REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana
SECONDA SEZIONE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso 244/2007 proposto da:
SOC. COOPERATIVA PISANA SERVIZI AUSILIARI (CO.PI.S.A.)
con sede in Pisa, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa da:
BUONCRISTIANI DINO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA FOSSOMBRONI 9
presso CASSI GIAMPIERO;
contro
ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
in persona del legale rappresentante, con sede in Tenuta di San Rossore,
località Cascine Vecchie, Pisa,
rappresentato e difeso da:
D'ANTONE CARMELO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA RICASOLI N. 40
presso SEGRETERIA T.A.R.
e nei confronti di
SOC. SAN ROSSORE, con sede in Pisa, in persona del legale rappresentante,
anche ricorrente incidentale,
rappresentata e difesa da:
ALTAVILLA GIANCARLO
con domicilio eletto in FIRENZE
LUNGARNO A. VESPUCCI N. 20
presso CUCCURULLO ANDREA
e nei confronti di
SOC. ENGINEERING SERVICE S.R.L.
non costituitosi in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE.
- quanto all’atto introduttivo: dell’aggiudicazione del servizio di gestione ad uso di foresteria di due immobili, denominati “Casa colonica della Sterpaia” e “Foresteria Verde”, come da comunicazione fatta con raccomandata a.r. datata 14.12.2006, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, con condanna al risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente;
- quanto ai motivi aggiunti depositati in data 16 aprile 2007: dell’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione ad uso di foresteria di due immobili, denominati “Casa colonica della Sterpaia” e “Foresteria Verde” (determinazione n. 106 del 15 febbraio 2007, affissa dal 19 febbraio al 6 marzo 2007 e comunicata con racc. a.r. del 16.02.2007), nonchè di ogni altro atto presupposto (tra cui espressamente, in parte qua, nei termini detti infra la lettera d’invito e il bando di gara, nonchè dell’eventuale incognito atto di ammissione alla gara), consequenziale e/o comunque connesso, con condanna al risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente;
- quanto ai motivi aggiunti depostiti in data 28 maggio 2007: della riaggiudicazione del servizio di gestione ad uso di foresteria di due immobili, denominati “Casa colonica della Sterpaia” e “Foresteria Verde” ed atti presupposti richiamati (determinazione n. 992 del 12.12.2006 ed il verbale di gara del 06.12.2006 ed il verbale del 14.05.2007), nonchè di ogni altro atto presupposto (tra cui espressamente, in parte qua, nei termini detti infra la lettera d’invito e il bando di gara, nonchè dell’eventuale incognito atto di ammissione alla gara), consequenziale e/o comunque connesso, con condanna al risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente;
Visto il ricorso con i motivi aggiunti e con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco meglio sopraindicato, nonchè della S. Rossore Soc. coop.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Soc. S. Rossore.it Soc. coop., depositato il 15 maggio 2007, per l’annullamento della determinazione del 15.02.2007 n. 106 di aggiudicazione definitiva, nonchè, per quanto utile, di quello provvisoria nella parte in cui ha sostituito al sistema di valutazione delle offerte utilizzato nella seduta del 06.12.2006 quello preteso dalla Società ricorrente principale.
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Vista l’ordinanza cautelare 7 giugno 2007 n. 512 con cui questo Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’aggiudicazione del servizio alla controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 12 luglio 2007, relatore designato il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia, gli avv.ti Dino Buoncristiani e Giancarlo Altavilla;
Visto il dispositivo di sentenza pubblicato il 13 luglio 2007 ai sensi dell’art. 5 della legge n. 205/2000.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione 10 novembre 2006 n. 897 il direttore del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli ha indetto una gara per l’affidamento in concessione, con il metodo della licitazione privata, della gestione ad uso foresteria di due immobili denominati: Foresteria Verde e Casale La Sterpaia, nella tenuta di S. Rossore, per anni 9, secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. n. 163/2006); ai sensi del Capitolato tecnico, art. 7, erano previsti 40 punti al progetto tecnico (da attribuire secondo i sottoparametri specificati sul capitolato) e 60 punti per l’offerta economica; il canone annuo a base d’asta è stata indicato in €. 54.000,00.
