T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 14 giugno 2007 n. 5480
Pres. Riggio, Rel. Rizzetto
Fiorini Remo, (Avv. R. Venettoni) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. dello Stato) |
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1. Edilizia e urbanistica – Vincoli edilizi ed urbanistici – Accertamento del Soprintendente regionale per i Beni Architettonici sulla compatibilità di un manufatto con i vincoli urbanistici – Intervenuta sanatoria comunale – Legittimità
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2. Atto e provvedimento amministrativo – Motivazione – Carenza di motivazione dell’annullamento della sanatoria di immobile abusivo contenente la specificazione del contrasto rispetto ai vincoli di inedificabilità - Non sussiste
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3. Atto e provvedimento amministrativo – Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 4 del DM n. 495/1994 – Provvedimento emanato successivamente al D.M. n. 165/2002 – Procedimento avviato ad istanza di parte – Non sussiste
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4. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condoni – Sanatoria di fabbricato abusivo giustificata sulla pregressa compromissione dei valori ambientali tutelati dagli strumenti di pianificazione territoriale, a causa del fenomeno dell’abusivismo - Illegittimità
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1. E’ legittimo lo scrutinio svolto dalla Soprintendenza regionale per i Beni Architettonici in merito alla legittimità del nulla-osta rilasciato dal Comune per la sanatoria di un manufatto in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità, quando attraverso tale scrutinio, non si concretizzi un controllo di merito dell’atto, ma solo la constatazione della compromissione del vincolo gravante sulla zona e la carenza di motivazione dell’atto.
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2. Non sussiste il difetto di motivazione dell’atto del Soprintendente regionale per i Beni Architettonici contenente l’annullamento del provvedimento comunale di sanatoria di un fabbricato ad uso abitativo abusivamente realizzato, che si sia limitato a delineare l’illegittimità della determinazione comunale stessa, rilevandone il contrasto con il vincolo di assoluta inedificabilità imposto dalla norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Provinciale.
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3. Non sussiste la violazione dell’obbligo, a carico dell’Amministrazione, di comunicare dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 4 del DM n. 495/1994, quando il provvedimento soggetto al procedimento medesimo sia stato emanato in data successiva all’entrata in vigore del D.M. n. 165/2002, che, in parziale modifica del primo, introduce l’eccezione all’obbligo suddetto per le ipotesi in cui il procedimento sia avviato ad istanza di parte.
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4. E’ illegittimo il provvedimento Comunale di sanatoria di un fabbricato ad uso abitativo realizzato abusivamente, che abbia assunto a parametro di valutazione lo stato di fatto della zona e non i valori ambientali tutelati dal Piano Territoriale Provinciale, non essendo consentito al Comune di derogare le norme contenute nel Piano paesistico in base alla mera constatazione della loro frequente violazione per effetto del fenomeno dell’abusivismo e non essendo in alcun modo rilevante la circostanza dell’intervenuta compromissione dei valori ambientali tutelati dagli strumenti di pianificazione territoriale.
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REPUBBLICA ITALIANA
N. 5480 Reg. dec.
ANNO 2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione II quater
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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sul ricorso n. 12325/2003 proposto da
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FIORINI Remo, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Venettoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Fracassini n. 18;
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contro
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- il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
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- il Comune di Viterbo, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
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per l'annullamento
- del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Lazio del 22.9.2003, recante annullamento del provvedimento del Comune di Viterbo n. 89 del 9.7.2003 con cui si esprimeva parere favorevole ai sensi degli artt. 32 della legge 47/85 e 39 della legge 724/94 relativamente alla domanda di sanatoria di un “fabbricato ad uso abitazione ” abusivamente realizzato nello stesso Comune;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 14 marzo 2007 il Primo Referendario Floriana Rizzetto;
Udito, ai preliminari, l’avv. dello Stato Maurizio Borgo per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Si impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto indicato in epigrafe con il quale il Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio ha annullato il provvedimento del Comune di Viterbo inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi degli artt. 32 della legge 47/85 e 39 della legge 724/94 in merito alla istanza di sanatoria di un fabbricato ad uso abitativo abusivamente realizzato in località Strada Orfana (Bagnaia), km. 6.700 in zona di rispetto stradale, distinto in catasto al foglio 148 particella 372.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta;
Il provvedimento impugnato ha annullato il parere comunale in quanto immotivato, esperendo autonome indagini in violazione del principio di leale collaborazione, anziché limitarsi ad attendere la trasmissione delle integrazioni documentali eventualmente necessarie;
2) Violazione dell’art. art. 82 comma 9 del D.P.R. 24 luglio 1977. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione.
Il Ministero in violazione delle disposizioni predette ha effettuato una valutazione di merito in ordine alla compatibilità ambientale delle opere da sanare, peraltro neppure assistita da adeguata motivazione, sostituendosi a quella operata dal Comune.
3) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione.
L’atto impugnato non è assistito da adeguata motivazione, in particolare con riferimento ai dati topografici ed agli strumenti di pianificazione urbanistica da cui si desume che l’area avrebbe dovuto rimanere inedificata.
E’ stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/90;
II) Eccesso di potere per illogicità manifesta; difetto di motivazione e di istruttoria; erroneità dei presupposti.
Non è condivisibile il giudizio di incompatibilità ambientale espresso dal Soprintendente, in quanto non considera l’effettivo stato dei luoghi che sono tutt’altro che integri, come rappresentato da relazione peritale allegata.
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato nel merito.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Viterbo, ritualmente intimato.
Con memoria depositata in data 28 febbraio 2007 il ricorrente ha ulteriormente specificato le proprie deduzioni.
All’udienza pubblica del 14 marzo 2007 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
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DIRITTO
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L’oggetto dell’impugnativa è costituito dal decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio indicato in epigrafe, con cui è stato annullato il provvedimento del Comune di Viterbo, inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 e dell’art. 39 della legge 724/1994, sulla domanda di sanatoria di un fabbricato ad uso di civile abitazione abusivamente realizzato.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Soprintendente abbia svolto diretti accertamenti al fine di stabilire la compatibilità del manufatto con il vincolo gravante sull’area mentre avrebbe dovuto limitarsi a chiedere al Comune la sola integrazione dei documenti eventualmente mancanti.
La censura è infondata in quanto l’autorità tutoria nell’esercizio della attività di controllo ha il potere di ispezionare anche lo stato dei luoghi ove ciò sia necessario per verificare la legittimità del nulla-osta comunale, non sussistendo alcun limite normativamente imposto nei sensi indicati dall’interessato.
Con il secondo motivo, quest’ultimo assume che nella specie sarebbe stato illegittimamente esercitato un potere di riesame del merito dell’atto sottoposto a controllo, violando il principio di leale collaborazione tra l’organo regionale (o comunale sub-delegato) gestore del vincolo e l’autorità tutoria statale, anziché limitarsi ad un mero scrutinio di legittimità dello stesso; senza peraltro neppure esplicitare le ragioni che hanno indotto la Soprintendenza a pronunciarsi in contrasto con la valutazione di compatibilità ambientale espressa dal Comune.
La censura va disattesa.
Giova al riguardo preliminarmente precisare che il decreto della Soprintendenza trova sostegno nelle seguenti considerazioni:
1) l’area interessata dall’intervento edilizio è dichiarata di notevole interesse ex lege n. 1497/1939 ai sensi dell’art. 146 lett. c) del d.lvo n. 490/99;
3) il Comune non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale;
2) a seguito di verifica si è rilevato che le opere sono state realizzate nella fascia di rispetto di un corso d’acqua in zona vincolata che doveva esser mantenuta integra ed inedificata;
2) il manufatto abusivo è stato realizzato nel 1993 in zona ancora abbastanza integra con conseguente incisione negativa della località protetta, alterando i tratti tipici dei terreni posti a rispetto dei corsi d’acqua;
3) il parere favorevole del Comune finisce con l’apportare una modifica al dei tratti caratteristici della località protetta ed apporta una modifica al vincolo paesaggistico;
Sulla base delle richiamate considerazioni, il provvedimento comunale è stato ritenuto dalla Soprintendenza “viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con l’art. 146 del predetto T.U.”.
Al riguardo si osserva che, con l’espressione surriferita, la Soprintendenza non sembra aver esercitato un controllo di merito in ordine alla affermata compatibilità dell’intervento in questione con il vincolo paesistico, essendosi limitata ad evidenziare il contrasto con le specifiche prescrizioni del PTP che sanciscono un vincolo di inedificabilità a tutela dei fossi e dei corsi d’acqua. Ed il richiamo alla disciplina che impone l’inedificabilità dell’area violata è unicamente volto ad evidenziare che il parere espresso dal Comune non tiene conto della disciplina stessa.
