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T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 15 giugno 2007 n. 1940


Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo – Obbligo di comunicare l’avvio del procedimento.

La necessità della comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa soltanto nel caso in cui l’Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, dimostrazione che, però, non va intesa come limitata alla mera legittimità dell’atto emanato, ma come impossibilità materiale di adottare un atto di contenuto diverso.
Il procedimento amministrativo è momento di sintesi di tutti gli interessi - ivi compresi quelli di fatto (c.d. interessi semplici), che debbono essere necessariamente e correttamente valutati assieme a tutti gli altri interessi, pubblici e privati - coinvolti nell’attuazione della finalità cui il procedimento stesso è preordinato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. n. 1940/07
Ric. n. 998/07

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione

costituito da: Claudio Rovis Presidente f.f., relatore; Riccardo Savoia Consigliere; Alessandra Farina Consigliere ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 998/07 proposto da

 

IMMITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Ferasin e Fabio Sebastiano, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre – Piazza Ferretto 22;

 

CONTRO

 

il Comune di Thiene, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Barbieri, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Marco Giacomini in Mestre, Galleria Teatro Vecchio 15;

 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, della comunicazione di decadenza del permesso di costruire n. 013/06/1, datato 1.3.2007 ed avente ad oggetto la costruzione di tre edifici residenziali bifamiliari in via Monte Ortles a Thiene; della comunicazione di decadenza del permesso di costruire n. 025/06/1 datato 7.3.2007 (prot. 7656) ed avente ad oggetto la costruzione di un complesso residenziale con ricavo di 24 appartamenti in via Monte Ortles a Thiene.

 

Visto il ricorso, notificato il 12.5.07 e depositato presso la Segreteria il 28.5.07, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Thiene, depositato il 7.6.2007;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 13 giugno 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis – gli avv.ti G. Ferasin, per la parte ricorrente e S. Barbieri, per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che nel caso di specie risulta omessa la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’emanazione dei provvedimenti dichiarativi della decadenza dei rilasciati permessi di costruire;
che i censurati provvedimenti non hanno natura vincolata, tale da esentare dall’obbligo di inviare il richiamato avviso, in quanto vengono contestati proprio i presupposti di fatto della decadenza dei permessi a costruire, e cioè il mancato avvio dei lavori nel termine annuale dal rilascio dei permessi stessi;
che il procedimento amministrativo è momento di sintesi di tutti gli interessi - ivi compresi quelli di fatto (c.d. interessi semplici), che debbono essere necessariamente e correttamente valutati assieme a tutti gli altri interessi, pubblici e privati - coinvolti nell’attuazione della finalità cui il procedimento stesso è preordinato: ed è proprio per ciò che il privato deve essere posto in condizione di partecipare al procedimento, per portare a conoscenza dell’Amministrazione fatti, circostanze, osservazioni ed ogni altro elemento utile che, ignoto ad essa, le consenta una compiuta ed esaustiva ponderazione di tutti gli interessi e di adottare, conseguentemente, il giusto provvedimento; che, in tale ottica, la necessità della comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa soltanto nel caso in cui l’Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, dimostrazione che, però, non va intesa come limitata alla mera legittimità dell’atto emanato, ma come impossibilità materiale di adottare un atto di contenuto diverso (CGA, 26.7.2006 n. 440);
che nel caso di specie, qualora l’interessato avesse partecipato al procedimento, l’Amministrazione avrebbe potuto determinarsi in maniera diversa;
che, ciò stante, il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 e va, conseguentemente, accolto;
che le spese possono essere compensate;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2007.



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