T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 25 giugno 2007 n. 854
Guido Romano - Presidente, Giuseppe Chiné - Estensore.
D'Agostino (avv. B. Ganino) c.Comune di Catanzaro (avv.ti G. Celestino, I. Paladino e A.M. Paladino),Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l. (avv.ti A. Gualtieri e D. Verbaro). |
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Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Certificato di correttezza contributiva – Rilascio – Ritardo dell’INPS – Effetti.
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In tema di affidamento di appalti pubblici, l’impresa non può mai dolersi in sede di gara del ritardo con il quale un ente pubblico rilascia una certificazione, né può contestare sulla base di tale circostanza i termini stabiliti dal bando per la produzione della documentazione attestante i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva; pertanto, il ritardo con il quale l’INPS ha rilasciato il certificato di correttezza contributiva, non assume alcun rilievo nell’ottica di rendere inapplicabile la clausola escludente della lettera invito ovvero al fine di autorizzare una produzione postuma del citato certificato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 854 REG. DEC.
N. 236/2005 REG. RIC.
ANNO 2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEDE DI CATANZARO SEZIONE SECONDA
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alla presenza dei Signori: GUIDO ROMANO Presidente; GIUSEPPE CHINE’ Giudice est.; ROBERTA CICCHESE Giudice ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 236/2005 proposto da
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D’Agostino Domenico, nella qualità di titolare dell’Istituto di Vigilanza Hipponion, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Ganino, elettivamente domiciliata in Catanzaro, v. Turco n. 3, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Staiano,
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contro
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il Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriella Celestino, Ida Paladino e Anna Maria Paladino, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Palazzo Jannoni, presso la sede municipale;
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nei confronti di
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Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Nuova Bellavista n. 9, presso lo studio dei predetti difensori;
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per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 5504 del 24.12.2004, con la quale il Dirigente del servizio n. 11 - Gestione del Territorio – del Comune di Catanzaro, nel prendere atto del verbale della commissione aggiudicatrice del 20.12.2004, aggiudicava definitivamente la gara indetta per l’affidamento del servizio di vigilanza del palazzo di giustizia di Piazza Matteotti per il periodo 1°.01.2005 – 31.12.2006;
nonché per la condanna
del Comune di Catanzaro al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente in virtù dell’illegittimo provvedimento di aggiudicazione oggetto di gravame.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e della società controinteressata, con i rispettivi allegati;
VISTI i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
RELATORE all’udienza pubblica dell’8 giugno 2007 il Dott. Giuseppe Chiné;
UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il presente gravame, l’impresa ricorrente espone i seguenti fatti:
il Comune di Catanzaro, con determinazione dirigenziale n. 4653 del 23.11.2004, decideva di indire una trattativa privata plurima, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del d. lgv. n. 157/1995, per l’affidamento del servizio di vigilanza del Palazzo di Giustizia sito in P.zza Matteotti;
con nota prot. 62476 del 22.11.2004 sono state invitate a partecipare alla procedura di evidenza cinque imprese, tra cui quella ricorrente, ma soltanto tre facevano pervenire la propria offerta;
nella seduta di gara del 20.12.2004, la commissione aggiudicatrice decideva l’esclusione dalla procedura dell’offerta della ricorrente, ed aggiudicava provvisoriamente la gara in favore della società controinteressata, per un importo orario di euro 21,19, iva inclusa;
con la determinazione n. 5504 del 24.12.2004, il dirigente del servizio n. 11 – Gestione del Territorio – aggiudicava in via definitiva la gara in favore della controinteressata, autorizzando contestualmente l’impegno di spesa di euro 244.000,00 per i periodi di competenza.
Parte ricorrente, lamentando, da un lato, l’illegittima esclusione dalla trattativa privata plurima, dall’altro l’erronea mancata esclusione della controinteressata, impugna l’aggiudicazione definitiva per i seguenti motivi: Violazione del bando di gara; Eccesso di potere per erronea valutazione del bando di gara, per travisamento dei fatti, per sviamento della causa tipica, violazione della par condicio, manifesta ingiustizia.
Con il medesimo atto di gravame, la ricorrente propone domanda di risarcimento del danno correlato alla perdita della chance di aggiudicazione della trattativa privata plurima nonché alle spese affrontate per la partecipazione medesima procedura.
Si sono costituiti in giudizio sia l’Amministrazione intimata, sia la società controinteressata, instando, entrambe, per l’inammissibilità e l’infondatezza del proposto gravame.
All’udienza pubblica dell’8 giugno 2007, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
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DIRITTO
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1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle dedotte eccezioni di inammissibilità, tenuto conto della infondatezza nel merito del proposto gravame.
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2. Con il primo ordine di doglianze, l’istituto ricorrente ha contestato il provvedimento di esclusione dalla trattativa privata assunto ai suoi danni dalla commissione aggiudicatrice, nella seduta del 20.12.2004, in applicazione della clausola contenuta al punto 4) della lettera invito, deducendo, da un lato, che non ricorrevano le condizioni per un provvedimento espulsivo, dall’altro che la parziale inosservanza della clausola della lex specialis non era imputabile ad essa ricorrente.
