REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sez. II ter
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12749/2003 proposto da
VALLETTA Anna, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bellomi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Roma, alla Via Ambrosio n. 4;
contro
- la Provincia di Frosinone, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Michele Giovannone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Arpino, Piazza Municipio n. 7;
e nei confronti di
- del Comune di Arnara, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
- della società Pama TT s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per la condanna
al risarcimento dei danni conseguenti ad occupazione acquisitiva per mancanza di valido ed efficace provvedimento di esproprio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale intimata;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 5.3.07 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;
FATTO
Con ricorso notificato il 4.12.2003 e depositato il 12.12.2003, la ricorrente ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad occupazione acquisitiva per mancanza di valido ed efficace provvedimento di esproprio.
Deduce in fatto di essere proprietaria di un terreno sito nel centro storico del Comune di Arnara, in provincia di Frosinone, distinto al catasto al folgio 7, partita n. 221 della superficie di 20,00 are.
Con delibera n. 293 del 4.3.1996 la Provincia di Frosinone ha disposto la occupazione di urgenza della detta area per un periodo di cinque anni al fine di realizzarvi una opera panoramica ed un parcheggio.
In data 18.5.1996 con l’ordine n. 5 è avvenuta la immissione nel possesso dell’area da parte della Provincia.
Con decreto n. 16 del 21.11.1999 la Provincia ha determinato la indennità dell’espropriazione nella misura di L. 25.776.900, trasmesso alla ditta appaltatrice dell’opera alla data del 13.8.2001.
Con nota del 3.11.2001 la ricorrente comunicava alla Provincia di non volere aderire alla detta determinazione, chiedendo la trasmissione degli atti alla commissione tecnica provinciale per la rideterminazione della detta indennità.
Al momento della presentazione del ricorso non sarebbe ancora intervenuta non soltanto la rideterminazione della detta indennità ma neanche il decreto definitivo di esproprio, essendo stata tuttavia completamente l’opera pubblica con conseguente acquisizione dell’area interessata da parte della Provincia a titolo di occupazione acquisitiva per accessione invertita.
Chiede, pertanto, il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione della indennità da occupazione legittima nonché il risarcimento del danno per occupazione acquisitiva commisurato al valore venale dell’area tenuto conto della destinazione a parcheggio multipiano della detta area come da specifica variante al P.R.G..
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale intimata in data 28.2.2004 depositando documenti nonché memoria con la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità e la irricevibilità del ricorso ed ha dedotto, nel merito, l’infondatezza del ricorso in esame, chiedendone il rigetto.
Con memoria del 19.2.2007 la ricorrente ha più diffusamente argomentato sui motivi di censura, ed in particolare ha ribadito, sebbene non messa in discussione da parte della provincia, la giurisdizione del giudice amministrativo nella materia, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 5.3. 2007 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.
DIRITTO
In via preliminare, pure in assenza di specifica eccezione in tal senso da parte della difesa dell’amministrazione provinciale, deve essere affrontata la questione della giurisdizione del giudice amministrativo adito, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio da parte dello stesso.
Ed infatti la stessa difesa della ricorrente si è data carico di argomentare sul punto.
Si concorda con le conclusioni dedotte in merito nella memoria di cui da ultimo della detta difesa in considerazione dell’orientamento espresso sul punto dall’Ad. Plen. Del C.d.S. con la sentenza n. 4/2005, come successivamente confermata dallo stesso C.d.S. nonostante la sussistenza di un contrapposto orientamento delle SS.UU. della Corte di cassazione.
Secondo la richiamata pronuncia, infatti, anche dopo Corte cost. 6 luglio 2004, 204, ai sensi dell’art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 1. 21 luglio 2000 n. 205, è devoluta alla giurisdizione amministrativa la domanda di risarcimento dei danni, proposta dal proprietario di un immobile trasformato dall’amministrazione in forza di un decreto di occupazione non seguito dal tempestivo decreto di esproprio ( Consiglio Stato a. plen., 30 agosto 2005 , n. 4 ).
