REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA, SEZIONE I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.1890/2004, proposto da
Associazione Italia Nostra Onlus, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Tamburini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, n.14;
contro
-la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Ciari, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale in Firenze, via Cavour, n.18;
e nei confronti di
-Solvay Chimica Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Grassi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, corso Italia, n.2;
-Atisale s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Maltese e Simona Censi, e domiciliata per legge presso la segreteria di questo TAR in Firenze, via Ricasoli, n.40;
per l’annullamento
-della deliberazione della giunta regionale della Toscana n.4 del 12/1/2004, avente ad oggetto il progetto di rinnovo delle concessioni minerarie per l’estrazione del salgemma;
-degli atti connessi, comprendenti, per quanto di ragione, la deliberazione della giunta regionale n.695 del 20/7/2004, seguita a ricorso amministrativo in opposizione;
nonchè sui motivi aggiunti, depositati in giudizio il 22/11/2006, proposti, oltre che contro e nei confronti dei predetti enti,
nei confronti di
-Ente Tabacchi Italiani s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
-Provincia di Pisa, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Salvini e Antonietta Antoniani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Raffaella Poggianti in Firenze, via degli Artisti, n.8/B;
-Ingegnere capo del Distretto minerario di Firenze, in persona del titolare pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via Arazzieri n.4;
per l’annullamento
-dei decreti dirigenziali n.2875 e n.2876 del 17/5/2006, aventi ad oggetto il rinnovo delle concessioni di coltivazione mineraria denominate, rispettivamente, Cecina e Poppiano;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, nonchè in particolare del provvedimento del Tavolo istituzionale degli enti della Val di Cecina Pisana, in data 13/4/2005, con il quale è stato stralciato il progetto IDRO-S nella parte potabile;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, di Solvay Chimica Italia s.p.a., della Provincia di Pisa e del Distretto minerario di Firenze (quest’ultimo tramite il Ministero delle attività produttive);
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Atisale s.p.a.;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 maggio 2007, relatore il Primo Referendario Gianluca Bellucci, l’avvocato Claudio Tamburini per la ricorrente, gli avvocati Lucia Bora e Fabio Ciari per la regione Toscana, l’avvocato Raffaella Poggianti, in sostituzione dell’avvocato Antoniani, per la provincia di Pisa, l’avvocato dello Stato G. Onano per il Distretto minerario di Firenze, l’avv. Stefano Grassi per Soc.Solvay, nonchè gli avvocati Cristina Maltese e Simona Censi per Atisale s.p.a.;
Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
La giunta regionale, con deliberazione n.4 del 12/1/2004, ha espresso valutazione positiva di compatibilità ambientale sul progetto di rinnovo delle concessioni minerarie denominate Poppiano e Cecina e le opere connesse, e per la modifica dell’attività estrattiva nelle concessioni denominate Volterra, Poppiano e Cecina, ed ha al contempo rilasciato autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e paesaggistico, concludendo il procedimento avviato con istanza delle società Solvay Chimica Italia e Atisale s.p.a. in data 1/7/2002.
Successivamente la giunta regionale, con delibera 20/7/2004 n.695, ha respinto i ricorsi amministrativi in opposizione presentati, ed ha quindi confermato la contestata delibera n.4/2004.
Avverso tali provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:
1) violazione per falsa o omessa applicazione della direttiva CE 92/43 e successive modifiche, del d.p.r.n.357/1997, del d.p.r. n.120/2003 e della legge regionale n.56/2000; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;
2) violazione per falsa o omessa applicazione del d.p.c.m. 27/12/1988 e dell’art.11, comma 2, lettera “c”, della L.R.n.79/1998 e suo allegato C; eccesso di potere; violazione delle leggi n.36/1994 e 241/1990;
3) omessa applicazione dell’art.3 della legge n.241/1990; violazione dell’art.18 della L.R.n.79/1998; eccesso di potere; violazione degli artt.1, 2 e 29 della legge n.36/1994.
