REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1114/2003 proposto da:
AMBROSINO ADRIANA, APICELLA VINCENZO, BECATTI ALDO, DALLI CARDILLO GIUSEPPE, FREA SERGIO, LA CROCE ANTONIO, MELA GIANFRANCO, RUBICONE IMPERATRICE, SERRELLI GIORGIO, STILLI ANNAMARIA, VIANI LEONETTA, VIOLA GIORGIO, tutti rappresentati e difesi dall' avv.to Mario P. Chiti ed elettivamente domiciliati_presso il suo studio in Firenze, viale Giacomo Matteotti, n. 60;
contro
il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, e domiciliati ex lege in Firenze, vai degli Arazzieri, n. 4;
- l'OSSERVATORIO SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- l'INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E APPROV.TI - UFFICIO 4° - CESSIONI PATRIMONIALI DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall' avv. Carmela Fiscella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Torta, n. 14;
- la SCIP - SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall' avv. Carmela Fiscella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Torta, n. 14;
PER L'ANNULLAMENTO
- del D.M. 1 aprile 2003, pubblicato nella G.U. serie generale n. 87 del 14 aprile 2003, del Ministereo dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di approvazione dell'elenco degli immobili di pregio fra quelli trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'Economia;
- della delibera assunta, ai sensi dell'art. 3 comma 13 del D.L. 351/2001, dall' Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di concerto con l'Agenzia del territorio, del 14 marzo 2003, relativa all'identificazione, tra i beni trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'Economia, di un primo lotto di immobili di pregio;
di ogni altro atto oltre a quelli specificati, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito ai ricorrenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese:
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 10 maggio 2007, - relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza - gli avv.ti A. Vergine delegata da M.P.Chiti, C. Fiscella e P. Pirollo per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti, assegnatari e conduttori di alloggi di proprietà dell’INPDAP soggetti a dismissione e vendita, hanno presentato domanda di acquisto degli immobili locati , nell’ambito del programma di cessione di cui alla legge n.35 del 1992 ed al d.leg.vo 104/95. Per detti immobili, sulla base del d.l. n. 351/01 (legge n 410/01), l’Amministrazione ha avviato un procedimento per la individuazione e classificazione di pregio ed i medesimi sono stati inseriti nella seconda fase di dismissione, mediante trasferimento oneroso alla società di cartolarizzazione SCIP. Lamentando un aumento del prezzo di cessione, derivante da detta classificazione, gli esponenti hanno adito questo Tribunale, censurando i provvedimenti in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 comma 13 del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, così come convertito dalla legge 23 novembre 2001 n. 410; Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria; Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento e travisamento.
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, resistendo all’impugnativa esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.
Con l’ordinanza n.59/2007 il Tribunale ha ordinato alcuni incombenti che risultano eseguiti.
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 10 maggio 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.
DIRITTO
- Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione, sollevata dai Ministeri dell’economia e del lavoro, di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del PRG del Comune di Firenze, nella parte in cui gli immobili oggetto della contestata classificazione rientrano nel “centro storico fuori le mura” indicato dalle NTA , motivo che sarebbe alla base dell’impugnato decreto di classificazione; l’eccezione è infondata. La ripartizione in zone del tessuto urbano da parte dello strumento urbanistico generale ha finalità diversa dalla normativa che regola la materia in questione, poiché la prima tende a disciplinare lo sviluppo dell’attività edilizia e l’uso del territorio, mentre la seconda, regolando un procedimento di cessione di beni pubblici a privati , tende a determinarne il valore con una serie di criteri anche diversi dalla collocazione territoriale operata dal PRG. Il decreto , peraltro, fa riferimento a precedente decreto (31.7.02) che non richiamando il concetto di “centro storico fuori le mura”, ma quello urbanistico di “zone omogenee” non è quindi decisivo ai fini in parola.
2- Nel merito il ricorso è fondato, sulla base di due censure da esso svolte.
- La prima (articolata nel primo motivo) deduce la violazione dell’obbligo di dare avviso dell’avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990. Il motivo è fondato.
