 |
| |
 |
 |
| n. 7-2007 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 27 giugno 2007 n. 6274
Pres. est. A. Onorato
Giuseppe Papadia (Avv. Vincenzo Cotrufo) c. Gestione liquidatoria ex USL n. 40 (n.c.) e Regione Campania (n.c.) e AORN Cardarelli (n.c.). |
1. Giudizio di ottemperanza – Esperibilità – Decreto ingiuntivo non opposto – E’ assimilabile al giudicato. |
| |
2. Giudizio di ottemperanza – Ricorso in ordine a richieste ulteriori rispetto all’oggetto del giudicato – Inammissibilità. |
| |
3. Giudizio di ottemperanza – Potere del g.a. di integrare il precetto contenuto nella decisione emessa da un giudice di un diverso Ordine giurisdizionale – Non è esercitabile. |
| |
4. Giudizio di ottemperanza – Pretesa il cui accertamento presuppone la soluzione di questioni nuove e diverse rispetto al giudicato – Non può essere esaminata. |
1. Ai fini dell' esperibilità del giudizio di ottemperanza, è assimilabile al giudicato il decreto ingiuntivo non opposto ovvero confermato dalla decisione di rigetto dell’opposizione, e pertanto divenuto definitivo (1). |
| |
2. Il ricorso per ottemperanza non è ammissibile con riguardo a richieste ulteriori rispetto all’oggetto del giudicato formatosi in relazione alla pronuncia del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione (2). |
| |
3. Il giudice amministrativo non può esercitare il potere di integrare, in sede di ottemperanza, il precetto racchiuso nella decisione da eseguire, nel caso in cui questa sia stata emessa da un giudice appartenente ad un diverso Ordine giurisdizionale (3). |
| |
4. Non può essere esaminata, in sede di esecuzione del giudicato, una pretesa il cui accertamento presuppone la soluzione di questioni di fatto e di diritto nuove e diverse rispetto a quelle agitate nel giudizio conclusosi con la sentenza della quale s'invoca l'esecuzione (4). |
| |
---------------- |
| |
(1) Cfr. T.A.R. Napoli, V Sez. 4 luglio 2003 n. 8016; . Cons. Stato, V Sez., 16 febbraio 2001 n. 807, 28 marzo 1998 n. 372 e IV Sez., 7 luglio 1993 n. 678.
(2) Cfr. T.A.R. Puglia I Bari, 12 ottobre 1989 n. 1298; T.A.R. Campania Napoli, 14 luglio 1982 n. 389; Cons. Stato IV Sez. 7 ottobre 1997 n. 1099.
(3) Cfr, Cons. Stato, Ap. 17 gennaio 1997 n. 1, TAR Campania V Sezione 23 luglio 2001 n. 3512.
(4) Cfr. Cons. Stato VI Sez. 29 gennaio 2001 n. 49. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
| |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Quinta |
| |
composto dai Signori Magistrati Dott. Antonio Onorato Presidente; Dott. Andrea Pannone Componente; Dott. Michelangelo Francavilla Componente |
| |
ha pronunciato la seguente |
| |
SENTENZA |
| |
sul ricorso n. 1900 del 2007, proposto da |
| |
Giuseppe Papadia, rappresentato e difeso dall’ avv. Vincenzo Cotrufo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via C. Catteneo n. 5, |
| |
contro |
| |
la gestione liquidatoria ex USL n. 40, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio, |
| |
e |
| |
la Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituita, |
| |
e |
| |
L’Azienda ospedaliera di rilevo nazionale Cardarelli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita, |
| |
per
l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2158/2001 emesso dal Tribunale di Napoli oggetto di opposizione respinta, |
| |
Visto il ricorso con relativi allegati,
Visti gli atti tutti di causa;
Udita alla camera di consiglio del 21 giugno 2007 la relazione del presidente;
Uditi altresì i difensori delle parti presente come da verbale, Ritenuto e considerato in |
| |
FATTO e DIRITTO |
| |
Col decreto descritto in epigrafe il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli ha ingiunto alla Regione Campania di pagare alla parte ricorrente la somma di £. 7.937.737 a titolo di indennità di buonuscita non corrisposta, da maggiorare di interessi e rivalutazione monetaria, oltre alle spese di giudizio nella misura nello stesso decreto indicata.
