REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Quinta
Composto dai signori
Antonio Onorato - presidente
Andrea Pannone - consigliere
Paolo Carpentieri - consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 971 /2000 proposto da
FALANGA FRANCESCO, ABBATE SALVATORE,ADINOLFI ALDO, ALBERGO SALVATORE, AMIRANTE SERGIO, AVERSANO PAOLO, BASILE MARIA ROSARIA, BIANCO TERESA, BRUNO RAFFAELLA, BRUSCO AGOSTINO, BUONO GENNARO, BUONO RITA, CALABRESE SONIA, CARAVANO DOMENICO, CARAVANO MARIA, CASO GIUSEPPE, CATALANO GIROLAMO, CAUSA LUIGI, CAVALIERE VINCENZO, CECI GABRIELLA, CERLINO CARLO, CHIARO MARIO, CIAVARELLA VINCENZO, CIMMINO ANTONIO, CIOTOLA GENNARO, CONTE UGO, COPPOLA VINCENZO, COSTIGLIOLA GIOVANNI, CRISCI SILVANA, D'AGOSTINO RAFFAELE, D'ANGELO ANTONIO, D'ISANTO ANTIMO, GARZILLO ANTONIETTA, GARZILLO ACHILLE, GARGIULO ANTONIO, FOLLERO PASQUALE, FOLLERO GIUSEPPE, FIORENTINO MARILENA, FESTANTE ANTONIO, FERRO RENZO, LUBRANO EDUARDO, LUBRANO CARLA, LOPEZ VITTORIO, LICATA LUIGI, LA ROVERE LUIGI, LA RAGIONE ENRICHETTA, IUDICI ANTONIO, INTERMOIA GENNARO, MERONE ROSARIA, MERONE MARIA, MAZZARELLA MICHELA, MAURO IRENE, MATINO VINCENZO, MARZANO ROSARIO, MARINO ANTONIETTA, MARCONE MARIA GIOVANNA, PINNARO' GABRIELE, PIGNATARO ANIELLO, PIANESE CRESCENZO, PERROTTA VITTORIO, PAONE LUIGI, PAONE ANGELO, PANDOLFI ROSARIO, PALUMBO GAETANO, TESTA ANGELO, STELLATO RITA, SEBASTIANO SALVATORE, SCOTTO DI CICCARIELLO RAFFAELLA, SCAMARDELLA RAFFAELE, SCAMARDELLA FRANCESCO, SARDO ANNA, RUSSO GIOVANNI, ZENO LUIGI, VOLPE LUIGI, VOLPE CARLO, VIOLA RAFFAELE, VICIDOMINI GIUSEPPE, VICIDOMINI ANNA MARIA, VAPORE GIOVANNA, TRICARICO ROSALIA, TRAINA LINDA, TORTORELLI MASSIMO, TESTA GENNARO, RURO GINO, RUFFO ITALO, RICCIO GIUSEPPE, REO ASSUNTA, QUARANTA GIUSEPPE, PUGLIESE VINCENZO, PRATTICO' ALDO, POERIO ROSARIA, ORSINI CARLA, ORRIGO MARIA ROSA , NOBILE GRAZIELLA, NAVARRA ANGELO, NAPPO GIUSEPPE, MOSI GIUSEPPINA, MIRABELLA ANTONIO, MIGLIARESI GIUSEPPE, MAIORINO ANTONIO, MADDALUNO GEMMA, MACRI' NICODEMO, LUCIGNANO ORLANDO, LUCIGNANO GENNARO, LUBRANO MICHELANGELO, LUBRANO GIOVANNI, LUBRANO FRANCESCO, ILLIANO CONCETTA, IADICICCIO VALENTINO, IADICICCIO FRANCO, GRITTO PASQUALE, GRITTO LUCIA, GRIPPA VINCENZO, GRANDILLO VALENTINO, GAUDINO LUIGI, FERRANTE PAOLO, DE LUCA ANTONIETTA, DE LUCA ENRICO LIVIO, DE LUCA SALVATORE, DE PASQUALE MARIANO, DE SINTAS GIOVANNI, DEL GIUDICE MARIA, DEL GIUDICE SALVATORE, DEL PIANO BIANCASTELLA ,DEL ROSSI GIUSEPPE, DEL VECCHIO ARMANDO, DI BONITO ALFONSO, DI BONITO SAVERIO, DI DOMENICO ANTONIO, DI DOMENICO GIUSEPPE, DI FALCO MARCO, DI FRAIA LUIGI, DI FRAIA PAOLO, DI FRANCIA CAMILLO, DI LORENZO GENNARO, DI NARDO FRANCESCO, DICEMBRE ANGELO, DUCA MARIA CRISTINA, ESPOSITO LUCIA, ESPOSITO NICOLA, rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Angelone e presso lo stesso selettivamente domiciliati in Napoli, Corso Umberto I n. 34,
contro
INPDAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte presso cui elettivamente domicilia, in Napoli via Palepoli 20
nonchè
Ministero del Tesoro in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli con cui domicilia alla via Diaz 11
e nei confronti di
