T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 19 giugno 2007 n. 6211
Pres. F. Guerriero, est. A. Monaciliuni
Maresca Anna (Avv. Leopoldo Villani) c. Comune di Gragnano (Avv.ti Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino). |
|
1. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Silenzio della P.A. – Natura di silenzio-rigetto – Conseguenze.
|
| |
|
2. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Diretta a sanare opere solo formalmente abusive – Opere su aree soggette a vincolo di inedificabilità – Non vi rientrano.
|
| |
|
3. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Mero foglio di carta in difetto di ogni allegazione – Inammissibilità per mancanza dei requisiti minimi - Dovere di collaborazione della P.A. – Non può essere invocato a fronte del principio di autoresponsabilità del privato.
|
|
1. Il silenzio formatosi sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto con la conseguenza che, all'atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare, con onere in capo all'interessato, di dimostrare la compatibilità dell'opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade (1).
|
| |
|
2. L’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001, è diretto a sanare opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione o autorizzazione, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, e non è applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite non solo senza titolo, ma anche su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, per le quali scatta il diverso regime di cui all’art. 27 del citato d.P.R. n. 380 del 2001, che esclude sanabilità a posteriori dell’opera abusivamente realizzata (2).
|
| |
|
3. Laddove l’istanza di accertamento di conformità sia costituita da un mero foglio di carta deve considerarsi priva dei requisiti minimi per la sua ammissibilità, senza che si possa invocare il dovere di collaborazione della p.a. e di salvaguardia della richiesta sostanziale dell'amministrato che trova un limite fondamentale nel principio di autoresponsabilità del privato, specialmente laddove egli è, come nel caso in esame, titolare del potere di iniziativa e di impulso della determinazione dell'amministrazione (3).
|
| |
|
----------------
|
| |
|
(1) Cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, nn. 1710 e 598 del 2006, entrambe relative a fattispecie verificatesi nella regione Campania; Tar Campania, sez. settima, 10 gennaio 2007, n. 239.
(2) Cfr. Tar Campania Napoli, sez. settima, 10 gennaio 2007, n. 239.
(3) Cfr. Cons. Stato n. 1815 del 1995 e, più di recente, Tar Campania, sez. settima, 21 maggio 2007, n. 5489, in situazione sostanzialmente analoga in presenza di domanda di condono edilizio. |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
n. 6211/07 Reg. Sent.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione settima -
|
| |
|
composto dai Magistrati: 1) dr. Francesco Guerriero - Presidente; 2) dr. Arcangelo Monaciliuni - Consigliere, rel., est.; 3) dott. Carlo Polidori - Referendario ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 1168/2007 R. gen., proposto da
|
| |
|
Maresca Anna, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Leopoldo Villani, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, al viale Gramsci, n. 16, presso lo studio dell’avv. Antonio Messina
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Gragnano (Na), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso e giusta delibera di g.m. di incarico n. 42/2007, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino, con domicilio eletto in Napoli, piazza Giovanni Bovio, n. 33, presso la dott. ssa Elena Inserra
|
| |
|
per l'annullamento
in una agli atti presupposti, del silenzio-diniego formatosi sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del t.u. n. 380 del 2001, per le opere oggetto dell’ordinanza prot. n. 14149 reg. ord. n. 95 del 5.7.2006
|
| |
|
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il consigliere dott. Arcangelo Monaciliuni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
|
| |
|
Fatto
|
| |
|
A mezzo del ricorso in esame, notificato il 30 gennaio 2007 e depositato il 1^ marzo successivo, la sig.ra Anna Maresca si duole del silenzio (qualificato diniego nell’epigrafe ed inadempimento nei motivi di ricorso) fatto formare dal Comune di Gragnano (Na) sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria da essa avanzata in data 4 ottobre 2006 ai sensi dell’art. 36 del t.u. n. 380 del 2001 per le opere oggetto dell’ordinanza prot. n. 14149, reg. ord. n. 95 del 5.7.2006, consistenti (come da dichiarazione attorea) in una “copertura del terrazzo preesistente, già pavimentato, munito di parapetto ed originariamente coperto con struttura agettante” ed in una “riattazione del preesistente comodo rurale adibito a box mediante copertura della parte terminale della falda”; opere in ricorso indicate come relative ad un edificio esistente in Gragnano, alla via C/mare, n. 113.
