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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 2 luglio 2007 n. 5895
Pres.Riggio Est. Pizzetto
M.S.(Avv.M.V. Santonocito) c/ Ministero per i beni e le attività culturali(Avv. Gen.Stato)


Edilizia - Abusi - Sanatoria - Area dichiarata di notevole interesse ex lege 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali - Parere favorevole dell'autorità comunale - Legittimità- Ragioni

È illegittimo il parere favorevole espresso sulla domanda di sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate in area dichiarata di notevole interesse ex lege 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali, qualora: 1) non venga chiarito come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale; 2) il mantenimento dei manufatti non sia compatibile con il contesto paesistico, alterando l’apprezzamento delle qualità intrinseche dell’area a vocazione agricola, innalzando la densità abitativa e conseguentemente il livello antropico dell’area, trasformandola irreversibilmente con caratteri di zona residenziale; 3) il parere favorevole comporti l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta e delle opere che sono la ragione per cui l’area è sottoposta a vincolo, apportando in ultima analisi una modifica al provvedimento di vincolo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione II quater

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso n. 6326/2002 proposto da

 

MONTEFERRI Stefano, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Fazio e dall’avv. Marco Valerio Santonocito ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cerveteri n.18;

 

contro

 

il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

 

per l’annullamento
- del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, notificato in data 11.4.2002, recante annullamento del provvedimento del Comune di Velletri n. 526 del 24.1.2002, con cui si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e dell’art. 39 della legge 724/94 relativamente ad opere edilizie abusive realizzate nel predetto Comune;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso o conseguenziale dell’atto sopra impugnato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Vista la memoria depositata dal ricorrente a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica dell’8 maggio 2007 il Primo Referendario Floriana Rizzetto;
Uditi, ai preliminari, l’avv. Santonocito per il ricorrente e l’avv. dello Stato Massarelli per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il decreto indicato in epigrafe il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio ha annullato il provvedimento del Comune di Velletri, inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi degli artt. 32 della legge 47/85 e 39 della legge 724/94, in merito alla domanda di sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate in località Contrada Le Corti distinte in catasto al foglio 69, particelle 27-241.
Avverso il suindicato decreto ha proposto impugnativa il ricorrente, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione del d.m. 18.12.1996 per aver notificato il decreto di annullamento oltre termine di 60 gg.di cui all’art. 82 del dpr. 616/77.
2) Violazione dell’art. 7 della L. 241/1990;
3) Violazione dell’art. 151 del d.lvo n. 490/99, eccesso di potere per aver il Soprintendente sostituito proprie valutazioni di merito a quelle espresse dal Comune e per l’insussistenza della ritenuta carenza di motivazione e di istruttoria del parere comunale; sviamento di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato nel merito.
All’udienza pubblica dell’8 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto del Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio indicato in epigrafe, con cui è stato annullato il provvedimento del Comune di Velletri inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 e dell’art. 39 della legge 724/1994, sulla domanda di sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate nel 1992 nel predetto Comune su area classificata dal P.T.P. n. 9 “Zona VE 7/5”.
Con il primo motivo si lamenta la violazione del termine di 60 gg.di cui all’art. 82 del dpr. 616/77 sia in relazione alla data di adozione dell’atto gravato sia in relazione alla sua notifica al ricorrente.
La censura va disattesa.
