REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la CAMPANIA
NAPOLI Sezione VI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti n.2233 del 1998, proposto da
ALLOGGIO SABINO, BUSIELLO FELICE, CASCINO CIRO, CASTIGLIONE ATTILIO, CILLI MARCELLO, D'ANGIO' LUIGI, DE VITA UMBERTO, DE VIVO ALFONSO, DI MAGGIO MARCO, DI STASIO MARIA GIOVANNA, GUARINO OMAR, LIBARDI DOMENICO, MALLARDO GIUSEPPE, MONTINARI SILVIO, PALUMBO CIRO, PASQUA RAFFAELE, PISANI GIUSEPPE, PRAITANO LUIGI, RICCIARDI RENATO, RISOLO GIUSEPPE LUIGI, TARANTINO GIOVANNI, VIETRI CARMINE ANTONIO rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano e Rocco Pellegrino, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli al Corso Umberto I n.381
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione delle mensilità percepite a titolo di 13^ mensilità, dal 1981 ad oggi, e fino alla definizione del presente giudizio (da calcolarsi singolarmente per ciascun ricorrente dalla data di assunzione in servizio), con l’inclusione ed il computo nelle stesse, delle due ore di straordinario obbligatorio e continuativo svolto;
del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione in base agli indici ISTAT, delle maggiori somme spettanti e non percepite sui singoli ratei di tredicesima e degli interessi delle somme rivalutate.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTA la memoria di costituzione del Ministero dell’Interno con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
UDITO alla Udienza Pubblica del 30 maggio 2007 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 03.10.1997 e depositato il successivo 17.10.1997, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento di cui in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge D.Lgs. 25.10.1946 n.263 – Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti – Difetto assoluto di motivazione.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio e resisteva all’impugnazione della quale chiedevano il rigetto.
DIRITTO
Col ricorso si chiede, dal 1981 ad oggi e fino alla definizione del presente giudizio (da calcolarsi singolarmente per ciascun ricorrente dalla data di assunzione in servizio), il computo nella tredicesima mensilità delle due ore settimanali di lavoro straordinario prestate dal personale della Polizia, di cui fanno parte gli istanti, retribuite ai sensi dell'art. 63 L. 1° aprile 1981, n. 121, degli artt. 6 e 7 d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, degli artt. 1 e 2 d.P.R. 23 giugno 1988. n. 234 e compensate infine con l'indennità di cui al d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
Il Collegio è dell’avviso che, pur in mancanza di una norma che sancisca espressamente la tassatività degli emolumenti valutabili, di aderire all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui non può prescindersi dalla qualificazione come straordinario delle due ore settimanali di servizio in parola, che non rientrano, quindi, nello stipendio, inteso come paga tabellare (TAR Toscana, I, 18 marzo 2002, n. 528; conf.: TAR Liguria, I, 22 giugno 2000, n. 711; TAR Liguria, II, 4 luglio 2002, n. 785; TAR Liguria, II, 3 luglio 2000, n. 798). Tale qualificazione comporta, infatti, non solo la commisurazione dell'emolumento al compenso per lavoro straordinario, ma anche l'applicazione della relativa disciplina, come la subordinazione all'effettivo espletamento di un servizio aggiuntivo e la non computabilità nella tredicesima.
Quest’ultima, infatti, in ragione della sua natura di compenso annuale erogato a titolo di gratifica, non va ragguagliata, in rapporto di sinallagmaticità, ad ulteriori corrispettivi eventualmente percepiti dal dipendente, oltre il trattamento stipendiale, per prestazioni di lavoro eccedenti l'orario settimanale di lavoro.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Sussistono giusti di equità, a cagione della natura della controversia e degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli, pronunciando sul ricorso n.2233 del 1998, proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe e ivi meglio specificato, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 maggio 2007.