Il gravame è affidato ad un solo mezzo di impugnazione volto a denunciare violazione degli artt. 1, 2 (in relazione all’art. 43 l.r. della Campania 28.12.2004, n. 16) e 10 bis della l. 7.8.1990, n. 241, nonché degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 36 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, in una ad eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di legge e difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
Nella prospettazione attorea, fermo che la domanda andava accolta, la civica amministrazione si è sottratta illegittimamente all’obbligo, (asseritamente) scaturente dalla normativa statale e regionale sopra calendata, di concludere il procedimento attivato dall’istanza di parte con un’esplicita e motivata determinazione. Parte ricorrente lascia poi alla valutazione del Tribunale l’eventuale sussistenza anche della violazione dell’art. 10 bis della l. 241 del 1990, alcun preavviso essendo intervenuto prima della formazione del silenzio rifiuto, ancorché si fosse in presenza di un provvedimento ad istanza di parte in esito al quale siffatto adempimento era dovuto.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a sostegno del proprio operato ed ha replicato osservando che la legge (l’art. 36 del testo unico dell’edilizia) ha “configurato come significativo il silenzio serbato sull’istanza del privato, assegnandogli valore di reiezione dell’istanza medesima. D’altra parte, l’intero territorio comunale è stato assoggettato ai vincoli paesaggistici con decreto del Ministro BB.AA. del 28.3.1985 e sottoposto alle disposizioni della legge n. 431/1985, come modificata dal D.L.vo n. 490/1999, nonché alle disposizioni di cui alla l.r. n. 35/1987, recante il Piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino-amalfitana”. Aggiunge ancora la resistente amministrazione che “il territorio del Comune di Gragnano è stato dichiarato zona sismica (S-6) con delibera di g.r. n. 5447 del 7.11.2002”: di guisa che, in definitiva ed in conclusione, da tutto quanto fatto rilevare discende(rebbe) la “piena legittimità dell’operato della P.A.”.
Con memoria conclusionale, depositata il 26 maggio 2007, la difesa attorea ha insistito sulle già spiegate tesi e conclusioni.
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2007 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.
|
| |
|
Diritto
|
| |
|
1 - Il ricorso è infondato e deve essere respinto, non potendo esser condivisa la doglianza che regge l’impugnativa secondo la quale l’amministrazione non poteva sottrarsi all’obbligo di fornire risposta espressa e motivata alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del T.U. in materia edilizia, n. 380 del 2001.
La Sezione ha già infatti avuto modo di affermare, in linea con la prevalente giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, nn. 1710 e 598 del 2006, entrambe relative a fattispecie verificatesi nella regione Campania), che il silenzio fatto formare sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto con la conseguenza che, all'atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare con onere, in capo all'interessato, di dimostrare la compatibilità dell'opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade (cfr. Tar Campania, sez. settima, 10 gennaio 2007, n. 239 e la restante giurisprudenza ivi riportata).
E’ poi noto che l’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001, è diretto a sanare opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione o autorizzazione ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono (vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria: cd. “doppia conformità”), e non è applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite non solo senza titolo, ma anche su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, per le quali scatta il diverso regime di cui all’art. 27 del citato d.P.R. n. 380 del 2001 (che, rispetto al pregresso art. 4 della legge n. 47 del 1985, ne ha ampliato la previsione a tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche) che esclude sanabilità a posteriori dell’opera abusivamente realizzata (Tar Campania Napoli, sez. settima, 10 gennaio 2007, n. 239, cit.).
|
| |
|
2 - Tale è la situazione che si verifica nella fattispecie in esame ove, a fronte di una indimostrata -ancora in questa sede- conformità urbanistica delle opere in discorso, “l’intero territorio comunale è assoggettato ai vincoli paesaggistici con decreto del Ministro BB.AA. del 28.3.1985 e sottoposto alle disposizioni della legge n. 431/1985, come modificata dal D.L.vo n. 490/1999, nonché alle disposizioni di cui alla l.r. n. 35/1987, recante il Piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino-amalfitana”.
|
| |
|
3 - Peraltro, sempre nella fattispecie in concreto data, la “richiesta di permesso di costruire in sanatoria” sulla quale l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi con un provvedimento espresso risulta esser costituita da un mero foglio di carta cui tramite “in relazione alle opere contestate con l’ordinanza prot. n. 14149 del 5.7.2006” (recante l’ordine di demolizione) la Maresca “chiede il permesso di costruire a sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380”, limitandosi, in difetto di ogni allegazione, ad aggiungere: “La sottoscritta, nel restare a disposizione per un’integrazione con la documentazione tecnica e grafica eventualmente richiesta, porge distinti saluti”.
Il che conduce anche per altra via alla necessitata conclusione della reiezione del gravame, atteso che è di piana evidenza che tale (c.detta) istanza risulta (risultava, già all’amministrazione) priva dei presupposti minimi per la sua stessa ammissibilità, senza potersi invocare il dovere di collaborazione della p.a. e di salvaguardia della richiesta sostanziale dell'amministrato che “trova un limite fondamentale nel principio di autoresponsabilità del privato, specialmente laddove egli è, come nel caso in esame, titolare del potere di iniziativa e di impulso della determinazione dell'amministrazione” (cfr. Cons. Stato n. 1815 del 1995 e, più di recente, Tar Campania, sez. settima, 21 maggio 2007, n. 5489, in situazione sostanzialmente analoga in presenza di domanda di condono edilizio).
|
| |
|
4 - In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione settima, respinge il ricorso in epigrafe. Condanna la parte ricorrente e soccombente alle spese di giudizio che sono liquidate in complessivi Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) a favore del resistente Comune di Gragnano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007.
|
|