REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Seconda bis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. R.G. 1477 del 2007 proposto da
Pinna Mario, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Lupi e presso lo stesso in Roma, domiciliati in Lungotevere Mellini n. 10;
contro
- Comune di Ardea in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Fierimonte e domiciliato in Roma presso lo stesso, in via Nizza n. 59;
per l’annullamento
del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza avanzata dai ricorrenti in data 18.10.2006, per l’ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione di tre unità immobiliari per civile abitazione nel territorio del predetto comune, in loc. Nuova Florida, Rio Verde via Capri, sul terreno di sua proprietà, NCT, foglio 47, part.lle 3240,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla camera di consiglio 19.4.2007 il Cons. Solveig Cogliani, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti precisavano di essere proprietari del terreno sopra specificato e di aver avanzato in data 18.10.2006 richiesta di permesso di costruire, a seguito dell’accoglimento del ricorso avverso la deliberazione n. 14 del 1992, di cui alla sent. del TAR Lazio n- 3345 del 2003 . Tuttavia, l’amministrazione non rispondeva.
Pertanto, denunziava il silenzio serbato dal Comune sotto i profili di: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, l.n. 241 del 1990 e successive modificazioni, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione degli artt. 22 e 23 NTA PRG, omessa considerazione del dettato giurisprudenziale in tema di concessioni dirette in zona urbanizzata.
Si costituiva il comune, chiedendo il rigetto della domanda e precisando che aveva provveduto a notificare agli istanti il preavviso di reiezione ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990. Nel merito contestava l’acconsentibilià del permesso per mancanza di documenti e la mancata approvazione del piano particolareggiato per la zona d’interesse.
Osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 20, c. 9, del T.U. Edilizia, “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto”. Rileva quindi il Collegio come la suddetta norma, secondo l’interpretazione prevalente, formatasi sulla disciplina previgente (DL 5 ottobre 1993, n. 398, a. 4, convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493) preveda un caso di silenzio significativo, nella forma del silenzio-rigetto o rifiuto, conseguente al decorso del temine di legge, senza che il Comune si pronunci sull’istanza di permesso di costruire. Tale norma, tuttavia, deve essere coordinata con la legge 241/1990, che ha introdotto il principio che obbliga la pubblica amministrazione a rispondere in modo espresso, e motivato, alle richieste formulate dai privati, in ottemperanza al principio, di portata generale, che prevede gli obblighi di trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra p.a. e privato. Pertanto, il ricorso avverso il silenzio serbato dalla p.a. deve essere accolto, sussistendo l’obbligo della p.a. di adottare un provvedimento espresso e conclusivo sulle istanze presentate dal privato per ottenere un permesso di costruire, non essendo al riguardo sufficiente la comunicazione di un mero atto di preavviso di diniego, ex art. 10 bis l. n. 241/1990, che si configura come un adempimento endoprocedimentale, proprio della fase istruttoria.
Conseguentemente va annullato il silenzio serbato dall’amministrazione e deve dichiararsi l’obbligo del comune di provvedere sull’istanza della parte ricorrente, nel termine di gg. 30 dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione; con l’avvertenza che, in caso di ulteriore inerzia, si nomina sin d’ora il commissario ad acta, nella persona di un funzionario tecnico della Regione Lazio, che sarà designato dall’Assessore regionale all’urbanistica, perchè, su istanza della parte, accertato l’inadempimento dell’amministrazione, provveda al posto della stessa.
Il compenso per il commissario ad acta, da porsi a carico della parte inadempiente, sarà eventualmente liquidato con separato provvedimento.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del comune di Ardea di provvedere in merito all’istanza di parte ricorrente, nel termine di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione.
Nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona che sarà designata dall’Assessore all’urbanistica della Regione Lazio, perchè, su istanza della parte, accertato l’inadempimento dell’amministrazione, provveda al posto della stessa, nell’ulteriore termine di gg. 60 (sessanta).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 19.4.2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Patrizio Giulia, Presidente
- Paolo Restaino, Consigliere
- Solveig Cogliani, Consigliere, estensore