ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.504/2007, proposto da
L.T.M. Livorno Terminal Marittimo Autostrade del Mare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Morini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Guido Fanfani in Firenze, via Puccinotti, n.45;
contro
l’Autorità portuale del Porto di Livorno, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri n.4 è domiciliata per legge;
e nei confronti di
Società Porto di Livorno 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bassano e Giovanni Genta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, via delle Mantellate n.9;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento formatosi sulla diffida notificata il 21/12/2005, con la quale l’Autorità portuale del Porto di Livorno è stata diffidata ad avviare le procedure di dismissione di cui agli artt.20 e 23 della legge n.84/1994 relativamente alle quote della Società Porto di Livorno 2000 s.r.l.;
e per la condanna
dell’Amministrazione ad eseguire il riconosciuto obbligo giuridico;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità portuale e della società Porto di Livorno;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi, alla Camera di Consiglio del 9 maggio 2007, relatore il Primo Referendario Gianluca Bellucci, l’avvocato Andrea Morini per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Onano per l’Autorità portuale e l’avvocato Paolo Bassano per la società Porto di Livorno;
Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Il 27/12/1996 (documento n.2 depositato in giudizio dalla ricorrente) l’Autorità portuale del porto di Livorno ha dato vita alla società Porto di Livorno 2000, partecipando al suo capitale nella misura del 75%, con 25% assegnato alla locale Camera di Commercio.
La ricorrente ha presentato osservazioni in ordine alla deliberazione n.45 del 17/12/2004, con la quale il Comitato portuale dell’Autorità portuale di Livorno aveva espresso parere favorevole al rinnovo della concessione n.37/2004 a favore della società Porto di Livorno, per il rilievo che sarebbe rimasto inadempiuto l’obbligo di privatizzazione (totale o maggioritaria).
A fronte dell’inerzia dell’Autorità portuale in ordine al processo di dismissione, la ricorrente diffidava in data 19/12/2005 ad avviare entro 90 giorni le procedure di privatizzazione di cui agli artt.20 e 23 della legge n.84/1992; ne seguiva una dichiarazione di intenti dell’amministrazione intimata, datata 10/3/2006.
Avverso l’inerzia dell’amministrazione stessa la ricorrente è insorta deducendo:
violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 3 della legge n.241/1990, degli artt.20 e 23 della legge n.84/1994 e dei principi di correttezza e buon andamento dell’amministrazione.
Si sono costituiti in giudizio l’Autorità portuale di Livorno e la controinteressata Porto di Livorno 2000 s.r.l..
Alla camera di consiglio del 9 maggio 2007 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva che il Segretario generale dell’Autorità portuale di Livorno ha attestato, con nota del 23/4/2007 (documento n.4 depositato in giudizio dalla controinteressata), che la società Porto di Livorno 2000 non è titolare di autorizzazione a svolgere operazioni e/o servizi portuali previsti dall’art.16 della legge n.84/1994.
Si osserva altresì che l’art.20, comma 2, della suddetta legge circoscrive l’obbligo di dismissione alle attività operative, le quali sono identificate dall’art.16 della stessa legge, mentre i servizi di interesse generale possono essere affidati in concessione dall’autorità portuale (art.6) o essere svolti in via diretta dalla stessa (art.23, comma 5), fermo restando la facoltà di costituire società partecipate in misura non maggioritaria.
Nel caso di specie l’Autorità portuale ha costituito, per la gestione di servizi di interesse generale, la Porto di Livorno 2000 s.r.l., allo stato attuale disattendendo l’obbligo, previsto dall’art.23, comma 5, della legge n.84/1994, di riservarsi partecipazione non maggioritaria (l’Autorità portuale ha infatti partecipazione del 72%).
E’ in tale contesto che la ricorrente ha presentato la propria diffida.
Ciò premesso, occorre esaminare l’eccezione della controinteressata secondo cui la ricorrente, concessionaria di uno specifico spazio del porto, non potendo svolgere ai sensi dell’art.18, comma 7, della legge n.84/1994 attività portuali in ambiti diversi da quelli assegnati in concessione, non sarebbe portatrice di interesse qualificato che dia titolo a ricorrere avverso il silenzio.
Il Collegio rileva che l’istante è titolare di concessione demaniale (n.75/2000) per l’esercizio di un terminal comprendente movimentazione di merci e passeggeri sulla banchina ed aree retrostanti la darsena n.1 (documento n.18 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato), mentre la controinteressata è titolare di concessione per l’utilizzazione, ai fini del traffico passeggeri, di aree e banchine dello stesso porto (documento n.4 depositato in giudizio dalla ricorrente).
Orbene, la società L.T.M. ha prodotto il proprio atto costitutivo e lo statuto, ma, ancorchè la dimostrazione delle condizioni soggettive dell’azione giudiziaria incomba sempre sulla parte ricorrente, non ha dimostrato la sussistenza del proprio interesse a ricorrere alla luce dell’art.18, comma 7, della legge n.84/1994, laddove viene esclusa la possibilità per la concessionaria di svolgere attività portuali (e quindi sia le operazioni portuali, sia i servizi di interesse generale) in spazi diversi da quelli assegnati, ovvero, nel caso di specie, negli spazi attualmente affidati alla controinteressata.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n.504/2007, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio comprensive di onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2007, con l’intervento dei Magistrati:
Saverio Romano - Presidente f.f.
Eleonora Di Santo - Consigliere
Gianluca Bellucci - Primo Referendario est.
depositata in segreteria il 3 luglio 2007