Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2007 - © copyright

T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 9 luglio 2007 n. 1775
Pres. Monteleone, Est. Tulumello.
s.a.s. F. di G.A.. R. contro Comune di Sciacca


1. Processo amministrativo – Pregiudizio subìto per effetto di un provvedimento di revoca – Domanda di risarcimento del danno e di indennizzo – Incompatibilità.

 

2. Provvedimenti amministrativi – Revoca – Indennizzo – Natura.

 

3. Provvedimenti amministrativi – Revoca – Indennizzo – Quantificazione – Provvedimenti non incidenti su fattispecie negoziali – Lucro cessante - Inclusione

1. La proposizione, nello stesso giudizio, di una domanda di risarcimento del danno, e di una di indennizzo, riferite al pregiudizio cagionato dal medesimo provvedimento di revoca, sono logicamente, oltre che giuridicamente, incompatibili, in quanto la prima presuppone la qualificazione della revoca come illegittima, mentre la seconda prescinde da tale qualificazione (ed è anzi con essa contrastante).

 

2. La previsione, contenuta nell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, di un indennizzo per il pregiudizio subito per effetto di un provvedimento di revoca, ha riguardo ad un forma di ristoro che si differenzia dal risarcimento, oltre che per il presupposto (legittimità e non illegittimità del provvedimento veicolo di lesione), solo per l’esclusione di una tutela in forma specifica: al di là di tali profili, non è dato desumere legittimamente dall’ordinamento elementi od argomenti a sostegno della tesi per cui l’indennizzo, in sede di liquidazione, deve avere un ammontare necessariamente inferiore a quello del risarcimento.

 

3. L’indennizzo per la revoca di un provvedimento amministrativo non incidente su rapporti negoziali, deve comprendere tanto il danno emergente che il lucro cessante: la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, ha infatti natura derogatoria rispetto al carattere omnicomprensivo, in relazione al pregiudizio cagionato, dell’obbligazione indennitaria.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione Seconda




con l'intervento dei signori magistrati:
- Nicolò Monteleone, Presidente;
- Cosimo Di Paola, Consigliere;
- Giovanni Tulumello, Primo Referendario, estensore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 3180/2005, proposto dalla
s.a.s. “Ficodindia” di Grisafi Accursia & c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Damiano Curreri, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Oberdan n. 5, presso lo studio dell’avv. Leonardo Cucchiara,

contro



il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Armano, presso il cui studio, in Palermo, via Noto n. 12, è elettivamente domiciliato,

per la condanna
al pagamento della somma di € 102.389,00, a titolo di indennizzo ex art. 21- quinquies l. 241/1990, per la revoca parziale dell’atto di autorizzazione prot. n. 5005, emanato in data 7 aprile 2005 dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico – Ripartizione amministrativa del Comune di Sciacca;
al pagamento di una ulteriore somma, da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., per il danno morale e d’immagine subìto dalla società ricorrente in conseguenza della revoca parziale del citato atto autorizzatorio del 7 aprile 2005.

Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sciacca;
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti;
Relatore alla pubblica udienza del 22 maggio 2007 il Primo Referendario Giovanni Tulumello, e uditi l’avv. Ignazio Cucchiara in sostituzione dell’avv. D. Curreri per la parte ricorrente, e l’avv. Fragapani in sostituzione dell’avv. Armao per il Comune di Sciacca;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO



1.
Con ricorso notificato il 16 dicembre 2005, e depositato il successivo 29 dicembre, la società ricorrente ha formulato le domande indicate in epigrafe.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Sciacca, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 22 maggio 2007.
2. La parte ricorrente espone di essere stata autorizzata, con provvedimento del 7 aprile 2005, dal Comune di Sciacca ad installare un chiosco per l’attività di informazioni turistiche e di vendita di prodotti tipici nello spazio prospiciente la Villa comunale.
In data 27 giugno 2005, tuttavia, l’amministrazione sospendeva gli effetti dell’autorizzazione (sospensione poi revocata il 14 luglio 2005), e con provvedimento del 15 luglio 2005 revocava l’autorizzazione nella parte relativa alla vendita di prodotti tipici.
Con provvedimento del 16 luglio 2005, infine, l’amministrazione comunale disponeva la rimozione del chiosco “per tutto il periodo di svolgimento delle manifestazioni di spettacolo estive (…)”.
3. Preliminarmente, ai fini della qualificazione delle domande propedeutica allo scrutinio dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’amministrazione intimata, osserva il collegio che le due domande proposte dalla difesa della parte ricorrente sono logicamente – prima che giuridicamente – incompatibili (in questo senso anche TAR Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 12 giugno 2006, n. 2346): la prima – avente ad oggetto l’indennizzo - suppone la legittimità della revoca, o comunque configura la responsabilità dell’amministrazione come forma di responsabilità da atto lecito dannoso.
La seconda – avente ad oggetto il risarcimento del danno - suppone invece una – peraltro non dedotta – illegittimità provvedimentale, che renderebbe non iure la condotta dell’amministrazione, e che dunque legittimerebbe la pretesa risarcitoria da illecito provvedimentale (a pag. 6 del ricorso si precisa comunque che la pretesa azionata non pone in discussione la legittimità del provvedimento di revoca, del resto non impugnato, il che, valutati complessivamente tutti gli elementi della domanda al fine della sua qualificazione, induce a ritenere che la parte ricorrente abbia proposto sia una domanda risarcitoria che una domanda indennitaria, tuttavia gradandole secondo una logica di subordinazione).
Date le superiori premesse, osserva il collegio che, avuto riguardo ad entrambe le domande, ed indipendentemente dalla ammissibilità e dalla fondatezza nel merito delle stesse, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: nel primo caso, ai sensi dell’art. 21-quinquies, primo comma, ultima parte, della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel secondo caso, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come sostituito dall’art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successivamente, dall'art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205).
Nessuna di queste disposizioni è stata oggetto di censure d’illegittimità costituzionale: né, in base ai princìpi indicati dalla sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale, sorge con riguardo ad esse un dubbio di costituzionalità che possa superare la soglia della manifesta infondatezza, atteso che in entrambi i casi l’attribuzione al giudice amministrativo concerne la riparazione patrimoniale del pregiudizio cagionato dall’esercizio (legittimo od illegittimo) del potere amministrativo, forma di protezione che completa il disegno costituzionale delle tutele dei diritti soggettivi e degl’interessi legittimi nei confronti della P.A. (ammesso che nell’ipotesi di revoca legittima, fermo restando il – successivo - diritto all’indennizzo, possa qualificarsi come diritto soggettivo – e non, piuttosto, come interesse legittimo, cui il legislatore riconosce tutela anche patrimoniale – la situazione soggettiva di partenza, vale a dire la posizione del destinatario di un provvedimento degradatorio legittimo e perciò pienamente efficace, laddove il risarcimento concerne invece, almeno nel caso degli interessi oppositivi, la lesione di una situazione soggettiva degradata con provvedimento poi caducato con effetti ex tunc).
In realtà l’eccezione di parte intimata, per come argomentata, si riferisce unicamente alla domanda risarcitoria: ma anche in questo caso, ferma restando la strutturale inammissibilità di tale domanda nel presente giudizio per profili diversi da quello della giurisdizione (su cui v. infra), va preliminarmente affermata la giurisdizione del g.a. sulle domande risarcitorie anche non contestuali all’impugnazione di un provvedimento (v. Corte cost. 191/2006).
4. In concreto, la domanda risarcitoria dev’essere comunque dichiarata inammissibile, in quanto, come già accennato, non viene dedotta alcuna illegittimità del provvedimento asseritamene lesivo: il quale, se ha cagionato un pregiudizio economico alla parte ricorrente, lo ha fatto quale effetto di una valutazione provvedimentale legittima (o meglio, la cui legittimità non è contestata neppure dalla parte interessata).
L’eventuale responsabilità dell’amministrazione per attività provvedimentale non può, infatti, essere fatta valere se non previa rimozione del titolo giuridico in forza del quale l’amministrazione stessa ha agito, senza di che la sua condotta non potrebbe mai, come accennato, essere considerata non iure (per l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno cagionato da una revoca legittima, T.A.R. Lazio, Latina, sentenza 26 gennaio 2006, n. 86).
5. Viceversa, appare fondata la domanda tendente a far dichiarare l’obbligo dell’amministrazione comunale di corrispondere un indennizzo per la revoca, e a far condannare detta amministrazione al pagamento dell’indennizzo.
Il citato art. 21-quinquies, primo comma, della legge n. 241 del 1990 stabilisce, tra l’altro, che se il provvedimento di revoca “comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.”
In merito alla quantificazione di tale indennizzo, il successivo comma 1-bis (aggiunto dal comma 4 dell'art. 12, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 poi soppresso dalla relativa legge di conversione, e reintrodotto dal comma 8-duodevicies dell'art. 13 dello stesso decreto-legge, aggiunto dalla relativa legge di conversione), ha previsto che “Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.”
6. Il primo problema da porsi al riguardo è relativo alla immediata applicabilità, da parte (e nei confronti) degli enti locali di una regione a statuto speciale come la Sicilia, della novella alla legge n. 241 del 1990, introdotta con la legge n. 15 del 2005, e successive modificazioni.
Osserva in proposito il collegio che - come già la Sezione ha avuto modo di rilevare nella sentenza n. 809 del 13 marzo 2007 - la novella introdotta con la legge n. 15 del 2005 è stata elaborata anche per adeguare la disciplina del procedimento amministrativo al mutato quadro delle competenze risultante dalla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione (vicenda che ha coinvolto anche le regioni a statuto speciale, per effetto della c.d. regola dell’allineamento, stabilita dall’art. 10 della l. cost. n. 3/2001).
