REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione I
composto dai signori magistrati:
Antonio Guida - Presidente
Paolo Corciulo - Primo Referendario
Francesco Guarracino - Referendario rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4315/05 e successivi motivi aggiunti, proposto dalla
Ditta Fusco Luigi, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Luigi Fusco, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Cocilovo e Mauro di Monaco, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell’avv. Michele di Gianni in Napoli, via Ponte di Tappia n. 82
CONTRO
il Comune di Cautano, in persona del sindaco pro tempore dott. Giuseppe Fuggi, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Milone, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Duomo n. 348 presso l'avv. Franco Iadanza
e nei confronti di
Ditta Termoidraulica di Francesco Rapuano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo
della determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n° 121/05 del 22.04.2005, con cui veniva aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione dell’acquedotto comunale in favore della Ditta Termoidraulica di Francesco Rapuano, nonché tutti gli altri atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso, in particolare, il verbale del 30.03.2005, con cui è stata ammessa a partecipare alla suddetta gara la Ditta poi risultata aggiudicataria, nonché il verbale di conferma dell’aggiudicazione provvisoria dell’11.04.2005;
quanto ai primi motivi aggiunti
1) della determina n° 160, del 31.05.2005, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cautano, dopo aver disposto l’annullamento di ufficio dell’aggiudicazione in favore della Ditta Termoidraulica di Francesco Rapano, ha riconvocato la Commissione di gara per verificare la domanda di partecipazione presentata dalla ditta ricorrente;
2) del verbale del 3.06.2005, con cui la Commissione di gara ha annullato l’ammissione alla gara della Ditta Fusco Luigi e ne ha disposto l’esclusione;
3) di tutti gli altri atti presupposti, connessi o consequenziali, ivi compreso il bando di gara con cui l’Amministrazione resistente, a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), in esecuzione della determina n° 168 del 17.06.2005 ha disposto una nuova gara avente ad oggetto l’affidamento del medesimo servizio di “manutenzione e gestione dell’acquedotto comunale”.
quanto ai secondi motivi aggiunti:
della determina n° 222 dell’8 agosto 2005 di aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione e gestione dell’acquedotto comunale alla ditta Rapuano Francesco, e di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ivi compresi i verbali del 7 luglio 2005 e dell’8 agosto 2005.
Visti il ricorso ed i successivi motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cautano;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;
Viste le ordinanze del 13 luglio 2005, n. 2131, e del 12 ottobre 2005, n. 2891;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con determinazione n. 77 dell’11 marzo 2005 del capo dell’Ufficio tecnico comunale, il Comune di Cautano decideva l’indizione di un’asta pubblica per l’affidamento, con il criterio al prezzo più vantaggioso, del servizio di manutenzione e gestione dell’acquedotto comunale per anni tre.
Alla gara partecipavano la ditta Fusco Luigi e la ditta Termoidraulica di Rapano Francesco; quest’ultima risultava vincitrice.
Con ricorso notificato il 28 maggio 2005 e depositato il successivo 9 giugno, la ditta Fusco Luigi impugnava il provvedimento di aggiudicazione, onde ottenerne l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, con risarcimento del danno.
Nelle more del giudizio, con determinazione n° 160 del 31 maggio 2005 il provvedimento impugnato era annullato in autotutela e la ditta aggiudicataria esclusa dalla gara; nella successiva seduta della commissione di gara del 3 giugno 2005 anche la ditta ricorrente veniva esclusa, perché sia la sua istanza di partecipazione che le dichiarazioni sostitutive rese erano risultate prive di sottoscrizione in originale.
Con motivi aggiunti notificati il 29 giugno 2005 e depositati il 1° luglio successivo, la ricorrente impugnava la predetta determinazione n° 160 del 2005, nella parte in cui aveva rimesso gli atti alla commissione di gara per la verifica della sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni della ditta Fusco, il provvedimento con cui era stata a sua volta esclusa dalla gara nonché il provvedimento con cui, essendo la gara risultata deserta a seguito delle due esclusioni, era stata indetta una nuova gara.
Di tali atti deduceva con due motivi di gravame l’illegittimità per eccesso di potere sotto diversi profili e per violazione di legge, chiedendo il loro annullamento, previa sospensione cautelare, e il risarcimento del danno.
Il Comune di Cautano resisteva in giudizio con memoria, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’improcedibilità del primo ricorso, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi aggiunti.
Con ordinanza del 13 luglio 2005, n. 2131, la domanda cautelare era respinta.
Con un nuovo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 20 settembre 2005 e depositato il successivo giorno 29, la ricorrente impugnava altresì il provvedimento dell’8 agosto 2005, con cui anche la seconda gara era stata aggiudicata alla ditta Rapuano Francesco, e ne domandava l’annullamento previa sua sospensione, con risarcimento del danno.
Il Comune si difendeva eccependo l’inammissibilità anche del nuovo gravame e, comunque, l’infondatezza delle doglianze proposte.
Con ordinanza del 12 ottobre 2005, n. 2891, la domanda cautelare era respinta, evidenziando, tra l’altro, profili di inammissibilità connessi alla ampiezza della procura ad litem originariamente conferita.
La ricorrente provvedeva allora a riproporre i medesimi motivi di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti mediante la notifica di un nuovo atto, munito di autonoma procura a margine, notificato il 27 ottobre 2005 e depositato il 17 novembre 2005.
In vista dell’udienza di discussione la ricorrente depositava altresì una memoria illustrativa.
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Infondata è l’eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso introduttivo, giacché lo stesso è stato proposto in data anteriore al provvedimento con cui l’atto impugnato è stato annullato in autotutela. Esso va, peraltro, dichiarato improcedibile, a seguito dell’autoannullamento di cui si è detto in narrativa.
Il primo atto per motivi aggiunti è rivolto avverso l’esclusione dalla gara della ditta ricorrente, motivata col fatto che le sottoscrizioni del Fusco Luigi erano in fotocopia.
Col primo motivo di gravame la ricorrente si duole del fatto che la constatazione dell’esistenza di una domanda di partecipazione in fotocopia sarebbe avvenuta solo a seguito dei rilievi della ditta Termoidraulica e che tale risultanza era in contraddizione con quanto in precedenza constatato dalla stessa commissione di gara in ordine alla competezza e regolarità della documentazione esibita; essa inoltre solleva, in sostanza, il dubbio che il documento in questione potesse non essere lo stesso presentato in gara (cfr. pag. 6 s.).
Va in contrario rilevato che è indifferente quale possa essere stata la occasione che abbia indotto l’Amministrazione a un riesame della regolarità formale della documentazione di gara, che rientra nelle sue facoltà anche dopo l’aggiudicazione, in quanto esercizio del potere di autotutela, e che non è ravvisabile alcun vizio di eccesso di potere per contraddittorietà nel fatto che la valutazione in sede di riesame sia difforme da quella in precedenza effettuata, essendo insita nell’esercizio del potere di autotutela la possibilità di una differente valutazione di identiche situazioni. Quanto alla identità tra il documento riesaminato dalla commissione di gara e quello contenuto nella busta con l’offerta della ricorrente, nel verbale del 3 giugno 2005 si dà atto della presenza a tergo della sottoscrizione apposta all’epoca dal presidente del seggio e dal segretario verbalizzante, mentre i dubbi della ricorrente, non assistiti da elementi neppure indiziari, restano sul piano delle mere illazioni, come tali irrilevanti.
Col secondo motivo la ricorrente sostiene, poi, che la presentazione della documentazione in copia non sarebbe stata una irregolarità insanabile.
Il motivo non ha pregio.
Il bando di gara prescriveva la presentazione di una dichiarazione, dal contenuto complesso, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, “resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”, disciplinanti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà.
In base all’art. 38 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, se non sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, debbono essere sottoscritte e presentate unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
La presentazione, a pena di esclusione, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non poteva perciò essere validamente sostituita dalla produzione di una dichiarazione in fotocopia, priva dunque di sottoscrizione autografa, poiché è la combinazione della sottoscrizione autografa e della copia del documento di identità che (quale modalità di autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell’art. 21, co. 1, DPR 445/00) rende incontestabile, sino a querela di falso, la paternità dell’atto, garantendo quella certezza di cui si ha bisogno a fronte di dichiarazioni la cui genuinità è presidiata da sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/00).
L’inosservanza di un elemento essenziale prescritto dalla legge per la imputabilità formale delle dichiarazioni prodotte giustifica il provvedimento adottato dalla commissione di gara, che, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, non avrebbe potuto consentirne la pretesa regolarizzazione, giacché questa si sarebbe in realtà risolta nella presentazione, oltre il termine essenziale previsto dal bando, delle dichiarazioni sostitutive richieste dalla lex specialis, con conseguente violazione della parità tra i concorrenti.
I primi motivi aggiunti debbono essere, perciò, respinti.
Venendo all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, occorre, in primo luogo, rilevare che i motivi già proposti con l’atto notificato il 20 settembre 2005 sono stati riproposti con un nuovo atto, munito di autonoma procura a margine, notificato il 27 ottobre 2005 (e dunque entro il termine d’impugnazione del provvedimento, che è dell’8 agosto 2005), il che esime dal vaglio della questione, non pacifica, riguardante la necessità o meno, per i motivi aggiunti, di un mandato autonomo rispetto a quello rilasciato per la proposizione del ricorso originario.
Il Comune resistente, peraltro, contesta anche che la impugnazione della aggiudicazione della seconda gara sia avvenuta nella forma dei motivi aggiunti anziché con ricorso autonomo, eccependo la assenza di connessione o consequenzialità con il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti.
L’eccezione non ha pregio, poiché la connessione tra i due gravami è nel fatto che il ricorrente assume l’inammissibilità della partecipazione della controinteressata alla nuova gara in ragione di profili di illegittimità dedotti avverso la sua partecipazione alla prima gara.
La ricorrente impugna infatti l’aggiudicazione della nuova gara per due motivi: in primo luogo, contesta che l’aggiudicataria, all’epoca della prima gara, fosse in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali e perciò sostiene che, avendo in quell’occasione reso dichiarazioni mendaci, dovesse essere esclusa (anche) dalla nuova gara, lamentando sul punto anche difetto di istruttoria; in secondo luogo, afferma che la commissione di gara si sarebbe limitata a condividere in maniera acritica ed immotivata le giustificazioni presentate dalla aggiudicataria sulla congruità dell’offerta, senza acquisire una sufficiente dimostrazione dei dati su cui si sarebbero basate.
In particolare, col primo mezzo di gravame rileva, innanzitutto, la ricorrente che la ditta controinteressata (presentatasi, nel corso delle vicende concorsuali in oggetto, ora come Termoidraulica di Rapuano Francesco, ora come Idroservice di Rapuano Francesco, ora come Ditta Rapuano Francesco, ma sempre col medesimo numero di partita IVA) risultava aver cancellato la propria posizione INPS in data 19 aprile 2004 e quella INAIL dal 14 aprile 2004; ne deduce che le dichiarazioni di regolarità contributiva rese in sede di prima gara erano mendaci e che, per tale motivo, doveva essere immediatamente esclusa già nella prima gara e, poi, nella successiva.
Va, in contrario, rilevato che nella domanda di partecipazione alla prima gara il sig. Rapuano aveva in realtà dichiarato di essere iscritto alla CCIAA come piccolo imprenditore col n. 107308 dal 21 aprile 2004, cioè da una data posteriore a quella indicata come data di cessazione della attività (artigiana) nei documenti INPS ed INAIL invocati da parte ricorrente; il sig. Rapuano chiariva al Comune, riscontrandone la nota del 10 maggio 2005 prot. 2563 con lettera acquisita al protocollo comunale il 16 maggio 2005 col n. 2685 (il documento è stato versato in atti dalla stessa ricorrente, nella produzione allegata ai motivi aggiunti depositati il 29 settembre 2005, in allegato al doc. 3) che la sua ditta individuale, che espletava inizialmente attività artigiana di piccole manutenzioni di impianti ed altre riparazioni in genere, aveva cessato tale attività il 19 aprile 2004 a favore della più ampia attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento, elettrici, elettronici, idrosanitari, impianti a gas e di protezione antincendio, perdendo il carattere artigiano per connotarsi come impresa ramo industria esercente attività impiantistica e che per tale motivo la posizione artigiana presso l’INPS era cessata, provvedendo egli al contempo a richiedere l’iscrizione all’INPS nella gestione assimilata ai commercianti e a richiedere all’INAIL la riclassificazione dell’attività da artigiana ad industriale (come da documenti allegati alla predetta lettera).
Ne consegue che non vi era ragione di esclusione del sig. Rapuano dalla prima gara per una supposta mendacità delle dichiarazioni rese, né, dati gli elementi documentali a disposizione del Comune, può ritenersi che l’Amministrazione sia incorsa in omissioni istruttorie.
Il secondo motivo di impugnazione è anch’esso infondato, poiché quando l'amministrazione considera convincenti le giustificazioni fornite, come nel caso in esame, non occorre una articolata motivazione che sia ripetitiva delle giustificazioni, spettando in tal caso a chi ricorre contro l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui possa evincersi che la valutazione tecnico-discrezionale della amministrazione sia manifestamente irragionevole (C.d.S., sez. V, 23 agosto 2006, n. 4949).
Per tali motivi, anche il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
Si ravvisano, tuttavia, valide ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, dichiara improcedibile il ricorso e respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 maggio 2007.