T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 21 giugno 2007 n. 5656
P.P. ed altri (Avv. P. Conticiani) c/ Ministero per i beni Culturali ed ambientali( Avv. Gen. Stato) |
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1. Giustizia amministrativa - Procedura - Spese di giudizio – Cessata la materia del contendere per improcedibilità del ricorso - Condanna per soccombenza virtuale – Ammissibilità.
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2. Espropriazione per pubblica utilità - Procedimento - Atti espropriativi - Termini - Proroga – Art. 13 L. 25 giugno 1865 n.2359 – Motivazione- Complessità della procedura indennitaria - Illegittimità – Sussiste- Ragioni.
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1. Quando il giudizio amministrativo si concluda con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità del ricorso, è consentito ugualmente al giudice di verificare la fondatezza delle pretese dedotte, al fine di pervenire, secondo l'esito di tale esame, alla condanna alle spese del giudizio a carico della parte che, se il processo fosse continuato, sarebbe risultata soccombente in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
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2. I provvedimenti di proroga dei termini per il compimento delle espropriazioni ai sensi dell’articolo 13 L. 25 giugno 1865 n.2359 sono viziati se motivati con riferimento alla complessità della procedura inerente la liquidazione dell’indennità espropriativa, posto che la suddetta disposizione ha previsto che l’autorità espropriante puo’ prorogare i termini per il compimento dell’espropriazione “per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- SEZIONE II –
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti nn.9049/97, 5739/98, 7328/99, 11774/2000 proposti da
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Pacini Pierina, Pacini Celeste, Pacini Maddalena, Pacini Raffaele e Montessi Ortenzia tutti rappresentati e difesi dall’Avv.to Paola Conticiani ed elettivamente domiciliati in Roma, nello studio della stessa, largo Messico n.7
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CONTRO
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Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliato;
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con l’atto di intervento in giudizio ad adiuvandum nel solo ricorso n. 11774 del 2000, del Comune di Tuscania in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.to Roberto Delfino del foro di Viterbo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Buccari n.11 presso lo studio legale dell’Avv.to Fabrizio De Lorenzo;
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PER L’ANNULLAMENTO
Quanto al ricorso n.9049 del 97,
del DM del 30.12.1996 con il quale il Ministro pro tempore per i Beni Culturali ed Ambientali ha prorogato di un anno i termini dell’esproprio dei terreni di proprietà delle ricorrenti e del DM del 31.12.1993 con il quale il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha dichiarato la pubblica utilità degli immobili in questione nonchè la indifferibilità ed urgenza della loro occupazione;
quanto al ricorso n.5739/98,
del DM del 19 dicembre 1997 con il quale il DG dell’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali ha prorogato di un ulteriore anno i termini per il compimento dell’esproprio; di ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale ivi inclusi i DM del 30 dic. 1996 e del 31 dic. 1993 con i quali il Ministero ha rispettivamente disposto una precedente proroga dei termini e dichiarato la pubblica utilità e l’urgenza ed indifferibilità dei lavori;
quanto al ricorso n.7328 del 1999 del DM del 21 dic. 1998 con il quale il DG dell’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Divisione IV, U.O. IV del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha prorogato di un ulteriore anno i termini per il compimento dell’esproprio; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi inclusi i DM del 19 dic. 1997, del 30 dic. 1996 e del 31 dic. 1993 con i quali il Ministero ha rispettivamente disposto due precedenti proroghe dei termini e dichiarato la pubblica utilità e l’urgenza ed indifferibilità dei lavori;
quanto al ricorso n.11774 del 2000,
del DM del 23 dic. 1999 con il quale il DG dell’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Div. IV del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha prorogato di un ulteriore anno i termini per il compimento dell’esproprio; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi inclusi il DM del 21 dic. 1998, del 19 dic. 1997, del 30 dic. 1996 e del 31 dic. 1993 con i quali il Ministero ha rispettivamente disposto tre precedenti proroghe dei termini e dichiarato la pubblica utilità e l’urgenza ed indifferibilità dei lavori;
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Visti i ricorsi con la relativa documentazione;
Visti i motivi aggiunti nel ricorso n. 9049 del 1997;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 6.6.2007 – relatore il dottor Roberto Capuzzi –l'avv.to Conticiani per i ricorrenti;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. I quattro ricorsi devono essere riuniti ai fini di una unica decisione in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi.
