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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 14 settembre 2007 n. 3239
Antonio Cavallari – Presidente, Silvana Bini – Estensore
De Paolis (avv. A.A. Coluccia) c. A.S.L. Leccce (avv. S. Rossi)


1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Proroga del termine finale e rinnovo del contratto – Differenze.

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Art.6, l. n.537 del 1993 – Clausola revisionale – Applicabilità – Solo alle proroghe contrattuali.

 

3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Art.6, l. n.537 del 1993 – Disposizioni negoziali contrastanti – Nullità e sostituzione ex art.1339, c.c..

1. Mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva, posticipando il termine finale di efficacia del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale.

 

2. In tema di revisione prezzi, la clausola revisionale prevista dall’art.6, l. 23 dicembre 1993 n.537, può applicarsi solo alle proroghe contrattuali, mentre la disposizione non si applica nel caso di provvedimento con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.

 

3. In tema di revisione prezzi, l’art.6, l. 23 dicembre 1993 n.537, è una norma imperativa, che come tale non è suscettibile di essere derogata pattiziamente e le eventuali disposizioni negoziali contrastanti con la precitata disposizione non solo sono colpite dalla nullità ai sensi dell’art. 1419, c.c., ma sostituite de iure, ex art. 1339, c.c., dalla disciplina imperativa di legge.


REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE - SECONDA SEZIONE



nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI - Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG - Primo Ref.

SILVANA BINI - Ref., relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE



Visto il ricorso 1059/2007 proposto da:

DE PAOLIS COSIMO TITOLARE DITTA DE PAOLIS & FRISENDA SNC
ATI
DE PAOLIS & FRISENDA - FLLI BASSO DI BASSO ANTONIO E C.



rappresentato e difeso da:

COLUCCIA ALFREDO A.



con domicilio eletto in LECCE

VIA F.SCO RUBICHI 23
presso
SEGRETERIA TAR

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
rappresentato e difeso da:
ROSSI STEFANO
con domicilio eletto in LECCE
VIA MIGLIETTA 5
presso la sua sede
;



per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della nota prot. n. 2999 del 2.5.2007, con la quale il Dirigente dell’Area Gestionale Patrimonio dell’intimata ASL LE/1 ha dato negativo riscontro alla richiesta avanzata dal ricorrente di revisione prezzi relativamente al contratto d’appalto sottoscritto il 17.5.1995;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto del ricorrente a conseguire la revisione dei prezzi relativi al contratto d’appalto sottoscritto con l’AUSL LE/1 il 17.5.1995, e successivamente più volte prorogato, per la fornitura di combustibile e del servizio di manutenzione e gestione degli impianti tecnologici del presidio ospedaliero di Copertino e dei presidi sanitari della ex USL LE/3;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE



Udito nella Camera di Consiglio del 26 luglio 2007 il relatore Ref. SILVANA BINI e uditi gli Avv. Valeria Pellegrino in sostituzione dell’Avv. Coluccia e l’Avv. Rossi;
Considerato che il ricorso è in parte fondato e può essere accolto con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 l.TAR;

Premesso in fatto quanto segue:

la società ricorrente, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto concorso indetto dalla ex USL LE/3, ha stipulato il contratto in data 17.5.1995 per la fornitura di combustibile e il servizio di manutenzione degli impianti, per un anno a decorrere dal 1.4.1995, per l’importo di £ 730.000.000, oltre IVA.
L’AUSL LE/1 con delibera n. 3567 del 23.5.1996, in applicazione all’art 16 del contratto, prorogava la durata dal 1.4.1996 fino a tutto il 31.3.1997, estendendo il servizio al presidio ospedaliero di Copertino, aumentando il compenso a £ 781.450.000, oltre IVA.
Una ulteriore proroga di tre anni, allo stesso costo, veniva approvata con determina n. 3199/97, alle stesse norme, patti e condizioni del contratto originario: in forza di questa proroga la ricorrente effettuava la fornitura e svolgeva il servizio dal 1.4.97 al 31.3.2000.
Prima della scadenza del contratto il Direttore Generale con delibera n. 1715 del 31.3.2000 stabiliva di rinnovare per altri tre anni il servizio, alle medesime condizioni, con un aumento del canone annuo in quanto la ditta utilizzava due suoi dipendenti in sostituzione di di due conduttori dell’AUSL, cessati dal servizio.
Il contratto veniva prorogato anche per gli anni successivi: dal 1.4.2003 al 31.3.2004 in forza della delibera n. 2269/2003, estendendo però il servizio al nuovo Day Hospital di Copertino; per gli anni successivi, 2004/2005 e 2005/2006 in forza delle delibere 496/2004 e 1046/2005.
Con istanza del 16.11.2006 la ricorrente chiedeva il riconoscimento e la liquidazione della revisione prezzi, ai sensi dell’art 44 comma IV L. 724/1994, che, modificando l’art 6 della L. 537/93 fa obbligo alle PA di prevedere in tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa una clausola di revisione periodica dei prezzi.
A fronte del rigetto dell’istanza, veniva notificato il presente ricorso.
L’Amministrazione sanitaria intimata, nel costituirsi in giudizio ha sollevato l’eccezione di giurisdizione a favore del G.O.
Ha poi rilevato l’intervenuta prescrizione del credito, nonché l’infondatezza della domanda.