Con la memoria di costituzione la Provincia ha, invece, dedotto in via preliminare la inammissibilità e l’irricevibilità per tradività del ricorso in trattazione.
In particolare ha rilevato come, fin dalla data del 18.5.2001, scadenza del quinquennio a decorrere dalla effettiva immissione nel possesso dell’area, la ricorrente avrebbe potuto agire nei confronti dell’amministrazione per il suo inadempimento all’obbligo di provvedere alla tempestiva adozione di un provvedimento esplicito di esproprio, azione che la ricorrente era onerata ad azionare nel termine perentorio dei 60 gg. di cui all’art. 21 della L. TAR., con conseguente inoppugnabilità dell’inerzia .
La richiamata eccezione preliminare non coglie tuttavia nel segno.
Ed infatti con il ricorso in trattazione la ricorrente si è limitata a richiedere la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno conseguente alla perdità di proprietà sull’area in teressata in conseguenza del verificarsi del fenomeno della cd. occupazione acquisitiva, ossia della intervenuta realizzazione dell’opera pubblica in funzione della quale era stata disposta la occupazione di urgenza.
Ne consegue che, non contenendo il ricorso, alcuna richiesta di carattere annullatorio, non assume alcuna rilevanza, ai fini della verifica della sua tempestività, il richiamo al termine decadenziale di impugnazione.
Si potrebbe, invece, considerare la eventuale rilevanza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno; tuttavia, in primo luogo, non risulta, dal tenore della memoria di costituzione della provincia, unico scritto difensivo depositato in atti, che una eccezione di tale tipo sia stata formalmente presentata.
Né può legittimamente interpretarsi in tal senso la richiamata eccezione di tardività del ricorso, atteso il tenore testuale della stessa eccezione che non lascia all’interprete alcun dubbio in merito all’effettivo tenore della detta eccezione così come pensata da parte della difesa dell’amministrazione.
Passando al merito del ricorso valgono le osservazioni di cui seguito.
La difesa della Provincia sostiene l’infondatezza della prospettazione avversaria nella parte in cui viene dedotta l’illegittimità della procedura espropriativi e della disposta occupazione di urgenza per la mancata emissione nei termini di legge del decreto definitivo di esproprio; in particolare sostiene che, ripercorrendo le tappe della procedura espropriativa in esame, sarebbe evidente la volontà espropriativa dell’amministrazione e che, sebbene non consacrata nelle forme rigorose di legge, sarebbero tuttavia stati rispettati tutti i passaggi della detta procedura di esproprio.
Deve rilevarsi, tuttavia, in senso contrario, che risulta in atti che, con il decreto n. 16/1999, la Provincia abbia provveduto alla quantificazione della sola indennità provvisoria di espropriazione che costituisce il presupposto per l’adozione del decreto di esproprio ma che non può essere ritenuta nella sostanza sostitutiva di questo.
Risulta, pertanto, in atti che la Provincia non ha formalmente adottato il decreto di esproprio relativo all’area che interessa.
Ne consegue che, a seguito dell’effettiva realizzazione dell’opera pubblica ed in conseguenza della irreversibile trasformazione della stessa, si è verificato l’acquisto di proprietà in capo alla provincia della detta area.
La Provincia è pertanto tenuta a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno conseguente alla illegittima occupazione di questa.
Ed infatti dalla sopravvenuta scadenza della dichiarazione di p.u. per mancata emissione del decreto di esproprio nei termini deriva la illegittimità della procedura espropriativa riguardante l'immobile della ricorrente, con conseguente risarcibilità del danno arrecato, per essere stata privata del proprio fondo, che ha subito l'irreversibile trasformazione per l'avvenuta esecuzione dell'opera pubblica.
La trasformazione dell’area è avvenuta in assenza del necessario formale provvedimento espropriativo e si é dunque in presenza di un'ipotesi di occupazione appropriativa, istituto caratterizzato da tre elementi principali: 1) la trasformazione irreversibile del fondo (con la relativa destinazione a finalità pubblicistiche), che determina l'acquisizione della proprietà in capo all'amministrazione; 2) l'illiceità, in assenza di un formale decreto di esproprio, del fenomeno; 3) la destinazione pubblicistica dell'opera, per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale ovvero implicita (elemento la cui mancanza comporta invece l'inserimento della vicenda nella diversa figura dell' occupazione usurpativa).