Comune di Pozzuoli., in persona del Sindaco pro-tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’ALDO Starace e presso lo stesso selettivamente domiciliato in Napoli,via riviera di Chiaia n. 207,
per l'accertamento
- del diritto dei ricorrenti all'esonero dal pagamento della quota contributi assistenziali e previdenziali a loro carico per il periodo 10.9.,1983- 31-12.1984 ai sensi dell'art. 5 bis legge 746/85 e 4 co 1 septies legge 211/85, con condanna delle Amministrazioni intimate alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.
e per l'annullamento
di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale.
Visto il ricorso e gli atti allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' INPDAP, del Ministero intimato e del Comune di Pozzuoli;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;
Relatore all'udienza del 5 luglio 2007 il presidente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato il 3 febbraio 2000 i nominati in epigrafe
Premesso:
- di essere lavoratori dipendenti del Comune di Pozzuoli e, residenti in Pozzuoli o in altri comuni interessati dal fenomeno del bradisismo;
- che con l'art.5 bis legge 748/85, e l'art. 4 legge 212/1985 era stato disposto, per il periodo dal settembre 1983 al 31.12.1984, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per la quota a loro carico, a favore dei lavoratori residenti in Pozzuoli e dipendenti da datori di lavoro le cui aziende fossero ubicate nel raggio si 50 km da Pozzuoli;
- che avevano titolo all'esonero, essendo la normativa di favore per i lavoratori applicabile indipendentemente dalla natura- pubblica o privata- del datore di lavoro;
lamentavano violazione e falsa applicazione della legge n. 748/83, legge 212/85 e violazione del giusto procedimento.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Ministero del Tesoro, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva; si costituiva in giudizio anche l' INPDAP e sosteneva con varie argomentazioni la infondatezza della domanda nel merito, oltre che la intervenuta prescrizione di ogni preteso diritto.
All'udienza del 5 luglio 2007 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
1-In via preliminare, il Collegio deve ribadire la necessità che - come già disposto dal Presidente nel corso dell’udienza - sia respinta la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo formulata dalla difesa dei ricorrenti.
A tal proposito, il Collegio ricorda che la richiesta di cancellazione della causa del ruolo, come il rinvio dell' udienza di trattazione, deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni, idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, atteso che, pur non potendo revocarsi in dubbio che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti.
Ne consegue che, una volta avvenuta l' iscrizione della causa a ruolo, nel corso dell' udienza il Presidente, in assenza di valide giustificazione che nella fattispecie non sono state fornite, non è tenuto a cancellarla dal ruolo medesimo neppure se venga revocata la domanda di fissazione ad opera dell' unica parte che l' aveva proposta (Cfr. Cons. Stato IV sez. 16 ottobre 2000 n. 5482).
Tutto quanto sopra risulta ancora più evidente nei casi in cui, come quello in esame, il ricorso appaia prima facie infondato e la parte ricorrente abbia tenuto un comportamento inspiegabilmente contraddittorio, in quanto la sua richiesta di cancellazione segue di soli pochi mesi l’avvio da parte sua del giudizio innanzi alla Corte di appello del giudizio per ottenere l’equa riparazione dell’asserito danno derivante dalla durata irragionevole di un processo.
2-Come il Tribunale ha già avuto di affermare in relazione ad altro analogo ricorso, la domanda va respinta, risultando innanzitutto fondata la eccezione di intervenuta prescrizione del preteso diritto, sollevata dalla difesa delle resistenti.
Invero, sono decorsi alla data di notifica del ricorso più di dieci anni dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere. Il dies a quo coincideva :
a) per l'accertamento del diritto alla esenzione al versamento dei contributi con il termine di applicazione della ritenuta, e quindi la prescrizione operava in concomitanza con il pagamento dei singoli ratei stipendiali, sui quali è stata effettuata la applicazione della ritenuta;
b) per il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, dal 30.5.1985, data di entrata in vigore della legge 211/85, che ha consentito l'esonero dal versamento previdenziale per la quota a carico dei dipendenti.
La prescrizione deve ritenersi quinquennale, in quanto l'esonero rivendicato rientra nei crediti di lavoro dei pubblici dipendenti, soggetti al termine quinquennale di prescrizione (CdS sez. V 2.4.2001 n. 1900); va in proposito affermato che, con riferimento specifico alla quota a carico del prestatore, trattenuta dal datore di lavoro ai fini del versamento all'ente di previdenza, il lavoratore che agisca in rivalsa fa valere un credito comunque di natura retributiva (Cass, sez. lav. 10.6.2001 n. 8175).
In ogni caso, a prescindere da tale considerazione, risulta decorso il termine di prescrizione anche decennale con riferimento alla data di notifica del ricorso, ed alla mancata allegazione medio tempore di atti interruttivi della prescrizione.
Non i ricorrenti potrebbero fondatamente sostenere che la prescrizione in oggetto non decorrerebbe in costanza di rapporto di lavoro, in quanto tale regola non si applica ai pubblici dipendenti ( cfr per tutti TAR Lazio sez. II 28.2.2002 n. 1572).
3-La pretesa sostanziale dei ricorrenti è comunque priva di fondamento in quanto, come più volte affermato da questo Tribunale, il beneficio dell' esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sancito - in conseguenza dei noti eventi tellurici - dagli artt. 4 primo comma septies D.L. 3 aprile 1985 n. 114 ( convertito in L. 30 maggio 1985 n. 211 ) e 16 primo comma L. 18 aprile 1984 n. 80, compete esclusivamente ai soggetti in rapporto di lavoro subordinato con il titolare di una « azienda » e non, quindi, al personale comunale.
4-Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto delle maggiorazioni previste per i casi di ricorsi collettivi.
4-Come già evidenziato i ricorrenti hanno anche proposto ricorso (n. 18536/2006) alla Corte di appello di Napoli ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. L. Pinto) al fine di ottenere la riparazione del danno provocato dall’eccessiva durata del processo.
Il Collegio, ritiene necessario, pertanto, che copia della presente sia trasmessa all’Avvocatura distrettuale dello Stato per le valutazioni e le iniziative di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli Sezione quinta , definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) respinge al domanda, in quanto il credito azionato è estinto per prescrizione;
b)- condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido in favore di ciascuna delle amministrazioni intimate delle spese di giudizio che, liquidate - tenendo conto dei numero dei ricorrenti ed in applicazione delle tariffe professionali nonché comprendendo diritti, onorari ed altre competenze – sono determinate € 5000 (cinquemila) e, pertanto, complessivamente a € 15.000 (quindicimila);
c)- Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente ordinanza all’Avvocatura distrettuale dello Stato.
d) ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 luglio 2007.