REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- -III^SEZIONE-
- ha pronunciato la seguente:
-
SENTENZA
sul ricorso n. 1408/94 proposto da ù
Montagliari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Natalia Princi ed elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio della stessa (studio Gracili Associato), via dei Servi, n. 38;
contro
- la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Bora e Silvia Fantappiè ed elettivamente domiciliato in Firenze presso il Servizio Contenzioso del Dipartimento Affari Giuridici e Legali, p.zza della Libertà, n. 15;
e nei confronti
del Comune di Signa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
P E R L’A N N U L L A M E N T O
della deliberazione della Giunta Regionale n. 12394 del 27 dicembre 1993 – pubblica nel B.U.R.T. il 26 gennaio 1994, con la quale è stata approvata la variante al P.R.G. del Comune di Signa adottata dal Consiglio Comunale dello stesso con la deliberazione n. 29 del 19 gennaio 1990, nella parte in cui introduce le modifiche d’ufficio di cui al parere della C.R.T.A. del 15 dicembre 1993.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto la memoria di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Vista la memoria di costituzione in giudizio con nuovo difensore, depositata il 4 ottobre 2007 nell’interesse della ricorrente;
Vista la documentazione depositata sia dalla Regione Toscana, che dalla ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 aprile 2007 - relatore il Referendario Mara Bertagnolli -, gli avv.ti Natalia Princi per la ricorrente e Silvia Fantappiè per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 26 marzo 1994 e depositato il successivo 15 aprile 1994, la società Montagliari s.r.l. espone di essere proprietaria di un’area (il complesso di Villa Castelletti) interessata da un piano di recupero, l’approvazione del quale rendeva necessaria anche l’adozione di una variante urbanistica; ciò al fine di destinare una parte del compendio oggetto di intervento, ricadente in zona urbanistica “E” (e quindi avente destinazione agricola), alla realizzazione di strutture sportive con possibilità di intervento di soggetti privati, nonché al fine di consentire l’utilizzazione del complesso anche per fini turistico-ricettivi, direzionali, modificando la destinazione d’uso dell’area circostante la villa ed i fabbricati già individuata come zona “F” (attrezzature ed impianti di interesse generale).
Contestualmente all’adozione del piano veniva approvato anche lo schema di convenzione redatto ai sensi dell’art. 30 della legge n. 457 del 1978 e dell’art. 10 della L.R. n. 59 del 1980, col quale si prevedeva, fra l’altro, che parte delle attrezzature sportive (campi da tennis) realizzate dalla Montagliari s.r.l. sarebbero poi state cedute gratuitamente al Comune.
La necessità di adottare la suddetta variante, imponeva però al Comune, dopo l’adozione del piano di recupero, di assoggettarlo all’approvazione della Regione.
La Regione approvava la variante in parola, ma subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, stralci e condizioni di cui al parere della C.R.T.A. del 29 gennaio 1992 e più precisamente allo “stralcio della nuova previsione e della trasformazione del parco storico soggetto alla legge n. 1089 con la prescrizione per la villa principale di interventi finalizzati al restauro e per gli altri edifici una schedatura per singola unità ed una corretta corrispondente norma di attuazione in base ai caratteri storico-architettonici”.
Il Comune di Signa, con deliberazione del Consiglio Comunale 19 luglio 1993, n. 104, approvava le controdeduzioni, disponendo:
1. la schedatura per ogni singolo edificio con le indicazioni degli interventi urbanistici previsti;
2. lo stralcio degli insediamenti sportivi per la parte ricompresa nell’area vincolata dalla legge 1089/1939;
3. la modifica dell’area esterna a quella vincolata, destinata alla realizzazione di strutture sportive da cedersi al Comune, garantendo a quest’ultimo l’acquisizione di una superficie pari a quanto già previsto nella convenzione, nonostante la sopraccitata modifica delle previsioni urbanistiche di cui al punto 2;
4. la modifica dell’art. 12 delle norme di attuazione del piano di recupero, stralciando gli incrementi volumetrici previsti per i vari fabbricati e prevedendo, in particolare, che l’incremento volumetrico di 2.500 mc, originariamente previsto per la villa, fosse posto in alternativa alla conservazione della tensostruttura realizzata sulla corte posteriore della villa stessa. Veniva, invece, mantenuta la possibilità, prevista dalla scheda relativa all’edificio, di realizzare dei soppalchi all’interno della villa, nel rispetto delle altezze minime consentite dalla legge.
La Regione, con deliberazione n. 12394 del 27.12.93 approvava, alla luce del parere espresso dalla C.R.T.A. nella seduta del 20 dicembre 1993 ed ai sensi dell’art. 10 della legge 1150/42, la variante al P.R.G. contestuale al piano di recupero nella versione risultante dall’ultima deliberazione dell’Amministrazione comunale di approvazione delle controdeduzioni, ma apportando comunque delle modifiche d’ufficio; modifiche con cui sono state stralciate sia la previsione dell’incremento volumetrico proposto, che la possibilità di realizzare delle soppalcature interne “in quanto interventi incompatibili con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso architettonico”.
