T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 17 luglio 2007 n. 6499
Pres. Corsaro, Est. De Leoni
Soc. Coriv 5 s.r.l. (Avv. G. Scoca) c/ Ministero delle attività produttive (Avv. dello Stato) |
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Procedimento amministrativo – Avviso di avvio del procedimento –– Applicabilità – Attività vincolata – Sussiste – Ragione – Fattispecie.
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L’obbligo di dare notizia dell’avvio del procedimento amministrativo, stabilito dall’art. 7, L. 241/90, opera anche nella ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, tenuto conto che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa1. Pertanto, nella specie, è illegittimo il provvedimento con il quale la p.a., in sede di concessione in via definitiva di un contributo, ne ha ridotto l’importo senza aver dato alcun avviso, al destinatario di tale atto, degli accertamenti relativi al ricalcalo delle agevolazioni
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1 Cfr. Tar Lazio-Sez. Iquater, Sentenza 27 settembre 2006, n. 9494; Cons. Stato-sez. VI, 20 aprile 2000, n. 2443.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZIONE III TER
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Ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
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sul ricorso n. 12091 del 2002/Reg.gen., proposto dalla
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Soc. CORIV 5 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto in Roma, Via G. Paisiello, n. 55;
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contro
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Il Ministero dello Sviluppo, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;
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per l’annullamento
del decreto n. 116346 del 20 giugno 2002, con cui viene concesso, in via definitiva, il contributo in conto capitale di € 746.068,47 e disposto il recupero di € 14.990,68, nonché della cartella di pagamento e del presupposto provvedimento di iscrizione a ruolo (impugnati con motivi aggiunti (notificati il 22 gennaio 2007).
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21 giugno 2007 il magistrato dott.ssa Maria Luisa De Leoni e uditi gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato in data 7 novembre 2002, , la ricorrente Società, ammessa, con D.M. n. 33258 del 30 giugno 1997, alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cu, in sede di erogazione definitiva, viene ridotto il contributo predetto.
Con ordinanza n. 6895 del 2002, è stata accordata la tutela cautelare, rinvenendo il fumus nella circostanza del mancato avviso di avvio del procedimento.
Tuttavia, malgrado la sospensione giudiziale del decreto, che costituisce atto presupposto della cartella di pagamento, l’Amministrazione ha provveduto alla iscrizione in ruolo e ad emettere la cartella di pagamento, impugnata per la via dei motivi aggiunti, con atto notificato il 22 gennaio 2007.
Con ordinanza n. 727 del 2007 è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare avanzata con i motivi aggiunti, stante il provvedimento, prodotto dall’Amministrazione, con il quale veniva disposta, in autotutela, la sospensione del ruolo e della successiva cartella di pagamento.
Avverso il decreto di concessione definitiva, la ricorrente Società deduce:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 20.10.1995, n. 527 e succ. modif.; della legge 19.12.1992, n. 488 ed eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifeste, poiché l’Amministrazione non ha tenuto conto della proroga di tre mesi concessa alla ricorrente, ai sensi dell’art. 8 del DM n. 527 del 1995, sicché la data per l’ultimazione dei lavori era 23 marzo 2002 ed il termine ultimo per la presentazione della documentazione di spesa doveva essere individuato nel giorno 31 marzo 2002. Anche alla luce dell’art. 9, comma 1, del predetto D.M. n. 527 del 1995 l’operato dell’Amministrazione si appalesa illegittimo, poiché tale disposizione prevede che la documentazione finale di spesa debba essere trasmessa alla banca concessionaria “entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti”, ponendo su piani diversi il momento conclusivo dei lavori e la presentazione della relativa documentazione attestante le spese;
2. violazione e mancata applicazione dell’art. 10 del D.M. n. 527 del 1995; degli artt. 3 e7 e ss. della legge n. 241 del 1990 ; carenza di istruttoria, nonché eccesso di potere sotto vari profili, poiché la Società ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione relativa agli accertamenti riguardanti il ricalcalo delle agevolazioni. Tale omissione viola chiaramente anche le norme di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 e l’art. 3 della stessa legge per completa omissione di motivazione in relazione ai presupposti fattuali da cui deriva il provvedimento di revoca; 3. con il primo dei motivi aggiunti viene dedotta la violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di giustizia amministrativa; violazione della legge n. 1034 de3l 1971 e dell’ordinanza del TAR Lazio n. 6895 del 2002; del d. lgs. n. 46/1999, nonché delle norme in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo da parte della P.A., poiché la cartella di pagamento e la presupposta iscrizione in ruolo erano state disposte in carenza di legittimo presupposto, atteso che il D.M. n. 116346 del 20 giugno 2002, impugnato, risultava privo di qualsiasi efficacia in forza dell’ordinanza cautelare concessa dal Tribunale;
4. con il secondo motivo dei motivi aggiunti deduce la violazione degli artt. 7 e ss della legge n. 241 del 1990; della legge n. 488 del 1992, del DM n. 527 del 1995; del d. lgs. n. 46 edel 1999 nonché delle altre norme in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo da parte della P.A.; dell’art. 23 Cost; eccesso di potere sotto vari profili, poiché è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, anche in considerazione che la somma richiesta risulta illegittimamente abnorme.
