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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 11 settembre 2007 n. 2346
G. Petruzzelli Pres. - V. Fiorentino Est.
Societa’ Guarduccistrade e Societa’ Tintofilo, (Avv. M. Macherelli) contro il Comune di Agliana (Avv. A. Venturini)


Edilizia ed urbanistica - Ordine di ripristino - Emanazione in relazione a norme edilizie a tutela del territorio – Previa comunicazione di avvio del procedimento - Necessità

L’ordine di ripristino emanato in relazione a norme edilizie a tutela del territorio richiede la previa comunicazione dell’avvio del procedimento non potendosi escludere l’utilità di un apporto partecipativo dell’interessato all’istruttoria, ai fini dell’esatto accertamento del fatto costituente violazione e della sua corretta qualificazione giuridica.





REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -




ha pronunciato la seguente:


SENTENZA




sui ricorsi riuniti nn. 200/1993 e 201/1993 proposti rispettivamente dalla

SOCIETA’ GUARDUCCISTRADE e dalla SOCIETA’ TINTOFILO, rappresentate e difese dall’avv. Massimo Macherelli ed elettivamente domiciliate presso lo studio di tale difensore alla Via S.Reparata n. 40;


contro



- il COMUNE DI AGLIANA, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Venturini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mauceri in Firenze, Via La Marmora n. 26;


PER L'ANNULLAMENTO



quanto al ricorso n. 200/1993, proposto dalla società Guarduccistrade del provvedimento n. 89192, del 30 settembre 1992, con cui il Sindaco di Agliana aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi su terreno di proprietà della società Tintofilo e quanto al ricorso n. 2001/1993, con cui quest’ultima società aveva impugnato lo stesso provvedimento;

Visti i ricorsi e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2007, relatore il Consigliere Vincenzo FIORENTINO, gli avv.ti Massimo Macherelli e Alessandro Venturini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO



Con atto notificato il 28 novembre 1992 e ritualmente depositato (ricorso n. 200/1993) la società Guarduccistrade impugnava il provvedimento n. 89/92 del 30 settembre 1992 con il quale il Sindaco del Comune di Agliana, dopo aver richiamato sia il rapporto congiuntamente redatto l’8 settembre 1992, in seguito a relativo sopralluogo su area di proprietà della società Tintofilo, dall’ufficio Ecologia Ambiente dello stesso comune, dall’ufficio tutela Ambientale della Provincia di Pistoia e dal Presidio Multinazionale di Prevenzione dell’U.S.L. n. 8, dal quale era risultato il rinvenimento su tale area di accumulo di materiali inerti, sia la relazione redatta il 26 settembre 1992 dal proprio ufficio tecnico, da cui era risultato che l’accumulo di tale materiale, che aveva determinato il rialzamento del terreno per una altezza media di mt. 2,50 rispetto al piano di campagna era stato effettuato in assenza di concessione, dalla società ricorrente e dalla società Edilstrada Pratese, aveva ordinato a tali società, nonchè a quella proprietaria dell’area di procedere, richiamando gli artt. 7 e 40 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, al ripristino dello stato dei luoghi.
A fondamento dell’impugnativa la società Guarduccistrade deduceva i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241;
L’Amministrazione avrebbe dovuto, a norma dei suindicati articoli, dare comunicazione alla società ricorrente dell’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento impugnato.
2) Eccesso di potere per genericità e indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento;
Dal provvedimento impugnato non risulterebbe possibile l’individuazione dell’area oggetto dell’ordine di ripristino in ragione del fatto che la società Tintofilo non possederebbe terreni alla via C.Marx, come invece indicato nel provvedimento.
3) Violazione degli artt. 1 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e 1 della L. 28 gennaio 1977 n. 10; erronea applicazione degli artt. 7 e 40 della L. 28 febbraio 1985 n. 47.
L’Amministrazione avrebbe disatteso che l’attività realizzata non sarebbe stata assolutamente riconducibile ad attività edilizia nè finalizzata a tali attività ma direttamente connessa ad attività agricola, per cui non vi sarebbe stata alcuna trasformazione del territorio.
Si costituiva in giudizio resistendo il Comune intimato.
Nella camera di consiglio del 26 marzo 1993, come da ordinanza n. 156, veniva accolta la domanda cautelare proposta.
Con memoria del 21 dicembre 2006, la difesa comunale insisteva per la reiezione del ricorso.
Presentava il 30 dicembre 2006 memoria anche la società ricorrente.
Con atto notificato il 28 dicembre 1992 e ritualmente depositato (ricorso n. 201/1993 la società Tintofilo impugnava anch’essa il provvedimento n. 89/92 del 3 settembre 1992, contenente l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, già impugnato dalla società Guarduccistrade, con il ricorso n. 200/1993.
Tale ricorso veniva affidato agli stessi motivi del precedente.
Anche in tale giudizio si costituiva il comune intimato e nella Camera di Consiglio del 26 marzo 1993 come da ordinanza n. 157 veniva accolta la domanda cautelare proposta.
Entrambi i ricorsi venivano trattenuti per la decisione, sulle memorie delle parti, alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2007.


DIRITTO



I ricorsi, attesa la loro parziale connessione soggettiva ed avendo ad oggetto lo stesso provvedimento ed essendo affidati a motivi identici, possono essere riuniti, per ragioni di economia processuale, ai fini di un esame congiunto.
Il Collegio ritiene apprezzabile ai fini dell’accoglimento dei due ricorsi il primo mezzo di gravame con il quale in entrambi viene lamentata la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241, sull’assunto che il provvedimento n. 89/92, del 30 settembre 1992, con cui il Sindaco del Comune di Agliana ha ingiunto alle rispettive società ricorrenti di procedere, ai sensi dell’art. 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, al ripristino dell’area di proprietà della ditta Tintofilo, interessata da accumulo di materiali inerti che avrebbero determinato il rialzamento dell’area stessa di circa mt. 2,50 rispetto al piano di campagna, non è stato preceduto dalla comunicazione dell’avvio del relativo procedimento.
E’ invero da rilevare che secondo un orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di aderire, già formatosi prima dell’entrata in vigore dell’art. 21 octies della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, l’ordine di ripristino emanato in relazione a norme edilizie a tutela del territorio richiede la previa comunicazione dell’avvio del procedimento non potendosi escludere l’utilità di un apporto partecipativo dell’interessato all’istruttoria, ai fini dell’esatto accertamento del fatto costituente violazione e della sua corretta qualificazione giuridica (cfr. Cons. St. VI sez. 7 febbraio 2002 n. 686; T.A.R. Campania, Napoli sez. II 25 ottobre 2004 n. 15251, e 28 ottobre 2003 n. 13150; T.A.R. Veneto sez. II 5 dicembre 2003 n. 6047 e T.A.R. Marche 27 luglio 2001 n. 959).
Concludendo, assorbendosi gli ulteriori profili di illegittimità, dato che il motivo esaminato attiene a ragioni di ordine procedimentale, i ricorsi vanno accolti con conseguente annullamento degli atti, con lo stesso impugnati.
Le spese ed onorari di causa possono essere compensati.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione li accoglie e per l’effetto annulla gli atti con lo stesso impugnati; spese ed onorari di causa compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, l’11 gennaio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere, rel.est.
Dott. Stefano TOSCHEI - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 11 SETTEMBRE 2007





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