T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 19 giugno 2007 n. 887
R. Potenza Pres.ff, G. Di Nunzio Est.
Impresa Individuale Borscia Marino ed altra (Avv.ti A. Giannerini e N. Gori) contro il Comune di Prato (Avv.ti R. Gisondi, P. Tognini ed E. Bartalesi) |
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Giustizia amministrativa - Efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi - Art. 654 c.p.p. - È norma che ponendo un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia di un giudicato deve formare oggetto di stretta interpretazione
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L’art. 654 c.p.p., il quale stabilisce che l'efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi, in cui si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, è norma che, ponendo un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione. Ne consegue che in un giudizio amministrativo una sentenza penale di assoluzione non ha effetti nei confronti dell'amministrazione che non si era costituita parte civile nel relativo processo penale (fattispecie in cui è stata ritenuta irrilevante l’assoluzione delle due imprese ricorrenti dal reato di cui all'art. 20 alla lett. b) della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e per l’effetto confermata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 135, comma 1 della L. reg. 3 gennaio 2005 n. 1, per avere eseguito, in assenza della denuncia di inizio attività, lavori finalizzati alla realizzazione di deposito all'aperto)
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 887 REG. SENT.
ANNO 2007
N. 1321 REG. RIC.
ANNO 2005
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n.1321 del 2005 proposto da
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Impresa Individuale Borscia Marino in persona del suo titolare Sig. Marino Borscia, e dalla Società Italiana Automobili S.p.A. in persona del legale rappresentante Sig. Silvestre Carlisi, rappresentate e difese dagli avv.ti Anna Giannerini e Nicola Gori ed elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo studio dell'avv. Andrea Scavetta, via Ricasoli n. 30
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c o n t r o
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- il Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Gisondi, Paola Tognini ed Elena Bartalesi, ed elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio Stancanelli-Cecchi, via Masaccio 172,
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P E R L’A N N U L L A M E N T O
del provvedimento n. 24671, del 19 aprile 2005, notificato il 10 maggio successivo, con il quale il Dirigente del Servizio Istanze Edilizie del Comune intimato ha irrogato ad esse ricorrenti la sanzione pecuniaria di cui all'art. 135, comma 1 della L. reg. 3 gennaio 2005 n. 1, per avere eseguito, in assenza della denucia di inizio attività, lavori finalizzati alla realizzazione di deposito all'aperto.
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto lì atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 22 giugno 2006- relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -, gli avv.ti A. Giannerini e R. Gisondi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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La Polizia Municipale del Comune di Prato in sede di sopralluogo effettuato l'11 luglio 2001, accertava, come da relativo verbale che su appezzamento di terreno ubicato alla via Spina, angolo via Cava del territorio comunale, erano stati realizzati interventi in conseguenza dei quali parte di tale appezzamento ricadente in zona agricola, era stato destinato dalla società proprietaria al deposito ed esposizione di autoveicoli usati.
In tale verbale si dava altresì atto che proprietaria dell'appezzamento e committente dei lavori era la Società Italiana Automobili -S.I.A. s.p.a. mentre esecutrice dei lavori era l'impresa idividuale Borscia Marino.
L'Ufficio abusi edilizi, notificava in data 4 giugno 2002 alle suddette ditte l'atto di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio per le opere in questione, volto a stabilire l'ammontare della sanzione pecuniaria di cui all'art. 34 della L. feg. 14 ottobre 1999 n. 52.
A tal fine il Comune, con nota del 20 maggio 2003, richiedeva all'U.T.E. la valutazione dell'aumento di valore del terreno in conseguenza deglii interventi sullo stesso realizzati.
Con nota del 21 giugno 2004, l'U.T.E., comunicava l'esito di tale valutazione, in base al quale l 'aumento del valore del terreno veniva individuato in € 36.000,00.
Con provvedimento n. 2467, del 19 aprile 2005, notificato il 10 maggio successivo il Dirigente del Servizio Istanze edilizie del comune irrogava alla ditta proprietaria del terreno ed all'impresa costruttrice la sanzine amministraativa pecuniaria di cui all'art. 135, comma 1 della L. reg. 3 gennaio 2005 n. 1, in misura pari al doppio dell'aumento venale acquisito dal terreno in seguito agli inteventi abusivi sullo stesso realizzati e, quindi, in misua pari ad € 72.000,00.
Con atto notificato in data 8 luglio 2005 e depositato il 4 agosto successivo l'impresa individuale Borscia e la Società Italiana Automobili hanno impugnato tale provvedimento deducendone l'illegittimità per l'unico complesso motivo della violazione di legge, della violazione del giusto procedimento e dell'eccesso di potere desumibile dai sintomi dell'illogicità, contradditorietà e difetto di motivazione:
Il provvedimento di irrogazione della zianzione pecuniaria sarebbe stato adottato sulla base di una errata stima da parte dell'U.T.E. del valore del terreno. Tale ufficio, in particolare, quantificando la sanzione amministrativa, da applicare nel cso di specie, in base all'apprezzamento del terreno derivante dal suo mutamento di destinazione da agricolo a commericale non avrebbe tenuto conto della sentenza n. 321/2003, del 12 giugno 2003, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Prato aveva assolto le due imprese dal reato di cui all'art. 20 lett. b) della L. 28 febbraio 1985 n. 47, sul rilievo che l'esecuzione delle opere di che trattasi doveva ritenersi subordinata a D.I.A. e non a concessione edilizia.
l'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio con atto del 5 settembre 2005, ha contestato la fondatezza del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 7 settembre 2005, come da ordinanza n. 680/2005, è stata accolta la doman da cautelare proposta.
La causa è stata trattenuta per la decisione sulle memorie delle parti alla pubblica udienza del 22 giugno 2006.
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D I R I T T O
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La pretesa azionata va disattesa.
Come risulta dal verbale redatto l'11 luglio 2001 dalla Polizia Municipale del Comune di Prato e comprovato dalla relativa documentazione fotografica, gli interventi realizzati dall'impresa individuale Borscia Marino su parte dell'appezzamento di terreno censito come seminativo arborato, ubicato alla via Spina, angolo via Cava, di proprietà della Società Italiana Automobili -S.I.A., committente dei lavori, sono consistiti: nella realizzazione di una strada di accesso della larghezza di ml. 6,00 per una lunghezza di ml. 60,00; nella messa in opera di un cancello da cui si accede ad una vasta area recintata con pali in legno infissi al suolo e rete metallica; nel livellamento, con posa in opera di ghiaia, di una area di ml. 80,80 X67,70.
In conseguenza di tali interventi l'area inghiaiata è stata, come riportato nello stesso verbale e confermato dalla documentazione allegata, "destinata al deposito ed esposizione di autoveicoli usati della società proprietaria del terreno".
E' di tutta evidenza, quindi, come nel caso in esame gli interventi di che trattasi, abbiano determinato un cambio di destinazione d'uso dell'area da agricola a commerciale e come quindi correttamente il comune abbia ricondotto, nell'atto n. 31111, del 27 maggio 2002, di attivazione del procedimento sanzionatorio, la fattispecie sub art. 4 (opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità) della L. reg. 14 aprile 1999 n. 52; in particolare, sub lett. e) di tale articolo "i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994 n. 39".
E la suindicata L. reg. n. 14, del 14 aprile 1999, all'art. 34 (opere eseguite senza attestazione di conformità) - il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto dalla L. reg. 3 gennaio 2005 n. 1, nell'art. 135 - dispone, per quanto qui interessa, al comma 12, che il mutamento di destinazione d'uso in assenza di attestazione di conformità "comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle stesse...".
Nè può giovare alla parte ricorrente il richiamo alla sentenza n. 321, del 12 giugno 2003, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Prato aveva assolto l e due imprese dal reato di cui all'art. 20 alla lett. b) della L. 28 febbraio 1985 n. 47.
E' difatti da osservare che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p. la sentenza penale di assoluzione, al ricorrere dei presupposti individuati dalla norma, ha efficacia di giudicato nel processo amministrativo limitatamente "nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale".
Talché, ammessa e non concessa la predetta efficacia nel presente giudizio, essa non potrebbe comunque spiegarsi nei confronti dell'amministrazione non essendosi questa costituita parte civile nel processo penale.
Peraltro il suindicato art. 654 c.p.p. che stabilisce che l'efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi, in cui si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera nei confronti dell'imputato, della P.C. e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, è norma che, ponendo un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione" (Cass. Sez. III, 8 giugno 2005, n. 11998).
Sulla base dei suindicati rilievi, dovendosi il provvedimento impugnato ritenere inmune dai profili di illegittimità dedotti in ricorso, questo va respinto.
Le spese ed onorari di causa liquidati come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in complessivi Euro 2.000,00 /duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 22 giugno e 23 novembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Raffaele POTENZA - Presidente f.f.
Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere, est.
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GIUGNO 2007
Firenze, lì 19 giugno 2007
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