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DIRITTO
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Occorre esaminare per primo il motivo volto a denunciare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che il suo accoglimento assumerebbe carattere assorbente ed esimerebbe il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di gravame (Cons. Stato, VI Sez., 14 gennaio 2003, n.98; 17 settembre 2001, n. 4877; TAR Bologna 10 settembre 2004, m. 3311).
La censura è fondata.
Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, infatti, l’Amministrazione è tenuta a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il relativo provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
Ne consegue che il comportamento tenuto dall’Amministrazione costituisce violazione del principio, ampiamente affermato in giurisprudenza, secondo cui l’adeguatezza dell’istruttoria si valuta soprattutto nella misura in cui i destinatari sono stati messi in condizione di contraddire. Nel caso di specie, infatti, il primo atto reso noto alla ricorrente è il provvedimento di erogazione, in via definitiva, del contributo in conto capitale di € 746.068,47 , che dispone, nel contempo, il recupero di € 14.990,68, realizzando così la violazione delle garanzie partecipative del soggetto inciso dall’esercizio della potestà amministrativa.
Infatti, la Società ricorrente non è stata edotta degli accertamenti riguardanti il ricalcalo delle agevolazioni, né l’Amministrazione deduce alcunché al riguardo. Peraltro, dalla lettura del provvedimento impugnato nulla emerge in relazione a concreti elementi di contrasto con la normativa anche in considerazione della circostanza che la ricorrente aveva chiesto ed ottenuto una proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori, accordata dalla stessa Amministrazione.
Giova, altresì, aggiungere che tale fase procedimentale non può essere omessa o compressa neanche in presenza di un provvedimento a contenuto vincolato. La giurisprudenza più recente, infatti, afferma la sussistenza dell’obbligo di avviso di avvio del procedimento anche nella ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, e ciò sulla scorta della condivisibile considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 20.4.2000, n. 2443).
Invero, non è rinvenibile alcun principio di ordine logico o giuridico che possa impedire al privato, destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all’amministrazione l’inesistenza dei presupposti ipotizzati dalla norma, esercitando preventivamente sul piano amministrativo quella difesa delle proprie ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria.
In relazione, poi, ai provvedimenti c.d. “di secondo grado”, la giurisprudenza ha ancora avuto modo di rilevare che la comunicazione di avvio del procedimento è sempre dovuta (Cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 18.11.2004, n. 7553) e ciò vale anche in relazione ai provvedimenti di revoca dei contributi, non potendosi in alcun modo fare a meno della partecipazione. Nel caso di specie, peraltro, appare difficilmente revocabile in dubbio visto il quadro complessivo dei fatti e delle prospettazioni della ricorrente in ordine ai presupposti applicativi del provvedimento di autotutela, che il non aver posto la ricorrente Società nelle condizioni di intervenire nel procedimento abbia comportato che l’istruttoria posta in essere fosse illegittimamente privata della possibilità di un apporto collaborativo che avrebbe potuto orientare in senso diverso le determinazioni dell’Amministrazione.
Infine, l’Autorità procedente nulla ha riferito in ordine alla eventuale sussistenza in concreto delle “particolari esigenze di celerità” di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, peraltro, nella specie, difficilmente ipotizzabili, la presenza delle quali soltanto avrebbe consentito di derogare alla regola generale della comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il ricorso va, pertanto, accolto, ritenendosi assorbiti gli ulteriori motivi, stante la natura procedimentale della violazione riscontrata, fatti, tuttavia, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.
Conseguentemente, va disposto l’annullamento anche della cartella di pagamento stante l’annullamento dell’atto presupposto.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III TER
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto dalla Società CORIV 5 S.r.l., lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore della Società CORIV 5 S.r.l., delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. |
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Così deciso in Roma addì 21 giugno 2007 dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori: Francesco Corsaro Presidente Maria Luisa De Leoni Componente estensore Stefano Fantini Componente |
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