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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 14 settembre 2007 n. 8927
Pres. Baccarini - Est. Sapone
Lucas Engine (Avv.ti A. Galletti e G. Muzi) c/ Consip spa (Avv. A. Clarizia); Edison Energie spa (Avv.ti M. Budello, S. Viola ed altri)


Appalto di servizi - Gara - Mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore – Sostituzione con una procura notarile – Conseguenze – Nullità della dichiarazione- Esclusione – Legittimità- Sussiste- Ragioni

Ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 ,la produzione di copia di un documento di identità, intende assicurare l’identità tra autore apparente e autore reale della dichiarazione tale da giustificare il principio di autoresponsabilità, tant’è che nella fattispecie delineata dal legislatore in caso di false dichiarazioni il dichiarante va incontro a responsabilità penali, mentre, una simile responsabilità non verrebbe a gravare su colui che alla dichiarazione falsa non allegasse copia del documento di identità. Pertanto, il principio di autoresponsabilità per essere giuridicamente sanzionabile postula che debba essere acquisita la certezza sotto il profilo probatorio della provenienza della dichiarazione sostitutiva da parte del dichiarante; una simile certezza può ritenersi raggiunta, in un sistema che non impone più l’autenticazione della sottoscrizione, solamente con la produzione del documento di identità atteso che, essendo tale documento nella esclusiva disponibilità del titolare, la provenienza dallo stesso del documento di identità lascia presumere la provenienza dallo stesso anche della dichiarazione la quale, pertanto, non può non essergli imputata. Nel caso di procura notarile a favore di un procuratore ad negotia, invece, trattasi di un documento relativo ad un atto di esercizio dell’impresa, nella disponibilità della quale e delle persone fisiche mediante le quali essa opera, quel documento si trova. La produzione della procura non lascia pertanto presumere la provenienza effettiva della dichiarazione richiesta dal disciplinare di gara dal suo autore apparente.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- SEZIONE III -



ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n.9770 del 2006 proposto dalla

spa LUCAS ENGINE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonino Galletti e Giovanni Muzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Galletti in Roma, Viale G. Mazzini n.55;


CONTRO




CONSIP spa
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Angelo Clarizia presso il cui studio in Roma, Via Principessa Clotilde n.2, è elettivamente domiciliata;


e nei confronti di:



EDISON ENERGIE spa
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Budello, Simona Viola, Eugenio Bruti Liberati, Nicola Bassi e Marcello Molè ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Molè in Roma, Via delle Quattro Fontane n.15;


per ottenere:



A) l’Annullamento:
1) della nota del 4 agosto 2006 con la quale l’intimata Consip spa ha deliberato di escludere la società ricorrente dalla gara per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le PP.AA. di cui al bando di gara pubblicato sulla GURI n.097 del 27/4/2006 in quanto la suddetta società non avrebbe corredato la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 di cui all’allegato 1 del disciplinare di gara con la copia semplice del documento di identità;
2) dell’ignoto provvedimento di aggiudicazione a favore della società controinteressata datato 12 ottobre 2006;
3) di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto;
B) la Condanna della Consip al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip spa e della Edison Energie spa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza dell’ 11 luglio 2007 - relatore il dottor Giuseppe Sapone – gli avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO



La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dalla Consip spa per l’aggiudicazione dell’appalto annuale di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a favore delle PP.AA. relativamente al lotto 3 comprendente il territorio delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna, ma la sua offerta è stata esclusa dalla suddetta gara in quanto la suddetta società non avrebbe corredato la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 di cui all’allegato 1 del disciplinare di gara con la copia semplice del documento di identità del dichiarante.
Con il proposto gravame l’odierna istante:
a) ha impugnato la citata determinazione di esclusione, in epigrafe indicata, deducendo il seguente ed articolato motivo di doglianza:
Eccesso di potere per violazione ed omessa applicazione degli artt.46 e 47 del DPR 488/00 e dell’art.71 del DPR 445/00. Violazione dell’art.della L. n.241/1990. Eccesso di potere per violazione ed errata degli artt.38 e 47 del DPR 445/00 e dell’art.16 del D.lgvo n.15/95. Eccesso di potere per violazione del principio di conservazione e leale collaborazione con riferimento all’art.97 della Costituzione. Sviamento ed ingiustizia manifesta;
b) ha chiesto la condanna dell’intimata Consip spa al risarcimento del danno quantificato nella misura del mancato utile derivante dall’aggiudicazione dell’appalto de quo.
Successivamente con motivi aggiunti, ritualmente proposti, ha impugnato la determinazione del 6/11/2006 di aggiudicazione definitiva alla società odierna controinteressata riproducendo le medesime doglianze prospettate in via principale.
Si sono costituite la Consip spa e la Edison Energie spa contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2007 il ricorso è stato assunto in decisione.


