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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 19 giugno 2007 n. 879
A. Radesi Pres. R. Potenza Est.
A. Bonanni (Avv.ti F.R. Leonardi, D. Iaria e T. D'Amora) contro il Comune
di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Minacci) e nei confronti della
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio
Storico Artistico e Demoetnoantropologico (Avvocatura dello Stato), del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato), nonché
di F. Re ed altri (tutti non costituiti)


1. Autorizzazione e concessione - Funzione di controllo e tutela del vincolo affidata dalla legge alla Soprintendenza – Comporta un precisa verifica tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell’intervento proposto rispetto alle caratteristiche dell’ immobile oggetto di tutela – Mancanza di tale comparazione – Illegittimità

 

2. Edilizia ed urbanistica - Vincolo paesaggistico – Natura e limiti - Può di volta in volta assumere specifico contenuto (es. archeologico o di altra natura come emerge dall’art. 1-bis della legge n.431/85)

1. La funzione di controllo e tutela del vincolo affidata dalla legge alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico territorialmente competente, insieme al potere di annullamento del nulla osta paesaggistico, investe non solo profili di mera legittimità ma in realtà comporta un precisa verifica tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell’intervento proposto rispetto alle caratteristiche dell’immobile oggetto di tutela. Ne consegue l’illegittimità della nota con cui la Soprintendenza si è limitata a dichiarare “di non aver riscontrato motivi di illegittimità nell’autorizzazione rilasciata dal Comune , ritenendo quindi di non annullarla”

 

2. Il vincolo paesaggistico può di volta in volta assumere specifico contenuto (es. archeologico o di altra natura come emerge dall’art. 1-bis della legge n.431/85), dovendosi ritenere in tali casi che il legislatore abbia inteso proteggere il paesaggio non solo come bellezza d’insieme ma anche con specifica correlazione alle caratteristiche, anche architettoniche, di singoli beni che concorrono a formarlo e che si pongono in rapporto con l’ambiente protetto


N. 879 REG. SENT.
ANNO 2007
N. 382 REG. RIC.
ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE-




ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso n. 382 del 2006 proposto da
BONANNI ANDREA rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Romana Leonardi, Domenico Iaria e Tullio D'Amora ed elettivamente domiciliato presso gli ultimi due in Firenze, Via de' Rondinelli n. 2 (Studio Legale Lessona)

contro



-Comune di Firenze in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola e Annalisa Minucci, ed elettivamente domiciliato in Firenze presso la Direzione Avvocatura Comunale, Palazzo Vecchio.

e nei confronti
- Soprintendenza per i Beni Achitettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico, in persona del Soprintendente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze; presso cui si domicilia in via degli Arazzieri n. 4;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui si domicilia in via degli Arazzieri n. 4
- Re Francesco non costituitosi in giudizio;
- Casciarri Marta, non costituitasi in giudizio
- Cavaciocchi Antonio, non costituitosi in giudizio;
- Natalini Arabella Solange, non costituitasi in giudizio

PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione dell'efficacia, della D.I.A. n. 5879 del 3 novembre 2005 e di tutti gli atti ad essa connessi, conseguenti o presupposti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, l'autorizzazione rilasciata con riferimento alla D.I.A. n. 68 del 13 gennaio 2004 ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. n. 490/99 dalla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze ed il parere n. 56 del 22 gennaio 2004 della Commissione Edilizia Integrata in essa richiamato, nonché la nota prot. n. 2732 del 19 aprile 2004 della Soprintendenza di Firenze di non annullamento della suddetta autorizzazione.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle -Amministrazioni intimate;
Visto le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 - relatore il Consigliere Raffaele Potenza -, gli avv.ti G. Mattioli, delegata da D. Iaria, e G. Onano per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



In data 13 gennaio 2004 i signori Cavaciocchi Antonio, Casciarri Marta, Natalini Arabella e Re Francesco, comproprietari di un edificio situato in Firenze (v. del Salviatino 12) in zona soggetta a vincolo paesaggistico, presentavano al Comune una denunzia di inizio di attività edilizia (classificata al n. 68) per la realizzazione di alcune finestre, a servizio di piano ammezzato del predetto immobile. Dalla descrizione allegata al progetto risultava che le aperture erano realizzate per migliorare la luminosità di due locali in parola (uno uso accessorio soffitta ed uno abitativo). Con provvedimento del 13 2 2004 il Comune, previo parere favorevole della Commissione edilizia integrata, autorizzava l’intervento ai sensi dell’art. 151 del dec leg.vo 490/99, trasmettendo il provvedimento alla competente Sovrintendenza del Ministero dei beni culturali. Quest’ultima comunicava (nota 2732 del 19.4.04) di non riscontrare motivi di illegittimità per l’annullamento dell’autorizzazione.
In data 3 11 2005, il sig Francesco RE presentava altra denunzia di attività edilizia (classificata al n. 5789, scheda tecnica 24 11 05) per riattivazione della DIA precedente, scaduta per decorso del termine di un anno (quindi il 13 1 2005). I lavori avevano il loro corso.
Tuttavia, con nota spedita in data 23 12 2005 il sig. Bonanni, altro comproprietario dell’immobile citato, domandava al Comune di sospendere i lavori autorizzati, formulando su di essi una serie di rilievi in rapporto alla normativa urbanistico-edilizia del Comune di Firenze. Infine, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 21 2 06, il Bonanni ha domandato quanto specificato in epigrafe, deducendo motivi così riassumibili:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 87, 88 e 89 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (ex artt. 6, 9 e 28 della legge regionale n. 52/1999); nonché degli artt. 146 e segguenti del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaaggio); ed infince dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per assoluta carenza di istrutturia e di motivazione.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 92 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (ex artt 6, 9 e 28 della legge regionale n. 52/1999) e dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza assoluta di istruttoria e per disparità di trattamento.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (ex art. 151 del D. Lgs. n. 490/1999), e dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto assoluto di motivazione.
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione comunale intimata e l’Amministrazione statale dei beni culturali, resistendo all’impugnativa; il Comune di Firenze, in particolare, ha esposto in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.

