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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 11 luglio 2007 n. 6321
Pres. Amicuzzi, Rel. Vinciguerra
Termoenergy s.r.l. (Avv.ti G. Pafundi, A.Rizzo e F. Antonioli) c.
ACEA s.p.a. (Avv. V. Puca);
AMARC Tecnologie s.r.l. (Avv.ti A. Colombo e F.Tedeschini)


Contratti della PA – Bando - Clausola di esclusione per mancata produzione della copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa concorrente - Illegittimità

E’ illegittima la clausola del bando che prevede la nullità della domanda di partecipazione alla gara della concorrente che abbia omesso di produrre, unitamente all’offerta, la copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante. Infatti, l’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone, in merito alla documentazione da esibire in gara a fini certificativi ed autocertificativi, che, se necessario, la stazione appaltante è tenuta ad invitare i concorrenti a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II ter




composto dai Magistrati:

Antonio AMICUZZI - PRESIDENTE
Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.
M. Cristina QUILIGOTTI - CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 2739/2007 R.G. proposto da

TERMOENERGY s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Pafundi, Antonino Rizzo e Franco Antonioli, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare – 14/a;

contro



ACEA s.p.a.
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Puca, ed elettivamente domiciliata in Roma, via E. Guastalla - 4;

e nei confronti di
AMARC Tecnologie s.r.l.
, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Colombo e dall'avv. prof. Federico Tedeschini, ed elettivamente domiciliata in Roma, largo Messico - 7;

per ottenere
-
l'annullamento del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee dell'8.12.2006 per un accordo quadro di fornitura di sottocentrali di scambio termico preassemblate, sistemi di misura e telegestione per riscaldamento, limitatamente alla clausola che prevede la nullità della domanda di partecipazione alla gara nel caso di omessa produzione, unitamente all'offerta, di copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- l'annullamento della determinazione con la quale è stato aggiudicato il suddetto appalto;
-
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e dell'AMARC Tecnologie s.r.l;
Visto il ricorso incidentale presentato da AMARC Tecnologie s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 18.6.2007, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, l'avv. Antonino Rizzo per la società ricorrente, l'avv. Vincenzo Puca per l'ACEA s.p.a. e l'avv. Pier Paolo Salvatore Rugliano, delegato dall'avv. prof. Federico Tedeschini per l'AMARC s.r.l.;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue

FATTO



Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee l'ACEA s.p.a. ha indetto una gara per un accordo quadro di fornitura di sottocentrali di scambio termico, preassemblate, sistemi di misura e telegestione per riscaldamento, alla quale ha preso parte la Termoenergy s.r.l.
Quest'ultima è stata esclusa dalla gara per non aver ottemperato alla clausola del bando che prescriveva a pena di nullità la produzione, insieme all'offerta, di copia del documento d'identità del legale rappresentante.
La clausola del bando è contestata per violazione di legge dalla Termoenergy, con il presente ricorso, insieme al provvedimento di aggiudicazione dell'appalto.
L'ACEA si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'impugnativa, di cui eccepisce l'infondatezza alla stregua della normativa e dei principi vigenti.
Si è altresì costituita l'AMARC Tecnologie s.r.l., in qualità di controinteressata al ricorso perché aggiudicataria dell'appalto. L'AMARC eccepisce l'infondatezza dell'impugnativa e presenta ricorso incidentale, deducendo l'inammissibilità dell'offerta della Termoenergy per mancanza dei requisiti tecnico-economici necessari.
La società ricorrente ha presentato memoria di replica.
La causa passa in decisione all'udienza del 18.6.2007.

DIRITTO



Nel suo ricorso incidentale l'AMARC Tecnologie s.r.l. deduce che la Termoenergy s.r.l. non possiede i requisiti di capacità finanziaria e tecnica richiesti dalla normativa di gara, giacché nel triennio precedente non ha realizzato il fatturato minimo, né gli interventi richiesti dal bando (installazione, avviamento e gestione di almeno cinquanta sottocentrali di scambio termico).
Occorre, peraltro, considerare che la Termoenergy non ha operato nell'intero triennio precedente la gara perché è stata costituita soltanto il 23.9.2004. In casi come questo la normativa primaria consente di provare la capacità tecnica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante (art. 41, comma 3, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 163). L'ACEA, dunque, avrebbe dovuto indicare alla Termoenergy le condizioni documentali più adatte a fornire la suddetta prova di idoneità. Non risulta, comunque, che la stazione appaltante abbia considerato non utili allo scopo gli elementi forniti dalla società concorrente, quali il fatturato per l'anno 2006 e le attestazioni degli enti per i quali essa ha eseguito lavori.
Alla stregua di quanto premesso occorre respingere il ricorso incidentale.
Quanto alle deduzioni del ricorso principale, ritiene il Collegio che la normativa primaria di riferimento debba essere rinvenuta nell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e nell'art. 46 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 163.
La prima norma, inserita nel testo unico in tema di documentazione amministrativa, indica i dati, gli stati, i fatti e le qualità personali che possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazioni, compresi tutti i dati inseriti nei registri di stato civile (lett. dd). La seconda è inserita nel nuovo codice degli appalti quale norma conclusiva per la documentazione da esibire nelle gare pubbliche a fini certificativi e autocertificativi e dispone che "nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati".
Alla stregua delle suddette disposizioni normative non appare giustificata, nemmeno sotto considerazioni di ordine logico, la clausola del bando di una gara pubblica d'appalto che preveda l'esclusione dell'impresa concorrente per la omessa produzione in copia di un documento d'identità. Laddove i dati identificativi non influiscono sulla valutazione dell'offerta e possono essere ex lege oggetto di autocertificazione o di esercizio della facoltà delle stazioni appaltanti di ordinare integrazioni documentali.
Peraltro occorre tener presente che nell'attuale sistema di prova di stati e dati personali la facoltà di autocertificazione ha valenza generale e, perciò, in difetto di deroghe esplicite al novero dei rapporti nell'ambito dei quali essa risulta utilizzabile, tale strumento di semplificazione deve intendersi ammesso in ogni settore dell'azione amministrativa e, nel dubbio, favorito con interpretazioni sistematiche delle disposizioni apparentemente ostative che assegnino a queste ultime significati compatibili con la più ampia diffusione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 25.10.2006 n. 2366).
Premesso quanto sopra, il ricorso principale deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra tutte le parti costituite.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale in epigrafe.
Per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.6.2007.

Antonio Amicuzzi PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.


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