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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 11 luglio 2007 n. 6309
Pres. Riggio, Rel. Conti
Condominio di Via Leonessa, n. 46 in pers. dell’amm. S. Tonutti (Avv. R. Savarese) c. Comune di Roma (Avv. R. Murra); Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Avv. dello Stato)


1) Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Amministratore del condominio – Limiti di attribuzione ex. art. 1130 C.C. - Non sussiste

 

2) Processo amministrativo – Ricorso – Impugnazione di atto applicativo di un atto presupposto senza la previa impugnazione dello stesso atto presupposto - Inammissibilità

1) Non si configura la legittimazione processuale dell’amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ad agire in merito ad una questione non compresa nei limiti di attribuzione riconosciuti all’amministratore dall’art. 1130 C.C. ovvero dal regolamento condominiale. Infatti, per tali liti, l’amministratore deve essere autorizzato con apposita deliberazione dell’assemblea del condominio e non ha rilevanza l’eventuale delibera assembleare di ratifica dell’incarico intervenuta successivamente alla data di scadenza del termine ultimo per la proposizione del gravame.

 

2) E’ inammissibile il ricorso avverso l’atto applicativo di un atto presupposto senza la previa impugnazione del secondo, in quanto non è consentito al giudice amministrativo di disapplicare incidenter tantum l’atto presupposto non avente natura normativa e né ha rilevanza la formula di stile contenuta nel ricorso stesso, riferita ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, in quanto non idonea ad individuare lo specifico oggetto dell’impugnazione


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
(Sezione II quater)

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 10788/2002, proposto dal
CONDOMINIO di Via Leonessa, n. 46, in persona dell’amministratore pro tempore Enzo Tonutti, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Savarese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via della Farnesina, n. 5;

contro



il COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo Murra ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21.

e nei confronti
del MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
di CICCARELLO Rosa, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Piero Orlando ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Diurni in Roma, Viale dei Bastioni di Michelangelo, n. 5/a;

per l’annullamento
previa sospensiva:
- del provvedimento n. 21282 emesso dal Comune di Roma – Dipartimento X – Servizio Giardini Protezione Civile, in data 5.6.2002 e notificato il 10.6.2002, con il quale si ordina, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999 “la rimessione in pristino mediante il reimpianto negli stessi identici siti delle alberature originarie, previa espianto dei n. 3 Quercus ilex posti a compensazione ambientale e realizzazione apposite strutture di contenimento perimetrali degli apparati radicali, di n. 3 Pinus pinea di altezza m. 4,50-5,00 e circonferenza tronco cm. 45-50. I n. 3 quercus ilex verranno posti a dimora nell’area a giardino situata lateralmente al fabbricato, in osservanza alle distanze impartite dal C.C.”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Roma e della sig.ra Ciccarello Rosa;
Viste le memorie prodotte da questi ultimi due a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 5 giugno 2007 il consigliere Renzo CONTI;
Uditi, ai preliminari, gli avv.ti P. Orlando per la controinteressata Ciccarello Rosa e l’avv. dello Stato Tidone per il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO



Con il ricorso in trattazione, notificato il 23-27 settenbre 2002 e depositato il successivo16 ottobre, il Condominio indicato in epigrafe espone che:
- su sua richiesta del 22.6.1998, il Comune di Roma – Dipartimento X – U.O. Area Gestione Verde Urbano, con provvedimento prot. n. 28385/99 del 18.5.1999 lo autorizzava, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1497/1939, all’abbattimento di n. 3 essenze di pino site nel plesso condominiale e causa di serio pericolo;
- scaduto il termine di 60 giorni per l’esercizio del potere di controllo da parte del Ministreo per i beni culturali e Ambientali, in data 12.8.1999, procedeva all’abbattimento delle tre essenze di pino;
- avverso il citato provvedimento autorizzatorio veniva presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte della sig.ra Ciccarello Rosa di data e tenore sconosciuti in quanto privo di notificazione, che veniva accolto con D.P.R. del 7.12.2000 su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. II, n. 1008 del 30.8.2000;
- il Comune di Roma, stante il predetto accoglimento, adottava il provvedimento impugnato.
Ciò esposto, ritenendo tale atto illegittimo, ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, deducendo al riguardo i seguenti motivi, così paragrafati dallo stesso Condominio:
1) violazione di legge; mancata applicazione ed attuazione degli artt. 9 e 13 del D.P.R. n. 1199/1971;
2) manifesta illogicità dell’ordinanza comunale di rimessione in pristino pronunciata in esecuzione del D.P.R. del 7.12.2000;
3) violazione di legge ed eccesso di potere per mancanza del presupposto del vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 nonché del regolamento di applicazione n. 1357/1940.
Si sono costituiti per resistere il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comune di Roma e la sig.ra Ciccarello Rosa.
Questi ultimi due con successive memorie hanno opposto l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame, evidenziando altresì che l’atto impugnato è stato eseguito d’ufficio il 21.6.2004.
Con ordinanza collegiale n. 6330/2002 la richiesta di sospensione dell’atto impugnato è stata respinta sul presupposto del “difetto di legittimazione attiva del ricorrente” che, come evidenziato dalla sig,ra Ciccarello nella sua memoria, è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 917/2003 in quanto “non appaiono fondati i motivi di appello né sembrano sussistere danni gravi ed irreparabili”.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 5.6.2007.

