescritto il credito a tale titolo rivendicato fino a tutto il 17.8.1995, risultando il ricorso in esame notificato il 17.8.2000.
Per la rimanente parte, cioè con riguardo al periodo dal 18.8.1995 al 30.6.1998, ad avviso del Collegio il ricorso è infondato.
In detto periodo, infatti, il rapporto di lavoro di parte ricorrente è disciplinato dal C.C.N.L. del 5.12.1996 relativo all’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. (pubblicato in G.U. suppl. ordin. n. 235 del 30.12.1996), il cui art. 65, comma 3, prescrive che per i dirigenti di I e II livello “la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato”.
Nel nuovo assetto retributivo della dirigenza delle aziende sanitarie, dunque, non è prevista la remunerazione delle prestazioni lavorative ulteriori rispetto al normale orario di servizio, salvo che per le prestazioni relative al “servizio di guardia” ed alla “pronta disponibilità”, rispettivamente disciplinati dagli artt. 19 e 20 del predetto C.C.N.L..
Con riguardo a questi ultimi due “istituti” (servizio di guardia e pronta disponibilità), però, il ricorso non fornisce prova specifica delle ore di prestazioni lavorative effettuate da parte ricorrente e non retribuite dall’Ente. Prova che, nella fattispecie concreta, non può essere considerata compiutamente assolta dal deposito in fascicolo di parte ricorrente di un tabulato (allegato n. 2) recante un prospetto, intitolato “stampa del cartellino”, dal quale non risultano chiaramente specificati gli elementi costitutivi della “pretesa” con riferimento a tali due “istituti”, né risulta esposto il computo specifico di quanto rivendicato ai sensi e nei termini di cui ai sopra citati artt. 19 e 20 del contratto di lavoro. Anzi, sotto tali specifici profili la domanda proposta con il ricorso appare del tutto generica ed indeterminata.
Tanto comporta l’infondatezza della pretesa patrimoniale in questa sede azionata, incombendo sulla parte attrice l’onere di fornire prova del credito rivendicato. Infatti, nelle controversie in materia di pagamento di prestazioni straordinarie non trova applicazione il principio acquisitivo nelle forme proprie del giudizio amministrativo, bensì il principio dispositivo ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. (fra le tante cfr. : Cassaz., sez. lav., 29.1.2003 n. 1389; 17.10.2001 n. 12695; 1.9.1995 n. 9231; 7.11.1991 n. 11876; 3.3.1987 n. 2241; 19.4.1983 n. 2694).
Consegue l’inaccoglibilità della domanda istruttoria (ordine di esibizione della documentazione da cui desumere l’effettivo svolgimento di prestazioni straordinarie) formulata in ricorso e ribadita in memoria dalla parte ricorrente.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Sede di Roma- Sezione Terza Quater dichiara in parte inammissibile il ricorso in epigrafe indicato, in parte prescritta la relativa domanda e per la restante parte la respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, degli onorari e delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) di cui € 500,00 per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 luglio 2007.



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