E, in proposito, si ritengono sussistenti tutti i presupposti ai quali l'art. 2043 c.c. subordina la risarcibilità del danno.
La lesione del diritto di proprietà della ricorrente è evidente e non è quindi necessario alcun approfondimento al riguardo; e, quanto all'elemento psicologico, deve quanto meno imputarsi a grave negligenza da parte dell’amministrazione la mancata emissione entro i termini del decreto di esproprio.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno valgono le considerazioni di cui di seguito.
Ed infatti parte ricorrente richiede al detto titolo la commisurazione del danno al valore venale dell’area interessata, sostenendo la inapplicabilità al caso di specie della disposizione di cui all’art. 5 bis, co. 6 bis del D.L. n. 333/1992 nonché dell’art. 5 bis, co. 7 bis della L. n. 359/1992.
La responsabilità risarcitoria dell'amministrazione deve essere, nel quantum, commisurata, risalendo l'irreversibile trasformazione dei beni ad un momento successivo al 30 settembre 1996, all'integrale valore venale dei beni medesimi.
Ed infatti quanto alla prima norma in precedenza richiamata è sufficiente ricordare che “ È incostituzionale l'art. 5 bis comma 6 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992 n. 359, come sostituito dall'art. 1 comma 65 l. 28 dicembre 1995 n. 549, nella parte in cui applica al risarcimento del danno da occupazione appropriativa i criteri di determinazione stabiliti per l'indennizzo in caso di espropriazione per p.u.” ( Corte costituzionale, 02 novembre 1996 , n. 369); quanto alla seconda che “ In tema di risarcimento del danno per occupazione espropriativa, il criterio riduttivo di liquidazione stabilito dall'art. 3, comma 65, legge n. 662 del 1996 (che ha introdotto il comma 7 bis all'art. 5 bis d. legge n. 333 del 1992, conv., con. modif., in legge n. 359 del 1992) sia applica esclusivamente alle occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, attesi il tenore testuale della norma ed il carattere temporaneo della stessa, che ne giustifica la compatibilità con i principi costituzionali (Corte cost. n. 369 del 1996 e 148 del 1999). (Nella fattispecie, la Corte cass. ha escluso l'applicabilità del criterio in questione ad occupazione iniziata prima del 30 settembre 1996 e divenuta illegittima, per scadenza del termine, dopo tale data). ( Cassazione civile , sez. I, 07 dicembre 2004 , n. 22963).
Nel caso di specie, come correttamente ricordato dalla difesa della ricorrente, l’occupazione d’urgenza è stata disposta con la deliberazione n. 293/1996 del 4.3.1996, tuttavia l’occupazione è divenuta appunto illegittima per scadenza del termine di legge soltanto in epoca successiva al 30.9.1996, con conseguente inapplicabilità della norma richiamata.
Non disponendo di elementi sufficienti per una concreta stima dei danni , peraltro, il Tribunale pronuncia sentenza di condanna ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. 80/98, a tale scopo stabilendo i seguenti criteri generali per la liquidazione del risarcimento : in base ad essi l'Amministrazione dovrà proporre, in favore della ricorrente ed entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento delle somme dovute, pagamento da effettuare poi nei 60 gg. successivi.
In specie il calcolo dell'entità del risarcimento spettante al ricorrente dovrà essere commisurato al valore venale dei beni in parola, datando siffatto calcolo alla data di scadenza della occupazione legittima, essendosi i lavori asseritamene conclusi entro la predetta data, ed andranno corrisposti alla ricorrente, sugli importi dovuti per le causali di cui sopra, la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei relativi crediti sino alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre agli accessori di legge.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto condanna, ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. 80/98, la Provincia di frosinone , in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento dei danni provocati alla ricorrente da liquidare, su accordo delle parti, in base ai criteri generali e nei limiti temporali indicati in motivazione.
Condanna la Provincia di Frosinone al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 2.000, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 5.3.2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore