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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 5 luglio 2007 n. 6058
Pres.e Rel. Capuzzi
A. A.(Avv. A. Lamberti) c/ Ministero dell’ Economia e delle Finanze(Avv. Gen. Stato)


Concorsi pubblici - Bando - Impugnazione - Criteri di valutazione dei titoli – Censurabilità-Macroscopica illogicità o irrazionalità nelle scelte compiute dall' Ente- Superamento di concorsi nella carriera direttiva della stessa Amministrazione- Non Sussiste- Ragioni.

Atteso il rilevante margine di discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone, l’attività di definizione dei criteri di valutazione dei titoli da valutare in una procedura di concorso, può dar luogo a profili d’illegittimità solo in caso di macroscopica illogicità o irrazionalità nelle scelte compiute dall' Ente. Nel caso di specie, non appare censurabile la previsione del bando di dare esclusivo rilievo al superamento di concorsi nella carriera direttiva della stessa Amministrazione che ha indetto il concorso, atteso che una tale previsione, risponde a criteri di logica e buon andamento ed, in particolare, all’esigenza di comprovare il livello di qualificazione professionale e di cultura acquisito dal candidato, specificatamente, rispetto al posto da ricoprire.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
– SEZIONE II –




ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n.15458 del 1999 proposto da
Abatemattei Anna Maria, rappresentata e difesa dall’Avv.to Antonio Lamberti ed elettivamente domiciliata in Roma, nello studio del medesimo, viale Parioli n.67;


contro



Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliato;

e nei confronti
di GCIL, CISL, UIL, UNSA, CONFSAL-SALFI, CISAL, UGL, DIRSTAT, Federazione Statali RdB-CUB, CIDA, USPPI, UNIONQUADRI, CISAL-FIALF, Drago Giorgio, Fant Paola e Murruncheddu Giannino, non costituiti in giudizio;

 

PER L’ANNULLAMENTO
della graduatoria del concorso speciale di cui al DM del 19 gennaio 1993 per titoli di servizio, professionali e di cultura, a 999 posti di primo dirigente del ruolo amministrativo nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione non utile a conseguire la nomina a dirigente dell’Amministrazione finanziaria nonchè dei verbali della commissione esaminatrice;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la sentenza istruttoria della medesima Sezione n.12407 del 2003;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 23.5.2007 – relatore il dottor Roberto Capuzzi –l'avv.to Buccilli;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



La ricorrente, Direttore tributario in servizio presso l'Ufficio del Segretariato Generale, chiede l'annullamento del decreto ministeriale del 9 luglio 1999 registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 20 luglio 1999, concernente l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori del concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura per il conferimento di n.999 posti di Primo Dirigente nel ruolo amministrativo.
A sostegno della propria richiesta la ricorrente, che ha riportato un punteggio totale di 91,85 non risultando utilmente collocata nella graduatoria finale del concorso, eccepisce le seguenti censure.
a) Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost.; degli art.81 e ss del DPR 27 del 1992 n.287, dell'art. 28 del d.lvo 3.2.1993 n.29.
b) Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del DM 8.8.1997, illogicità, contraddittorietà, immotivato contrasto con i precedenti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.
La ricorrente assume che la Commissione esaminatrice del concorso avrebbe applicato le regole della procedura concorsuale in parola in maniera difforme da quanto previsto nel DM 8 agosto 1997.
In particolare la ricorrente chiede l'annullamento delle operazioni di cui al verbale della commissione di concorso n. 168 del 22 giugno 1999 che rettifica il punteggio attribuitole riducendolo di punti 4,00.
Cio' in relazione alla mancata valutazione nella sottocategoria B3 del superamento di n.2 concorsi nella carriera direttiva indetti da altre Amministrazioni.
Si è costituita l'Amministrazione intimata contestando analiticamente le varie tesi difensive sostenute nel ricorso.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all'udienza del 23.5.2007.

DIRITTO



1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. La questione in sintesi attiene alla esatta interpretazione del bando di concorso di cui al Decreto Ministeriale 11 gennaio 1993 punto B3 nella parte in cui attribuisce un punteggio per la idoneità a concorsi per esami a primo dirigente e superamento di concorsi nella carriera direttiva o di concetto speciale della amministrazione finanziaria.
Nella specie, come risultato dalla relazione amministrativa depositata, la ricorrente si è vista non valutare, nella sottocategoria B3, il superamento di 2 concorsi della carriera direttiva banditi da Amministrazioni diverse dalla Amministrazione finanziaria.
Sostiene la ricorrente che la formula utilizzata dal bando, che restringe la valutabilità ai concorsi nell’amministrazione finanziaria, si riferirebbe ai soli concorsi nella carriera di concetto speciale e non anche al superamento di concorsi nella carriera direttiva che andrebbero valutati qualunque sia l’Amministrazione che li ha banditi.
3. Tale interpretazione non viene condivisa dalla Sezione.
La norma è di stretta ed univoca interpretazione (superamento di concorsi nella carriera direttiva o di concetto speciale dell’Amministrazione finanziaria) e non ammette interpretazioni estensive o analogiche ricomprendendo nel suo ambito, non solo il superamento di concorsi nella carriera di concetto speciale, ma anche in carriera direttiva.
Tale disposizione del bando è immediatamente lesiva e non risulta impugnata dalla ricorrente nell’odierno gravame nemmeno unitamente all’atto applicativo essendosi la stessa limitata alla impugnativa della relativa graduatoria.
Si ricorda il costante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il bando di concorso a posti di pubblico impiego è immediatamente impugnabile nel caso in cui è ravvisabile una clausola immediatamente lesiva, ossia quando l' Amministrazione, in applicazione di quest' ultima, è tenuta ad emanare atti aventi natura vincolata (TAR Lazio, I° Sez. , 1687 - 1 marzo 2001).
In disparte, si sottolinea che atteso il rilevante margine di discrezionalità di cui l' Amministrazione dispone, l' attività di definizione dei criteri di valutazione dei titoli da valutare in una procedura di concorso può dar luogo a profili di illegittimità solo in caso di macroscopica illogicità o irrazionalità nelle scelte compiute dall' Ente.
Nel caso che occupa, non appare censurabile la previsione di dare esclusivo rilievo al superamento di concorsi nella carriera direttiva della stessa Amministrazione finanziaria che ha indetto il concorso, atteso che una tale previsione, lungi che arbitraria, risponde a criteri di logica e buon andamento ed, in particolare, alla esigenza di comprovare il livello di qualificazione professionale e di cultura acquisito dal candidato, specificatamente, rispetto al posto da ricoprire.
In conclusione il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Spese ed onorari tuttavia possono essere compensati.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe, lo RESPINGE.
Compensa spese ed onorari.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.5. 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Roberto CAPUZZI Presidente rel.
Dr. Silvetro Maria RUSSO Consigliere
Giampero LO PRESTI Consigliere



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