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3. Dal verbale della seduta di gara del 20.112.2004, si evince che l’istituto ricorrente è stato escluso dalla trattativa privata “per non aver presentato il certificato di correttezza contributiva INPS espressamente richiesto nella lettera invito ed a pena di esclusione” e che il rappresentante dell’istituto, presente alla seduta, ha contestato detta esclusione, dichiarando, da un lato, che era stata presentata regolare richiesta di certificazione al competente ufficio INPS, dall’altro che la stazione appaltante avrebbe comunque dovuto accettare l’autocertificazione tempestivamente prodotta agli atti di gara.
Dal medesimo verbale, si desume che la ricorrente aveva regolarmente prodotto il certificato di correttezza contributiva rilasciato dall’INAIL.
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4. Tanto evidenziato, rileva il Collegio che la condotta tenuta dalla commissione aggiudicatrice sfugge alle censure mosse dall’istituto ricorrente, non rinvenendosi nella specie margini per un provvedimento diverso da quello espulsivo.
Risulta, invero, per tabulas che il ricorrente, a fronte di una clausola della lex specialis che imponeva, a pena di esclusione, la produzione del “certificato di correttezza contributiva ed assicurativa INPS e INAIL”, precisando che “non è ammessa autocertificazione”, non ha prodotto il certificato rilasciato dall’INPS, ma si è limitato a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 15.12.2004. E’ del pari documentalmente provato che, con lettera raccomandata del 15.12.2004, il ricorrente ha chiesto all’INPS – Ufficio Contributi di Vibo Valentia il rilascio del certificato di correttezza contributiva, ma detto certificato gli venne rilasciato soltanto il 21.12.2004, dopo l’adozione del provvedimento espulsivo oggetto di contestazione.
A fronte della riferita ricostruzione in fatto, il ricorrente sostiene in diritto che la commissione di gara avrebbe dovuto permettergli una regolarizzazione postuma della documentazione, tenuto conto della esclusiva imputabilità all’INPS della mancata tempestiva produzione della certificazione richiesta dal punto 4) della lettera invito.
La questione così dedotta in giudizio è stata in passato esaminata dalla giurisprudenza amministrativa, la quale – in fattispecie analoga a quella oggetto del presente gravame - ha precisato che l’eventuale lentezza di un ente pubblico nel rilascio di certificati o copie autenticate non può impedire l’applicazione delle sanzioni previste da un bando di gara a carico dei concorrenti, giacché le imprese partecipanti ad una procedura selettiva hanno l’onere di premunirsi della documentazione necessaria all’attestazione dei requisiti richiesti dalla lex specialis. Di qui la conclusione che l’impresa non può mai dolersi in sede di gara del ritardo con il quale un ente pubblico rilascia una certificazione, né può contestare sulla base di tale circostanza i termini stabiliti dal bando per la produzione della documentazione attestante i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva (cfr. C.d.S., sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6768).
Traslando i superiori principi al presente gravame, ne discende con evidenza che il ritardo con il quale l’INPS ha nella specie rilasciato il certificato di correttezza contributiva, non assume alcun rilievo nell’ottica di rendere inapplicabile la clausola escludente della lettera invito ovvero, come dedotto dall’istituto ricorrente, al fine di autorizzare una produzione postuma del citato certificato.
Né meritevole di maggiore apprezzamento si palesa l’ulteriore argomento del ricorrente, secondo il quale la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, tempestivamente prodotta agli atti di gara, avrebbe dovuto indurre la commissione aggiudicatrice a non adottare il provvedimento di esclusione. Occorre, invero, rimarcare che la clausola della lex specialis, come già sopra ricordato, espressamente precisava che il certificato di correttezza contributiva non poteva essere sostituito da autocertificazioni. A fronte di una clausola di simile tenore letterale, sarebbe stato certamente censurabile il comportamento della commissione di gara che, accertata la mancata produzione del certificato richiesto a pena di esclusione, avesse omesso di adottare il provvedimento espulsivo in virtù della prodotta dichiarazione sostitutiva.
In sintesi, il primo ordine di doglianze si palesa infondato.
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5. Con il secondo ordine di doglianze, l’istituto ricorrente ha denunciato la mancata esclusione dalla trattativa privata della società aggiudicataria, nonostante quest’ultima avesse prodotto in sede di gara una certificazione irregolare di correttezza contributiva rilasciata dall’INPS.
Tale ordine si palesa inammissibile per difetto di interesse.
Dal verbale di gara del 20.12.2004 si evince che la controinteressata si è aggiudicata la trattativa privata in seguito a sorteggio, giacché le due imprese rimaste in gara dopo l’esclusione dell’istituto ricorrente avevano presentato identica offerta economica. Ne discende che, in caso di esclusione dalla procedura selettiva della controinteressata, la trattativa privata verrebbe aggiudicata in favore dell’impresa la cui offerta è stata sorteggiata con quella della controinteressata.
Di qui l’insussistenza finanche di un interesse strumentale dell’istituto ricorrente alla integrale ripetizione delle operazioni di gara.
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6. In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto, nei termini meglio sopra precisati.
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7. Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento danni genericamente spiegata dall’istituto ricorrente.
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8. Per la natura delle questioni esaminate, sussistono comunque giusti motivi per la compensazione integrale di spese, diritti ed onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda, in parte dichiara inammissibile, in parte respinge il ricorso in epigrafe, nei termini meglio precisati in motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento danni.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’8 giugno 2007.
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