A questo proposito, la legge n. 15 del 2005 ha riscritto l’art. 29 della legge n. 241 del 1990, che regola l’ambito di applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo nei rapporti fra Stato ed autonomie locali: è dunque a tale disposizione che occorre fare riferimento per comprendere in che misura la legge statale si applichi ai procedimenti amministrativi delle Regioni.
L’art. 21-quinquies della legge 241/1990 è indubbiamente norma di principio, in quanto si inserisce nel sistema delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, introducendo la previsione di un indennizzo per il pregiudizio che l’interessato abbia a subire per effetto delle revoca di un provvedimento amministrativo.
Avuto riguardo a tali caratteristiche, la disciplina dell’indennizzo per il caso di revoca – sia nella sua parte sostanziale, che in quella processuale - sfugge al titolo competenziale del legislatore regionale, come delineato dal novellato art. 29 della l. 241/1990, secondo comma: “Le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge.”
La legge regionale non può, in altre parole, porre una disciplina che elida il fondamentale principio per cui l’amministrazione è tenuta a tenere indenne l’interessato per il caso di revoca di un provvedimento amministrativo dalla quale scaturisca un pregiudizio (nello stesso senso, con riferimento all’applicabilità diretta dell’art. 21-quinquies, per la parte che qui interessa, in altra regione a statuto speciale, T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sentenza 23 agosto 2006, n. 300).
Una simile conclusione appare poi indotta da una interpretazione conforme al parametro costituzionale, laddove l’affermazione del titolo di competenza (esclusivo) del legislatore statale nel disciplinare le conseguenze dannose dell’attività amministrativa lecita, quanto meno sul piano dei princìpi, è direttamente connessa alla previsione costituzionale di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), che riserva al legislatore statale, la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»: se tale, indiscutibile connessione fra la categoria contenuta nell’enunciato costituzionale, ed il sintagma “garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa”, è espressamente affermata e resa esplicita, ad esempio, in materia di accesso – in qualche modo prodromica ai profili di tutela del cittadino nei confronti della P.A. - dall’art. 22 della l. 241/1990, a fortiori una simile identificazione fra le ridette “garanzie” e i richiamati “livelli essenziali” va riconosciuta in relazione alla disciplina delle conseguenze pregiudizievoli dell’attività amministrativa autoritativa.
Inoltre, se si pone mente al fatto che la disciplina della revoca ha riguardo al potere di autotutela della P.A., e che a tale potere viene genericamente riconosciuta una funzione giustiziale, un ulteriore titolo competenziale (esclusivo) statale va rinvenuto nella previsione di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l), che riserva al legislatore statale la giustizia amministrativa, sul presupposto che essa comprenda la disciplina dell’attività amministrativa funzionale alla tutela giustiziale dei diritti e degli interessi nei confronti dell’attività delle pubbliche amministrazioni.
Ancora, se si aderisce alla tesi, formulata da autorevole dottrina, per cui il limite alla competenza legislativa regionale in materia di procedimento (e di provvedimento) amministrativo andrebbe piuttosto individuato non nel secondo, ma nel primo comma dell’art. 117 Cost., e segnatamente – mediante il rinvio contenuto nel primo comma al rispetto della Costituzione come vincolo per il legislatore regionale - nell’esigenza per le Regioni di rispettare le norme di cui agli artt. 3, 5, 41, 97 e 120 Cost. (e le ragioni di unitarietà e di uguaglianza espresse da tali disposizioni), non può non riconoscersi copertura costituzionale al citato art. 29, nella parte in cui sancisce l’intangibilità da parte delle regioni delle norme di principio contenute nella riformata l. 241, fra le quali va sicuramente inclusa, in quest’ottica, la previsione di un indennizzo per il pregiudizio subito dal cittadino a seguito della revoca di un provvedimento favorevole: se, come meglio si dirà in seguito, l’indennizzo altro non è che una tecnica riparatoria funzionalmente analoga a quella risarcitoria (dalla quale differisce solo per l’impossibilità strutturale di accedere ad un ristoro in forma specifica), non potrebbe sostenersi la conformità alle disposizioni costituzionali da ultimo richiamate di una disciplina dell’indennizzo differenziata su base regionale.
7. Nel merito, il Comune di Sciacca articola una singolare difesa con cui si oppone all’accoglimento della domanda di corresponsione dell’indennizzo.
Sostiene, in memoria, l’amministrazione che “nel caso di specie non è configurabile una revoca, anche solo parziale, del provvedimento autorizzatorio”, in quanto il provvedimento revocato aveva sì ad oggetto (anche) la “vendita di prodotti tipici”, ma solo quale “attività accessoria rispetto a quella di informazione turistica”.
Continua l’argomentare dell’amministrazione osservando come “La vendita dei prodotti tipici, anche sulla base di quanto asserito dal ricorrente, veniva ritenuta attività accessoria rispetto a quella di informazione turistica, ‘per sostenere economicamente l’iniziativa’ (si veda pag. 2 del ricorso). Né nelle intenzioni dell’amministrazione, né tanto meno in quelle della ditta si pone, quale fine principale dell’atto autorizzatorio, quello del commercio (di qui la patente contraddizione in cui cade controparte, nel momento in cui parla di ‘mancati guadagni’). Lo scopo, di contro, è quello di offrire un servizio di pubblica utilità, coprendo i costi sostenuti con attività di supporto, sulla base di una congrua ponderazione degli interessi. Del resto, l’autorizzazione ad utilizzare una porzione del suolo pubblico per installare un chiosco a fini commerciali, sarebbe stata oggetto di procedura ad evidenza pubblica. L’autorizzazione, cioè, và esclusivamente riferita all’iniziativa di promozione turistica, e non allo svolgimento di attività commerciale (necessariamente accessoria ed eventuale rispetto al servizio offerto)”.
La riferita prospettazione, che poggia su di una malintesa ricostruzione del rapporto fra causa e motivi dell’atto amministrativo, oltre ad essere intrinsecamente contraddittoria, prova troppo.
La contraddittorietà è nel fatto che se finalità del provvedimento era quella, per utilizzare le parole della difesa dell’amministrazione, “di offrire un servizio di pubblica utilità”, remunerato con il rischio della gestione (“coprendo i costi sostenuti con attività di supporto”), allora lo strumento giuridico da utilizzare non poteva che essere la concessione di servizi pubblici, previo esperimento della procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario.
