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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 29 maggio 2007 n. 821
A. Radesi Pres. G. Lo Presti Est.
E. Ceraolo ed altri (Avv.ti A. Antichi e F.M. Pozzi) contro il Comune di Orbetello (non costituito)


Edilizia ed urbanistica – Provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime - Debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione e ripristino - Mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione - Impedisce la decorrenza del termine di novanta giorni previsto per il ripristino - Successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza - Illegittimità

Il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, in quanto avvinti da un nesso procedimentale imprescindibile. Ne consegue che la mancata notificazione dell’atto presupposto (ordinanza di demolizione) impedisce la decorrenza del termine di novanta giorni previsto per il ripristino dello stato dei luoghi, cosicché è da ritenersi illegittimo il successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza non preceduto da rituale notificazione della relativa ordinanza di ingiunzione a demolire


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 821 REG. SENT.
ANNO 2007
N. 1224 REG. RIC.
ANNO 1994

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE -

 


ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1224/1994 proposto da

 

CERAOLO EDOARDO, CICCOTTI LOREDANA, MANUELA e RICCARDO, quali eredi di CICCOTTI GABRIELE, SCARPONI UMBERTO, MILANI NEDA, CERULLI LUCIANA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Antichi e Francesco Massimo Pozzi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Firenze, Lungarno A. Vespucci 20,

 

c o n t r o

 

- il COMUNE DI ORBETELLO, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio

 

P E R L’A N N U L L A M E N T O
dell’ordinanza sindacale n. 439, in data 3.1.1994, con la quale si accertava l’inottemperanza ai sensi dell’art. 7 comma 4 della legge n. 47/85 all’ordine di demolizione delle opere abusive in essa descritte e di ripristino dello stato dei luoghi.

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 29 marzo 2007 il Consigliere Giampiero Lo Presti;
Uditi, per le parti, gli avvocati come indicati nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato quanto segue in

 

F A T T O E D I R I T T O

 

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Sindaco del Comune di Orbetello, indicato in epigrafe, di accertamento dell’inottemperanza al provvedimento recante l’ordine di demolizione e di ripristino dei luoghi relativo ad un abuso realizzato in loc. Tagliata del Comune di Orbetello, e disposta l’acquisizione dei beni al patrimonio comunale.
Questi i motivi di impugnazione:
1) Violazione dell’art 7 della legge 47/85 e difetto di atto presupposto.
Assumono i ricorrenti che è stata omessa la notificazione ai signori Cicciotti e Ceraolo dell’ingiunzione a demolire, atto presupposto rispetto all’accertamento di inottemperanza.
2) Violazione dell’art. 7 legge 47/85 per incidenza del provvedimento impugnato su soggetti estranei all’abuso.
Si sostiene che le signore Milani Neda, Cerulli Luciana e Perosi Nella fossero estranee agli abusi contestati, sebbene comproprietarie dell’area; cosicché non avrebbero potuto essere destinatarie degli effetti del provvedimento impugnato.
3) Violazione dell’art 7 della legge 47/85 eccesso di potere per difetto di istruttoria, per non essere stata individuata, al momento dell’accertamento di inottemperanza, l’area di pertinenza delle res abusive.
Il Comune di Orbetello, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, - come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa dei ricorrenti in vista dell’udienza di discussione del ricorso, - va rilevato in punto di fatto che, conformemente a quanto asserito in ricorso, l’accertamento di inottemperanza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 comma 4 della legge 47/85, è stato preceduto dalla notificazione dell’ingiunzione a demolire, di cui al medesimo art. 7 citato, soltanto nei confronti del sig. Scarponi Umberto, mentre gli altri ricorrenti avevano precedentemente ricevuto la notificazione soltanto di una diffida a demolire ai sensi della legge n. 10/77.
Ne consegue la fondatezza del primo motivo di gravame
Infatti il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, in quanto avvinti da un nesso procedimentale imprescindibile (Consiglio Stato , sez. V, 26 maggio 2003, n. 2850); la mancata notificazione dell’atto presupposto (ordinanza di demolizione) impedisce la decorrenza del termine di novanta giorni previsto per il ripristino dello stato dei luoghi, cosicché è da ritenersi illegittimo il successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza non preceduto da rituale notificazione della relativa ordinanza di ingiunzione a demolire (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 09 novembre 1998, n. 1595; Tar Catania III, 20.6.1991 n. 229).
Sono invece infondati gli ulteriori motivi di gravame.
In primo luogo va osservato che il provvedimento impugnato può mantenere la sua efficacia in maniera soggettivamente limitata ai comproprietari che abbiano ricevuto rituale notificazione dell’ordinanza di demolizione – nei limiti della quota della comproprietà – in virtù del principio di conservazione degli effetti dell’atto amministrativo.
Inoltre, la circostanza che nel verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ex art. 7 l. 28 febbraio 1985 n. 47 sia stata omessa l'individuazione esatta dell'area da acquisire al patrimonio comunale non comporta l'illegittimità dell'accertamento ma soltanto l'impossibilità, per il Comune, di procedere alla immissione nel possesso e alla trascrizione nei registri immobiliari; nulla vieta infatti - in mancanza di espressa previsione legislativa - che il Comune possa procedere, in un secondo tempo, all'individuazione dell'area oggetto di acquisizione ai fini dell'immissione nel possesso e della trascrizione. (Tar Lazio Latina 18.2.1992 n. 102).
Il ricorso va dunque accolto nei limiti di quanto sopra esposto; va conseguentemente pronunciato l’annullamento dell’atto impugnato limitatamente a quanto disposto nei confronti dei ricorrenti Ceraolo Edoardo, Milani Neda, Cerulli Luciana e degli eredi di Cicciotti Gabriele.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio in considerazione della parziale soccombenza.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di quanto indicato in parte motiva.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 29 marzo 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Avv. Angela RADESI - Presidente
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere
Dott. Giampiero LO PRESTI - Consigliere, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 MAGGIO 2007
Firenze, lì 29 maggio 2007



 

 
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