Alla prescritta data del 4 dicembre 2006 pervennero all’ente parco tre offerte tra le quali la commissione di gara, nella seduta del 6 dicembre 2006, giudicò più vantaggiosa quella della S. Rossore.it per un totale di punti 88,48, mentre la Engineering Service si classificava al 2° posto con punti 69,98 e la CO.PI.S.A. al 3° posto con punti 69,73; peraltro, a seguito della nota di contestazione trasmessa dalla CO.PI.S.A. (il cui rappresentante era stato presente alla seduta) in data 7 dicembre, la Commissione (riunitasi nuovamente per calcolare il punteggio secondo il metodo di calcolo indicato dalla CO.PI.S.A.) nel verbale dell’11 dicembre 2006 confermò l’attribuzione del maggior punteggio alla S.Rossore.it (p. 92,03), mentre la CO.PI.S.A. passava al 2° posto in graduatoria (con p. 88,59) e la Engineering Service si classificata al 3° posto (con p. 86,52).
Quindi con determinazione 12 dicembre 2006 n. 992 il Direttore dell’Ente Parco, approvati i verbali della Commissione di gara, aggiudicò alla ditta S.Rossore.it la concessione del servizio di gestione degli immobili in questione ad uso foresteria per anni 9.
Con nota 14 dicembre 2006 l’Ente Parco comunicava alla CO.PI.S.A. che (anche applicando il criterio di calcolo indicato dalla stessa ditta) risultava egualmente vincitrice della gara la S.Rossore.it.
Seguiva uno scambio ulteriore di note tra la CO.PI.S.A. che chiedeva di conoscere metodi di calcolo ed offerte, ritenendo che la propria offerta, correttamente valutata, sarebbe risultata la migliore, e l’Ente Parco che ribadiva di aver correttamente applicato il metodo di calcolo previsto per la gara, e precisava che il risultato era stato confermato anche sviluppando anche applicando una variante al metodo di calcolo (e cioè valutando l’offerta nel suo complesso per alcuni profili e con riguardo al solo incremento offerto rispetto a quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato speciale per altri profili).
1.1. Quindi la CO.PI.S.A. proponeva ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti vizi dedotti in unico articolato motivo:
Violazione del D. Leg.vo n. 163/2006, art. 83, del DPCM n. 117/1999, art. 4, e della lex specialis di gara.
Ad avviso della ricorrente erroneamente la Commissione di gara avrebbe calcolato il punteggio relativo ad alcuni elementi del progetto tecnico sommando l’incremento ed il decremento al dato minimo posto a base d’asta, mentre, ove effettuata correttamente l’attribuzione dei punteggi, l’offerta della ricorrente sarebbe risultata la più vantaggiosa.
Si è costituito in giudizio, nel marzo 2007, l’Ente Parco, che ha chiesto il rigetto del ricorso e di poi, con memoria difensiva del 7 marzo, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso (proposto avverso l’aggiudicazione provvisoria) poichè con determinazione del 15.02.2007 n. 106 il direttore aveva disposto l’aggiudicazione definitiva della gara a favore della Soc. S.Rossore.it.
Si è costituita in giudizio anche l’aggiudicataria – controinteressata che, con memoria difensiva del 6 marzo 2007, ha sollevato analoga eccezione di improcedibilità del ricorso.
1.2. Quindi la ricorrente ha tempestivamente proposto motivi aggiunti avverso la determinazione di aggiudicazione definitiva 15.02.2007 n. 106, nonchè ove necessario, della lettera d’invito e del bando di gara e dell’ammissione alla gara della controinteressata, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:
1) Violazione della lex specialis di gara, del D. Leg.vo n. 163/2006, art. 83, comma 5, e, del DPCM n. 117/1999, art. 4, nonchè eccesso di potere per errore istruttorio e violazione del giusto procedimento.
Vengono riproposte le censure di cui all’atto introduttivo.
2 e 3) Violazione D. Leg.vo n. 163/2006, artt. 51 e 42, nonchè eccesso di potere per errore istruttorio e violazione del giusto procedimento.
La controinteressata non avrebbe avuto titolo neanche a partecipare alla gara per carenza dei requisiti, non avendo mai svolto attività alcuna; inoltre l’offerta tecnica della controinteressata sarebbe stata priva di qualsiasi indicazione dei criteri da seguire per la valutazione dell’offerta tecnica.