La tesi prova troppo nella parte in cui, dopo aver affermato l’accessorietà – che è, giova rimarcarlo, legame funzionale - della rivendita di prodotti tipici rispetto all’attività informativa turistica, nesso di accessorietà che la stessa amministrazione spiega (come sopra rilevato) essere necessario per la remunerazione economica dell’attività “principale”, sostiene poi che in realtà il contenuto dell’autorizzazione non include la parte relativa alla rivendita.
L’interdipendenza funzionale fra le due prestazioni oggetto del provvedimento autorizzatorio, indicata dalla stessa difesa dell’amministrazione come necessaria a consentirne l’attuazione dello scopo, non consente una scissione fra tali prestazioni sotto l’artificioso richiamo ad una malintesa nozione di accessorietà.
In realtà detta interdipendenza funzionale, per come descritta dalla stessa amministrazione, comporta che le due prestazioni simul stabunt, simul cadent, essendo ciascuna priva di autonomia causale sul piano dell’interesse sotteso all’attuazione del provvedimento.
La riferita tesi dell’amministrazione resistente, è del resto smentita dal tenore testuale del provvedimento prot. n. 23200 del 15 luglio 2005, con cui il Responsabile del Servizio amministrativo U.T.C. del Comune di Sciacca integra il provvedimento del giorno precedente (con il quale era stata revocata la sospensione dei lavori relativi alla installazione del chiosco prefabbricato), con la previsione che viene fatto comunque “espresso divieto di vendita di prodotti tipici”.
Non vi è quindi alcun dubbio circa la revoca parziale (per la parte relativa all’attività di vendita di prodotti tipici) del provvedimento originariamente emesso, la cui unitarietà sul piano causale emerge invece – come già accennato – per tabulas.
8. A voler indagare sul profilo causale della fattispecie, emerge in realtà una diversa eziologia degli eventi procedimentali e provvedimentali dedotti, rispetto a quella rappresentata dalla difesa dell’amministrazione intimata.
Il 7 aprile 2005 il Comune di Sciacca autorizza la società ricorrente ad “installare un chiosco prefabbricato con struttura precaria e rimovibile in acciaio brunito, destinato a punto informazioni turistiche e vendita di prodotti tipici, nello spazio prospiciente la Villa Comunale di Sciacca”.
Il 27 giugno 2005, senza porsi il problema dell’autorizzazione nel frattempo rilasciata (e delle relative situazioni di affidamento dalla stessa prodotte), e dunque senza previamente intervenire in autotutela su di essa, il Comune di Sciacca (con nota prot. 20554) sospende i lavori di installazione del chiosco in quanto “è intendimento dell’Amministrazione Comunale predisporre un intervento di pianificazione organica dell’area in questione” (….), e alla luce del rilievo “che tale indirizzo, attesa la vocazione turistica della città, assume valenza prioritaria rispetto ad ogni nuova, sopravvenuta richiesta avanzata da privati”, in attesa della “definizione del progetto unitario relativo alla pianificazione del contesto urbano in cui dovrà essere inserita la struttura proposta dalla società” (ma in realtà la società ricorrente era titolare di una posizione qualificata, per effetto del provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla stessa amministrazione, già dal 7 aprile 2005, e dunque non vantava alcuna “sopravvenuta richiesta”).
Il 14 luglio 2005, tuttavia, i superiori problemi di pianificazione strategica appaiono superati, in quanto la stessa amministrazione revoca (con nota prot. n. 22963) l’ordine di sospensione dei lavori, in quanto, dopo aver “rilevato che la stessa ditta con nota del 22.06.2005, attesa la natura destagionalizzata dei flussi turistici, ha offerto all’A.A.P.I.T. di Agrigento lo svolgimento del servizio di promozione, informazione ed assistenza turistica per tutto il resto dell’anno a titolo gratuito”, ritiene “che risultano così superate le condizioni ostative riportate nel provvedimento di sospensione prot. n. 20445 [recte: n. 20554]del 27.06.2005” (che invece, come sopra riportato, erano di ben altro tenore).
Il giorno successivo (15 luglio 2005), il provvedimento da ultimo citato viene integrato con l’aggiunta dell’“espresso divieto di vendita di prodotti tipici”, non altrimenti motivata.
E’ alla luce di tale ricostruzione documentale che va operato lo scrutinio dell’ulteriore eccezione di parte intimata.
Deduce, infatti, l’amministrazione resistente la non spettanza dell’invocato indennizzo, in quanto l’originario provvedimento autorizzatorio conteneva la seguente clausola: “La presente autorizzazione potrà essere revocata, nonché il manufatto potrà essere temporaneamente rimosso, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, per esigenze di ordine pubblico o per manifestazioni pubbliche, senza che la ditta abbia nulla a pretendere per i relativi lavori”.
Sul punto, a voler seguire coerentemente le difese dell’amministrazione resistente, dovrebbe ritenersi inoperante la clausola in questione perché “nel caso di specie non è configurabile una revoca, anche solo parziale, del provvedimento autorizzatorio” (pag. 7 della memoria del Comune di Sciacca): verrebbe così meno, radicalmente, l’ambito oggettivo di applicabilità della clausola invocata.
Si è già tuttavia in precedenza chiarito come tale suggestiva ricostruzione non possa trovare accoglimento, onde una revoca parziale del provvedimento sicuramente si è avuta: solo che, ad un esame della motivazione del provvedimento che tale revoca parziale ha disposto, nonché della complessiva documentazione endoprocedimentale sopra richiamata, si evince che la stessa è stata dettata da ragioni alquanto diverse da quelle che legittimano il ricorso alla clausola in questione.
Nessuna “esigenza di ordine pubblico”, né legata allo svolgimento di “manifestazioni pubbliche”, è stata motivatamente rappresentata o documentata per giustificare la rimozione di quella sola parte del provvedimento relativa alla vendita di prodotti tipici.
La riferita estraneità del provvedimento di revoca parziale rispetto all’ambito applicativo, e alle ragioni giustificatrici, della clausola invocata, risulta assorbente rispetto alla questione – in certo senso preliminare – relativa alla stessa possibilità, per l’amministrazione, di inserire in un provvedimento (e dunque alla vincolatività di) una clausola contraria ad una norma di relazione (quale quella contenuta nell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, in punto di indennizzabilità degli effetti pregiudizievoli della revoca, anche quando questa sia disposta per sopravvenuti motivi di interesse pubblico: categoria nel cui ambito si colloca la species delle “esigenze di ordine pubblico”, e la previsione di manifestazioni pubbliche evidentemente non previste all’atto del rilascio dell’autorizzazione): nel senso della radicale nullità di una simile clausola, per contrasto con norma imperativa, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, sentenza 6 marzo 2007, n. 830.
9. La difesa comunale oppone poi all’accoglimento della domanda della parte ricorrente la circostanza che quest’ultima non avrebbe subito alcun pregiudizio dalla revoca, e che la dimostrazione del pregiudizio sia elemento costitutivo della fattispecie indennitaria ex art. 21-quinquies cit.
