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T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 7 settembre 2007 n. 2976
Pres.Angelo De Zotti, Est. Angelo Gabbricci


Pubblica amministrazione - Atto amministrativo – Difetto di motivazione in tema di ammissione agli esami di maturità.

La presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline non costituisce di per sé impedimento all’ammissione all’esame di maturità, se lo studente ha comunque raggiunto la soglia d’idoneità, con riferimento agli ulteriori parametri considerati dalla normativa applicabile.

 

Il giudizio di non ammissione che utilizzi prevalentemente locuzioni generiche secondo uno stereotipo precedentemente approvato dall’Istituto resistente, senza fornire elementi adeguati sulla condizione dell’interessato è illegittimo, in quanto il provvedimento di non ammissione non può limitarsi ad enumerare le insufficienze, né può semplicemente parafrasare le locuzioni utilizzate dal legislatore, ma deve recare una motivazione puntualmente riferita al candidato, la quale ne consideri cioè specificatamente la situazione, riferendo gli stessi parametri generali alle carenze riscontrate nel candidato medesimo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
terza Sezione




con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 1453/2007, proposto da
Alessandra Galiazzo, rappresentata e difesa dall’avv. Germana Cestari, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro



l’Amministrazione della pubblica istruzione, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

per l’annullamento del giudizio di non ammissione della ricorrente agli esami di Stato, comunicato mediante affissione al tabellone della scuola in data 14.6.2007;

Visto il ricorso, notificato il 16 luglio 2007 e depositato presso la Segreteria il 26 luglio 2007, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale del 6 settembre 2007 (relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci), l’avv. Cestari per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Daneluzzi per l’Amministrazione resistente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
considerato che la presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline non costituisce di per sé impedimento all’ammissione all’esame di maturità, se lo studente ha comunque raggiunto la soglia d’idoneità, con riferimento agli ulteriori parametri considerati dalla normativa applicabile;
che, d’altro canto, il provvedimento di non ammissione non può limitarsi ad enumerare le insufficienze, né può semplicemente parafrasare le locuzioni utilizzate dal legislatore, ma deve recare una motivazione puntualmente riferita al candidato, la quale ne consideri cioè specificatamente la situazione, riferendo gli stessi parametri generali alle carenze riscontrate nel candidato medesimo: in altre parole, il giudizio di non ammissione deve sempre essere convenientemente personalizzato;
che il giudizio di non ammissione qui impugnato si limita, viceversa, ad utilizzare prevalentemente locuzioni generiche secondo uno stereotipo precedentemente approvato dall’Istituto resistente, senza fornire elementi adeguati sulla condizione dell’interessata;
che il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, imponendo all’Amministrazione di rinnovare, entro il 15 settembre 2007, lo scrutinio della Galiazzo, in conformità alle precedenti indicazioni, ed impregiudicata ogni decisione sull’esito finale dello stesso;
che sussistono motivi sufficienti per compensare tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 6 settembre 2007.



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