In tal modo, avendo la Soprintendenza accertato che il fabbricato è stato realizzato all’interno della fascia di protezione di un corso d’acqua in violazione del vincolo di assoluta inedificabilità gravante sulla zona, legittimamente ha annullato l’autorizzazione comunale per il vizio di eccesso di potere sotto i profili della carenza della motivazione, nonché per il rilevato contrasto con le predette prescrizioni; vizi questi che attengono alla legittimità dell’atto annullato.
Consegue che il provvedimento impugnato risulta adottato nell’esercizio del potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica dal Comune quale ente delegato dalla Regione che, come precisato da consolidata giurisprudenza (a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 14.12.2001 e fino alla pronuncia della Sez. VI del C.d.S. 9.3.2005 n. 971), non può essere basato su una valutazione tecnico-discrezionale propria della Soprintendenza, ma deve trovare il suo presupposto unicamente in riscontrati vizi di legittimità, di cui la Soprintendenza ha dato conto in maniera esplicita.
Alla luce di quanto precede va disatteso anche il terzo mezzo, con cui denuncia il difetto motivazionale dell’atto impugnato che, come precisato, appare esauriente nel delineare l’illegittimità della determinazione comunale, la quale non ha tenuto conto dell’esistenza, nell’area interessata dalla costruzione, del vincolo assoluto di inedificabilità imposto delle norme tecniche di attuazione del vigente P.T.P.
Il motivo in esame non merita adesione anche nella parte in cui è inteso a lamentare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
L’art. 4, primo comma, del D.M. 13.6.1994 n. 495, con il quale è stato emanato il regolamento per l’attuazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990, che prevedeva l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento in relazione alla generalità degli atti dalla stessa emanati, è stato successivamente integrato dal D.M. 19.6.2002 n. 165 (pubblicato nella G.U 2.8.2002 n. 180) che, nel dettare modifiche al citato D. M. n. 495/1994, ha aggiunto, all’art. 4 di quest’ultimo, il comma 1 bis, secondo il quale “la comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli” nello stesso indicati, tra i quali l’art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, che appunto al comma 4 prevede l’obbligo della Regione (nonché dei Comuni dalla stessa delegati) di dare comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate ed il potere della stessa Soprintendenza di “annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione”.
A tale stregua, risultando il provvedimento comunale adottato l’8.9.2003, successivamente all’entrata in vigore del citato D.M. 19.6.2002 n. 165 e non risultando detto decreto impugnato, non vi era alcun obbligo per la Soprintendenza di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento di secondo grado di cui al citato art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 490/1999, volto alla verifica della legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune.
Anche l’ultimo mezzo di gravame non merita di essere condiviso.
La circostanza dell’intervenuta compromissione della fascia di protezione degli argini dei corsi d’acqua oggetto di tutela, invocata dalla ricorrente, non vale ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato, che deve assumere a parametro di valutazione del parere comunale il rispetto dei valori ambientali tutelati dal PTP e non “lo stato di fatto” della zona al momento della decisione dell’istanza di sanatoria, non essendo consentito all’ente locale di derogare (o disapplicare o modificare) le norme contenute nel Piano paesistico in base alla mera constatazione della loro frequente violazione per effetto del fenomeno dell’abusivismo. Infatti, come è stato di recente chiarito dal Consiglio di Stato “ove la trasformazione illecitamente realizzata in assenza di autorizzazione e di concessione edilizia dovesse condizionare - per le modificazioni introdotte, di fatto, al territorio - la valutazione paesaggistica, da un lato non avrebbe significato che il legislatore continui a condizionare la sanatoria alla previa autorizzazione paesaggistica, e, d’altra parte, vanificherebbe la tutela, sostanzialmente rimessa alla volontà degli amministrati di non perpetrare e realizzare interventi abusivi” (Cons. St., Sez. V, Sent. n. 40 del 10.1.2007).
In tale prospettiva, è stato perciò precisato che l’avvenuta parziale compromissione di un’area vincolata non giustifica il rilascio di provvedimenti atti a comportarne l’ulteriore degrado, ma richiede, semmai, una maggiore attenzione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo al fine di preservare gli spazi residui da un ulteriore “vulnus” ai valori ambientali tutelati.
Disattesa anche quest’ultima censura, il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese, diritti e onorari compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007.
con l’intervento dei Magistrati:
Italo RIGGIO Presidente
Renzo CONTI Consigliere
Floriana RIZZETTO Primo Referendario, est.
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