Ma il danno è in re ipsa nell’aver revocato, come visto in precedenza, un provvedimento autorizzatorio per la sola parte relativa alla remunerazione del servizio da prestare alla collettività, spezzando così la sinallagmaticità del profilo causale dell’intera operazione.
Al di là di tale considerazione, va peraltro osservato che la società ricorrente ha prodotto ampia documentazione relativa alle spese sostenute, nonché una consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Giacomo Venezia, dottore commercialista, relativa al calcolo analitico delle voci di danno, che la difesa di parte intimata non ha peraltro mai contestato in giudizio.
L’unica contestazione mossa dall’amministrazione resistente alla prospettazione di controparte in punto di quantificazione dell’indennizzo, siccome documentata dalla stessa parte ricorrente, consiste nella deduzione, a pag. 11 della prima memoria, di un preteso problema di qualificazione, relativo al fatto che le voci di danno in relazione alle quali la parte ricorrente chiede di essere tenuta indenne (come il danno morale e all’immagine) sarebbero incompatibili con la pretesa indennitaria, essendo in astratto compatibili unicamente con una pretesa di natura risarcitoria.
Al di là di tale profilo, che sarà esaminato in sede di analisi delle singole voci di danno risarcibile, ciò che rileva in questa sede è la non contestazione da parte dell’amministrazione intimata dell’esistenza, sul piano ontologico e fattuale, delle voci di danno cui la parte ricorrente riferisce la richiesta di indennizzo.
10. In merito alla quantificazione dell’indennizzo spettante alla parte che abbia subìto un pregiudizio per effetto della revoca di un provvedimento amministrativo, la dottrina che ha indagato intorno al problema della responsabilità da atto lecito nel diritto pubblico, ha da tempo avvertito che tanto il risarcimento, che l’indennizzo hanno funzione compensativa di un pregiudizio cagionato dal soggetto (pubblico) che vi è tenuto (in questo senso, sulla comune funzione compensativa di indennizzo e risarcimento, T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sentenza n. 300/2006, cit.): con l’unica differenza che mentre il primo discende da un atto illecito, il secondo è la conseguenza del c.d. atto lecito dannoso.
A parte tale rilievo, nessuna differenza può essere ricavata dalle disciplina delle ipotesi di indennizzo da corrispondersi da parte dell’amministrazione, in punto di natura giuridica dell’indennizzo, e in relazione alla sua quantificazione, come se l’indennizzo dovesse essere un quid minus rispetto al risarcimento (in questo senso non può condividersi la definizione, contenuta nella citata sentenza n. 300/2006 del T.A.R. Trento, della richiesta dell’indennizzo come “domanda di minor spessore” rispetto a quella risarcitoria, se non nell’accezione puramente processuale, che sembra l’unica ad avere in effetti ispirato tale affermazione, di ritenere possibile la conversione della richiesta di risarcimento connessa alla domanda di annullamento del provvedimento lesivo, in richiesta di indennizzo per l’ipotesi di rigetto della domanda annullatoria, onde sul piano processuale sarebbe ravvisabile tra le due domande un rapporto di continenza tale da evitare il vizio di ultrapetizione).
In realtà, come argomenta plausibilmente la richiamata dottrina, l’unica differenza risiede nella tecnica di compensazione del pregiudizio: il potere accordato all’amministrazione di sacrificare la posizione soggettiva del privato esclude che quest’ultimo possa essere risarcito in forma specifica (a causa della impossibilità della ricostituzione di tale posizione perché contrastante con l’interesse pubblico), ma non esclude, ed anzi impone, che esso venga soddisfatto attraverso la corresponsione del suo equivalente economico.
Per usare un’efficace espressione con cui questa dottrina raffigura il fenomeno, può affermarsi dunque che il diritto all’indennizzo sorge per effetto della “conversione” del diritto sacrificato nel suo equivalente economico.
Ne deriva che, sul piano terminologico, il legislatore – almeno nel campo del diritto pubblico - ricorre alla previsione di una indennità, o di un indennizzo, in luogo di un risarcimento, allorché la fonte causativa del danno debba essere ricondotta alla categoria dell’atto lecito dannoso, il che induce, sul piano disciplinare, ad optare per la scelta tecnica di escludere il risarcimento in forma specifica.
Da questo punto di vista non può dunque convenirsi con l’affermazione, riportata a pag. 10 della memoria dell’amministrazione resistente, secondo cui se non si ritenesse l’indennizzo un quid minus rispetto al risarcimento “si genererebbero effetti illogici, alla luce del fatto che si verrebbe a creare una irragionevole disparità di trattamento tra il caso della revoca illegittima (certamente più grave) e quello della revoca legittima”.
In realtà sfugge a tale prospettazione il dato che il sistema della responsabilità civile per fatti illeciti si è progressivamente affrancato dal connotato sanzionatorio tipico della tradizione romanistica, per abbracciare invece una funzione riparatoria (comune al sistema della responsabilità da atto lecito dannoso), volta a compensare gli effetti della moltiplicazione dei fattori di danno e di rischio connessa al progresso tecnologico: l’attenzione in sede di liquidazione del danno, spiega ormai da tempo la dottrina civilistica, non è più rivolta al soggetto danneggiante, ma al soggetto danneggiato.
La ritenuta “maggior gravità” del danno conseguente ad una revoca illegittima, pertanto, ridonda su altri profili: intanto, ad esempio, sul fatto che l’illegittimità della revoca, ove accertata in sede giurisdizionale, determina, per effetto della tutela costitutiva, l’ annullamento con effetto ex tunc del provvedimento:.
Ciò comporta, sul piano risarcitorio, che ove non fosse più possibile una piena e satisfattiva tutela dell’interessato affidata all’effetto reintegratorio del giudicato di annullamento, l’ambito della tutela (risarcitoria) per equivalente andrebbe a coprire segmenti (temporali e funzionali) di attività che rimontano anche alla fase intercorrente tra l’adozione del provvedimento e la sua revoca, come tali invece estranei all’ambito del danno indennizzabile per l’ipotesi di revoca legittima (la cui area si estende solo dal momento della revoca in poi).
In ogni caso, è da rifiutare, per le superiori considerazioni, l’assunto di fondo secondo cui l’entità del danno (risarcibile o indennizzabile) dovrebbe essere commisurata non al pregiudizio subìto dall’interessato, ma alla gravità della condotta dell’amministrazione (al di fuori dei parametri cui il codice civile consente di commisurare il risarcimento in funzione della condotta del danneggiante e del danneggiato).
