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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 3 luglio 2007 n. 5953
Pres. Corsaro, Est. Ferrari
Codacons (Avv.ti C. Rienzi, G. Giuliani) c/ Ministero dello sviluppo eco-nomico (Avv. dello Stato), Presidenza del Consiglio dei Ministri (n.c.), Al-troconsumo (Avv.ti A. Bianchi, L. ed E. Corti, P. Pettiti)


Accesso ai documenti amministrativi – Associazione dei consumatori iscrit-ta all’elenco di cui all’art. 5 L. 281/98 – Sulla documentazione relativa alla restituzione di somme indebitamente erogate ad altra associazione, cancella-ta dal predetto elenco – Sussiste – Ragioni.

Sussiste in capo ad un’Associazione dei consumatori, iscritta nell’elenco di cui all’art. 5, L. 281/98 – ora ripreso dall’art. 137, co. 1, Codice del con-sumo, approvato con D. L.vo 206/2005-, il diritto di accedere alla documen-tazione relativa al procedimento attivato dal Ministero dello sviluppo eco-nomico ai fini della ripetizione delle somme dallo stesso erogate, ex art. 6, L. 281/98, ad un’altra associazione dei consumatori, divenute indebite a se-guito della cancellazione di quest’ultima dal predetto elenco. Difatti, tale i-stanza non è volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività am-ministrativa, in contrasto con l’art. 24, co. 3, L. 241/90, essendo viceversa funzionale alla tutela del concreto interesse dell’associazione istante a ve-dersi assegnate -ove ne sussistano i presupposti in fatto ed in diritto- una parte delle somme indebitamente erogate ed eventualmente ridistribuite dal Ministero.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA TER



Francesco Corsaro Presidente
Maria Luisa De Leoni Componente
Giulia Ferrari Componente – Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso n. 3550/07, proposto dal
Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliani presso il cui studio in Roma, Viale Mazzini n. 73, è elettivamente domiciliato,

contro



il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, e
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio,

nonché
nei confronti
di Altroconsumo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Augusto Bianchi, Laura Corti, Enrico Corti e Priscilla Pettiti, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Paisiello n. 39, presso lo studio dell’avv. Pettiti,

per l'annullamento
della nota n. 0007832 del 13 marzo 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha respinto l’istanza, presentata il 6 febbraio 2007, volta ad ottenere l’accesso alla documentazione relativa al procedimento attivato da detto Ministero ai fini della ripetizione delle somme dallo stesso erogate all’Associazione Altroconsumo, divenute indebite a seguito della cancellazione di quest’ultima dall’elenco delle Associazioni dei Consumatori.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Altroconsumo;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 7 giugno 2007 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 5 aprile 2007 e depositato il successivo 24 aprile il Codacons impugna la nota n. 0007832 del 13 marzo 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha respinto la sua istanza, presentata il 6 febbraio 2007, volta ad ottenere l’accesso alla documentazione relativa al procedimento attivato da detto Ministero ai fini della ripetizione delle somme dallo stesso erogate all’associazione Altroconsumo, divenute indebite a seguito della cancellazione di quest’ultima dall’elenco delle Associazioni dei Consumatori.
Espone, in fatto, che con sentenza n. 5669 del 2002 di questo Tribunale, confermata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 2555 del 2004, è stato annullato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2001 nella parte in cui aveva assegnato all’Associazione Altroconsumo i contributi previsti dall’art. 6 L. n. 281 del 1998 per le attività svolte dalle Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 dello stesso decreto. In esecuzione della predetta sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 9 agosto 2002, ha chiesto ad Altroconsumo la restituzione dei contributi.
Successivamente, con decisione n. 611 del 2006 la VI Sezione del Consiglio di Stato ha annullato il decreto 28 novembre 2002 dello stesso Ministero nella parte in cui aveva confermato l’iscrizione della medesima Associazione dall’elenco delle Associazioni dei consumatori di cui all’art. 5 L. n. 281 del 1998. Con D.M. 2 marzo 2006 il Ministero dello sviluppo economico, in ottemperanza alla predetta decisione, ha cancellato l’Associazione Altroconsumo dall’elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo approvato con D.L.vo n. 206 del 2005. Con successivo decreto del 31 maggio 2006 è stata disposta la cancellazione per gli anni 2003-2005.
Con diffida del 15 aprile 2006 il Codacons ha ingiunto all’Associazione Altroconsumo la restituzione delle somme percepite in conseguenza delle iscrizioni, poi annullate in sede giurisdizionale. Con nota del 6 luglio 2006 il Ministero ha comunicato all’Associazione Altroconsumo l’inizio del procedimento volto a verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca dei provvedimenti di cofinanziamento ed il conseguente recupero delle somme per la realizzazione di alcuni progetti.
Con atto del 6 febbraio 2007 il Codacons ha diffidato la Presidenza del Consiglio di Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per quanto di competenza, a dare ulteriore corso ai procedimenti avviati. Ha inoltre chiesto di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi ai predetti procedimenti relativi al recupero dei fondi illegittimamente erogati all’Associazione Altroconsumo.
Con la nota impugnata il Ministero ha respinta l’istanza perché configurante una sorta di controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione, in palese contrasto con l’art. 24, terzo comma, L. n. 241 del 1990.
2. Avverso il predetto provvedimento il ricorrente è insorto deducendo:
Violazione e falsa applicazione art. 22 e 24 L. n. 241 del 1990 - Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990. Erroneamente il Ministero ha ritenuto che la richiesta del Codacons fosse volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, essendo evidente che essa è invece funzionale a conoscere gli atti relativi al recupero delle somme indebitamente erogate all’Associazione Altroconsumo, somme che dovranno poi essere redistribuite fra le altre Associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 L. n. 281 del 1998 e, quindi, anche al Codacons.
Illegittimamente, inoltre, il Ministero non ha motivato le ragioni per cui l’istanza di accesso presentata dal Codacons sarebbe volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dello sviluppo economico, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita in giudizio.
5. Si è costituita in giudizio l’Associazione Altroconsumo, che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
6. All’udienza del 7 giugno 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