Dalla documentazione depositata dall’avvocatura erariale il 12.4.2007 si evince che l’impugnato decreto è stato adottato in data 28.2.2002, come attestato dal timbro apposto in calce all’atto stesso, sicchè esso risulta legittimamente emesso entro il sopra indicato termine di 60 gg. dalla recezione della pratica in forma completa, incontestabilmente avvenuta in data 8.2.2002.
Nessuna rilevanza può invece attribuirsi alla data in cui detto provvedimento è stato notificato al ricorrente (12.4.2002) in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. Ad. Plen. 22.7.1999, n. 20) condiviso dal Collegio, il rispetto del termine suddetto non riguarda la fase di comunicazione dell’atto.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, sull’assunto che l’Amministrazione procedente avrebbe illegittimamente pretermesso di dare al ricorrente notizia dell’avvio del procedimento di controllo del nulla osta comunale.
La doglianza non può essere condivisa.
L’interessato era stato avvisato dell’inizio dell’attività procedimentale conclusasi con il provvedimento in contestazione in quanto in calce alla determinazione comunale annullata, con cui è stato espresso parere favorevole sotto il profilo paesistico, è avvertito che di detta determinazione “sarà data comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per i provvedimenti di cui all’art.1 co.5 della legge m. 431/85 ai fini dell’eventuale esercizio del potere di annullamento previsto dal comma 4 dell’art. 151 del d.lvo 490/99”.
Inoltre il Comune di Velletri ha trasmesso anche al deducente, per conoscenza, la nota n. 4481 del 31.1.2002, con cui ha inviato alla Soprintendenza il parere favorevole alla sanatoria dei manufatti abusivi.
Ne consegue che il ricorrente ha avuto tempestiva conoscenza della trasmissione degli atti alla Autorità tutoria ed è stato avvisato dell’imminente esercizio del potere di controllo da parte della Soprintendenza (che ovviamente poteva anche essere di senso negativo e quindi comportare l’annullamento del provvedimento comunale sottoposto al suo esame), con atto equivalente alla comunicazione prevista dall’art. 7 della legge n. 241/90, sicchè deve concludersi che non sussisteva in capo all’amministrazione resistente alcun obbligo di effettuare ulteriori comunicazioni in tal senso.
Con il terzo motivo, si denuncia in sostanza la violazione dell’art. 151 del d.lvo n. 490/99, lamentando che con l’atto impugnato il Sovrintendente avrebbe sindacato nel merito il provvedimento comunale sopra indicato, violando la ratio della disposizione citata con il pretesto di censurare un insussistente difetto di motivazione e di istruttoria del nulla osta emesso dal Comune di Velletri.
La censura appare infondata.
Giova al riguardo precisare che il decreto della Soprintendenza poggia sulle seguenti considerazioni:
1) l’area interessata dall’intervento edilizio è dichiarata di notevole interesse ex lege n. 1497/1939 ai sensi del D.M. 14.2.1959;
2) il Comune non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale;
3) a seguito di verifica condotta dalla Soprintendenza è stato rilevato che le opere di cui trattasi, consistenti in due manufatti realizzati nel 1993 su lotto in edificabile di esigue dimensioni e destinato a zona agricola, non sono conformi alla normativa di zona in considerazione delle ridotte dimensioni del lotto e della vocazione agricola della zona, per cui il mantenimento delle stesse non è compatibile con il contesto paesistico, alterando queste l’apprezzamento delle qualità intrinseche dell’area a vocazione agricola, innalzando la densità abitativa e conseguentemente il livello antropico dell’area, trasformandola irreversibilmente con caratteri di zona residenziale;
4) il parere favorevole espresso dal Comune comporta l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta delle opere in questione che sono la ragione per cui l’area è sottoposta a vincolo;
5) è stata apportata in tal modo una modifica al provvedimento di vincolo.
Sulla base delle richiamate considerazioni, il provvedimento comunale è stato ritenuto dalla Soprintendenza “viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge” perché in contrasto con l’art.145 e 146 del d.lvo n. 490/99.