Dalla lettura dell’art.3 della legge n.410/2001, emerge che il decreto di approvazione della classificazione di pregio degli immobili in argomento, è l’atto terminale di una specifico procedimento di classificazione, articolato essenzialmente in tre fasi :
il decreto ministeriale (nella specie il DM 31 7 2002) recante i criteri regolanti l’attività dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali;
la proposta di classificazione avanzata da detto Osservatorio;
il decreto ministeriale di classificazione.
L’art. 7 della legge 241/90 dispone che dell’avvio del procedimento deve darsi avviso ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti e di questa necessità non può nella specie dubitarsi se si considera che il procedimento di classificazione ha certamente determinato un incremento del valore dell’immobile oggetto di aspettativa di cessione da parte dei richiedenti.
E dall’esame di entrambi gli atti impugnati, nonostante essi determinino la classificazione di immobili specificamente individuati nell’elenco ad essi allegato, non si rileva alcun avviso per i soggetti interessati, tra cui i ricorrenti. Né il decreto di classificazione riveste natura regolamentare, beneficiando quindi della deroga al principio testè riconfermato .
- Ribadisce peraltro la necessità di osservare l’art.7 l’argomento per cui la “ratio” dell’avviso del procedimento è quella di concorrere a migliorare l’azione amministrativa; infatti la eventuale partecipazione al procedimento dei soggetti interessati, avrebbe potuto essere utile a scongiurare il secondo vizio di legittimità (carenza di istruttoria, argomentata nel secondo ordine di censure) nel quale è pure incorsa l’Amministrazione emanando una classificazione degli immobili sulla base della sola collocazione topografica degli stessi nel “centro storico” cittadino, e che costituisce invece uno dei criteri previsto dal n.4 del citato DM 31.7.2002.
Sul punto va infatti considerato che:
- l’art. 3, comma 13, della legge 410/2001 considera comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, tra cui però individua numerose eccezioni (rinviando al comma 1) ;
- l’ubicazione degli edifici di interesse dei ricorrenti è in un centro definito “storico” solo per opinabile estensione compiuta, peraltro ad altri fini, dallo strumento urbanistico e non coincidente con le zone indicate dal decreto 31.7. 02;
- il punto 5 dei criteri allegati al decreto stesso stabilisce che nei casi suindicati (quindi anche di ubicazione degli immobili nel centro storico) ed allorché si tratti di immobili degradati occorre verificare se il valore sia complessivamente inferiore alla soglia di valore per essere classificato di pregio.
Ritiene quindi il Collegio che, complessivamente considerato quanto sopra, la normazione non possa essere applicata operando sistematicamente la classificazione di pregio anche in presenza di singoli elementi indicati dal decreto, ma comporta comunque una preventiva attività di verificazione del valore in base alla pluralità di criteri potenzialmente applicabili indicata dalla normativa, non potendo quindi, ai fini in questione, essere decisiva unicamente la mera collocazione fisica degli edifici in centro storico comunque individuato, come dimostra soprattutto che, ai sensi del citato art.3, comma 13, anche in zona indiscutibilmente classificabile e classificata centro storico possono collocarsi e quindi essere individuati immobili non di pregio.
3- Quest’ultime considerazioni comportano l’illegittimità, per errata applicazione del cennato decreto, anche della delibera dell’Osservatorio, ove ha ritenuto sufficiente la presenza di uno solo dei predetti elementi a determinare la classificazione di pregio.
4 - II ricorso, conclusivamente, merita accoglimento, e determina di conseguenza l’irrilevanza della questione di costituzionalità subordinatamente sollevata.
- In ordine alle spese del giudizio, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione, ravvisate nella sufficiente complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, definitivamente pronunziando in ordine al ricorso in epigrafe, lo accoglie e , per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Così deciso in Firenze, il 10 maggio 2007 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. ANGELA RADESI - Presidente
dott.GIUSEPPE DI NUNZIO - Consigliere
dott. RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 SETTEMBRE 2007