1. Come esposto in narrativa il Codacons impugna la nota n. 0007832 del 13 marzo 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha respinto la sua istanza, presentata il 6 febbraio 2007, volta ad ottenere l’accesso alla documentazione relativa al procedimento attivato da detto Ministero ai fini della ripetizione delle somme dallo stesso erogate all’Associazione Altroconsumo, divenute indebite a seguito della cancellazione di quest’ultima dall’elenco delle Associazioni dei Consumatori.
Alla base del diniego è l’affermazione secondo cui la predetta istanza configurerebbe una sorta di controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione, in palese contrasto con l’art. 24, terzo comma, L. n. 241 del 1990.
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che l’art. 5, primo comma, L. 30 luglio 1998 n. 281, successivamente ripreso dall’art. 137, primo comma, del Codice del consumo approvato con D.L.vo 6 settembre 2005 n. 206, prevede l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. Alle Associazioni iscritte viene versata la quota parte dei contributi destinati alle predette Associazioni a tutela dei consumatori. E’ evidente quindi che ogni Associazione iscritta ha interesse a limitare la cerchia dei beneficiari delle prerogative offerte dalla L. n. 281 del 1998 (e ora dal Codice del consumo approvato con D.L.vo 6 settembre 2005 n. 206).
Data la premessa, appare evidente l’infondatezza dell’unica e scarna motivazione posta a base dell’impugnato diniego.
E’ ben vero, come insegna un’ormai consolidata giurisprudenza, che l’esercizio del diritto di accesso ai documenti non può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare volto alla verifica della legittimità e dell’efficienza dell’azione amministrativa (Cons.Stato, V Sez., 17 maggio 2007 n. 2513).
E’ altresì vero che detto diritto di accesso non si configura come un’azione popolare neanche qualora l’istante sia un’Associazione a tutela dei consumatori, ma postula pur sempre un accertamento concreto dell’esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti (Cons.Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5291), e ciò in quanto la titolarità o la rappresentatività degli interessi diffusi non giustifica un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all’attività del gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all’utenza, ma solo degli atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta e immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sugli interessi degli stessi. (T.A.R. Lazio, Sez. III ter; 22 dicembre 2006 n. 15538).
E’ però altrettanto vero che nel caso in esame il Codacons - contrariamente a quanto ha affermato il Ministero - non ha affatto inteso esercitare un inammissibile controllo generalizzato sull’operato del Ministero dello sviluppo economico nella vicenda che vedeva coinvolte da anni le due Associazioni dei consumatori, ma tutelare un proprio interesse concreto a vedersi assegnate - ove ne sussistano i presupposti in fatto ed in diritto - una parte delle somme indebitamente erogate ad Altroconsumo ed eventualmente ridistribuite dal Ministero.
Tale essendo la situazione in fatto risulta davvero di difficile decifrazione la ragione per la quale l’Amministrazione procedente si ostina a negare al Codacons - protagonista vittorioso di una vicenda giudiziaria che esso aveva attivato e che ha comportato, come richiesto, la cancellazione dall’elenco di un’Associazione che è risultata non aver titolo ad esservi inclusa - la possibilità di prendere visione degli atti del relativo procedimento, essendo palese ed incontestabile il suo specifico e dichiarato interesse a conoscere gli esatti termini in cui, in sede amministrativa, sono state recepite le indicazioni emergenti dalle decisioni assunte, nella materia de qua, dagli organi giudiziari, e ciò a prescindere dalle successive iniziative che sulla base delle stesse riterrà di assumere in futuro e, ovviamente, dalla loro ammissibilità e fondatezza.
Non può infatti rilevare, agli effetti della decisione da assumere in questa sede, la circostanza che l’Amministrazione escluda che il Codacons abbia diritto a partecipare alla ridistribuzione delle somme già assegnate da Altroconsumo. Diversamente opinando, ed essendo quest’ultima circostanza contestata dal Codacons, che nel ricorso individua proprio tale possibilità a supporto della sua istanza di accesso, si chiederebbe al Collegio di anticipare un giudizio di merito del tutto estraneo all’attuale fase contenziosa.
2. In conclusione il Collegio, visti gli atti di causa, ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente obbligo del Ministero dello sviluppo economico di rilasciare copia dell’intera documentazione richiesta dal ricorrente nel termine di giorni 15 (quindici) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA TER



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dello sviluppo economico di rilasciare copia della documentazione richiesta nei termini indicati nella parte motiva.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 7 giugno 2007, dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZA TER



in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Francesco Corsaro Presidente
Giulia Ferrari Componente - Estensore



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