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2. I ricorrenti sono proprietari di alcune aree situate in Tuscania, in località Peschiera, dove si trova una necropoli con tombe a camera databili intorno al VI sec. a. C. .
Con nota del 16 agosto 1989 prot. 7464 l’Amministrazione ha comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedura espropriativa la quale veniva successivamente formalizzata con atto a firma del Sovrintendente, notificato agli interessati il 24 marzo 1990, nel quale il medesimo Sovrintendente chiedeva al Ministro BB.CC di procedere all’emissione del provvedimento.
L’Amministrazione non adottava alcun provvedimento sia in ordine all’espropriazione, sia in ordine alla occupazione d’urgenza, continuando di fatto ad occupare i terreni di proprietà dei ricorrenti fino a che agli stessi è stata notificata, in data 10 maggio 1993, la nota del 19 aprile 1993 prot. 3581 con la quale la Sovrintendenza archeologica per l’Etruria Meridionale chiedeva al Ministero dei BBCC una nuova dichiarazione di pubblica utilità per procedere all’esproprio delle aree.
Con nota del 28 nov. 1994 prot. 12663 il Ministero dei BBCC ha comunicato ai ricorrenti che la relativa indennità di esproprio era stata stabilita in base ai valori agricoli correnti.
Senonchè, il Ministero, con Decreto del 30 dic. 1996 disponeva la proroga di un anno con decorrenza dal 31 dic. 1996 dei termini per il compimento dell’esproprio di cui al DM 31 dic. 1993, provvedimento quest’ultimo di dichiarazione di pubblica utilità e di impegno di spesa inerente l’esproprio e l’occupazione permanente degli immobili.
La proroga veniva disposta in ragione del fatto che per la complessità della procedura inerente la liquidazione delle indennità espropriative non era stato possibile perfezionare l’esproprio stesso entro il limite di tempo stabilito con il DM 31 dic. 1993.
Avverso il provvedimento di proroga e gli altri atti della procedura espropriativa i ricorrenti hanno proposto ricorso n.9049 del ‘97 al TAR Lazio che con ordinanza n.1787 del 30 luglio 1997 accoglieva la domanda cautelare.
Successivamente i ricorrenti depositavano motivi aggiunti al ricorso avverso il contenuto del DM 31 dic. 1993.
Avverso la ordinanza di cui sopra l’Amministrazione dei Beni Culturali proponeva appello che veniva respinto con ordinanza del 23 gennaio 1998 n.154 della Sesta Sez. del CdS.
Tuttavia il Ministero con DM in data 19 dic. 1997 prorogava i termini per il compimento dell’esproprio di cui al DM 30.12.1996 e cio’ in quanto per il contenzioso venutosi a determinare nei confronti della procedura espropriativa non era stato possibile perfezionare l’esproprio entro il limite di tempo stabilito con il citato DM 30.12.1996.
Avverso tale atto i ricorrenti presentavano il ricorso R.G. n.5739 del 1998 con contestuale domanda cautelare che veniva accolta con ordinanza della medesima Sezione II bis, del 3 giugno1998 n. 1382.
Ma l’Amministrazione adottava un terzo provvedimento con DM del 21 dic. 1998 anch’esso sospeso dalla Seconda Sezione del TAR Lazio con ordinanza n.1676 del 1999 del 9 giugno 1999.
Ancora il Ministero adottava una quarto provvedimento con DM 23 dic. 1999 anch’esso impugnato con il ricorso 11774 del 2000 e sospeso in via cautelare con ordinanza n.7721 del 2000.
I motivi dedotti nei vari ricorsi sono riconducibile alla violazione di legge, in particolare dell’art.13 della legge 25 giugno 1865 n.2359 ed all’eccesso di potere sotto svariati profili ed illegittimità derivata.
Si è costituito il Ministero dei Beni Culturali contestando le varie argomentazioni difensive sostenute.
Si è costituito ad adiuvandum, nel solo ricorso n.11774 del 2000 il Comune di Tuscania.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 6.6.2007.
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3. Tanto premesso i ricorrenti hanno dichiarato alla udienza di trattazione del 6 giugno 2007, a mezzo del proprio legale, di non avere più interesse alla pronunzia di merito in ordine ai gravami attesa la natura temporanea dei quattro decreti di proroga dei termini di espropriazione impugnati, termini allo stato definitivamente spirati.
La difesa dei ricorrenti ha tuttavia insistito per una condanna alle spese dell’Amministrazione da valutare tenendo conto del comportamento tenuto dalla stessa nell’intera vicenda che ha reiterato i Decreti di cui è questione anche a fronte delle pronunzie cautelari di sospensione pronunziate dal TAR e confermate dal giudice di appello.
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4. Al riguardo ricorda la Sezione che quando il giudizio amministrativo si concluda con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità del ricorso, è consentito ugualmente al giudice di verificare la fondatezza delle pretese dedotte, al fine di pervenire, secondo l'esito di tale esame, alla condanna alle spese del giudizio a carico della parte che, se il processo fosse continuato, sarebbe risultata soccombente in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale (ex plurimis, Cons. Stato, VI, 3467, 25 giugno 2002).
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5. Venendo quindi alle censure dedotte nei quattro ricorsi ai soli fini della condanna alle spese, ritiene la Sezione che i provvedimenti di proroga dei termini per il compimento delle espropriazioni sono viziati in quanto motivati con riferimento alla complessità della procedura inerente la liquidazione dell’indennità espropriativa.
Tale circostanza non avrebbe potuto costituire legittima motivazione per disporre la proroga ai sensi dell’articolo 13 della legge 25 giugno 1865 n.2359.
Infatti, la disposizione di cui sopra ha previsto che l’autorità espropriante puo’ prorogare i termini per il compimento dell’espropriazione “per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari.”
La giurisprudenza ha chiarito che “ai sensi dell' art. 13 L. 25 giugno 1865 n. 2359, costituiscono valide ragioni per la proroga dei termini per l' espropriazione quelle che non dipendono dalla volontà dell' Ente espropriante e quelle aventi il loro fondamento in obiettive difficoltà che si frappongono al compimento degli atti espropriativi, nel senso che tali ragioni, mentre impediscono il regolare corso del procedimento, non possono essere altrimenti superate, non offrendo l' ordinamento, a questi fini, idoneo strumento giuridico, con la conseguenza che l' interesse pubblico inerente alle acquisizioni coattive degli immobili non può trovare soddisfacimento nei termini prestabiliti “( Cfr. IV, Sez. 21 dicembre 1985 n. 810).
In ogni caso è illegittimo il provvedimenti di proroga dei termini di cui all’art. 13 legge 25 giugno 1865 n.2359 con riferimento alla incertezza sulla normativa in merito alla relativa indennità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 dic. 1991 n.1078) anche tenuto conto che è consentita la definizione dei procedimenti ablatori e di conseguenza, il completamento dei lavori indipendentemente dalla determinazione e dal pagamento dell’indennità di esproprio.
Significativo poi il fatto che già dal 1994 la Sovrintendenza Archeologica per la Etruria Meridionale aveva stabilito la indennità in questione.
Essa infatti, con nota del 28 nov. 1994 aveva comunicato agli interessati che, dopo l’ordinanza emessa dalla Prefettura di Viterbo in data 20 settembre 1994, relativa all’esecutorietà del piano di esproprio dell’area archeologica in questione, “l’indennità di esproprio è stata stabilita in base ai valori agricoli correnti”.
Pertanto, la motivazione richiamata dall’Amministrazione nei Decreti Ministeriali impugnati appare oltre che illegittima per violazione della norma di riferimento, del tutto pretestuosa.
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6. In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In relazione all’andamento della vicenda contenziosa ed alla attività difensiva espletata dai ricorrenti nei quattro giudizi anche nelle fasi cautelari in primo e secondo grado, spese ed onorari vengono posti a carico dell’Amministrazione nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00).
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti come in epigrafe, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l’Amministrazione alle spese ed onorari dei giudizio a favore dei ricorrenti nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.6.2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Roberto CAPUZZI Presidente rel.
Dr. Silvetro Maria RUSSO Consigliere
Dr. Giampiero LO PRESTI Consigliere
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