La Montagliari s.r.l. ha quindi impugnato l’approvazione della succitata deliberazione, deducendo i seguenti vizi:
1. violazione dell’art. 10 della l. n. 1150 del 17 agosto 1942 e dell’art. 11 della l.r. n. 59 del 21 maggio 1980 e delle norme statali e regionali sui piani di recupero edilizio; incompetenza per difetto di legittimazione. La Regione avrebbe, infatti, travalicato il limite delle proprie competenze, entrando nel merito delle prescrizioni del piano di recupero (equiparato ad un piano attuativo), anziché limitarsi all’analisi della variante urbanistica adottata contestualmente a tale piano particolareggiato, come nelle proprie competenze;
2. eccesso di potere per carente e/o insufficiente motivazione per illogicità e difetto di istruttoria. Parte ricorrente richiama i principi secondo cui le modifiche d’ufficio dovrebbero essere debitamente motivate, deducendo, invece, la carenza della motivazione nel caso concreto. Totalmente privi di motivazione sarebbero l’eliminazione della possibilità sia di sostituire la tensostruttura già esistente, sia di aumentare la volumetria in interrato. Non si comprenderebbe, infatti, in quale senso tali interventi siano “incompatibili con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso architettonico”, come invece sostenuto nella deliberazione impugnata.
Si è costituita in giudizio la Regione, eccependo l’infondatezza del ricorso, ribadita nella successiva memoria con cui è stato evidenziato come la Regione Toscana non avrebbe in alcun modo travalicato i propri poteri. La richiesta di variante urbanistica proveniente dal Comune di Signa riguardava, infatti, un intervento complessivo (quello di cui al piano di recupero) che doveva essere considerato come unitario e, quindi, anche unitariamente valutato alla luce delle vigenti normative urbanistiche.
Pertanto, nonostante il piano di recupero sia indubbiamente uno strumento urbanistico secondario, non sottoposto ad approvazione regionale ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 – come dalla stessa Regione affermato - tuttavia, nel caso di specie, la contestuale approvazione della variante urbanistica avrebbe, secondo l’Amministrazione resistente, giustificato un pieno coinvolgimento della Regione. Ciò in quanto il mutamento di destinazione da agricola a zona di interesse generale di una porzione rilevante di proprietà, determinerebbe un uso del territorio radicalmente diverso da quello originariamente previsto, che ben giustificherebbe una valutazione complessiva dell’intervento così come risultante dal piano adottato dal Comune.
Del resto, secondo la difesa regionale, lo stesso dato letterale dell’art. 25 della legge 47/85, nel disciplinare il potere di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in variante, non limiterebbe i poteri regionali.
In ogni caso la Regione non avrebbe imposto d’ufficio alcuna modifica, ma si sarebbe limitata ad indicare delle prescrizioni.
Con successiva memoria la ricorrente, insisteva, oltre che sulla configurabilità dei vizi di violazione di legge e incompetenza, anche sul difetto di motivazione.
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, che si incentra sull’individuazione dei confini dei poteri facenti capo alla Regione in relazione all’approvazione di varianti urbanistiche contestuali all’adozione di un piano di recupero, merita accoglimento.
Preliminarmente deve, però, essere respinta l’eccezione dell’Amministrazione, secondo la quale nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna modifica d’ufficio.
Invero la stessa semplice lettura del provvedimento impugnato smentisce tale argomento difensivo, posto che, nel parere della Commissione fatto proprio dalla deliberazione, si legge - dopo l’intervenuta presa d’atto del fatto che il Comune non si è adeguato a tutte le prescrizioni imposte, ma soltanto a talune di esse, senza peraltro fornire, secondo quanto ritenuto dalla Commissione, adeguata motivazione di tale scelta -, la seguente considerazione: “Di conseguenza si procede a modificare d’ufficio gli atti costituenti la variante, al fine di dare coerenza al provvedimento di stralcio medesimo soprarichiamato”.
Nella stessa deliberazione regionale di approvazione della variante, del resto, l’ultimo capoverso delle premesse recita: “Ritenuto di concordare con quanto in esso stabilito e di ritenere quindi meritevole di approvazione definitiva la variante al P.R.G. contestuale P.D.R. – “Villa Castelletti” del Comune di Signa, le modifiche d’ufficio di cui al suddetto parere al quale si rimanda”.
Non appare, quindi, revocabile in dubbio che, al di là della scarsa chiarezza dell’espressione e delle affermazioni di principio della Regione, nel caso di specie si sia assistito proprio a quella modifica d’ufficio, imposta dall’ente tutorio mediante lo stralcio delle previsioni ritenute non conformi alle raccomandazioni e prescrizioni già espresse dalla Regione stessa, che la ricorrente censura.
Ciò premesso, la ricorrente deduce nel ricorso il travalicamento, da parte dell’Amministrazione regionale, dei limiti che essa incontrerebbe nell’esercizio di tale potere, entrando nel merito di scelte riservate al Comune in quanto non incidenti in modo concreto e diretto sugli interessi alla cui tutela dovrebbe essere preordinata l’azione tutoria della Regione, esercitata in sede di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici.
Invero tale prospettazione non appare corretta, considerato che la modifica della destinazione d’uso dell’area nel senso previsto dal P.D.R. in questione incide anche sugli indici volumetrici e sulla possibilità di prevedere ampliamenti degli edifici esistenti e quindi sull’assetto del territorio.
Così individuati i termini della questione sottoposta all’attenzione del giudice, il Collegio ritiene sussistere la legittimazione della Regione Toscana ad entrare nel merito delle scelte operate dal Comune in sede di approvazione delle norme di attuazione del piano di recupero stesso.
Non pare, infatti, ravvisabile il dedotto vizio di violazione dell’art. 24 della L.R. 47/85 in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nell’operare le già richiamate modifiche d’ufficio, se sol si consideri che il mutamento di destinazione d’uso richiesto con la variante non implica necessariamente ed automaticamente, come invece pretenderebbe parte ricorrente, il mantenimento delle potenzialità edificatorie e di sviluppo previste con riferimento ad aree destinate in via esclusiva ad attrezzature di interesse pubblico.
In ragione di ciò deve ritenersi che alla Regione fosse demandata la potestà di valutare l’ammissibilità della variante proposta, che tende non solo a consentire il mutamento della destinazione d’uso, ma anche all’aumento delle potenzialità di ampliamento dell’edificio esistente.
Accertata così la sussistenza della legittimazione, in campo alla Regione, ad entrare nel merito delle scelte urbanistiche in questione deve, quindi, essere esaminata la seconda doglianza, con la quale parte ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione che inficerebbe la legittimità dell’imposizione delle modifiche d’ufficio contestate .
A tale proposito appare opportuno richiamare la giurisprudenza costante con cui è stato chiarito che: “Le competenze pianificatorie sono espressione di un potere concorrente del comune e della regione, in base al quale le scelte urbanistiche generali inerenti al territorio comunale spettano in primo luogo all’ente locale territoriale mentre la regione può sovrapporre unilateralmente la propria volontà a quella del comune solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione statale e regionale” (T.A.R. Veneto, I, n. 994/2002, T.A.R. Toscana, I, n. 2829/2003, Cons. Stato, IV, n 1126 del 1998).
Nel caso di specie, è incontestata la circostanza che l’immobile di cui è causa è assoggettato al vincolo della legge n. 1089 del 1 giugno 1939, che la Regione ha l’onere di far rispettare e la tutela del quale legittimerebbe, quindi, un intervento “limitativo” della Regione stessa alla luce dell’orientamento sopra richiamato.
L’incremento volumetrico previsto in relazione alla Villa, da realizzarsi in interrato, è stato però stralciato sulla scorta della sola considerazione che trattasi di interventi “incompatibili con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso architettonico”.
Tale motivazione, ancorché genericamente riconducibile ad un esigenza di garanzia del bene tutelato, non appare sufficiente a superare la volontà espressa dal Comune, posto che non è ravvisabile, sotto questo profilo, alcun elemento di novità – rispetto all’originaria previsione del piano regolatore - introdotto dall’adozione del piano di recupero che potrebbe incidere su tale esigenza di tutela.
Invero il piano di recupero appare innovativo solo laddove introduce il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, ma se l’utilizzazione per fini turistico-ricettivi e direzionali fosse tale da incidere sul rispetto del vincolo ex legge 1089/39, allora non avrebbe dovuto essere stralciata solo la previsione dell’aumento di volumetria, ma la stessa nuova destinazione in sé e per sé considerata.
Al contrario, se fosse la realizzazione del seminterrato ad essere oggettivamente incompatibile con la tipologia e le caratteristiche dell’edificio, tale circostanza avrebbe dovuto essere ravvisata anche in occasione dell’originaria approvazione del piano regolatore che prevedeva la possibilità dell’intervento, ancorché per destinarlo a finalità di pubblico interesse.
La motivazione specificata nel provvedimento impugnato appare, quindi, incongrua ed insufficiente a giustificare l’esercizio di quel potere di modifica d’ufficio che il legislatore ha inteso limitare entro stretti e ben precisi confini.
Né tale carenza può ritenersi superata per effetto degli ulteriori chiarimenti forniti dall’Amministrazione nell’ambito del giudizio.
Nella difesa di quest’ultima si sostiene che le modifiche d’ufficio censurate con il ricorso sono state operate dalla Regione in ragione di una valutazione complessiva dalla stessa operata del carico antropico che sarebbe derivato dal mutamento di destinazione (urbanistica e d’uso) richiesto.
Il riferimento ad una più generale valutazione dell’utilizzo del territorio, che l’Amministrazione sostiene, in sede giudiziale, di aver operato, appare però comunque troppo generico per poter essere qualificato come un’integrazione della motivazione idonea a far venire meno il vizio dedotto con il secondo motivo di ricorso.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto sotto questo profilo, principale ed assorbente.
Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza e debbono, pertanto, essere poste a carico dell’ente resistente nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciandosi accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la Regione Toscana al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre ad I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 13 aprile 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Avv. Angela RADESI - Presidente
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere
Dott.ssa Mara BERTAGNOLLI - Referendario, est.
F.to Angela Radesi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GIUGNO 2007