N. 3664/2007
Reg. Dec.
N. 10487 Reg. Ric.
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10487 del 2001 proposto dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
Cutrino Donato, Donno Nicola e Antonaci Dario, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per La Puglia, Lecce Sez. II, n.2276/01 in data 19 maggio 2001, resa tra le parti;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 30 marzo 2007, relatore il cons. Domenico Cafini, udito l’avvocato dello Stato Tortora;
ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto davanti al TAR per la Puglia, sezione di Lecce, gli odierni appellati impugnavano i decreti del Provveditore agli Studi di Lecce 17.11.2000, n. 34429, 20.11.2000 n. 35316 e 6.11.2000 n. 35375 con cui era stata disposta la loro esclusione dal concorso per l’accesso al ruolo provinciale della IV q. f. del personale ATA della scuola statale, profilo collaboratore scolastico indetto con O.M. n. 153 del 30.5.2000 e D.P. 7.8.2000 n. 18679 per la ritenuta mancanza dei requisiti di cui all’art. 3 del relativo bando..
A sostegno del gravame i ricorrenti deducevano i seguenti motivi di doglianza:
- eccesso di potere per difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati;
- eccesso di potere e violazione di legge rispetto all’art. 5 dell’O.M. n. 153/2000 e all’art. 3 del bando di concorso per l’accesso al ruolo provinciale della IV q. f. del personale ATA della scuola statale, profilo di collaboratore scolastico.
Nel giudizio si costituiva l’Amministrazione intimata che chiedeva il rigetto del ricorso.
1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata l’adito TAR accoglieva, con sentenza succintamente motivata, il gravame, ritenendo fondata la censura in esso dedotta di difetto di motivazione.
1.2. Avverso tale sentenza, ritenuta “errata ed illegittima”, il Ministero dell’Istruzione propone l’odierno appello, sostenendo, in sintesi, la mancanza, da parte dei ricorrenti in prime cure, dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui trattasi, non avendo avuto essi alcun rapporto di lavoro né con lo Stato né con enti locali, per avere partecipato soltanto a progetti (predisposti da un ente locale), relativi all’impiego di lavoratori socialmente utili (L . S .U.).
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
1.3. Alla pubblica udienza del 30 marzo 2007 la causa è stata assunta in decisione.
2. Costituisce l’oggetto dell’odierno appello la sentenza del TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, n. 2276/2001 che ha accolto il ricorso proposto dai sigg. Donato Cutrino, Nicola Donno e Dario Antonaci avverso i decreti sopra menzionati del Provveditore agli Studi di Lecce, concernenti la loro esclusione dal concorso indetto ai sensi dell’O. M n. 153/2000, per l’accesso al ruolo provinciale della IV qualifica funzionale del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, non essendo stati ritenuti in possesso gli interessati dei requisiti previsti dall’art. 3 del relativo bando.
Con la detta sentenza il giudice di prime cure - considerato che gli atti impugnati non indicavano le ragioni sulle quali erano fondati e in particolare, quali dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando difettavano nel caso di specie - ha ritenuto che i ricorrenti possedessero i requisiti necessari per partecipare alla procedura concorsuale in questione, considerando in definitiva fondato il loro assunto, basato sul fatto che avevano prestato servizio per un lungo periodo, in qualità di L. S .U. utilizzati dalla Provincia di Lecce in progetti per servizi, resi presso scuole statali site nel territorio della stessa, coincidenti con il profilo richiesto dalla domanda di partecipazione al concorso predetto.
2.1. L’appello come sopra proposto si palesa fondato.
2.2. Come emerge dagli atti di causa, i ricorrenti di primo grado, pur avendo prestato servizio presso istituzioni scolastiche, hanno operato senza stipulare un contratto a tempo determinato né con enti locali né con lo Stato, così come previsto dal D.P. di indizione delle procedure contrattuali.
In altri termini, gli interessati non hanno avuto alcun rapporto di lavoro con lo Stato o con enti locali, ma hanno partecipato soltanto a progetti, predisposti dagli stessi enti locali (nella specie: provincia di Lecce) relativi all’impiego di L .S. U nella scuola e, come tali, inidonei a far instaurare, per espressa disposizione di legge, rapporti di impiego con gli enti locali, anche perché retribuiti dall’INPS attraverso il Fondo Nazionale per l’Occupazione e l’Impiego gestito dal Ministero del Lavoro, né utili a potere incidere sul bilancio o sulla pianta organica degli enti utilizzatori.
Pertanto appare evidente nella specie la mancanza in capo ai ricorrenti originari di un requisito essenziale per potere partecipare al concorso di cui trattasi, sicché deve ritenersi correttamente disposta l’impugnata esclusione sul presupposto dell’assenza di un rapporto di pubblico impiego (requisito richiesto appunto dall’art. 3 del bando, richiamato nella concisa motivazione a supporto del censurato provvedimento di esclusione).
Al riguardo, del resto, la Sezione ha avuto già occasione di affermare - con giurisprudenza ormai consolidata dalle quale il Collegio non intende discostarsi - che le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentono la qualificazione come rapporto di impiego; e ciò per la considerazione che il rapporto dei lavoratori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali (rientrando nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali); e riguarda un impegno lavorativo certamente precario; non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento; presenta caratteri del tutto peculiari quali l’occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro, la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali. (in tal senso Cons. St. VI, 10.3. 2003, n. 1301-1307; 18.3.2003, n. 1424; 17.9. 2003, n. 5278; 31.8.2004 n. 5726).
Deve pertanto ritenersi, in relazione alla questione centrale dell’odierna controversia, che, in assenza della equiparazione ad un rapporto di impiego, il lavoratore socialmente utile non abbia titolo per partecipare alla procedura concorsuale in questione, così come correttamente disposto nell’impugnato provvedimento di esclusione dalla graduatoria degli interessati.
2.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, non si palesa corretta, dunque, la stringata motivazione dell’impugnata sentenza, in base alla quale è stata accolta l’assorbente censura di difetto di motivazione del ricorso di prime cure, sul presupposto che l’atto impugnato non avrebbe indicato sufficientemente le ragioni sulle quali esso era fondato, ragioni non desumibili, ad avviso dei primi giudici, nemmeno dalla norma applicata (art. 3 del bando) contemplando la stessa varie situazioni.
Ritiene, infatti, il Collegio che l’indicazione del mancato possesso dei requisiti previsti da tale norma debba considerarsi più che sufficiente ad esplicitare le ragioni per le quali i ricorrenti dovevano essere esclusi dall’ammissione alla procedura concorsuale in questione, non essendo necessaria, dunque, altra specificazione a giustificazione dell’atto impugnato in primo grado, in presenza, peraltro, di un atto per sua natura vincolato.
Deve pertanto concludersi, in relazione alla questione centrale oggetto dell’odierna controversia, che, in assenza della equiparazione ad un rapporto di impiego dell’attività svolta, gli odierni appellati, in quanto lavoratori socialmente utili, non avessero nella fattispecie titolo per partecipare alla procedura concorsuale in questione e che quindi l’impugnato provvedimento di esclusione, anche se basato sulla semplice indicazione della mancanza dei requisiti di cui all’art. 3 del bando, non possa ritenersi viziato di illegittimità sotto il profilo dedotto in primo grado.
2.4. Per quanto precede l’appello deve essere, in conclusione, accolto e per l’effetto, deve essere riformata la gravata pronuncia, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2007, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere est.
Francesco Caringella Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.....27/06/2007