1.2.1. Ma la determinazione di aggiudicazione definitiva 15.02.2007 n. 106 fu impugnata anche dalla stessa aggiudicataria S.Rossore, con ricorso incidentale (notificato l’11 maggio 2007) nella parte in cui ha sostituito al sistema di valutazione delle offerte utilizzato nella seduta del 6 dicembre 2006 quello prospettato dalla ricorrente principale; la nuova regola di calcolo del punteggio (la cui applicazione pur se lasciava inalterato il risultato finale, tuttavia, riduceva di molto il divario tra la vincitrice, p. 89,65, e la ricorrente principale, p. 88,59) veniva censurata per violazione dei principi generali in materia di appalti pubblici e della lex specialis di gara, nonchè per violazione in materia di procedimento amministrativo per mancato avviso di avvio della nuova valutazione delle offerte.
Inoltre, con memoria 15 maggio 2007, la stessa società aggiudicataria ha eccepito l’irricevibilità dei motivi aggiunti in quanto notificati oltre i 30 giorni dalla comunicazione (in data 16.02/2007) della determinazione di aggiudicazione definitiva; nel merito, poi, ha insistito per il rigetto anche dei motivi aggiunti.
1.3. Senonchè l’Ente Parco, visto il ricorso incidentale e ritenendolo fondato, con determinazione 14 maggio 2007, n. 399, ha proceduto all’annullamento d’ufficio della determinazione di aggiudicazione 15.02.2007 n. 106 e approvato il verbale della Commissione del 14 maggio 2007 che ha confermato le prime valutazioni già effettuate nella seduta del 6 dicembre 2006, ha riaggiudicato l’appalto alla Soc. S.Rossore.it.
Pertanto avverso tale riaggiudicazione (unitamente, ove necessaria, alla lettera d’invito ed al bando di gara ed allo sconosciuto atto di ammissione alla gara) la CO.PI.S.A ha proposto nuovi motivi aggiunti (notificati il 28 maggio 2007), chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con sei articolati motivi di cui i primi due, il quarto ed il quinto, sono attinenti al metodo di calcolo dell’offerta economica applicato in sede di riaggiudicazione nel maggio 2007 e sono sovrapponibili alle censure dedotte con i primi motivi aggiunti, il terzo deduce il mancato avviso di avvio del procedimento di riaggiudicazione, mentre il sesto (per l’ipotesi di una reviviscenza della prima aggiudicazione definitiva a seguito dell’accoglimento del motivo procedurale sul mancato avviso) ripropone le censure inerenti le modalità di attribuzione del punteggio agli elementi del progetto tecnico (censure già formulate nell’ambito del primo atto di motivi aggiunti).
Infine la ricorrente principale, facendo presente che il servizio in questione non era stato affidato alla vincitrice della gara poichè l’immobile “Foresteria Verde” era ancora in ristrutturazione, chiede altresì il risarcimento del danno in forma specifica mediante affidamento della concessione di gestione di cui si controverte, nonchè, in subordine, il risarcimento dei danni per equivalente.
Ha replicato al secondo atto di motivi aggiunti la Soc. S.Rossore.it, con memoria difensiva del 6 giugno 2007, eccependo l’inammissibilità (per tardività) dell’impugnazione del bando di gara e della lettera d’invito; nel merito, poi, ha insistito per il rigetto dell’impugnazione della riaggiudicazione, ritenendo corretta la priva valutazione delle offerte effettuate dalla Commissione di gara nel verbale 6 dicembre 2006.
Con ordinanza cautelare 7 giugno 2007 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione della determinazione di riaggiudicazione nonchè del contratto già stipulato tra l’Ente Parco e la S.Rossore.it in data 21 marzo 2007.