Peraltro, come meglio si dirà tra breve, la recente addizione legislativa relativa alla speciale disciplina degli effetti della revoca di provvedimenti amministrativi incidenti su rapporti negoziali, fornisce un ulteriore argomento, di ordine testuale, per respingere la riferita impostazione posta a fondamento delle difese dell’amministrazione intimata: sia nella parte in cui esclude dal danno indennizzabile il lucro cessante (e dunque esclude, nei termini che si diranno, la paventata illogicità); sia nella parte in cui considera rilevanti, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, gli stati soggettivi del danneggiato, e le condotte dell’amministrazione che hanno contribuito alla determinazione di tali stati soggettivi.
Che l’elemento discretivo dell’indennizzo, rispetto al risarcimento, non sia l’ammontare (inferiore), ma una tecnica di tutela compensativa resa necessaria dalla natura della fattispecie e del pregiudizio (che lascia però impregiudicato il valore da riparare), lo si ricava, secondo questa tesi, in maniera incontestabile dal disposto dell’art. 1017 cod. civ.: laddove, di fronte ad una chiara fattispecie di illecito che ha cagionato il danno, consistente nel perimento per colpa o dolo della cosa soggetta ad usufrutto, il legislatore prevede non un risarcimento, ma un’indennità, proprio per l’impossibilità di riparare il danno se non per equivalente monetario.
11. Il riferito orientamento, ormai ultraquarantennale, che poggia tra l’altro sulla contestazione della nota tesi civilistica secondo cui l’indennizzo coprirebbe il solo danno emergente e non anche il lucro cessante (tesi, quest’ultima, cui continua ad aderire, pur dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 7/2007, la sentenza del T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 giugno 2007, n. 744), ha trovato di recente una significativa conferma sul piano del diritto positivo nel testo del comma 1-bis, aggiunto (dal citato decreto-legge n. 7/2007) all’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.
La previsione dell’esclusione del danno emergente dalla quantificazione dell’indennizzo spettante per la revoca di provvedimenti da cui siano sorti rapporti negoziali sembrerebbe avere il significato sistematico della conferma, a contrario, della inclusione di tale componente di pregiudizio nella generale previsione della indennizzabilità della revoca dei provvedimenti amministrativi non collegati a negozi giuridici.
Inoltre il riferimento, contenuto nel sopra richiamato comma 1-bis dell’art. 21-quinquies, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, allo stato soggettivo del soggetto da indennizzare (dovendosi tener conto, secondo la nuova norma, “dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”), rafforza il convincimento, espresso dalla dottrina in precedenza citata, della rilevanza, come nelle fattispecie d’illecito, della complessiva condotta delle parti, e dunque anche della colpa e della buona fede, escludendo dunque che l’indennizzo, in una moderna concezione degli strumenti rimediali del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione contemporanea, rivesta il mero ruolo di pretium doloris, sostanzialmente forfettizzato ed indifferente alle vicende sostanziali del rapporto.
Per comprendere se tale recente previsione legislativa abbia, o meno, una rilevanza in punto di interpretazione della disposizione generale sull’indennizzo (relativa, cioè, a rapporti non negoziali), occorre soffermarsi sulla peculiarità della revoca di provvedimenti del procedimento di evidenza pubblica, e sui suoi effetti sul sottostante contratto.
La giurisprudenza si era, in passato, più volte occupata dell’ipotesi di esercizio del potere di autotutela sull’aggiudicazione mediante provvedimento di revoca e di sospensione.
Con specifico riferimento alla revoca, la giurisprudenza amministrativa ritiene che “In materia di revoca dell’aggiudicazione, infatti, ancorché intervenuta nel corso dell’esecuzione del contratto e, quindi, quando il rapporto è ormai giunto alla fase meramente privatistica, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atto di esercizio di poteri pubblicistici di matrice provvedimentale (C. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2003, n. 4671; Sez. V, 28 maggio 2001, n. 2895). In via generale va anche ricordato che, in materia di contratti della p.a., il potere di negare l’approvazione dell’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse e non trova ostacoli nell’esistenza dell’avvenuta aggiudicazione, sia questa definitiva o provvisoria; (C. Stato, n. 4671/2003 cit.; Sez.V, 20 settembre 2001, n. 4966; 30/11/2000, n. 6365)” (Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2004 n. 3463; nello stesso senso, sia pure all’esito di un percorso argomentativo parzialmente diverso – in una fattispecie in cui il contratto non era stato ancora stipulato – è la decisione n. 3470 del 2004).
Nella sentenza n. 13171 del 2006 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato esaminato il caso della revoca della concessione di un pubblico servizio (provvedimento di affidamento che ormai, per giurisprudenza pacifica, ha natura contrattuale).
In particolare, revocata la concessione per riscontrato (in un giudizio svoltosi davanti al giudice amministrativo) difetto dei requisiti, il concessionario agiva in quella fattispecie per il risarcimento dei danni derivanti da una asserita duplice illegittimità: quella dell’originario provvedimento di concessione, e quella della successiva revoca dello stesso.
Le Sezioni Unite, sul presupposto che la parte ricorrente non contesta la legittimità in sé dell’esercizio di potere amministrativo (non contestando né la concessione in quanto tale, né le ragioni per cui, a seguito di sentenza del giudice amministrativo, l’amministrazione ha proceduto alla revoca della concessione medesima), ma “gli effetti della revoca”, vale a dire il comportamento tenuto dall’amministrazione “dopo che il giudice amministrativo ha acclarato l’illegittimità del decreto di concessione”, cioè “le modalità con le quali l’amministrazione ha posto termine al rapporto”, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria su tale domanda. Specificano in motivazione le Sezioni Unite che “La controversia non investe il momento genetico o funzionale del rapporto di concessione, ma soltanto i pretesi danni conseguenti la cessazione dello stesso”.
Questa affermazione è in realtà discutibile: la controversia inerisce proprio il momento genetico del rapporto (dal momento che la revoca della concessione muove dal presupposto dell’accertata sussistenza dei requisiti in capo al concessionario), e lo scrutinio della relativa domanda risarcitoria non può che investire pregiudizialmente la legittimità dell’operato dell’amministrazione.
La domanda risarcitoria, in altre parole, non può essere oggetto di autonoma valutazione (che peraltro implica la cognizione della legittimità di un provvedimento ormai inoppugnabile), ma si ricollega pur sempre allo scrutinio della legittimità o meno dell’esercizio del potere discrezionale.
La sentenza richiama poi in motivazione la giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite sulla inidoneità dell’atto che risolve il rapporto ad incidere sui diritti soggettivi nascenti dal contratto.
