T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 21 giugno 2007 n. 896
G. Cicciò Pres. E. Di Santo Est.
H. Karouch (Avv. M. Casella) contro la Questura di Lucca (Avvocatura dello Stato) |
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Stranieri - Ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno – Diniego - Illegittimità
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Il ritardo nella presentazione della richiesta del permesso di soggiorno non rientra tra le ipotesi specificamente previste come ostative al conseguimento, al rinnovo od alla conservazione del permesso medesimo, con la conseguenza che la spontanea, anche se tardiva, presentazione della domanda di rinnovo integra una irregolarità che non costituisce, di per sé sola, valido motivo per un provvedimento di diniego
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 896 REG. SENT.
ANNO 2007
n. 432 Reg. Ric.
Anno 2007
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 20 Giugno 2007;
Visto il ricorso 432/2007 proposto da:
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KAROUCH HICHAM rappresentato e difeso da: CASELLA MAURO con domicilio eletto in FIRENZE VIA RICASOLI N. 40 presso SEGRETERIA T.A.R.
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contro
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QUESTURA DI LUCCA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto in data 26/01/2007 notificato al difensore il 10/2/2007 di diniego del Questore di Lucca del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo n. RO28610, primo permesso emesso il 24/11/1998 rinnovato il 14/05/2004 con scadenza il 25/06/2005; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito.
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Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
QUESTURA DI LUCCA
Designato relatore la Dott.ssa ELEONORA DI SANTO e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti: M. Casella e M. Gramaglia ( Avv. Stato);
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 nono comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/00;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata;
Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato esclusivamente con riferimento al ritardo nella presentazione della domanda;
Considerato che il ritardo nella presentazione della richiesta del permesso di soggiorno non rientra tra le ipotesi specificamente previste come ostative al conseguimento, al rinnovo od alla conservazione del permesso medesimo, e che anche ai fini dell’espulsione l’art. 13, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 286 del 1998 considera rilevante il ritardo nella richiesta del permesso di soggiorno solo quando lo straniero non si sia spontaneamente presentato all’Autorità di pubblica sicurezza (Cass. sez. un., 20 maggio 2003, n. 7892);
Ritenuto, pertanto, che la spontanea, anche se tardiva, presentazione della domanda di rinnovo costituisce una irregolarità che non costituisce, di per sé sola, valido motivo per un provvedimento di diniego (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 giugno 2005 n. 2654; TAR Lombardia Milano, sez. I, 3 febbraio 2004, n. 372; TAR Toscana, sez. I, 16 gennaio 2006 n. 85; 19 gennaio 2006 n. 156);
Ritenuto che il ricorso sia fondato per tale assorbente ragione e che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio;
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione di provvedere sull’istanza di rinnovo prescindendo dalle ragioni finora addotte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 20 giugno 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Gaetano CICCIO’ - Presidente
Eleonora DI SANTO - Consigliere, rel. est.
Bernardo MASSARI - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 GIUGNO 2007
Firenze, lì 21 GIUGNO 2007
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