Nell’imminenza della trattazione della causa la ricorrente principale, riepilogato lo svolgimento del giudizio con ultima memoria difensiva, insisteva per l’annullamento della riaggiudicazione del 14 maggio 2007, nonchè per la condanna dell’Ente Parco al risarcimento del danno in forma specifica con l’affidamento del servizio oppure, in subordine, per il risarcimento per equivalente in forma pecuniaria; con memoria del 29 giugno 2007 la controinteressata, replicando con ulteriori argomentazioni alle avverse censure, ha invece insistito per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2007, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
In data 13 luglio 2007 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza ai sensi dell’art. 4 della legge 205/2000.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne il criterio di calcolo del punteggio da attribuire alle offerte delle tre imprese che hanno partecipato alla gara in controversia, tra cui quella della ricorrente e quella dell’aggiudicataria in osservanza delle prescrizioni del Capitolato speciale, art. 7 in particolare, nella gara svoltasi per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, ad uso foresteria, di due immobili denominati “Casa Colonica della Sterpaia” e “Foresteria Verde”, nella Tenuta di S. Rossore per la durata di anni 9 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D. Leg.vo 163/2006.
In via preliminare il Collegio dichiara l’atto introduttivo ed il primo atto di motivi aggiunti, rispettivamente, l’uno inammissibile e l’altro improcedibile per carenza d’interesse poichè proposti avverso la determinazione 12.12.2006 n. 992 di aggiudicazione solo provvisoria (il primo) e la determinazione 15.02.2007 n. 106 (il secondo) di aggiudicazione definitiva a favore della S.Rossore.it, che, invece, è stata superata (a seguito di annullamento d’ufficio) dalla successiva determinazione di riaggiudicazione sempre alla Soc. S.Rossore.it 14 maggio 2007 n. 399.
Pertanto l’interesse a ricorrere risulta concentrato su tale ultima riaggiudicazione impugnata con il secondo atto dei motivi aggiunti.
Al riguardo il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni di tardiva impugnazione, in parte qua, del bando di gara e della lettera d’invito poichè l’impugnativa degli stessi è stata proposta in via soltanto sussidiaria (“ove escludenti” – tra l’altro - l’applicazione degli artt. 42 e 51 del D. Leg.vo n. 163/2006), mentre nel caso specifico va esclusa la sussistenza del (prospettato) presupposto “per quanto occorra” relativo all’art. 7 del Capitolato.
Ancora preliminarmente va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anche il ricorso incidentale presentato dalla società aggiudicataria contro la determinazione n. 106 del 15.02.2007 (di aggiudicazione definitiva) in quanto, nel costo del giudizio, la stazione appaltante ha proceduto alla riaggiudicazione 14 maggio 2007 n. 399 in cui, anche in accoglimento delle censure formulate nel ricorso incidentale de quo, ha annullato d’ufficio la precedente aggiudicazione 12.12.2006 n. 992.
2.1. Premesso quanto sopra in via preliminare, nel merito si passa ora ad esaminare l’impugnativa della riaggiudicazione disposta dall’Ente Parco con la determinazione del direttore 14 maggio 2007 n. 399 (secondo atto di motivi aggiunti), che viene innanzitutto censurata per violazione della lex specialis di gara (con particolare riferimento al capitolato tecnico art. 7) nonchè dell’art. 83, comma 5, del D. Leg.vo n. 163/2006 e DPCM n. 117/1999.
Al fine di una migliore comprensione della controversia è opportuno far presente che per la migliore offerta economica era stabilito un punteggio massimo di punti 60 e che il canone base annuo della concessione del servizio era fissato in €. 54.000,00; per valutare l’offerta economica, nella seduta del 6 dicembre 2006, la Commissione di gara ha preso in considerazione soltanto l’incremento offerto da ogni partecipante al canone base annuo, per cui, dopo aver attribuito 60 punti alla S.Rossore.it (che aveva offerto un incremento del 46,3%), in proporzione ha attribuito punti 45,48 alla Engeneering Service e punti 32,39 alla CO.PI.S.A.; pertanto, applicando anche al progetto tecnico la stessa regola di calcolo, nella seduta del 6 dicembre 2006, concluse le operazioni di valutazione delle tre offerte, risultava prima in graduatoria la S.Rossore.it con il punteggio di p. 88,48, seguita dalla Engeneering Service con p. 69,98 e dalla CO.PI.S.A. con p. 69,73.
Tale metodo di calcolo viene, però, censurato (primo e secondo motivo) dalla ricorrente principale come non rispettoso delle prescrizioni dettate dalla lex specialis di gara, che farebbe chiaro riferimento alla “offerta maggiore”, e non all’incremento maggiore, e la cui corretta applicazione avrebbe comportato l’attribuzione a suo favore di punti 55,36 per l’offerta economica e, quindi, la collocazione al primo posto della graduatoria, e l’aggiudicazione della gara con punti complessivi 88,59, mentre la S.Rossore.it si sarebbe classificata soltanto al 2° posto con punti 88,48 e la Engeneering Service al 3° posto con punti 79,85.