Ritenuto in diritto quanto segue:

sulla giurisdizione il Collegio si limita a richiamare l’orientamento della Sezione (sentenze n. 1817/07 e nn. 4027 e 4900/06) secondo cui “ai sensi dell’art. 6 comma 19 della L. 537/93 il giudice amministrativo è investito di giurisdizione esclusiva anche nelle controversie derivanti dall’applicazione della obbligatoria clausola revisionale di cui al comma 4 del medesimo articolo.”
E’ stato infatti precisato che “tale devoluzione non può ritenersi incisa dall’intervento ampiamente manipolativo operato nella materia dei servizi pubblici dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004, dato che in tale pronuncia – come precisato nella sentenza di questa Sezione n. 2958 del 23.5.2006 – il Giudice delle leggi ha espressamente preso in considerazione, sia pur incidenter tantum, la ipotesi di giurisdizione esclusiva ex lege 537/93, ritenendo giustificata alla luce dell’art. 103 Cost. detta scelta legislativa volta a favorire la concentrazione dei giudizi nella materia di che trattasi;
considerato, peraltro, che scelta non dissimile in ordine alla giurisdizione si rinviene nell’art. 244 3°comma del Codice dei Contratti Pubblici ( d.lgs. 163/06, in vigore dal luglio 2006) ove si legge, tra l’altro, che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo ed al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica;
L’eccezione di giurisdizione va quindi respinta.
Prima di esaminare la domanda del ricorrente va richiamata la distinzione tra proroga e rinnovo del contratto.
Mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva, posticipando il termine finale di efficacia del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale.
La qualificazione in un senso piuttosto che nell’altro è fondamentale per esaminare la richiesta di revisione dei prezzi, in quanto solo alle proroghe contrattuali può applicarsi la clausola revisionale prevista dall'art. 6, l. n. 537 del 1993, mentre la disposizione non si applica nel caso di provvedimento con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.
Va poi ricordato che - come già precisato nelle citate sentenze di questa Sezione n. 4027/2006 e 1817/2007, cui si fa espresso rinvio anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 L. TAR- il predetto art. 6 L. 537/1993 è considerato dalla unanime giurisprudenza norma imperativa, come tale non è suscettibile di essere derogata pattiziamente e le eventuali disposizioni negoziali contrastanti con la precitata disposizione non solo sono colpite dalla nullità ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., ma sostituite de iure, ex art. 1339 cod. civ., dalla disciplina imperativa di legge.
In applicazioni a detti principi non vi sono dubbi circa l’applicabilità dell’art 6, l. n. 537 del 1993 al caso in esame, dal momento che il primo contratto risale al 1995.
A tal fine vanno qualificati i singoli atti intervenuti dopo il contratto base, n. 5 del 17.5.1995), a prescindere dal nomen juris con cui detti atti sono stati nominati, ma in applicazione ai principi sopra riportati, per verificare in quali casi sussiste il diritto alla revisione prezzi, per poi esaminare l’eventuale intervenuta prescrizione.
Con delibera n. 3567 del 23.5.1996 l’ASL ha approvato un rinnovo del contratto dal 1.4.1996 fino a tutto il 31.3.1997, pur avendo definito tale atto una proroga: infatti, avendo esteso il servizio ad un nuovo presidio ospedaliero e quindi modificato l’oggetto del contratto, è intervenuta una novazione oggettiva, che comporta un rinnovato esercizio dell’attività negoziale.
La revisione prezzi non è quindi ammissibile, atteso che la stessa (in base ad una regola economica, recepita dall’art 33 della L. n. 46/1981 e sopravvissuta alla abrogazione di detta norma ad opera dell’art 26 comma 2 della L. 109/94, proprio perché economica) trova applicazione per il periodo del rapporto eccedente l’anno sempre che non ci sia una pattuizione diversa.
Con la determina n. 3199/97 l’Amministrazione si è invece limitata a spostare in avanti il termine di efficacia del contratto, senza incidere nel contenuto; trattandosi di una proroga, si deve riconoscere la revisione dal 1.4.1998 al 31.3.2000.
