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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 30 agosto 2007 n. 511
Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore.
Disco Live D.M. di Carnevale Vito Ivan (avv.ti F. Del Monte e C. Bencivenga) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv. Stato), Europrogetti & Finanza s.p.a. (n.c.).


Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Art.21-quater, l. n.241 del 1990 – Efficacia o l’esecuzione del provvedimento amministrativo – Sospensione – Agevolazione finanziaria – Procedimento penale nei confronti del beneficiario – Sospensione dell’erogazione – E’ legittima.

Ai sensi dell’art. 21-quater, l. 7 agosto 1990 n.241, che prevede la possibilità di sospendere “per gravi ragioni” l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento amministrativo da parte dell’organo che ha emanato l’atto, è legittima la sospensione temporanea dell’erogazione di un’agevolazione finanziaria a causa della notizia dell’esistenza di un procedimento penale nei confronti del beneficiario per truffa ai danni dello Stato per fatti inerenti alla relativa pratica agevolativa.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2007
N. 585 Reg.Ric.
Anno 2005
 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA

ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da

 

Disco Live D.M. di Carnevale Vito Ivan rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Del Monte e dall’Avv. Carmine Bencivenga e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza presso lo studio del secondo, via San Vito Pal. Co.Ge.

 

CONTRO

 

Il Ministero delle Attività Produttive in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso cui “ope legis” domicilia

 

e nei confronti

 

di Europrogetti & Finanza s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., n.c.

 

per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero delle Attività Produttive del 30/9/05, notificato l’8/10/05, emesso dal competente dirigente riguardante “agevolazioni finanziarie ex lege 488/92 e successive modifiche ed integrazioni- Ditta Disco Live D.M. di Carnevale Vito Ivan, progetto n. 6204/12- Riscontro atto di diffida stragiudiziale del 26/9/05” col quale si è comunicata “la sospensione temporanea dell’iter procedurale della pratica n. 6204/12”.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l' atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata ;
Vista l’ordinanza collegiale n. 464 del 15/12/05 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 10 maggio 2007 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Il ricorrente, in data 31/5/01, ha presentato domanda di agevolazione ai sensi della legge n. 488/92 relativamente a un programma d’investimento da adibire a Discopub- Sala riunioni e attività connesse da ubicare in San Fele per un importo complessivo di lire 1.958.155.310.
Al termine dell’istruttoria effettuata dalla Europrogetti il Ministero ammetteva l’iniziativa all’agevolazione decretando la concessione del contributo di lire 580.590.000 pari al 57% della misura massima consentita.
Il programma veniva portato a termine il 30/12/02; la ricorrente incassava così la prima quota di euro 99.949,90 e la seconda di pari importo il 15/7/03.
Veniva inviata la documentazione finale di spesa con richiesta di liquidazione della terza quota che, pur essendo approvata, non veniva di fatto liquidata; anzi, si apprendeva che il bonifico della terza quota non era stato accreditato perché si era avuta notizia dell’esistenza d’un procedimento penale a carico del titolare della ditta ricorrente avviato dalla Procura della Repubblica di Potenza.
Il ricorrente diffidava allora l’amministrazione a disporre la liquidazione della terza quota. Perveniva sia una nota della Banca concessionaria del 3/10/05 e sia una del Ministero delle Attività Produttive recante il provvedimento impugnato che dispone la sospensione temporanea dell’ “iter” procedurale della pratica “de qua”.
Col presente gravame, notificato il 30/11/05 e depositato il 6/12/05, si deduce quanto segue:
1.- violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 come novellata dalla n. 15/05 e dal d.l. n. 35/05, in particolare violazione dell’art. 3- mancanza ovvero difetto e contraddittorietà dell’istruttoria e della motivazione- illogicità manifesta - illegittimità per violazione dell’art. 21 octies- violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quater- mancata indicazione del termine di sospensione - eccesso di potere per travisamento dei fatti.
La motivazione dell’atto sarebbe difettosa e incomprensibile oltre che generica dato che fa riferimento alla sola iscrizione nel registro delle notizie di reato del titolare della ditta per illeciti non meglio indicati. Nessuna norma in questi casi consentirebbe la sospensione dell’erogazione o del relativo procedimento amministrativo dato che i procedimenti in parola sono completamente autonomi.
L’atto è in contraddizione pure con l’esito positivo della istruttoria procedimentale. Sarebbe pure viziato far dipendere il procedimento dall’acquisizione di notizie presso l’autorità giudiziaria penale dopo che la stessa autorità amministrativa ha accertato la sussistenza del diritto di credito del ricorrente.. Si ritiene che il provvedimento sospensivo ex art. 21 quater della legge in rubrica non può operare di fronte e crediti certi, liquidi ed esigibili cioè a posizioni di diritto soggettivo perfetto.
Ma anche a voler superare tali rilievi il potere “de quo” trova un limite nell’indicazione delle gravi ragioni giustificative del provvedimento e nell’espressa indicazione d’un termine; tutte cose insussistenti nell’atto impugnato. Le gravi ragioni non potrebbero essere quelle connesse al procedimento penale o alla semplice iscrizione nel registro degli indagati dato che l’istruttoria avrebbe escluso proprio queste cose. Quanto al termine ovviamente non sarebbe definibile a priori con riferimento al procedimento penale;
2.- violazione della legge n. 488/92 e successive modifiche e integrazioni- violazione del regolamento applicativo del decreto n. 527 del 20/10/95, modificato ed integrato dai DD.MM. n. 319 del 31/7/97 e n. 133 del 9/3/00, in particolare art. 7/1 della circolare n. 900047 del 25/1/01- eccesso di potere.
Il provvedimento impugnato viola principi fondamentali, la legge 488/92 e i termini perentori in essa previsti per l’erogazione del contributo. La decisione impugnata è pervenuta oltre i termini perentori e viola la citata normativa.
Si è costituita l’amministrazione intimata che resiste e deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza collegiale n. 464/05 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2007 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

 

D I R I T T O

 

Deve premettersi che con l’atto impugnato l’amministrazione ha dichiarato di non poter procedere all’erogazione della terza quota relativa al progetto in parola “stante la pendenza, presso il Tribunale di Potenza, del procedimento penale n. 114/05- 21 R.G. che vede imputato il titolare della ditta Disco Live D.M., sig. Carnevale Vito Ivan di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa ai danni dello Stato) per illeciti inerenti la pratica agevolativi in oggetto emarginata. Nelle more, pertanto, dell’acquisizione delle notizie richieste alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza circa l’opportunità di effettuare l’erogazione da codesta ditta richiesta, si comunica la temporanea sospensione dell’iter procedurale della pratica n. 6204/12”. Viene inoltre precisato che, dati i tempi contingentati delle indagini preliminari in corso, un anno al massimo dal loro inizio secondo quanto disposto dalla legge processuale, detta sospensione dovrebbe avere breve durata e viene adottata in assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti della ricorrente, tanto che la stessa ha finora beneficiato dell’erogazione della maggior parte del contributo concesso.
Ciò premesso e con riferimento anzitutto al primo motivo di gravame, vanno giudicate infondate anzitutto le censure riferite al profilo motivazionale dell’atto impugnato dato che le ragioni giuridiche poste a base dello stesso non sono né generiche né incomprensibili, come emerge dal suo sopramenzionato tenore testuale.
Poiché inoltre i motivi posti a base dell’atto impugnato sono da mettere in relazione al pendente procedimento penale relativo al sig Carnevale Vito Ivan, titolare della “Disco Live D.M.”, imputato del reato di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa ai danni dello Stato), se ne deve dedurre che gli stessi sono sicuramente noti al ricorrente dal punto di vista dei concreti fatti che la Procura ipotizza come ascrivibili a suo carico.
Sussistono quindi i presupposti di fatto a fondamento dell’atto impugnato mentre le ragioni giuridiche fanno capo al potere esercitato che, nella specie, come il Collegio ha già avuto modo di chiarire, è quello previsto dall’art. 21 quater della legge n. 241/90 come integrata dalla legge n. 15/05 e consistente nella possibilità di sospendere “per gravi ragioni” l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento amministrativo da parte dell’organo che ha emanato l’atto.
Nella fattispecie, le gravi ragioni, di cui appare difficile trascurare la rilevanza ai fini dell’interesse pubblico, sono quelle relative appunto all’esistenza d’una ipotesi di truffa ai danni dello Stato a carico del titolare dell’iniziativa finanziata dal Ministero proprio per fatti inerenti la pratica agevolativa in parola. Ipotesi questa che dovrà ovviamente essere vagliata dall’autorità giudiziaria ma che allo stato, ad avviso del Collegio, integra la cautela cui l’amministrazione ha fatto ricorso con l’atto impugnato. Né vale richiamare, come fa il ricorrente, l’esistenza della garanzia fideiussoria dallo stesso prestata in favore del Ministero dato che, fra l’altro, essa copre esclusivamente la prima quota di contributo già a suo tempo erogata (cfr. sub n. 13 della documentazione attorea).
Non sussistono quindi i rilevati profili di eccesso di potere e di contraddittorietà; oltretutto, come si evince dagli atti di causa e in qualche modo anche dall’atto impugnato, l’amministrazione resistente, all’indomani dell’emersione dei fatti penali citati, ha cercato di ottenere dall’autorità giudiziaria penale notizie ulteriori sulla situazione in atto al fine di meglio valutare l’opportunità d’un provvedimento sospensivo; notizie che però la p.a. non è stat in grado di ottenere (permanendo anzi il sequestro della documentazione relativa alla pratica “de qua”).
Né può sostenersi che la sospensione non poteva essere disposta in presenza di diritti di credito ormai certi, liquidi ed esigibili; infatti la norma predetta prevede, con formula ampia, la sospensione della “efficacia ovvero l’esecuzione” del provvedimento amministrativo che in questo caso è costituito dal decreto di concessione (solo) provvisoria del contributo del Ministero delle AA.PP. n. 106862 del 30/11/01 di cui le quote erogate rappresentano pura esecuzione fatto salvo il potere di concessione definitiva del contributo da parte dell’amministrazione.
Quanto poi alla censura con cui si osserva la mancata indicazione del termine di sospensione, la stessa è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse atteso chè, all’indomani della sospensione cautelare giurisdizionale del provvedimento impugnato, l’amministrazione resistente, con nota del 23/1/06, ha fissato in giorni 45 dal ricevimento della stessa la sospensione delle procedure di erogazione della terza ed ultima quota di contributo provvedendo così a superare questo profilo di doglianza.
Anche il secondo motivo è infondato alla luce di quanto già precisato in ordine al citato potere sospensivo dell’efficacia o dell’esecuzione dell’atto di cui si è detto nel precedente motivo; l’esistenza di una procedura di concreta liquidazione del contributo disciplinata, mediante una precisa scansione temporale, dal regolamento applicativo della legge n. 488/92 non toglie nulla alla legittimità dell’esercizio del citato potere in presenza delle gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, così come stabilito dalla legge.
Il ricorso va quindi rigettato unitamente alla domanda risarcitoria.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 10 maggio 2007, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giancarlo Pennetti Componente - Estensore
Pasquale Mastrantuono Componente

 

Depositata in Segreteria il 30-8-2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n.186)



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