Nel frattempo le società Sovay e ASA hanno costituito il Consorzio Idros, così come auspicato dalla Regione, e presentavano, in esecuzione di prescrizioni regionali, il progetto integrato di massima di utilizzazione della risorsa idrica con finalità idropotabile.
In data 17/5/2006 il dirigente della Direzione generale politiche territoriali e ambientali ha provveduto al rinnovo trentennale delle concessioni di coltivazione mineraria denominate Cecina e Poppiano, benchè in data 13/4/2005 il Tavolo istituzionale degli enti della Val di Cecina Pisana avesse stralciato (rectius: avesse richiesto di stralciare) il progetto IDROS nella parte potabile, tanto che l’Autorità di ATO ha ritenuto di non esprimersi sul progetto, avendo lo stesso natura esclusivamente industriale, ed ASA ha mostrato l’intenzione di recedere dal Consorzio IDROS, finalizzato ad integrare il progetto industriale con quello idropotabile (vedasi dichiarazioni allegate al verbale del Tavolo tecnico del 21/9/2006 –documento n.17 depositato in giudizio dalla Provincia di Pisa-).
Avverso i sopravvenuti decreti dirigenziali e gli atti connessi la ricorrente è insorta deducendo, con motivi aggiunti notificati il 25/10/2006 e depositati in giudizio il 22/11/2006:
4) illegittimità derivata per illegittimità dell’atto presupposto;
5) violazione dell’art.18 della L.R.n.79/1998, della delibera della giunta regionale n.4 del 12/1/2004 e delle prescrizioni della conferenza dei servizi del 2/12/2003; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza e/o omessa istruttoria.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Toscana, la controinteressata Solvay Chimica s.p.a., il Distretto minerario di Firenze (attraverso il Ministero per le Attività produttive) e la Provincia di Pisa, mentre Atisale s.p.a. ha presentato atto di intervento ad opponendum.
Le parti hanno prodotto memorie difensive.
All’udienza del 9 maggio 2007 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare devono esaminarsi le questioni in rito.
La società Solvay Chimica Italia ha eccepito la tardività dell’impugnazione della deliberazione della giunta regionale n.4 del 12/1/2004 (pubblicata sul BURT n.9 del 4/2/2004), escludendo che il termine dell’impugnazione stessa decorra dalla conoscenza della decisione n.695 del 20/7/2004, pure gravata, con la quale è stato respinto il ricorso in opposizione, ed affermando che l’esito del ricorso in opposizione può essere censurato solo per vizi propri, senza che siano proponibili innanzi al giudice amministrativo doglianze che avrebbero dovuto essere proposte avverso il provvedimento originario nei termini di cui all’art.21 della legge n.1034/1971.
L’eccezione è infondata.
Il rigetto del ricorso amministrativo in questione, per il suo contenuto di sostanziale conferma dell’atto impugnato, consente all’interessato di impugnare il provvedimento di base, ferma restando la possibilità di proporre gravame anche avverso l’atto definitorio del ricorso amministrativo (TAR Friuli Venezia Giulia, 23/2/2002, n.47; TAR Liguria, II, 14/2/1997, n.37).
Nè può dirsi che il ricorso giurisdizionale è ammesso solo riguardo a vizi propri della decisione del ricorso amministrativo, essendo consolidato il principio in base al quale sono deducibili innanzi al giudice amministrativo i motivi di impugnativa precedentemente proposti in sede di ricorso amministrativo (Cons.Stato, IV, 10/6/2004, n.3756; TAR Toscana, 26/2/2001, n.342).
Invero, la riproposizione delle medesime precedenti doglianze entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza della decisione del ricorso amministrativo non pone i problemi di elusione del termine perentorio previsto dall’art.21 della legge n.1034/1971 che invece si porrebbero nel caso di censure nuove.
Pertanto, avendo, per ammissione della stessa controinteressata, “la ricorrente impugnato la deliberazione n.4 del 2004 riproponendo tutti i profili di censura già sollevati con il ricorso in opposizione” (pagina 18 della memoria depositata il 30/12/2004), l’impugnativa in epigrafe risulta ammissibile.
La controinteressata Solvay ha inoltre sostenuto che il secondo motivo di ricorso, interferendo con scelte di merito dell’amministrazione, sarebbe inammissibile.
L’assunto non ha fondamento.
L’istante non ha sovrapposto proprie personali valutazioni ad apprezzamenti discrezionali dell’Ente, ma ha asserito l’esistenza di elementi a suo avviso sintomatici di violazione di legge e di eccesso di potere, come tali sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della valutazione dell’eventuale fondatezza del motivo di gravame.
E’ stata ulteriormente eccepita l’inammissibilità dei motivi aggiunti per il rilievo che gli stessi riguardano anche provvedimento adottato da parti diverse dal ricorso principale, ovvero l’atto in data 13/4/2005 del Tavolo istituzionale degli enti della Val di Cecina.
L’obiezione non ha pregio.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, l’art.21, comma 1, della legge n.1034/1971, come novellato dall’art.1 della legge n.205/2000, laddove consente motivi aggiunti in relazione ai provvedimenti adottati in pendenza di ricorso tra le stesse parti, va interpretato nel senso che devono sussistere profili di connessione tra i provvedimenti, inerendo gli stessi alla medesima vicenda procedimentale, e che l’identità delle parti, per quel che riguarda la parte pubblica, va intesa in senso lato, dovendosi ritenere la stessa parte pubblica come comprensiva di tutte le Pubbliche amministrazioni, ancorchè soggettivamente distinte, che intervengano nella stessa vicenda procedimentale per la cura del medesimo interesse pubblico o di interessi pubblici connessi in quanto inerenti al medesimo bene della vita cui fa riferimento la pretesa della parte privata (Cons.Stato, IV, 27/4/2004, n.2555; Cons.Stato, VI, 22/10/2002, n.5813; TAR Lazio, Roma, II bis, 5/7/2005, n.5481).
Orbene, nel caso di specie è evidente che la decisione del Tavolo istituzionale, recepita dal Tavolo tecnico chiamato a pronunciarsi, in virtù dell’art.1.7, comma 2, del verbale della Conferenza dei servizi integrante i contenuti della deliberazione della giunta regionale n.4/2004, sullo sviluppo del progetto Idro-s previsto nella impugnata decisione positiva di compatibilità ambientale, attiene alla stessa sequenza procedimentale ed agli stessi effetti giuridici cui sono preordinati gli atti impugnati in via principale.
E’ stato altresì obiettato che i motivi aggiunti non sono stati notificati ai Comuni che hanno preso parte al Tavolo istituzionale.
L’assunto non è condivisibile.
La contestata decisione del Tavolo istituzionale ha valore meramente interno, ovvero di espressione della volontà politico-amministrativa degli enti locali della Val di Cecina Pisana interessati dal progetto in questione, esaurendosi nella richiesta alla Regione di modificare le prescrizioni VIA, ovvero in atto di indirizzo recepito dal Tavolo tecnico, quest’ultimo a propria volta istituito con lo scopo di curare lo sviluppo del progetto IDROS nel senso di rendere possibili, attraverso integrazione progettuale concordata con il Comune di Montescudaio, gli utilizzi civili aggiuntivi già deliberati in sede di Conferenza dei servizi del 2/12/2003 (vedasi al riguardo il comma 2 dell’art.1.7 del relativo verbale: “la società Solvay Chimica Italia dovrà farsi promotrice della creazione di un tavolo tecnico presso la provincia di Pisa, unitamente alle amministrazioni locali, l’ATO n.6 “Toscana Costa” e l’ASA, finalizzato a sviluppare il progetto IDROS allo scopo di rendere possibili utilizzi civili aggiuntivi, rispetto a quelli industriali ivi prefigurati, dell’acqua raccolta negli invasi, prevedendo, d’intesa con il Comune di Montescudaio, l’integrazione del progetto Idro-s mediante la realizzazione, direttamente dal proponente o tramite apposito consorzio, di uno stoccaggio aggiuntivo dei quantitativi di acqua da destinare al fabbisogno idropotabile dell’Asa”).
Lo stesso Tavolo istituzionale appare consapevole dei propri compiti meramente preparatori o di impulso e di essere quindi sprovvisto di poteri di modifica diretta delle prescrizioni introdotte dalla Regione, visto che, in data 13/4/2005, ravvisata la mancanza di condizioni per dar corso alla parte potabile del progetto Idro-s, ha proposto alla Regione “di modificare le prescrizioni VIA riguardanti la parte idropotabile del progetto Idro-s adeguandole ai mutati orientamenti e indirizzi emersi dal Tavolo istituzionale del 18 marzo 2005 e dal presente documento” (documento n.2 depositato in giudizio dalla controinteressata).
Funzioni preparatorie, interne al procedimento, fanno anche capo al Tavolo tecnico, il quale con la connessa decisione dell’8/6/2005 ha sottolineato “la necessità che gli uffici regionali competenti si esprimano al più presto in merito alla proposta del Tavolo istituzionale...” (documento n.9 depositato in giudizio dalla Provincia di Pisa), non potendo esso assumere atti provvedimentali.
Pertanto, trattandosi di atto endoprocedimentale, non è richiesta la notifica agli enti che hanno composto il predetto Tavolo istituzionale.
Ne consegue, peraltro, che la contestata decisione del 13/4/2005, non essendo autonomamente lesiva nei confronti della parte ricorrente, in quanto atto meramente interno al procedimento in questione, non è suscettibile di impugnativa, e che quindi i motivi aggiunti sono inammissibili in parte qua.
Con altra eccezione la società controinteressata, la Provincia di Pisa e la Regione osservano che la legge fondamentale sulle miniere (R.D.n.1443/1927) qualifica come di pubblica utilità le opere necessarie alla coltivazione del giacimento, e che anche il contestato stralcio della parte idropotabile del progetto Idro-s attiene all’esecuzione di opera di pubblica utilità, con conseguente applicazione dei termini dimidiati previsti dall’art.23 bis della legge n.1034/1971 ed inammissibilità dei motivi aggiunti per tardiva notifica e deposito (dovendo gli stessi essere effettuati per legge, rispettivamente, entro 30 e 15 giorni).
Il rilievo è infondato.
I contestati provvedimenti si riferiscono in via diretta all’attività di coltivazione mineraria, rilevando solo in via indiretta e successiva le opere strumentali e accessorie alla coltivazione del giacimento.
Al contrario, l’art.23 bis della legge n.1034/1971 appare riferirsi a provvedimenti specificamente rivolti all’aggiudicazione, affidamento e/o esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e non anche ad atti autorizzatori delle attività, nel caso di specie estrattive, del privato, ancorchè queste richiedano la realizzazione di opere pubbliche.
Tale norma è infatti una disposizione di natura derogatoria ed eccezionale, della quale va esclusa l’applicabilità oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
Solo tale criterio rende infatti la norma maggiormente compatibile con l’esigenza costituzionale di pienezza della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi.
Se può infatti condividersi quanto affermato dal giudice delle leggi, e cioè che non esiste un principio generale che imponga l’identità dei termini processuali, viceversa differenziabili secondo la tipologia delle azioni fatte valere (Corte cost., 10/11/1999, n.427), deve altresì rilevarsi che la legittimità di un sistema derogatorio della disciplina processuale è stata dalla Corte stessa posta in relazione ad una materia ben definita.
Tale deve ritenersi solo una materia rigorosamente circoscritta, attraverso l’enucleazione di atti e procedure di sicura individuazione, non suscettibili pertanto di ampliamento mediante interpretazione estensiva e tantomeno analogica (TAR Puglia, Lecce, I, 7/6/2002, n.2037).
Entrando nel merito del ricorso il Collegio osserva quanto segue.
Con la prima censura la ricorrente deduce che tra i documenti acquisiti ai fini dell’istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale non figura l’analisi delle interferenze del progetto con il sistema ambientale di riferimento, resa necessaria dalla vicinanza del sito di importanza regionale (SIR) n.67, proposto come sito di importanza comunitaria (SIC) e costituente zona di protezione speciale (ZPS).
Il motivo è infondato.
La valutazione di incidenza, in virtù dell’art.5, comma 4, del d.p.r. n.357/1997, rientra nell’ambito della procedura di V.I.A..
La giunta regionale, con deliberazione n.695/2004, ha riassunto le ragioni dimostrative della compatibilità del progetto con la presenza del predetto sito, ponderando tutti le possibilità di impatto dirette ed indirette relative a subsidenza, rumore, sversamenti, prosciugamento dell’alveo, effetti cumulativi di altri piani o progetti, uso delle risorse naturali, produzione di rifiuti e inquinamento, sulla base di un iter argomentativo che appare esauriente e privo di elementi di illogicità (documento n.3 depositato in giudizio dalla ricorrente).
E’ stato anche acclarato in sede di istruttoria che, data la distanza della zona estrattiva (pari a 200 metri nel punti di minima distanza, con separazione delle due aree da un crinale coperto da boschi), l’attività svolta nella stessa non può provocare nell’area SIC fenomeni di subsidenza e camini di collasso.
L’accertata esclusione di incidenze significative sul SIC derivanti dagli interventi proposti rende ammissibile la limitazione dello studio d’incidenza alla fase di verifica, non sussistendo interferenze negative cui dover far fronte con misure di mitigazione o di compensazione.
La seconda censura è incentrata sulla mancata comparazione tra più soluzioni alternative al progetto proposto; con lo stesso motivo l’istante denuncia l’illogicità e la contraddittorietà anche in relazione a determinazioni prese con precedenti provvedimenti riguardanti la Solvay, la quale è in mora sulle soluzioni per l’approvvigionamento idrico alternative ai prelievi di falda e di superficie (già con delibera n.103 del 31/1/2000 era stato imposto alla stessa società uno studio di fattibilità di un impianto di desalinizzazione e riutilizzo), ed alla quale è stata richiesta con l’atto impugnato uno studio sull’uso delle acque per scopi industriali e su soluzioni alternative di approvvigionamento tra cui la dissalazione di acqua di mare; la ricorrente lamenta altresì la violazione dell’art.29 della legge n.36/1994, in punto di priorità del consumo umano negli usi delle acque e di risparmio idrico.
Il motivo non è condivisibile.
La deliberazione della giunta regionale n.695/2004, al punto 13, dà contezza della pregressa valutazione di soluzioni alternative, alle quali è stata preferita quella oggetto dell’impugnata determinazione regionale (il progetto Idro-s è stato approntato come soluzione migliore rispetto al progetto Cortolla, ed è stato altresì assoggettato ad obbligo di soluzione integrativa dall’art.1.7 del verbale della Conferenza di servizi).
La predetta deliberazione, al punto 4, precisa che il ricorso alla dissalazione non è ritenuto indispensabile, in presenza di soluzioni tese al risparmio dell’uso dell’acqua. Invero, come prevede il punto 1.8 del verbale della Conferenza dei servizi del 2/12/2003, il progetto relativo all’attività di estrazione comporta che il contributo mensile fornito dai pozzi nel periodo giugno ottobre venga almeno dimezzato rispetto a prima, con recupero del fabbisogno idrico dal cavo A di Montescudaio. Ciò al fine di evitare situazioni di carenza idrica richiedenti il rimedio della dissalazione dell’acqua.
Risulta inoltre che con la contestata iniziativa “Solvay cesserà i prelievi di subalveo dalla Cacciatina, così da non incidere più sulla capacità di ricarica della falda e sui deflussi del fiume” (punto 33 della deliberazione n.695/2004).
Il precedente impegno, di cui la ricorrente sottolinea l’inadempienza, trova conferma nella premessa della deliberazione n.4/2004, laddove si dà atto che “la Solvay Chimica Italia s.p.a. è impegnata a presentare al Comune di Rosignano uno studio complessivo sull’utilizzo delle acque per scopi industriali, nonchè su soluzioni alternative di approvvigionamento tra cui la dissalazione di acqua di mare”.
Trattasi di impegno aggiuntivo alle soluzioni migliorative individuate nel progetto, impegno che rappresenta una ulteriore cautela a favore dell’Ente.
Quanto al rispetto delle ragioni di priorità dell’uso potabile delle acque, le stesse trovano soddisfacimento nelle prescrizioni relative alla realizzazione, a carico della Solvay, di uno stoccaggio aggiuntivo di acqua e di opere finalizzate a garantire una portata adeguata al fabbisogno idropotabile attuale e previsionale (prescrizioni nn.1.7 e 1.9 del verbale della Conferenza dei servizi del 2/12/2003).
Con la terza censura la ricorrente osserva che, benchè nel fiume Cecina e nei suoi affluenti principali sia stata rilevata una forte concentrazione di mercurio, lo studio di impatto ambientale omette al riguardo ogni valutazione; aggiunge che tale studio contrasta con l’accordo di programma stipulato nel maggio 1993 tra Regione, enti locali e Ministero per l’ambiente, nonchè con l’art.18, comma 3, della legge regionale n.79/1998.
Il rilievo non ha fondamento.
Dall’attività istruttoria svolta sul punto dalla Regione risulta che la presenza di mercurio non è tale da configurare inquinamento.
Si è evidenziato infatti che il riscontrato “valore di concentrazione di mercurio è prossimo ai valori previsti dagli standard di qualità dei sedimenti di acque marino-costiere, lagune e stagni costieri...” e che le acque del fiume Cecina “sono sempre risultate esenti da contaminazione da mercurio, salvo fenomeni locali riscontrati...in zona distante oltre 20 Km. dall’area oggetto di valutazione” (punto 7 della deliberazione della giunta regionale n.695/2004).
Ciò significa che la presenza di mercurio riscontrata non risulta di entità tale da richiedere una corrispondente valutazione di impatto ambientale.
Inoltre, le integrazioni progettuali tese a rendere possibili utilizzi civili aggiuntivi (punti 1.7 e 1.9 del citato verbale della Conferenza dei servizi) appaiono in linea con l’obiettivo di assumere come prioritario l’uso potabile, delineato nell’accordo di programma richiamato dalla ricorrente.
L’infondatezza del ricorso principale comporta l’infondatezza del primo motivo aggiunto, incentrato su profili di illegittimità derivata.
Con il successivo motivo aggiunto la ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione della delibera della giunta regionale n.4/2004 e delle relative prescrizioni, nonchè quale elemento sintomatico di eccesso di potere, che il Tavolo istituzionale del 13/4/2005 ha stralciato il progetto Idro-s, e che, ciò nonostante, si è proceduto a decretare il rinnovo delle richieste concessioni.
La doglianza è fondata.
Il Collegio rileva che la Conferenza dei servizi, la cui decisione costituisce parte integrante della deliberazione regionale di positiva valutazione di compatibilità ambientale, ha espressamente dettato, come prescrizione obbligatoria, l’introduzione nel progetto della previsione di stoccaggio aggiuntivo destinato al fabbisogno idropotabile.
L’inderogabilità di tale prescrizione è rappresentata dal verbo “dovrà” introduttivo di quanto stabilito al punto 1.7 del verbale della Conferenza.
Ciò posto, risulta infondata l’affermazione delle controparti secondo cui si tratterebbe di mera misura aggiuntiva non essenziale; al contrario, il tenore della statuizione identifica la necessità di realizzare un’opera necessaria, tanto che l’integrazione progettuale è stata oggetto di apprezzamento, da parte della Regione, anche in sede di risposta ai rilievi introdotti col ricorso in opposizione (vedasi, ad esempio, il punto 16 della decisione regionale n.695/2004).
L’impossibilità di adempiere alla prescrizione in argomento da parte della Solvay è certa, giacchè il Tavolo istituzionale, con decisione del 13/4/2005, ha ritenuto che “non sussistano le condizioni per dare corso alla parte potabile del processo”, tanto da chiedere alla Regione “di modificare le prescrizioni di VIA riguardanti la parte idropotabile del progetto Idro-s, adeguandole ai mutati orientamenti ed indirizzi emersi dal Tavolo istituzionale del 18 marzo 2005 e dal presente documento” (documento n.2 depositato in giudizio dalla società Solvay), e giacchè la predetta decisione è stata recepita (come precisato anche dalla controinteressata Solvay alla pagina 52 della memoria depositata il 27/4/2007 e dalla Provincia nella memoria depositata il 26/4/2007) dal Tavolo tecnico, il quale nella seduta dell’8/6/2005 ha evidenziato la necessità che gli uffici regionali si esprimessero sulla proposta del Tavolo istituzionale (documento n.9 della Provincia) e nella seduta del 21/7/2005 ha sollecitato la società Solvay a presentare il progetto per la sola parte industriale (documento n.3 depositato in giudizio da quest’ultima).
L’impossibilità di adempiere trova ulteriore conferma in quanto evidenziato nella premessa del verbale di riunione del Tavolo tecnico del 21/7/2005: “tutti gli enti locali della Val di Cecina Pisana hanno approvato nei rispettivi consigli i contenuti del documento espresso dal Tavolo istituzionale degli enti stessi tenutosi il 13/4/2005, nel quale documento si è manifestata la volontà di non dare corso allo sviluppo della parte idropotabile del progetto...”.
Ciò ha indotto ASA s.p.a. a comunicare, nella seduta del Tavolo tecnico in data 21/9/2006, l’intenzione di recedere dal Consorzio Idros “in quanto l’accumulo ad uso potabile è stato stralciato dal Tavolo istituzionale degli enti della Val di Cecina Pisana del 13/4/2005” (documento n.17 depositato in giudizio dalla Provincia di Pisa e documento n.10 della controinteressata).
In conclusione, l’attività istruttoria e preordinata alla specificazione delle previsioni progettuali prescritte dalla Conferenza è stata svolta dal Tavolo tecnico in modo tale da precludere la possibilità di adempiere ad una delle prescrizioni subordinatamente alle quali era stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale.
Ne discende che, alla luce della predetta seduta del Tavolo istituzionale dell’aprile 2005, il competente dirigente ha emesso i decreti di rinnovo sotto una condizione, quella del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della giunta regionale n.4/2004, di cui era in parte qua certa l’inosservanza, stante la dichiarata volontà degli enti interessati, fin dal 13 aprile 2005, di non dare seguito al progetto Idros, tanto che quest’ultimo non è nemmeno stato recepito nel piano strutturale del Comune di Montescudaio (vedasi quanto dichiarato dalla Solvey nel Tavolo tecnico del 21/9/2006 –documento n.10 depositato da quest’ultima-).
Nè, allo stato, può prospettarsi la possibilità prescindere dal consenso degli enti interessati, e in particolare col Comune di Montescudaio, visto che l’integrazione progettuale oggetto di prescrizione regionale presenta difformità con le previsioni urbanistiche di quest’ultimo, come rilevato dal predetto Tavolo istituzionale, e visto che il medesimo Comune non ha proceduto, nè risulta che intenda procedere, alla necessaria previsione nel piano strutturale.
Ciò si traduce nel contrasto dei contestati provvedimenti di rinnovo con quanto prescritto dalla deliberazione della giunta regionale n.4/2004, nonchè nel vizio di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria per omessa valutazione di quanto statuito dal predetto Tavolo istituzionale e delle connesse decisioni del Tavolo tecnico.
In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili quanto all’impugnazione della decisione del Tavolo istituzionale del 13/4/2005, ed accolti quanto ai decreti dirigenziali del 17/5/2006, nn.2875 e 2876.
Per l’effetto, detti decreti devono essere annullati.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1890/2004, dispone quanto appresso:
-respinge il ricorso principale;
-in parte dichiara inammissibili e in parte accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli impugnati decreti regionali nn.2875 e 2876 del 17/5/2006.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2007, con l’intervento dei Magistrati:
Saverio Romano - Presidente f.f.
Eleonora Di Santo - Consigliere
Gianluca Bellucci - Primo Referendario est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 LUGLIO 2007