DIRITTO



1- Deve escludersi primariamente dal tema del contendere l’impugnativa della DIA n.68/04 , che costituisce non un atto amministrativo ma un comportamento assentito da parte dell’Amministrazione e censurabile solo attraverso il silenzio formalizzatosi su specifica istanza repressiva.
2 - Nel primo ordine di censure la parte ricorrente argomenta che
a fronte della seconda dichiarazione di inizio di attività (DIA) e tenuto conto della scadenza della precedente dichiarazione, il Comune avrebbe dovuto ripetere il procedimento ed acquisire una nuova autorizzazione paesaggistica, non assumendo rilievo che le opere in argomento erano identiche a quello oggetto della DIA pregressa, in ordine alla quale l’autorità preposta al vincolo aveva già espresso avviso favorevole; così non facendo, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica avrebbe peraltro determinato uno scavalcamento del l’organo competente e preposto alla tutela del vincolo gravante sul fabbricato, ignorando altresì che l’autorizzazione non poteva essere rilasciata essendo da tempo iniziati i lavori. In ragioni di tali censure la mancata repressione della DIA avrebbe determinato l’illegittima realizzazione dei lavori.
La ricostruzione del procedimento proposta dalla ricorrente non ha fondamento, se esaminata alla stregua alla specifica disciplina procedimentale inerente il vincolo di cui si tratta. Ed invero, anche prescindendo dall’applicazione del principio di economicità dell’azione amministrativa (che contrasta la inutile reiterazione di atti già compiuti in altro procedimento ma di identico oggetto), deve rilevarsi che:
- l’art. 16 del R.D. n.1357/1940 per l’applicazione della legge n. 1497/1939 dispone esplicitamente che l’autorizzazione paesaggistica conserva validità per un periodo di cinque anni;
- l’art. 158 del dec.leg.vo n.42/2004, in vigore dal 1 5 04, prolunga l’applicabilità delle disposizioni del citato regolamento n.1357 sino alle disposizioni regionali attuative del decreto ed era in vigore al momento dell’emanazione de presentazione della seconda DIA (3 11 2005).
In tale quadro normativo, pertanto, legittimamente il Comune ha ritenuto valida, nel procedimento inerente la seconda dichiarazione, l’autorizzazione 12 2.04 resa sulla precedente DIA (prolungatasi per effetto delle norme di cui sopra), alla quale pertanto in tema di vincolo legittimamente si ricollegano i lavori in questione.
-Tale rilievo consente di escludere poi che l’operato del Comune, non reprimendo la seconda DIA, sia incorso nel vizio di incompetenza a valutarla sotto il profilo del vincolo; l’Amministrazione ha infatti utilizzato l’autorizzazione paesaggistica comunale da essa emanata, e sulla quale la competente sovrintendenza non aveva reperito motivi di illegittimità.
3- Passando ad esaminare le altre censure, si duole il Bonanni dell’errata applicazione complessiva della normativa sostanziale applicata e risultante dagli artt. 7 del regolamento edilizio comunale (delib n.442/99) e 25 delle NTA del PRG (approvato con DCR 395-97), dei quali la ricorrente lamenta la violazione, nel secondo ordine di censure, unitamente ai profili di eccesso di potere che passiamo a trattare. Sul punto si premette che l’art. 7.4 colloca nei limiti della ristrutturazione edilizia R1 (assentibile ex art. 25, punto 1, delle citate NTA, per gli edifici in classe 8), le opere che, nel sostanziale mantenimento dei caratteri architettonici comportino limitate modifiche delle facciate anche principali, quando non siano accompagnate da opere di recupero abitativo; il medesimo comma precisa che eccedono invece i limiti della ristrutturazione R.1 gli interventi che comportino trasformazione dei caratteri architettonici e decorativi dell’edificio; le finestre assentite in favore dei controinteressati non costituirebbero limitate modificazioni delle facciate ma modificazioni di natura architettonica dell’edificio e non potevano quindi essere assentite. Sarebbe comunque mancato un accertamento delle caratteristiche dell’intervento e quindi della sua legittimità alla stregua delle cennate norme, sicchè gli atti impugnati sarebbero affetti da una sostanziale carenza di motivazione e di istruttoria, non emergendo per quale ragione l’apertura delle nuove finestre sia stata riconosciuta come elemento di non alterazione della facciata dell’edifizio.
La censura è infondata con riferimento all’autorizzazione comunale n. 60/2004 che, sulla base parere favorevole dela CEI, ha ritenuto la realizzazione delle aperture, pur non riconducibile all’edificio originario,ma comunque tipica degli edifici della zona;non appare, infatti, al Collegio che essa rechi una contraddizione tra la non riconducibilità delle aperture alle caratteristiche iniziali dell’edificio ed ai caratteri edili nella zona, tenuto conto che trattavasi di un intervento non di recupero dell’edificio nei suoi termini originari, ma di ristrutturazione, intervento che per pacifica definizione può comportare anche l’inserimento di elementi nuovi (cfr art. 31 lett. Legge n.457/78 e art. l.reg tosc. n.52/99).
Differenti rilievi debbono invece formularsi sulla motivazione della nota emessa dalla 2732/04 della Sovrintendenza, verso la quale le censure del ricorrente possono essere condivise.Detta nota si è in effetti limitata a dichiarare di non aver riscontrato motivi di illegittimità nell’autorizzazione rilasciata dal Comune , ritenendo quindi di non annullarla. La funzione di controllo e tutela del vincolo ad essa affidata dalle legge, insieme al potere di annullamento del nulla osta paesaggistico , investe però non solo profili di mera legittimità ma in realtà comporta un precisa verifica tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell’intervento proposto rispetto alle caratteristiche dell’ immobile oggetto di tutela (per il principio v ex multis Corte cost.,n.15/86, in Cons. Stato,1986,II,p.818; Cons. Stato, VI, n849/1993, in Cons Stato, 1993, p.1489; TAR Toscana, III, n. 162/97). Nel caso in esame occorreva pertanto valutare, e riportare nell‘atto sovrintendentizio, se l’apertura delle nuove finestre fosse compatibile, perché limitata, con le linee architettoniche di quell’edificio e ne rappresentasse il sostanziale mantenimento. Questi infatti erano i profili centrali che le norme del regolamento edilizio chiamavano a valutare e che, attesa la sussistenza del vincolo sull’immobile, dovevano trovare ingresso nella valutazione della sovrintendenza. Nella nota 2732/04 non emerge invece alcun giudizio sull’entità dell’intervento e conseguentemente sulla sua compatibilità rispetto al bene tutelato, nonostante che in diverse ipotesi la giurisprudenza abbia comunque affermato in via generale che l'apertura di finestre rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia suscettibili di determinare una modifica del disegno architettonico (v. ad es.Tar Toscana,II, n.1445/95).
Né in contrario vale obiettare che il vincolo gravante sull’edificio è di natura paesaggistica e non architettonica, profilo quindi che sotto questo aspetto non rientrerebbe nel contenuto della tutela; ed infatti non può trascurarsi che tale aspetto viene in rilievo per effetto di precise scelte urbanistiche trasfuse nelle cennate NTA del PRG, e che d’altra parte anche il vincolo paesaggistico può di volta in volta assumere specifico contenuto (es. archeologico o di altra natura come emerge dall’art. 1-bis della legge n.431/85), dovendosi ritenere in tali casi che il legislatore abbia inteso proteggere il paesaggio non solo come bellezza d’insieme ma anche con specifica correlazione alle caratteristiche, anche architettoniche, di singoli beni che concorrono a formarlo e che si pongono in rapporto con l’ambiente protetto (per tale principio v. TAR Lazio, Roma, II, n.1445/95; TAR Toscana, III, n.286/91). La necessità di nuovamente sottoporre l’autorizzazione
--------------------- alle valutazioni ed agli accertamenti della sovrintendenza origina quindi non dal procedimento seguito ma dall’assoluta omissione delle stesse.
4- Conclusivamente il ricorso merita accoglimento limitatamente al provvedimento della sovrintendenza che deve quindi essere annullato per difetto di motivazione ed adeguata istruttoria sul punto.
Ne consegue che in esecuzione della presente sentenza deve provvedersi alla rinnovazione del procedimento ai sensi del d.leg.vo n.42-2004, a partire dalla trasmissione dell’autorizzazione comunale n. 68/04 alla sovrintendenza che si esprimerà in merito al cennato profilo.
5- In ordine alle spese del giudizio sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione, ravvisate nella sufficiente complessità delle questioni trattate, sia nella soccombenza parziale.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, lo accoglie limitatamente alla nota della Sovrintendenza impugnata, che per l'effetto annulla nei termini di cui in motivazione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Respinge il ricorso con riferimento agli altri atti impugnati.
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 31 gennaio 2007 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Avvg. Angela RADESI - Presidente
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere est.
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GIUGNO 2007


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