La delibera n. 1715 del 31.3.2000 ha approvato una proroga per tre anni del contratto stipulato nel 1997 e quindi, in applicazione all’art 6, l. n. 537/1993 deve essere calcolata la revisione prezzi dall’ 1.4.2001 al 31.3.2003.
Per il 2004 si deve invece escludere il diritto alla revisione prezzi, in quanto l’Amministrazione ha rinnovato e non semplicemente prorogato il servizio, modificando l’oggetto dell’appalto, con l’estensione del servizio al nuovo Day Hospital di Copertino.
Quanto alla richiesta di revisione prezzi relativamente agli anni successivi, fino al 2006, il Collegio osserva che le delibere nn. 496/2004 e 1046/2005 che avrebbero prorogato il contratto non sono state prodotte da parte ricorrente. E’ quindi necessario ordinare alla ASL di Lecce la produzione di detti provvedimenti.
Per i periodi per cui è stata riconosciuta la revisione
(cioè dal 1.4.1998 al 31.3.2000 e dal 1.4.2001 al 31.3.2003), va esaminata l’eccezione di prescrizione, tenuto conto che la prima richiesta di riconoscimento e pagamento della revisione prezzi è del 16.11.2006.
Per il diritto in questione trova applicazione l’art 2948 comma I n. 4 c.c. trattandosi di somme che hanno il connotato della periodicità.
A diversa soluzione non conduce l’argomento sollevato dalla difesa della ricorrente, secondo cui il termine di prescrizione comincerebbe a decorrere solo una volta determinato il compenso con atto dell’Amministrazione, non essendo ancora l’attuale credito esigibile.
Infatti il diritto alla revisione trova la fonte direttamente nella legge e quindi l’eventuale atto dell’amministrazione non è costitutivo del diritto, ma solo ricognitivo. Pertanto il diritto può farsi valere nel momento in cui sorge, cioè il primo anno dopo la proroga.
L’eccezione sollevata dall’Amministrazione Sanitaria va accolta in parte, essendo prescritto il diritto per il periodo 98/2000, mentre per quello successivo il compenso revisionale va riconosciuto solo per il periodo dal 16.11.2001 al 31.3.2003, compenso da calcolarsi sul canone annuale maturato al 31.3.2001, aumentato della revisione già maturata a detta data.
Per quanto attiene alla determinazione della revisione, si richiama quanto già statuito nelle decisioni sopra richiamate: “il meccanismo legale ( art. 6 cit.) di aggiornamento del canone d’appalto prevede che la revisione venga operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall’ISTAT sull’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni. A fronte della mancata pubblicazione da parte dell’Istituto di statistica di tali dati, la giurisprudenza si è interrogata sulla sorte della disposizione legislativa, concludendo in modo unanime che in mancanza di questi la revisione debba essere operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati ( cd FOI) mensilmente pubblicato dall’ISTAT (Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2002 n. 2461; Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2002, n. 4801; Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373) “.Pertanto anche nel caso all’esame il diritto al compenso revisionale in favore della ricorrente va riconosciuto nei suddetti limiti;
Conclusivamente il ricorso va accolto in parte.
Il Collegio ordina all’ Azienda Sanitaria Locale di Lecce di depositare le delibere nn. 496/2004 e 1046/2005, di approvazione della proroga del contratto e gli eventuali atti connessi, entro 10 giorni dalla notificazione della presente sentenza o dalla comunicazione in via amministrativa.
Rinvia la trattazione del ricorso alla Camera di Consiglio del 17 Ottobre 2007.
Spese al definitivo.
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie in parte il ricorso indicato in epigrafe.
Ordina all’ASL di Lecce di produrre la documentazione sopra indicata entro 10 giorni dalla notificazione della presente sentenza o dalla comunicazione in via amministrativa.
Rinvia la trattazione del ricorso alla Camera di Consiglio del 17 Ottobre 2007.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 26 luglio 2007 e del 6 settembre 2007.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.09.2007



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