Tale decreto, a causa della reiezione dell’ opposizione, è divenuto esecutorio e, pertanto, ha assunto la forza del giudicato.
Col ricorso in esame, preceduto dalla notificazione di atto di messa in mora, è stato chiesto che, al fine di assicurate l’esecuzione del su citato decreto, questo Tribunale ordini alla gestione liquidatoria della USL di procedere .
Il Collegio ribadisce, che ai fini dell' esperibilità del giudizio di ottemperanza, il decreto ingiuntivo non opposto ovvero confermato dalla decisione di rigetto dell’opposizione, e pertanto divenuto definitivo, è assimilabile al giudicato (Cfr. T.A.R. Napoli, V Sez. 4 luglio 2003 n. 8016; . Cons. Stato, V Sez., 16 febbraio 2001 n. 807, 28 marzo 1998 n. 372 e IV Sez., 7 luglio 1993 n. 678).
Ciononostante il ricorso in esame risulta inammissibile.
L’oggetto del decreto ingiuntivo in relazione al quale è stato esperito il giudizio di ottemperanza è esclusivamente la somma sopra indicata, oltre agli accessori di legge ed alle spese di giudizio, mentre l’oggetto della domanda giudiziale di ottemperanza è la .
E’ invero divisamento di un’autorevole giurisprudenza, con la quale si concorda, ritenere che il ricorso per ottemperanza non sia ammissibile con riguardo a richieste ulteriori rispetto all’ oggetto del giudicato formatosi in relazione alla pronuncia del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione (cfr. T.A.R. Puglia I Bari, 12 ottobre 1989 n. 1298; T.A.R. Campania Napoli, 14 luglio 1982 n. 389; Cons. Stato IV Sez. 7 ottobre 1997 n. 1099).
Tanto perché il giudice amministrativo non può esercitare il potere di integrare, in sede di ottemperanza, il precetto racchiuso nella decisione da eseguire, nel caso in cui questa sia stata emessa da un giudice appartenente ad un diverso Ordine giurisdizionale (Cfr, Cons. Stato, Ap. 17 gennaio 1997 n. 1, TAR Campania V Sezione 23 luglio 2001 n. 3512,ì).
Ciò per non ricordare. in via ancora più generale, che non è consentito, nell' ambito di un giudizio di ottemperanza, dilatare il contenuto della sentenza fino a comprendervi nuovi vincoli per la successiva azione amministrativa che non siano esplicitati nella statuizione del giudice o quantomeno non siano di questa un effetto diretto ed immediato; pertanto, non può essere esaminata, in sede di esecuzione del giudicato, una pretesa il cui accertamento presuppone la soluzione di questioni di fatto e di diritto nuove e diverse rispetto a quelle agitate nel giudizio conclusosi con la sentenza della quale s' invoca l' esecuzione (Cfr. Cons. Stato VI Sez. 29 gennaio 2001 n. 49).
Né nella fattispecie è ipotizzabile la conversione del ricorso per l’ottemperanza in ricorso ordinario in quanto l’esito della controversia non muterebbe; trattasi, infatti, di ricorso proposto dopo il 15 settembre 2000 il cui oggetto esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 68 comma 4, D.L.vo. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo modificato dall'art. 29, D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 e successivamente riprodotto nell'art. 63 T.U. 30 marzo 2001 n. 165.
Nulla per le spese in quanto le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio. |
| |
PQM |
| |
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. |
| |
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21 giugno 2007. |
|
|
|
 |
|
| |
|