Questo richiamo confonde la natura della situazione giuridica soggettiva connessa al risarcimento del danno (che è sicuramente un diritto soggettivo: ancorché conoscibile, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 35 d. lgs. 80/1998, dal giudice amministrativo), con la natura della situazione soggettiva che fronteggia il provvedimento amministrativo che si assume essere veicolo di lesione (che è di interesse legittimo).
Le Sezioni Unite mostrano ulteriormente di attribuire al provvedimento di revoca, ai fini del riparto della giurisdizione, un significato giuridico incompatibile con quello che prima la dottrina e la giurisprudenza, e oggi anche il diritto positivo (art. 21-quinquies, l. 241/1990), gli riconoscono: vale a dire di provvedimento che rimuove, ex nunc, il titolo giuridico del rapporto, e che pertanto incide direttamente sugli effetti dell’atto ad efficacia durevole, e solo indirettamente sul rapporto negoziale che è retto dall’atto.
Nella sentenza n. 10998/2006 si affronta l’ipotesi della revoca di un incarico professionale (di progettazione): le Sezioni Unite affermano che “non è in contestazione la ‘procedura di affidamento’ di un appalto di lavoro, servizi o forniture, bensì l’impugnazione di un atto con cui è stata disposta la ‘revoca’ della nomina del ricorrente quale professionista incaricato di redigere una variante al piano regolatore. In siffatta ipotesi non si tratta di valutare la fase - pubblicistica – relativa alla scelta del contraente, ossia la fase prodromica alla conclusione del contratto, bensì la diversa e successiva fase - privatistica – relativa alla sua esecuzione (o relativa alla validità ed efficacia del contratto)”, per cui si tratta “di valutare una situazione giuridica di diritto soggettivo, la cui sede naturale di tutela è quella del giudice ordinario”.
In argomento è sufficiente segnalare che la revoca, se incide indirettamente sull’esecuzione contrattuale, incide direttamente sul provvedimento che dà titolo al contratto, e dunque sull’esercizio del potere di stipula del contratto e di scelta del contraente.
Il ragionamento delle SS.UU., che cozza contro la chiara natura giuridica del provvedimento di revoca come esercizio di autotutela, potrebbe esser dettato dalla finalità di assicurare al contraente una maggiore e più intensa tutela: ricostruire in chiave paritetica il rapporto tra le parti a seguito della stipulazione del contratto, significa porre il contraente privato al riparo dall’esercizio del potere di autotutela sull’atto, che incida sul rapporto.
In altre parole, pur se la statuizione è limitata al profilo processuale della giurisdizione, essa finisce coll’incidere sul merito, giacché implicitamente (ma inequivocabilmente) costruisce la revoca come un recesso, negando che superiori ragioni d’interesse pubblico possano legittimare una modificazione del rapporto sia pure come effetto dell’esercizio di autotutela sull’atto amministrativo che costituisce presupposto del negozio.
In questo senso, esplicitamente, è la sentenza della I Sezione civile, 2 settembre 2005, n. 17697, nella quale si afferma che il provvedimento di revoca della delibera a contrarre (per sopravvenuti motivi di interesse pubblico) “allorquando sia successivo alla conclusione del contratto di opera professionale, non integra secondo la giurisprudenza di questa Corte, un provvedimento amministrativo riconducibile a poteri di supremazia dell'ente, ma configura un atto negoziale di recesso, nell'ambito di un rapporto contrattuale nel quale l'amministrazione agisce come soggetto di diritto privato” (peraltro, questa decisione si segnala altresì per l’affermazione secondo la quale una volta che l’amministrazione abbia qualificato come annullamento e non come revoca l’atto di ritiro, rimarrebbe preclusa “al giudice ordinario qualsiasi altra indagine sul contenuto, sul tipo e sul nomen iuris del provvedimento”).
La soluzione non considera che se si esclude che il potere attribuito all’amministrazione dall’art. 21-quinquies della l. 241/1990 si estende alle fattispecie in cui il rapporto tra le parti sia (ormai) regolato da un contratto (il che equivale a dire che con la stipula del contratto l’amministrazione perde il potere di agire in autotutela sugli atti del procedimento di evidenza pubblica),
è corretta la costruzione paritetica del rapporto e la conseguente cognizione da parte del giudice ordinario di quello che a quel punto altro non è che un recesso: ma tale opzione esegetica è oggi insuperabilmente esclusa dal chiaro disposto del comma 1-bis, aggiunto all’art. 21-quinquies l. 241/1990, che espressamente fa salvo – e disciplina - il potere di revoca del provvedimento successivamente alla nascita del vincolo negoziale.
Oppure, finché tale potere di autotutela si ammette, pur con i limiti – sopra richiamati – elaborati dalla giurisprudenza, appare assai arduo contestarne la natura contro la stessa previsione di legge.
Si tenga presente che la tendenza della giurisprudenza ordinaria a differenziare le due figure sul piano della natura del potere esercitato, è più lessicale che concettuale: Cass., sez. I, sentenza 17697/2005, cit., di fronte alla censura fondata sulla qualificazione come revoca di un provvedimento di ritiro dell’atto terminale della fase di evidenza pubblica, afferma in contrario che nella specie la pubblica amministrazione “ha inteso avvalersi del potere di autotutela per annullare la precedente delibera 170/1989 ed ha, a tal fine, adottato espressamente e formalmente un provvedimento di annullamento per vizi di legittimità di questa: perciò precludendo al giudice ordinario qualsiasi altra indagine sul contenuto, sul tipo e sul nomen iuris del provvedimento; e rendendo del tutto inconferente l'asserita circostanza che nessuno di detti vizi ricorresse realmente o l'omessa indicazione nel provvedimento delle norme di legge o regolamentari effettivamente violate dall'ente pubblico, o ancora che difettasse un interesse dell'amministrazione all'annullamento dell'atto”.
In dottrina si riconosce ormai pacificamente che la revoca, al pari dell’annullamento, trova collocazione all’interno della generale categoria dell’autotutela dell’amministrazione: valorizzandosi, tra l’altro il riferimento positivo contenuto negli artt. 19 e 20 , l. 241/1990 che, in materia di silenzio-assenso e di dichiarazione di inizio attività, prevedono la possibilità di “assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies”.
L’unica differenza fra la revoca e l’annullamento (per il quale anche le SS.UU. riconoscono pacificamente la giurisdizione amministrativa, nonostante la presenza del vincolo negoziale: ordinanza n. 4508 del 1° marzo 2006), è – oltre che nel parametro alla stregua del quale va esercitato il potere - nella decorrenza degli effetti: che solo nel caso di annullamento retroagiscono al momento della emanazione del provvedimento rimosso.
La revoca lascerebbe sostanzialmente in piedi una parte del rapporto contrattuale: quella che va al momento della stipula al momento, appunto, della revoca del provvedimento terminale della fase di evidenza pubblica.