DIRITTO



Con il proposto gravame la società ricorrente ha:
I) impugnato la determinazione, in epigrafe indicato, con cui è stata esclusa dalla gara indetta dalla Consip spa per l’aggiudicazione dell’appalto annuale di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a favore delle PP.AA. relativamente al lotto 3, comprendente il territorio delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna, in quanto nell’offerta presentata non era stata prodotta, unitamente alla dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 di cui all’allegato 1 del disciplinare di gara, la copia semplice del documento di identità del dichiarante;
II) chiesto la condanna dell’intimata Consip spa al risarcimento del danno quantificato nella misura del mancato utile derivante dall’aggiudicazione dell’appalto de quo.
Con il primo profilo di doglianza l’attuale istante, sul presupposto che l’art.38 del DPR n.445/2000, disciplinante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nel prevedere che la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante e deve essere accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore, non contempla espressamente l’essenzialità della produzione documentale ai fini del perfezionamento della fattispecie, afferma che la mancata produzione del documento di identità deve essere considerata un mero difetto formale suscettibile di regolarizzazione o al limite di sanatoria ex post.
A sostegno di tale prospettazione ha fatto presente che:
a) la sanatoria in materia di gara pubbliche, sia pure prevista dall’art.21 del D.lgvo n.406/1991 in materia di lavori pubblici, ben può ritenersi un istituto di carattere generale, anche sulla base dell’art.6, comma 1, della L. n.241/1990 il quale stabilisce che il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
b) l’art. 71 del menzionato DPR n.445/2000 prevede che nel caso in cui le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio non costituenti falsità possa essere disposta la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione carente, per cui non costituendo la mancata allegazione del documento di identità un’ipotesi di falsità ben poteva essere disposta la successiva produzione;
c) trattandosi di una forma di regolarizzazione in nessun caso la successiva produzione del documento di identità sarebbe stata in contrasto con il principio della par condicio.
La dedotta censura non è suscettibile di accoglimento.
Al riguardo il Collegio sottolinea che risulta errato il presupposto su cui si fonda la prospettazione ricorsuale secondo cui la produzione della copia del documento di identità non sarebbe un elemento costitutivo della fattispecie descritta dall’art.38 ma verrebbe ad integrare un mero difetto formale suscettibile di regolarizzazione che verrebbe ad incidere sul piano dell’efficacia.
In merito è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, cui il Tribunale intende nuovamente conformarsi, secondo cui in materia di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'allegazione al testo della dichiarazione di un valido documento di identità, stabilita dagli art. 38 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare (per di più, con la valenza di monito per il dichiarante delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni false) non soltanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica; pertanto, la mancata allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva e ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata comporta l'esclusione da una gara d'appalto di opere pubbliche. (CS, sez.VI, n.2745 del 27/5/2005; Tar Lazio, sez.III, n.3797 del 24/5/2006 e sez. Latina n.242 del 10/4/2006; Tar Sicilia, CT, sez.III, n.1792 del 20/10/2005).
Con il successivo profilo di doglianza la ricorrente afferma che nella vicenda in esame non poteva in ogni caso essere disposta la contestata esclusione in quanto la mancata produzione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione prevista dal disciplinare di gara era legittimamente sostituita dalla produzione di una procura notarile del dichiarante a favore di un dipendente della società che consentiva di “accertarne l’identità personale con ben maggior forza rispetto alla mera allegazione di una semplice fotocopia”.
Su tale circostanza ha fatto leva l’ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n.1427 del 20 marzo 2007 che nell’accogliere l’appello avverso l’ordinanza cautelare di questa Sezione n.6717/2006 ha rilevato la sussistenza di sufficienti elementi di fumus “in relazione alla situazione di fatto in concreto verificatasi, con riguardo alla complessiva produzione documentale dell’originaria ricorrente”.
In sostanza il giudice di appello, in sede di sommaria delibazione, sembra aver ritenuto convincente la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui nella fattispecie in esame la funzione che dalla normativa era stata assegnata alla produzione di copia del documento di identità ben poteva ritenersi correttamente assolta della produzione della procura notarile.
Il Collegio ritiene che le argomentazioni pur autorevolmente espresse nel provvedimento cautelare del giudice d’appello non giovino a superare le perplessità che il motivo di ricorso in esame suscita.
In primis deve essere sottolineato che il modello delineato dal combinato disposto degli artt.38 e 47 del DPR n. 445/2000 è rigidamente tipicizzato dal legislatore in relazione alle relative conseguenze penali.
Da un punto di vista sostanziale occorre valutare se effettivamente alla produzione del documento di identità possa essere considerata equipollente la produzione della procura notarile.
Se la ratio legis consistesse nell’ accertamento dei dati anagrafici del sottoscrittore, allora al quesito dovrebbe darsi risposta positiva.
Ma così non è, in quanto la norma, imponendo la produzione di copia di un documento di identità, intende assicurare l’identità tra autore apparente e autore reale della dichiarazione tale da giustificare il principio di autoresponsabilità, tant’è che nella fattispecie delineata dal legislatore in caso di false dichiarazioni il dichiarante va incontro a responsabilità penali, mentre, come correttamente rilevato da parte resistente a pag. 7 della memoria conclusionale, una simile responsabilità non verrebbe a gravare su colui che alla dichiarazione falsa non allegasse copia del documento di identità.
Al riguardo deve essere evidenziato che il principio di autoresponsabilità per essere giuridicamente sanzionabile postula indubbiamente che debba essere acquisita la certezza sotto il profilo probatorio della provenienza della dichiarazione sostitutiva da parte del dichiarante; una simile certezza può ritenersi raggiunta, in un sistema che non impone più l’autenticazione della sottoscrizione, solamente con la produzione del documento di identità atteso che, essendo tale documento nella esclusiva disponibilità del titolare, la provenienza dallo stesso del documento di identità lascia presumere la provenienza dallo stesso anche della dichiarazione la quale, pertanto, non può non essergli imputata.
Nel caso di procura notarile a favore di un procuratore ad negotia, invece, trattasi di un documento relativo ad un atto di esercizio dell’impresa, nella disponibilità della quale e delle persone fisiche mediante le quali essa opera, quel documento si trova.
La produzione della procura non lascia pertanto presumere la provenienza effettiva della dichiarazione richiesta dal disciplinare di gara dal suo autore apparente.
Nemmeno rileva il fatto che, trattandosi di procura notarile, la sottoscrizione fosse autenticata, giacchè la presenza di una scrittura di comparazione non può imporre alla stazione appaltante di valersi dell’opera di periti grafologi.
Ciò considerato, anche la doglianza in questione non è suscettibile di favorevole esame.
Infondati devono essere dichiarati anche i motivi aggiunti di doglianza identici alle censure dedotte in via principale, nonchè la proposta azione risarcitoria, stante l’acclarata legittimità dei gravati provvedimenti.
Ciò considerato, il proposto gravame deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.9770 del 2006, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 luglio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Stefano BACCARINI - Presidente
Dr. Domenico LUNDINI - Consigliere
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore



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