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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 10 luglio 2007 n. 6229
Pres.Orciuolo - Est. Proietti
L. M (Avv. P. Salierno) c/ Ministero della difesa (Avv. Gen. Stato)


Procedimento amministrativo - Silenzio – Militari - Richiesta di pagamento di somme - Premio di congedamento - Accertamento del diritto ad ottenere il pagamento del premio - Ricorso ex articolo 21 bis legge 1034/71 - Inammissibilità –Sussiste- Ragioni

È inammissibile il ricorso ex art. 21-bis l. 1034/71 proposto avverso il silenzio dell’ amministrazione sulla richiesta del militare di pagamento del cosiddetto “premio di congedamento” e per l’accertamento del diritto ad ottenerne il pagamento. Infatti, l'articolo 21-bis della l. n. 205/2000, benché collegato sul piano logico-sistematico al dovere imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di concludere tutti i procedimenti mediante l'adozione di provvedimenti espressi, postula pur sempre l'esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Pertanto, è inammissibile il ricorso proposto al fine di vedersi riconosciuta una pretesa che abbia natura di diritto soggettivo quale quella avente ad oggetto un credito.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione I-bis




così composto
dott. Elia Orciuolo - Presidente
dott. Donatella Scala - Componente
dott. Roberto Proietti - Componente rel.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 3231/2001, proposto da

Licenzi Massimo, rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia Salierno, in virtù di procura in atti, e domiciliato presso lo Studio degli avv.ti Giovanni Carlo Parente e Angela Parente, in Roma, via degli Scipioni n. 52;


contro




il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;


per l’annullamento



del provvedimento negativo silenzioso conseguente alla mancata risposta all’atto di intimazione ad adempiere e contestuale costituzione in mora notificato il 7 giugno 2000,


e per l’accertamento



del diritto della parte ricorrente alla corresponsione del premio di congedamento di cui all’art. 40, comma 2, della legge n. 958 del 1986.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 3 luglio 2007 il dr. Roberto Proietti e uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.


Fatto




Il ricorrente – volontario in ferma breve transitato in servizio permanente effettivo a seguito di superamento di apposito concorso – ha chiesto al Ministero della Difesa il pagamento del premio di congedamento di cui all’art. 40, comma 2, della legge n. 958 del 1986.
Avendo l’Amministrazione omesso di provvedere, è stato proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, contestando il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione e avanzando domanda di accertamento del diritto ad ottenere il pagamento del premio di congedamento di cui all’art. 40, comma 2, della legge n. 958 del 1986, deducendo il seguente motivo di ricorso: violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 40, della legge 24 dicembre 1986, n. 958; violazione dei principi in tema di interpretazione delle norme giuridiche; eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta.
In particolare, la parte ricorrente, nel richiamare il disposto di cui all’art. 40 della legge n. 958 del 1986, sostiene, sostanzialmente, la spettanza del premio di congedamento anche in favore del personale che (come il ricorrente) dopo l’incorporazione come volontario in ferma breve, sia transitato nel ruolo del personale in servizio permanente effettivo.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All’udienza del 3 luglio 2007 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.


Diritto




Il Collegio rileva che il giudizio disciplinato dall'art. 21-bis, della legge 21 luglio 2000 n. 205, benché collegato sul piano logico-sistematico al dovere imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di concludere tutti i procedimenti mediante l'adozione di provvedimenti espressi, nei casi in cui questi debbano obbligatoriamente conseguire ad un'istanza ovvero ad un procedimento iniziato d'ufficio, secondo la previsione dell'art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, postula pur sempre l'esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come di interesse legittimo e non di diritto soggettivo (Consiglio Stato , sez. IV, 22 maggio 2006 , n. 3009).
Pertanto, è inammissibile il ricorso ex art. 21-bis, della legge n. 1034 del 1971, proposto al fine al fine di vedersi riconosciuta una pretesa che abbia natura di diritto soggettivo quale quella avente ad oggetto un credito, perché il giudizio disciplinato dalla norma indicata presuppone l'esercizio di una potestà amministrativa rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 03 febbraio 2005 , n. 48).
Nella fattispecie, non vi sono dubbi sul fatto che il ricorrente abbia introdotto un giudizio lamentando la lesione di un diritto soggettivo, quale quello avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ed, in particolare, il premio di congedamento di cui all’art. 40, comma 2, della legge n. 958 del 1986.
Ne consegue, che la domanda diretta a contestare il presunto silenzio-rifiuto va dichiarata inammissibile.
Per quanto riguarda la domanda tesa all’accertamento del diritto al pagamento del premio di congedamento di cui all’art. 40, comma 2, della legge n. 958 del 1986, il Collegio ritiene che la stessa non possa essere esaminata in camera di consiglio, nell’ambito di un giudizio proposto con il rito di cui all’art. 21-bis, della legge n. 1034 del 1971, ma in apposita udienza pubblica, che si fissa sin d’ora, come da dispositivo.
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis, non definitivamente pronunziando in ordine al ricorso indicato in epigrafe:
- dichiara inammissibile la domanda diretta a contestare il presunto silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione;
- fissa l’udienza pubblica del 30 gennaio 2008 per l’esame della domanda di accertamento del diritto al pagamento del premio di congedamento di cui all’art. 40, comma 2, della legge n. 958 del 1986;
- rinvia ogni decisione in ordine alle spese all’esito del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2007.



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