DIRITTO



Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Comune di Roma n. 21282 del 5.6.2002, con il quale è stata disposta la rimessione in pristino mediante il reimpianto di n. 3 Pinus pinea, previo espianto di n. 3 Quercus ilex (due ubicati in proprietà condominiale ed 1 in proprietà esclusiva della sig.ra Perilli) - in precedenza espiantati dal Condominio ricorrente su autorizzazione n. 28385/99 rilasciata dallo stesso Comune ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1497/1939.
L’impugnato provvedimento risulta adottato sul presupposto che la richiamata autorizzazione comunale n. 28385/99 è stata annullata con il D.P.R. 7.12.2000 su ricorso straordinario presentato dalla sig. Rosa Ciccarello.
Il Collegio deve pregiudizialmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta dalle parti resistenti sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva per mancanza della deliberazione assembleare autorizzativa a proporre il gravame in trattazione.
L’eccezione è condivisa dal Collegio ed il ricorso deve essere, conseguentemente, dichiarato inammissibile.
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell’art. 1331 cod. civ., la legittimazione processuale dell’amministratore di un condominio, senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, è da riconoscersi nei limiti delle attribuzioni allo stesso riconosciute dall’art. 1130, ovvero dal regolamento di condominio. Per le liti, invece, eccedenti i predetti limiti l’amministratore deve essere autorizzato con apposita deliberazione dell’assemblea del condominio (cfr. TAR Lazio, II quater, 8.2.2007, n. 1018; TAR Puglia, Bari, III, 18.7.2006 n. 2887; TAR Lombardia, Brescia, 6.5.2005 n. 410; TAR Sicilia, Catania, III, 17.1.2002 n. 75; Cons. St., V, 1.12.1997 n. 1467; id., 21.7.1988 n. 478).
Il contenzioso in trattazione, come sopra evidenziato, riguarda la richiesta di annullamento un provvedimento comunale di ripristino che, come tale, non può ricomprendersi nell’ambito degli atti conservativi, atteso che la presenza di un provvedimento autoritativo – e non già di un mero comportamento dell’Amministrazione - esclude la riconducibilità del ricorso in esame tra le azioni conservative.
In altri termini, l’azione proposta in quanto impugnatoria, non può ritenersi meramente conservativa.
A tale stregua, dovendo ritenersi l’azione promossa estranea alle attribuzioni dell’amministratore fissate dall’art. 1331 e non risultando dagli atti una eventuale estensione di tali attribuzioni per effetto del regolamento di condominio (che non risulta depositato), l’azione proposta dall’amministratore doveva essere specificamente e previamente autorizzata dall’assemblea del condominio.
Nella specie, invece, non risulta che l’amministratore sia stato autorizzato al ricorso in trattazione con delibera dell’assemblea dei condomini.
Né al riguardo avrebbe rilevanza la eventuale delibera assembleare di ratifica dell’incarico del 28.11.2002 - peraltro non depositata in atti - di cui viene fatto cenno nella memoria della controinteressata del 25.5.2007, in quanto intervenuta successivamente alla data del 30.9.2002 di scadenza del termine ultimo per la proposizione del gravame in trattazione (cfr. Cons.St., IV, 16.3.2001, n. 1568; Cass.Civ., II, 27.3.1997, n. 2754).
Parimenti fondata risulta, comunque, l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalle parti resistenti sotto l’ulteriore profilo della omessa impugnazione del D.P.R. 7.12.2000 sul cui unico presupposto è stato adottato il provvedimento impugnato.
Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata (cfr. Cons.St., 6.3.2006, n. 1124; id., 7.11.2002, n. 6101; id., 7.11.2001, n. 5723), condivisa dal Collegio, che il ricorso avverso l’atto applicativo di un atto presupposto è inammissibile senza la previa impugnazione del secondo, in quanto non è consentito al giudice amministrativo di disapplicare “incidenter tantum” l’atto presupposto non avente natura normativa.
Nella specie sia nell’epigrafe del ricorso che nelle sue conclusioni il ricorrente chiede l’annullamento unicamente “del provvedimento impugnato”, tanto è vero che il ricorso non risulta proposto contro il Ministero per i beni culturali e ambientali, ma unicamente al medesimo notificato.
Né ha rilevanza l’indicazione nell’epigrafe ad “ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale”, trattandosi di mera formula di stile che, per giurisprudenza pacifica (cfr., Cons.St., IV, 6.3.2006, n. 1124; id., 7.11.2002, n. 6101; id., 7.5.2002, n. 2445; id., 7.11.2001, n. 5723), non è idonea ad individuare lo specifico oggetto dell’impugnazione.
In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso va dichiarato inammissibile sotto entrambi i profili sopra evidenziati.
Tale dichiarata inammissibilità consente al Collegio di prescindere dalla ulteriore eccezione, con la quale le parti resistenti deducono l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui il provvedimento impugnato dispone il ripristino del pino sull’area di proprietà esclusiva della sig.ra Perilli.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10788/2002 indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Italo RIGGIO - Presidente
Renzo CONTI - Consigliere, estensore
Floriana RIZZETTO - Primo Referendario



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