Tali essendo le ragioni che hanno indotto la ripetuta Soprintendenza ad annullare il parere favorevole espresso dall’autorità subdelegata, appare evidente che rilevando l’omessa valutazione del contrasto dell’opera con le prescrizioni in materia di lotto minimo e di densità edificatoria richiamate dal vigente PTP, l’organo statale non ha esercitato un controllo di merito sulla compatibilità ambientale dell’intervento abusivo in contestazione, sostituendosi a quella operata dal Comune, ma ha soltanto evidenziato le carenze dell’atto comunale che costituivano veri e propri vizi di legittimità, quali il difetto di motivazione e l’omessa valutazione della violazione delle norme che sanciscono le dimensioni minime del lotto e gli indici ed i valori edificatori massimi e, quindi, sulla base di ragioni pienamente attinenti alla legittimità del provvedimento comunale.
Consegue che il decreto impugnato si manifesta legittimo sia in relazione al potere esercitato, sia con riferimento alle motivazioni esternate dalla Soprintendenza.
Quanto al primo aspetto, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza (a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 14.12.2001 e fino alla pronuncia della Sez. VI del C.d.S. 9.3.2005 n. 971), secondo cui il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica concessa dalla Regione (ovvero dal Comune delegato dalla medesima) non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale, ma deve trovare il suo presupposto unicamente su riscontrati vizi di legittimità; tuttavia la Soprintendenza, come è stato appena evidenziato, ha annullato il provvedimento comunale per di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e della violazione delle prescrizioni sui valori edificatori richiamati dal PTP, tipici vizi di legittimità, fornendone altresì sufficiente motivazione, laddove evidenzia che la determinazione comunale non ha rilevato il contrasto dell’opera abusiva con la disciplina dell’area dettata dal vigente P.T.P.
Questa peraltro non è stata neppure richiamata nell’atto comunale, il quale si limita ad esprimere un generico ed assiomatico giudizio di assenza di contrasto delle opere con il contesto paesistico ed ambientale, senza indicare alcun carattere del manufatto e del suo impatto sul contesto che possa giustificare, nonostante il contrasto con le prescrizioni in merito alla dimensione minima del lotto edificabile ad ai valori edificati sanciti dalla vigente normativa, simile valutazione.
La riscontrata legittimità del presupposto motivazionale del provvedimento impugnato relativo alla violazione dei limiti dimensionali del lotto e dei valori edificatori sopra richiamati rende conseguentemente inammissibili per carenza di interesse le censure della ricorrente relative agli ulteriori presupposti delle determinazioni adottate dalla Soprintendenza (quali la carenza di motivazione della autorizzazione comunale, la non sanabilità dell’intervento ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e le ulteriori opere realizzate).
Come si è espressa la giurisprudenza (cfr. C.d.S., V, 29.8.1994 n. 926; Tar Campania –Sa- 10.7.1995 n. 383), anche di questo Tribunale (cfr. sentenze sez. II bis, n. 5101 del 29.12.2005, n. 3082 del 22.4.2005, n. 2794 del 24.3.2004, n. 1286 del 11.2.2004, n. 180 del 16.1.2003) e di questa stessa Sezione (sentenza n. 3782 del 23.5.2006, già citata), condivisa dal Collegio, infatti, ai fini della legittimità di un atto amministrativo, nel caso sia sorretto da una pluralità di motivi autonomi, è sufficiente che uno solo di quanti sia riconosciuto idoneo a sorreggere l’atto stesso. Nella specie tale motivo va individuato, come già in precedenza evidenziato, nel riscontrato vizio di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e della violazione di legge per essere stato l’ampliamento realizzato in violazione dei limiti di edificabilità fissati dal P.R.G. e recepiti nel P.T.P.; violazione non contestata dal ricorrente, il quale, a fronte delle precise prescrizioni sopra riportate - che non hanno costituito oggetto di alcuna considerazione nel parere comunale - non ha neppure addotto elementi utili a rinvenire una palese incongruità ed illogicità della valutazione in relazione ad oggettivi elementi caratterizzanti l’opera abusivamente realizzata atti a sostenere un giudizio positivo in merito alla compatibilità dei manufatti in contestazione con gli indici ed i valori edificatori che si assumono violati.
Alla stregua delle soprarichiamate considerazioni il provvedimento impugnato si appalesa legittimamente adottato nell’ambito del potere di controllo attribuito alla Soprintendenza.
In conclusione, e per quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 maggio 2007 con l’intervento di Magistrati:
Italo RIGGIO Presidente
Renzo CONTI Consigliere
Floriana RIZZETTO Primo Referendario, estensore



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