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T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 11 maggio 2007 n. 205
R. Speca – Presidente, F. Mattei – Estensore
COMUNE DI PIZZOFERRATO (avv. ti D. Peschi e C. D'Alessandro) c. l’ENTE PARCO NAZIONALE MAIELLA (avv.ti F. Iannotta, G. Iannotta e A. Gentileschi)


1. Pubblica Amministrazione – Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio – Natura sostanziale – Conseguenza.

 

2. Ambiente e territorio – Parchi e aree naturali protette – Poteri dell’Ente parco – In caso di carenza e/o difformità dal nulla osta dell’ente parco – Art. 29 della L. 6 dicembre 1991 n. 394.

 

3. Ambiente e territorio – Parchi e aree naturali protette – Poteri dell’Ente parco – Nulla osta – 13 della L. 6 dicembre 1991 n. 394 - Fattispecie.

 

4. Ambiente e territorio – Parchi e aree naturali protette

1. L’obbligo della P.A. di provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento nei riguardi di soggetti nei cui confronti il provvedimento sia destinato a produrre effetti diretti pregiudizievoli deve configurarsi in senso sostanziale e non formale e, dunque, sussistente ogni qualvolta l’Amministrazione, in relazione ad un procedimento semplice o complesso, possa beneficiare della partecipazione del privato, mediante l’acquisizione di un suo contributo e non anche nelle ipotesi, peraltro comprovate dall’Ente resistente ex art. 21 octies, in cui il provvedimento sarebbe stato in ogni caso adottato, in ragione delle violazioni accertate. ù

 

2. L’art. 29 della L. 6 dicembre 1991 n. 394, recante la legge quadro sulle aree protette - secondo cui il legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta, qualora venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione delle specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere - prevede un provvedimento avente una carattere di immediatezza che non consente, proprio in quanto tale, ulteriori tempi per poter procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241. (1)

 

3. Le autorizzazioni e le concessioni inerenti ad interventi od opere che siano svolte all’interno dell’ambito territoriale dell’Ente Parco Nazionale della Maiella, a norma dell’art. 13 della L. 6 dicembre 1991 n. 349, devono essere assentite mediante specifico nulla osta (nella specie il Comune aveva eseguito, senza il previo nulla osta dell’Ente parco, l’apertura ex novo di una pista della lunghezza di m. 500 e larghezza di m. 3, utilizzata da un trattore cingolato munito di rimorchio per l’esbosco del materiale legnoso proveniente dai lavori di miglioramento boschivo e che 7 (sette) piante di cerro e faggio erano state scortecciate, danneggiate dall’utilizzo del trattore cingolato munito di rimorchio utilizzato per i lavori di esbosco). (2)

 

4. A norma degli artt. 5, comma 3, e 6 del D.P.R. 5.6.1995, recante “Istituzione del Parco Nazionale della Maiella”, all’Ente parco compete l’autorizzazione di interventi relativi all’apertura di nuove piste forestali. (3)

 

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(1-3) Non constano precedenti in termini in questa Rivista. (A. Fac.)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 655 del 2005, proposto da:
COMUNE DI PIZZOFERRATO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diana Peschi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avvocato Cinzia D'Alessandro in L'Aquila, via Tre Marie n. 6;

contro



l’ENTE PARCO NAZIONALE MAIELLA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Iannotta, Gregorio Iannotta, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Alessandro Gentileschi in L'Aquila, Vico Picenze, n. 25;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza dell’Ente parco nazionale della Maiella n. 1/2005 del 1° giugno 2005 di sospensione delle opere eseguite dalla parte ricorrente in assenza dell’Ente Parco e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale della Maiella.
Vista l’ordinanza cautelare adottata nella Camera di consiglio del 7 dicembre 2005, con la quale è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Viste le memorie depositate dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla Camera di consiglio del 20.4.2006, il dott. Fabio Mattei.
Uditi i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con atto (n. 655/2005), notificato in data 11 ottobre 2005, il Comune di Pizzoferrato ha adito questo Tribunale per l’annullamento dell’ordinanza n. 1/2005 del 1° giugno 2005 del Direttore generale dell’Ente Parco Nazionale della Maiella, indicata nell’epigrafe, con la quale è stata ordinata alla parte ricorrente l’immediata sospensione degli interventi ivi descritti, nonché l’immediato ripristino, a proprie spese in solido con altri soggetti coobbligati in solido, dello stato dei luoghi.
Il Comune di Pizzoferrato riferisce di essere stato autorizzato all’esecuzione di un intervento di conversione all’alto fusto di un bosco ubicato in località Cascerie nell’ambito territoriale del Comune di Montenerodomo ma di sua proprietà, affidato alla Società cooperativa Eco.r a r.l..
Avverso l’ordinanza (n. 1/2005), in epigrafe menzionata, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:
a) Mancata notificazione degli atti che costituiscono il presupposto dell’ordinanza oggetto della presente impugnativa, ossia dei sommari processi verbali nn. 2 e 4 rispettivamente del 28.7.2004 e del 2.9.2004, redatti dagli agenti del Comando stazione forestale di Pizzoferrato, secondo cui sarebbe stata realizzata ex novo una pista lunga metri 500 e larga metri 3, per consentire l’esecuzione dei suddetti lavori, ed in particolare il transito di un trattore cingolato munito di rimorchio per l’esbosco di materiale legnoso proveniente dai lavori di miglioramento boschivo eseguiti dalla Società cooperativa ECO.R. a r.l., senza preventivo rilascio da parte dell’Ente Parco di apposito atto abilitativo, con danneggiamento mediante scortecciamento di n. 7 piante di cerro e di faggio.
b) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, atteso che l’impugnata ordinanza non sarebbe stata preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, né dalla preventiva notificazione dei succitati processi verbali nn. 2 e 4, degli scritti difensivi presentati dalla Società cooperativa esecutrice dei lavori, dell’ordinanza n. 5/2005.
c ) Carenza di competenza del parco Nazionale della Maiella ad adottare l’ordinanza di sospensione e di rimessione in pristino odiernamente impugnata, stante la competenza esclusiva dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste della Regione Abruzzo ad emettere tale ordinanza il quale avrebbe con verbale del 15.11.2002 previsto la realizzazione di un tracciato per l’esecuzione dei lavori e l’utilizzazione di mezzi cingolati.
Asserisce, altresì, di non aver proceduto all’apertura di una pista forestale dalle predette dimensioni, ma di aver realizzato solo un tracciato tortuoso tra le piante esistenti, senza alcuna movimentazione di terra mediante mezzi meccanici.
d) Eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, posto che l’Ente Parco nell’ordinanza impugnata avrebbe utilizzato la locuzione tracciato percorribile con mezzi meccanici, e non di una pista ex novo come asserito dallo stesso.
Si è costituito in giudizio l’Ente Parco Nazionale della Maiella che con memoria depositata in atti il 23 novembre 2005 ha controdedotto ai motivi di doglianza, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con il primo motivo di doglianza il Comune di Pizzoferrato lamenta l’omessa notificazione degli atti presupposti dell’ordinanza oggetto della presente impugnativa, ossia dei sommari processi verbali nn. 2 e 4 rispettivamente del 28.7.2004 e del 2.9.2004, redatti dagli agenti del Comando stazione forestale di Pizzoferrato, secondo cui sarebbe stata realizzata ex novo una pista lunga metri 500 e larga metri 3, per consentire l’esecuzione dei suddetti lavori ed in particolare il transito di un trattore cingolato munito di rimorchio per l’esbosco di materiale legnoso proveniente dai lavori di miglioramento boschivo eseguiti dalla Società cooperativa ECO.R. a r.l. senza preventivo rilascio da parte dell’Ente Parco di apposito atto abilitativo, con danneggiamento mediante scortecciamento di n. 7 piante di cerro e di faggio, deducendo che a tale omissione conseguirebbe la nullità dell’ordinanza impugnata.
Il motivo di ricorso non è suscettibile di positiva definizione, posto che l’Ente Parco ha ritualmente provveduto a notificare ai soggetti ivi indicati, tra cui l’Amministrazione ricorrente, in qualità di committente dei lavori, l’ordinanza di cui all’epigrafe, dispositiva della sospensione dei lavori e della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto atto finale della sequenza procedimentale nel corso della quale erano state accertate le violazioni descritte nei processi verbali sopra citati.
Alcun obbligo da parte dell’Amministrazione può dunque ritenersi configurabile in relazione alla pretesa notificazione degli atti presupposti all’ordinanza odiernamente impugnata, posto che il provvedimento pregiudizievole e lesivo della sfera giuridica soggettiva dei destinatari – ossia l’ordinanza impugnata – è stato ritualmente notificato al Comune, non potendosi ragionevolmente pretendere che l’Ente Parco procedesse alla notificazione di tutti gli atti prodromici al provvedimento innanzi citato, i quali ben potevano essere acquisiti dalla parte ricorrente mediante gli strumenti giuridici messi a disposizione dall’ordinamento giuridico; né alcun obbligo poteva ritenersi sussistente nei confronti dell’Ente Parco in merito alla notificazione dell’ordinanza ingiunzione n. 5 in quanto provvedimento diverso da quello impugnato ed appartenente ad altro iter procedimentale, con differenti destinatari.
Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Pizzoferrato si duole della omessa comunicazione di avvio del procedimento prodromico all’adozione dell’ordinanza n. 1/2005.
Tale censura non è suscettibile di positiva definizione.
Occorre, in proposito, osservare che l’ordinanza oggetto di impugnativa è stata adottata in ragione dell’accertata realizzazione, senza la preventiva autorizzazione, di una nuova pista forestale e dello scortecciamento di n. 7 piante, tale da comprometterne lo stato vegetativo.
Orbene, secondo il Collegio l’obbligo della P.A. di provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento nei riguardi di soggetti nei cui confronti il provvedimento sia destinato a produrre effetti diretti pregiudizievoli deve configurarsi in senso sostanziale e non formale e dunque, sussistente ogni qualvolta l’Amministrazione in relazione ad un procedimento semplice o complesso possa beneficiare della partecipazione del privato, mediante l’acquisizione di un suo contributo e non anche nelle ipotesi, peraltro comprovate dall’Ente Parco ex art. 21 octies, in cui il provvedimento sarebbe stato in ogni caso adottato, in ragione delle violazioni accertate con i verbali nn. 2 e 4, innanzi menzionati.
Deve, altresì, rilevarsi che l’ordinanza de qua risulta essere stata adottata ex art. 29 della legge n. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”, a norma del quale “Il legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta, qualora venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione delle specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere”.
Trattasi, pertanto, di provvedimento previsto ex lege con carattere di immediatezza che non consente proprio in quanto tale ulteriori tempi per poter procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Senonchè, con riferimento alla fattispecie in giudizio, è da escludersi che l’apporto che avrebbe potuto fornire il Comune ricorrente nel contraddittorio procedimentale sarebbe potuto essere influente ai fini della determinazione finale.
Con il terzo motivo di doglianza l’Amministrazione comunale lamenta l’illegittimità per incompetenza dell’ordinanza n. 1/2005 in quanto adottata dall’Ente Parco e non dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste della Regione Abruzzo.
Asserisce, altresì, di non aver proceduto all’apertura di una pista forestale delle predette dimensioni, ma di aver realizzato solo un tracciato tortuoso tra le piante esistenti, senza alcuna movimentazione di terra mediante mezzi meccanici.
La censura non è meritevole di accoglimento.
A tale proposito, il Tribunale non può fare a meno di rilevare che l’ordinanza oggetto della presente impugnativa risulta essere stata adottata sulla base di articolati presupposti di fatto e correlate motivazioni.
In particolare, nel preambolo del provvedimento odiernamente gravato sono richiamati i verbali nn. 2 e 4 del 14.9.2004 redatti dagli agenti del Comando Stazione Forestale di Pizzoferrato, con i quali è stato rispettivamente accertato, in data 28 luglio 2004, “l’apertura di una pista ex novo della lunghezza di m. 500 e larghezza di m. 3, utilizzata da trattore cingolato munito di rimorchio per l’esbosco del materiale legnoso proveniente dai lavori di miglioramento boschivo eseguiti dalla soc. coop. Eco.r a r.l. di Roio del Sangro (CH), senza autorizzazione del Parco naz. Maiella”, e che “n° 7 (sette) piante di cerro e faggio sono state scortecciate, danneggiate dall’utilizzo di un trattore cingolato munito di rimorchio di proprietà e utilizzato dal trasgressore per i lavori di esbosco eseguiti dalla soc. coop. Eco.r a r.l.”.
Dalla succitata ordinanza n. 1/2005, in epigrafe indicata, risulta, altresì, essere stata realizzata una nuova opera di mobilità consistente nella “apertura di una nuova pista forestale lunga 550 metri e larga 3 metri utilizzata da un trattore cingolato munito di rimorchio per l’esbosco del materiale legnoso proveniente dai lavori di cui trattasi eseguita all’interno del bosco, per la maggior parte fuori dalla zona autorizzata al taglio, mediante movimenti di terra sulla quale sono evidenti i segni delle unghiate prodotti da mezzo meccanico, probabilmente escavatore utilizzato a tale fine. Tale operazione ha causato in più punti un abbassamento del soprassuolo di circa 70/80 cm e distrutto numerosi apparati radicali ivi presenti ed il danneggiamento di sette piante tra cerro e faggio che risultano per effetto di tale passaggio scortecciate, compromettendone lo stato vegetativo”.
Occorre, al riguardo, osservare che le autorizzazioni e le concessioni inerenti ad interventi o opere che siano svolte all’interno dell’ambito territoriale dell’Ente Parco Nazionale della Maiella, a norma dell’art. 13 della legge n. 349 del 1991, devono essere assentite mediante specifico nulla osta, nel caso di specie non rilasciato in riferimento alla tipologia ed alla natura degli interventi sanzionati con l’ordinanza odiernamente gravata.
Quest’ultimi, in ragione della descrizione riportata in particolare nel verbale n. 2/04, sono rappresentati da un’apertura di una pista ex novo di dimensioni di 500 metri di lunghezza e di 3 metri di larghezza utilizzata da un trattore cingolato munito di rimorchio, ossia da un mezzo di trasposto del materia legnoso differente rispetto a quello assentito dall’Ente parco atto del 13 settembre 2004.
Giova, altresì, rilevare che, a norma degli artt. 5, comma 3, e 6 del D.P.R. 5.6.1995, recante “Istituzione del Parco Nazionale della Maiella”, all’Amministrazione resistente compete l’autorizzazione di interventi relativi all’apertura di nuove piste forestali, e dunque anche della pista rilevata nel sommario processo verbale redatto dagli agenti del Comando Stazione Forestale, nel caso di specie non oggetto di alcun preventivo provvedimento di assenso da parte dell’Ente Parco medesimo, e che, a norma del succitato art. 29, all’Ente Parco spetta disporre l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordinare in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione delle specie vegetali o animali dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta, qualora venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta.
Con l’ultimo motivo di doglianza i ricorrenti lamentano che nel preambolo dell’ordinanza oggetto della presente impugnativa l’Ente parco avrebbe asserito la realizzazione di un tracciato e non di una nuova pista, di fatto smentendo quanto affermato dagli agenti del Corpo forestale nei predetti verbali.
Il motivo di ricorso non è suscettibile di positiva definizione.
Osserva il Collegio che l’ordinanza n. 1 del 2005 enuncia chiaramente che la realizzazione della nuova opera di mobilità realizzata consiste nell’apertura di una nuova pista forestale delle anzidette misure, eseguita mediante movimenti di terra su cui sono evidenti i segni delle “unghiate” prodotte da mezzo meccanico, probabilmente un escavatore.
Orbene, il fatto che l’Autorità emanante l’ordinanza di cui all’epigrafe, abbia utilizzato il termine “tracciato” in luogo di “pista” nella diffusa premessa della parte dispositiva del provvedimento, non può ritenersi contraddittorio rispetto alle affermazioni rese dagli agenti del Corpo forestale nel verbale n. 2/2004 inerenti alla realizzazione di una nuova pista destinata al trasporto del materiale legnoso, posto che l’Ente ha precisato che, indipendentemente dalla dizione terminologica formale, l’apertura di un tracciato percorribile con mezzi meccanici, in quanto alterazione innovativa dell’assetto pregresso, non può che essere soggetta a nulla osta poiché ricompresa nella previsione normativa di cui all’art. 6 dell’allegato A al d.P.R. 5.6.1995, istitutiva dell’Ente parco resistente, dispositiva del divieto di aprire nuove piste, che nel caso di specie risultano aver comportato in più punti un abbassamento della quota originaria del suolo pari a 70/80 cm., con conseguente distruzione di apparati radicali esistenti.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere, tuttavia, integralmente compensati fra le parti in causa.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa integralmente, fra le parti in causa, le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 20/04/2006 con l'intervento dei signori:
Rolando Speca, Presidente FF
Luciano Rasola, Consigliere
Fabio Mattei, Primo Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2007

 

 

 
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