Le censure appaiono fondate.
Infatti, dall’esame della lettera d’invito e del Capitolato speciale emerge evidente che, per la valutazione dell’offerta economica, la stazione appaltante fa riferimento “al canone annuale” che il concorrente si impegna a corrispondere all’Ente Parco ed altresì dispone che il punteggio massimo (p. 60) va attribuito “all’offerta maggiore”, mentre per le altre offerte il punteggio è proporzionale allo scostamento percentuale dall’offerta migliore.
2.2. Nè argomento contrario a tale interpretazione è desumibile dalla circostanza che il Capitolato speciale, all’art. 7, nell’indicare il criterio di aggiudicazione, e cioè quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dispone che l’offerta sarà valutata secondo i “parametri” del “maggior rialzo del canone annuo di concessione”, nonchè (quanto al progetto tecnico) del “maggior numero” di pernottamenti annuo per scolaresche e di giornate di utilizzo annuo delle aule e del “maggior sconto” riservato ai progetti del parco: infatti questi sono i parametri di valutazione dell’offerta, cioè le caratteristiche o profili sotto i quali questa sarà esaminata, mentre lo stesso art. 7 citato, con riguardo ai “criteri di assegnazione dei punti”, per l’offerta economica fa espresso ed univoco riferimento alla regola “punteggio massimo (60 punti) all’offerta maggiore”.
D’altra parte la suddetta interpretazione della lex specialis di gara risulta l’unica compatibile con il riferimento normativo all’art. 83, comma 5, D. Leg.vo n. 163/2006 e quindi, a sua volta, anche al DPCM n. 117/1999 che, per calcolare il punteggio da attribuire all’offerta economica, ha elaborato la formula offerta da valutare per punteggio e diviso migliore offerta.
Infine risulterebbe irrazionale un metodo di calcolo del punteggio per l’offerta economica diverso da quello contemplato dall’art. 83, comma 5, D. Leg.vo n. 163/2006 poichè attribuire il punteggio sul solo incremento comporterebbe una posizione eccessivamente recessiva della valutazione del progetto tecnico e, quindi, non compatibile con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa che esige un giusto contemperamento tre le caratteristiche di pregio tecnico ed il profilo economico dell’offerta.
2.3. Nei sensi illustrati, quindi, da un lato l’art. 7 del Capitolato speciale e la stessa lettera d’invito risultano conformi al richiamato legislativo (di cui all’art. 83 D.Leg.vo n. 163/2006), per cui – come già detto – la ricorrente non ha interesse alla loro impugnazione in parte qua, mentre, dall’altro, appare errata la regola di calcolo delle offerte economiche che ha comportato la classificazione della ricorrente principale soltanto al 3° posto con punti complessivi 69,73 (di cui p. 32,39 per l’offerta economica e p. 37,33 per l’offerta tecnica), laddove, valutando correttamente l’intero importo del canone offerto, l’offerta economica della ricorrente avrebbe riportato il maggior punteggio di p. 51,26 che, sommato ai punti 37,33 del progetto tecnico, le avrebbe consentito di collocarsi al primo posto in graduatoria con complessivi punti 88,59, mentre la S.Rossore.it sarebbe risultata soltanto seconda classificata con punti complessivi 88,48.
2.4. Peraltro, sotto il profilo procedimentale la determinazione di riaggiudicazione risulta illegittima anche per violazione della legge n. 241/1990, art. 7: infatti l’Ente Parto non ha avvisato la ricorrente principale dell’avvio del procedimento di annullamento della precedente determinazione 15.02.2007 n. 106 di aggiudicazione definitiva della gara; invece la ricorrente principale aveva interesse ad essere informata, poichè nella suddetta determinazione l’Ente Parco aveva almeno recepito i rilievi formulati dalla medesima avverso il metodo di calcolo dell’offerta economica applicato dalla Commissione nella seduta del 6 dicembre 2006; metodo che, invece, riviveva per espressa disposizione della determinazione di riaggiudicazione impugnata che, in pratica, in accoglimento del ricorso incidentale dell’aggiudicataria, ripristinava le valutazioni originarie della Commissione.
2.5. Infine appare fondata anche la censura di insufficienza di istruttoria e violazione del giusto procedimento amministrativo (dedotta nell’ambito del quinto mezzo) poichè, in effetti, nel modello di offerta presentato, la S.Rossore.it non ha provveduto ad indicare i “requisiti richiesti nella tabella Criteri di valutazione delle offerte economica e tecnica per la valutazione della parte tecnica dell’offerta”; infatti, pur rilevando – come fa la controinteressata – che in realtà la citata tabella dei criteri di valutazione non appare meglio identificata, tuttavia rimane non contestabile la circostanza che l’offerta tecnica risulta incompleta di alcuni dati espressamente richiesti allo specifico scopo di procedere ad una documentata valutazione della medesima, mentre le altre due partecipanti compilavano anche questa sezione del modulo di presentazione dell’offerta indicando ciascuna gli elementi della parte tecnica dell’offerta ritenuti più significativi; in particolare va rilevato che la ricorrente principale non solo indicava le proprie analoghe esperienze nel settore delle strutture extra alberghiere (quale il Capitolato classificava l’immobile Foresteria Verde), ma, per il profilo della qualificazione professionale (disciplinato dall’art. 9 del Capitolato speciale) precisava anche con quali risorse umane avrebbe soddisfatto il prescritto requisito della presenza di personale addetto alla reception con conoscenza di quattro lingue straniere e, quanto al fatturato d’impresa degli ultimi tre anni, specificava che questo, per la sola attività turistica, ammontava a circa €. 2.000.000,00 annui.
Ritiene, pertanto, il collegio che la mancata indicazione degli elementi utili per la valutazione tecnica dell’offerta comporti, quanto meno, l’illegittimità della riaggiudicazione alla S.Rossore.it anche per violazione del giusto procedimento ed insufficiente e/o errata istruttoria.
In conclusione, assorbita ogni altra censura o profilo di censura, la riaggiudicazione alla Soc. S.Rossore.it, unitamente ai verbali del 6 dicembre 2006 e 14 maggio 2007, risulta inficiata dai vizi sopra illustrati e, pertanto, la domanda di annullamento va accolta.
Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica poichè la pretesa della ricorrente principale all’affidamento della concessione del servizio trova soddisfazione nello stesso annullamento dell’impugnata riaggiudicazione con il conseguente obbligo della stazione appaltante di adottare un nuovo provvedimento conclusivo della procedura di gara alla luce dei motivi di ricorso, fatta salva ogni eventuale nuova valutazione discrezionale circa l’interesse pubblico alla conclusione della procedura di gara.
3. Quindi, precisando il dispositivo di sentenza n. 56/2007, preliminarmente dichiarati inammissibile l’atto introduttivo del giudizio per carenza di interesse ed improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il primo atto di motivi aggiunti, nel merito il ricorso va accolto nei sensi sopraillustrati, quanto al secondo atto di motivi e, per l’effetto, va annullata la riaggiudicazione alla S.Rossore.it, di cui alla determinazione 14 maggio 2007 n. 399 (unitamente ai verbali della Commissione sopra indicati), con il conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere all’affidamento del servizio in concessione alla ricorrente principale (ove ne ricorrano tutti gli ulteriori requisiti) la cui offerta risulta classificata prima in graduatoria, mentre va respinto per la restante parte; infine va dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla Soc. San Rossore.it.
Gli oneri di lite seguono la prevalente soccombenza e pertanto, sono posti a carico dell’Ente Parco resistente per l’importo di €. 6.000,00 (seimila/00) oltre gli accessori di legge, restando compensati per la residua quota anche nei confronti della Soc. S.Rossore.it; nulla vi è da statuire per la controinteressata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati meglio indicati in epigrafe, mentre per la restante parte lo respinge; dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
Pone gli oneri di lite, liquidati in € 6.000,00(seimila/00) oltre gli accessori di legge, a carico della stazione appaltante, mentre li compensa nei confronti della aggiudicataria costituita; nulla per la controinteressata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 12 luglio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe Petruzzelli - Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia - Consigliere, est.
Stefano Toschei - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 SETTEMBRE 2007