Tuttavia, agendo su tale provvedimento, l’amministrazione – legittimamente o meno – non interviene sull’esecuzione del rapporto contrattuale, ma sul suo presupposto provvedimentale.
Nel far ciò, l’amministrazione esercita un potere: il quale, come si è visto nell’esame della giurisprudenza richiamata, non trova la sua causa in sopravvenienze negoziali, ma – quale contrarius actus - nell’esercizio del potere di stipulare il contratto e di individuare il contraente.
Il comma 1-bis dell’art. 21-quinquies si spiega allora con la circostanza che la revoca, incidendo – come insegna la migliore dottrina – non sull’atto ma sugli effetti dell’atto, ma tuttavia ponendo in discussione il trincio della costante rispondenza dei rapporti amministrativi all’interesse pubblico, allorché intervenga su provvedimento dal quale dipenda un rapporto negoziale, produce effetti assimilabili sul piano meramente fattuale a quelli di un recesso, pur sulla base di presupposti radicalmente diversi, essendo del tutto irrilevanti nella fattispecie del recesso i motivi d’interesse pubblico.
Conseguentemente, l’interruzione del nesso che lega il contratto della P.A. all’interesse pubblico priva di giuridica rilevanza la pretesa del contraente privato al mancato guadagno, relativo alla parte del rapporto negoziale successiva al momento della revoca, non più assistita dalla certificazione di conformità all’interesse pubblico.
La circostanza che tale disposizione sia stata espressamente dettata solo in materia di attività negoziale della P.A., parrebbe implicare, pertanto, che in campo di attività c.d. funzionale, vale a dire in caso di revoca di provvedimenti (come quello in esame) non incidenti su rapporti negoziali, spetti, a titolo d’indennizzo, anche il c.d. lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno connesso alla cessazione dell’efficacia – naturalmente durevole - del provvedimento revocato.
Occorre prendere atto, tuttavia, della lacunosità della disciplina (che non contempla, ad esempio, il profilo temporale, né quello causale, non distinguendosi una revoca per sopravvenienza da una revoca basata sullo ius poenitendi), e della inopportunità di una quantificazione del risarcimento desunta unicamente a contrario dal confronto fra la categoria dei rapporti negoziali e quella dei rapporti non negoziali, profili entrambi segnalati dalla dottrina
11.1 Il danno da lucro cessante, tuttavia, nel caso di specie, avuto riguardo alla già esaminata causa del provvedimento di autorizzazione parzialmente revocato, consiste nella privazione della fonte di remunerazione dell’attività informativa: vale a dire, nei costi dovuti sopportare, a partire dalla revoca parziale dell’autorizzazione, per continuare ad esercitare l’attività di informazioni turistiche, senza poter contare sulla remunerazione derivante dalla vendita dei prodotti tipici.
Tuttavia il 16 luglio 2005, giorno successivo a quello della revoca parziale, l’amministrazione, con provvedimento la cui legittimità non è stata contestata dalla parte ricorrente, ha disposto la rimozione del chiosco, evitando dunque la produzione di un danno da lucro cessante conseguente al venir meno dei proventi della vendita pur a fronte dell’obbligo di rendere l’attività di informazioni turistiche.
Né la parte ricorrente può vantare un diritto ai proventi della vendita rilevante ex se, sul piano puramente commerciale, e domandare in assoluto - a titolo di lucro cessante - questa parte di mancato guadagno: dal momento che, secondo la stessa prospettazione posta a fondamento del ricorso, la vendita di prodotti tipici aveva una rilevanza causale, nella fattispecie dedotta, limitata a “sostenere economicamente l’iniziativa” (pag. 2 del ricorso).
Non può neppure essere considerata, fra le voci di danno, la perdita di avviamento (e comunque i costi connessi) conseguente all’avvenuta dismissione della sede principale della società ricorrente in Corso Vittorio Emanuele, atteso che nessun affidamento in tal senso poteva ricavarsi dal provvedimento revocato, non foss’altro perché questo realizzava un assetto di interessi di natura complessa, non riducibile ad una mera autorizzazione commerciale, e dunque non sostitutivo della principale attività della società ricorrente.
Peraltro, risulta dagli atti prodotti dalla stessa parte ricorrente (documento allegato al ricorso con il n. 10/2), che questa, in adempimento dell’impegno assunto con il locatario, avrebbe dovuto riconsegnare i locali di Corso Vittorio Emanuele il 31 agosto 2005: vale a dire, circa un mese e mezzo dopo l’intervento della revoca di cui si discute, e della definita presa d’atto del fallimento dell’intrapresa avviata con il Comune di Sciacca: onde non è provato, ma anzi sussistono forti elementi indiziari di segno contrario, che la citata revoca abbia prodotto un reale pregiudizio sotto il profilo in esame (in relazione alla possibile modifica degli originari accordi di cessata locazione, o comunque al reperimento di una diversa sede nei quarantacinque giorni successivi alla revoca).
Quanto al danno morale e il danno all’immagine, richiesto nell’epigrafe del ricorso, va detto che il ricorso stesso nulla argomenta in merito, e che lo stesso consulente tecnico di parte, in proposito, riferisce che esso risulta “qui non determinabile ed eventualmente richiesto in sede civile”.
In ogni caso, il riferimento nell’epigrafe a tale pregiudizio è stato indicato dalla parte ricorrente come elemento della domanda risarcitoria, dichiarata inammissibile, onde la richiesta di tali voci di danno rimane travolta dalla statuizione di inammissibilità della domanda cui accede.
12. Conclusivamente, va riconosciuto alla società ricorrente il diritto alla corresponsione dell’indennizzo, a seguito della revoca dell’autorizzazione citata, pari alle spese sostenute per l’approntamento dell’attività in questione, documentate - con le fatture prodotte in giudizio – per € 20.154, 42, oltre i.v.a., e oltre interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma rivalutata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., dalla data di adozione del provvedimento di revoca (15 luglio 2005) fino all’effettivo saldo.
La somma così determinata andrà corrisposta per intero, convenendosi con l’affermazione del consulente tecnico di parte per cui, in considerazione della natura delle spese, il danno subìto risulta definitivo e non più recuperabile.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto condanna il Comune di Sciacca al pagamento, nei confronti della s.a.s. “Ficodindia” di Grisafi Accursia & c., della somma di € 20.154, 42, oltre i.v.a., e oltre interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma rivalutata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., dalla data del 15 luglio 2005 fino all’effettivo saldo.
Condanna altresì il Comune di Sciacca alla rifusione alla parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2007.

Depositato in Segreteria il 9.7.2007


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento