T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 11 maggio 2007 n. 199
S. Balba – Presidente, F. Mattei – Estensore
M. B. (avv.ti F. Camerini, G. Della Riva) c. l’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA (Avv. dist. St.) |
|
1. Istruzione pubblica – Studi superiori – Università – Diplomi universitari esteri – Riconoscimento – Presupposti – Dichiarazione di valore – Non occorre - Ragioni.
|
| |
|
2. Istruzione pubblica – Studi superiori – Università – Diplomi universitari esteri – Riconoscimento – Istruttoria – Motivazione – Concrete ragioni del diniego - Necessità.
|
| |
|
3. Istruzione pubblica – Studi superiori – Università – Diplomi universitari esteri – Riconoscimento – Istruttoria – Riscontro formale – Insufficienza – Ragioni.
|
|
1. La “dichiarazione di valore”, prevista dall’art. 12, comma 1, lett. b) del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269, contenente informazioni in ordine all’effettivo conseguimento, alla natura, alla durata ed al valore degli studi compiuti e del titolo conseguito all’estero, prevista quale atto necessario ai fini del riconoscimento ex art. 170 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, non può che ritenersi abrogata a seguito dell’entrata in vigore della L. 11 luglio 2002 n. 148, ed in quanto tale non più invocabile dalle università quale presupposto indispensabile per il riconoscimento legale di un titolo accademico conseguito all’estero. (1)
|
| |
|
2. E’ carente di motivazione il provvedimento di diniego del riconoscimento di diploma universitario estero che ometta di esternare le concrete ragioni del denegato riconoscimento con specifico riguardo alla documentazione inerente agli studi intrapresi dal richiedente, e rappresentativi della necessaria acquisizione della dichiarazione anzidetta resa dall’Autorità consolare italiana. Ciò in quanto la valutazione demandata all’Amministrazione, implicante un’analitica e specifica comparazione tra i predetti elementi, non può che esplicarsi attraverso un approfondito esame mediante un procedimento di raffronto sostanziale.(2)
|
| |
|
3. Posto che, da un lato, il giudice amministrativo ha riconosciuto particolare rilievo alle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione e libertà di stabilimento comprendenti anche la mobilità studentesca (3) e, dall’altro, la sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2000 nella causa C-238/98, Hoesman, ha enunciato il principio secondo cui il criterio fondamentale a cui deve esser ispirata la valutazione per il riconoscimento del diploma universitario conseguito all’estero è comune ad entrambi e consiste nel rapporto tra le competenze attestate da quei diplomi e le cognizioni e le qualifiche richieste dalla norme nazionali per il conseguimento del corrispondente diploma, il riconoscimento del titolo accademico acquisito presso una università straniera, a norma delle disposizioni di cui all’art. 2 della L. 11 luglio 2002 n. 148, e la conseguente declaratoria di equipollenza non possono essere negati sulla base di mero un riscontro formale tra programmi, discipline d’esame e crediti formativi, bensì solamente a seguito di un indispensabile e prodromico confronto sostanziale inerente al contenuto delle singole discipline.
|
| |
|
_________________________________
(1) T.A.R. Abruzzo - L’Aquila – Sentenza n. 32/2005. V. anche CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza n. 376/2007; T.A.R. LAZIO – SEZIONE III bis – Sentenza n. 672/2005; T.A.R. EMILIA – ROMAGNA – BOLOGNA – SEZIONE I - Sentenza n. 524/2002.
Il Collegio ha, quindi, ritenuto, con riferimento al caso di specie, che “l’omessa allegazione all’istanza di riconoscimento presentata dal ricorrente della cosiddetta dichiarazione di valore, non trovando riscontro in specifiche disposizioni normative in ragione dell’intervenuta abrogazione normativa, non costituisce un elemento ostativo allo svolgimento da parte dell’Ateneo aquilano di autonome valutazioni inerenti la predetta comparazione scientifica finalizzata al riconoscimento in Italia del diploma di laurea conseguito presso l’istituzione universitaria statale straniera.”.
(2) Il diniego di riconoscimento era stato fondato sulla riscontrata incongruenza dei programmi e delle discipline d’insegnamento e dei crediti formativi relativi al diploma di laurea conseguito dal sig. B. presso l’Università estera con quelli corrispondenti del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria dell’Università di L’Aquila. Secondo il Collegio, “Tale supporto motivazionale rappresentato nella deliberazione del 5 aprile 2005 della Commissione equipollenza lauree del corso di laurea specialistica anzidetto, nonché recepito nel provvedimento rettorile in epigrafe indicato, non costituisce idonea, sufficiente ed adeguata rappresentazione dell’iter logico e giuridico seguito dall’Amministrazione, tale da far comprendere all’interessato le specifiche incompatibilità tra i programmi delle singole discipline d’esame ed i crediti formativi relative al diploma di laurea conseguito presso l’Università di Nis e quelli corrispondenti al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria istituito presso l’Università degli studi di L’Aquila.”
(3) Cfr., citate in motivazione, la raccomandazione del Consiglio dei Ministri della C.E. n. 89/49 CEE del 21.12.1988 e la direttiva n. 93/16/CE volta ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli posseduti dai cittadini degli Stati membri che esercitano l’attività medico dentistica. (A. Fac.) |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2005, proposto da: M. B., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Camerini, Gianluca Della Riva, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Francesco Camerini in L'Aquila, via S. Francesco di Paola, n. 19
contro
l’UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila e presso la stessa ope legis domiciliata in L'Aquila, Portici S. Bernardino
|
| |
|
nei confronti di
il Consiglio di struttura didattica del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Universita' degli studi di L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, la Commissione di equipollenza lauree presso il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Universita' degli studi di L'Aquila tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale sono ope legis domiciliati in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Rettore dell’Università degli studi di L’Aquila del 30.5.2005 rep. 1820-2005 con il quale è stata respinta la sua domanda di riconoscimento del diploma di laurea da lui conseguito presso l’Università di Nis in Serbia;
- della deliberazione del Consiglio di struttura didattica del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di L’Aquila del 26.4.2005 con la quale è stata affermata la necessità che la pratica doveva essere debitamente istruita dall’Autorità diplomatica competente, a garanzia degli studi effettuati dal ricorrente;
- della deliberazione del 5.4.2005 della Commissione equipollenza lauree della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di L’Aquila con la quale è stato affermato che la domanda di riconoscimento non risulta istruita dall’Autorità consolare italiana, l’incongruenza dei singoli insegnamenti e dei crediti sostenuti dal ricorrente presso l’Ateneo straniero con i corrispondenti programmi e crediti del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli studi di L’Aquila, con conseguente parere sfavorevole reso ai fini del preteso riconoscimento.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli di costituzione del Universita' degli studi L'Aquila.
Viste le memorie difensive, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.
Vista l’ordinanza n. 322 del 2005, adottata nella Camera di consiglio del 27 luglio 2005, con la quale è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Visto l’atto propositivo di motivi aggiunti.
Vista l’ordinanza n.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/02/2006 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto n. 403/2005 il sig. Massimo Bisi ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento del Rettore dell’Università degli studi di L’Aquila n. 1820-2005 in data 30 maggio 2005 con il quale è stato ritenuto non ammissibile il riconoscimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria conseguito presso l’Università di Nis (Serbia), nonché degli atti ad esso prodromici, in epigrafe indicati, tra cui la deliberazione del Consiglio della struttura didattica del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di L’Aquila del 26.4.2005 e la deliberazione del 5.4.2005 della Commissione equipollenza delle lauree presso la predetta Facoltà con la quale è stata affermata l’incongruenza tra i programmi delle singole discipline di insegnamento ed i relativi crediti formativi con quelli corrispondenti al corso di laurea specialistica e protesi dentaria dell’Ateneo aquilano, e conseguentemente espresso parere sfavorevole all’accoglimento dell’istanza di riconoscimento dell’equipollenza del titolo accademico conseguito dall’odierno ricorrente in Serbia presso l’Università di Nis.
2. Riferisce di aver presentato in data 5.8.2004 all’Università degli studi di L’Aquila domanda di riconoscimento del proprio diploma di laurea in stomatologia conseguito in data 19.10.1995 presso il succitato Ateneo serbo, e di aver all’uopo allegato dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di maturità del 28.7.2004, copia autenticata del diploma di laurea in stomatologia conseguito in data 19.10.1995 presso l’Università di Nis, con traduzione in lingua italiana del relativo contenuto, copia autenticata del certificato degli esami sostenuti presso quest’ultimo Ateneo anch’essa con relativa traduzione in lingua italiana, copia autenticata dell’attestato di superamento dell’esame di ammissione svolto in data 18.11.1995, copie autenticate del certificato di iscrizione, dell’attestato di frequenza, del certificato di frequenza e di superamento degli esami del 18.2.2004, dell’attestato di superamento della tesi di laurea, dei programmi di studio della Facoltà di medicina di Nis con traduzione in lingua italiana, delle note dell’Ambasciata l’Italia a Belgrado in data 28.8.2000 prot. n. 2738 e del 9.11.2000 prot n. 3706.
3. Riferisce che con nota del 24.8.2004 prot. n. 24456/U-2 l’Università degli studi di L’Aquila ha comunicato l’impossibilità di prendere in esame la suddetta stanza di riconoscimento in quanto carente della documentazione da rilasciarsi per il tramite dell’Autorità consolare italiana, costituita dalla cosiddetta dichiarazione di valore del diploma di laurea ai sensi della circolare ministeriale n. 30 del 23.6.1973, della conferma della regolarità della traduzione della documentazione sopra citata da lui presentata a corredo dell’istanza, nonché certificazione attestante l’effettivo soggiorno nel paese scelto per i propri studi per tutto il periodo corrispondente alla durata degli stessi sulla base dei visti di ingresso e di uscita dal Paese estero.
Afferma di aver adito, avverso la succitata nota del 24.8.2004, questo Tribunale che con sentenza n. 32/2005 ha accolto il proposto ricorso.
4. Espone, altresì, di aver sollecitato l’inizio di un nuovo procedimento di valutazione di equipollenza del titolo accademico conseguito presso l’Università di Nis, all’esito del quale sono stati adottati i provvedimenti, nell’epigrafe indicati, oggetto della presente impugnativa.
5. Avverso tali atti il sig. Bisi ha nuovamente adito questo Tribunale deducendo le seguenti censure:
a)Violazione e falsa applicazione degli artt.103 e 113 della Costituzione, dell’art. 33 della legge n. 1034 del 1971, violazione per falsa applicazione della sentenza T.A.R. L’Aquila, n. 32/2005; eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, atteso che i provvedimenti impugnati sarebbero contrastanti con il decisum di questo Tribunale (sentenza n. 32/2005), che aveva affermato che la domanda presentata dal sig. Bisi non doveva, ai fini del relativo esame, essere necessariamente sottoposta all’istruzione preventiva della rappresentanza di
plomatica italiana, non essendo necessaria l’allegazione della dichiarazione di valore.
b) Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 674 del 1924 ed in particolare dell’art. 18, nonché dei principi sulla costituzione del Consiglio della struttura didattica del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, in quanto costituitosi nella fattispecie in numero pari alla metà dei suoi componenti e non in maggioranza di quest’ultimi, come stabilito dall’art. 18 del R.D. n. 674, con conseguente illegittimità derivata del provvedimento rettorile, in epigrafe menzionato.
c) Eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione dell’art. 3, dell’art. 6, dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, posto che i provvedimenti impugnati sarebbero inficiati da evidente carenza motivazionale e dunque omessa indicazione delle ragioni sottese sia al richiesto intervento dell’Autorità consolare italiana, sia all’asserita incompatibilità tra i programmi ed i crediti relativi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Nis e quelli relativi al corrispondente corso di laurea istituito presso l’intimato Ateneo, nonché alla mancata menzione delle ragioni per le quali l’Amministrazione universitaria ha ritenuto di disattendere gli scritti e le osservazioni presentate dal sig. Bisi, ai fini del riconoscimento del suo titolo accademico conseguito all’estero, con evidente carenza d’istruttoria.
Deduce, altresì, la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, entrata in vigore antecedentemente alla data di adozione del provvedimento rettorile impugnato e dunque applicabile al caso di specie, in quanto non sarebbero state a lui anticipate le ragioni ostative all’accoglimento della sua istanza.
d)Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge 11.7.2002, n. 148, e dei RR.DD. nn. 1592/1933 e 1269/1938, difetto assoluto di incompetenza del Ministero degli esteri, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, del regolamento didattico d’Ateneo di cui al decreto n. 2001-0177 del 17.9.2001 e degli artt. 10 e 20, del regolamento didattico della Facoltà di medicina e chirurgia e degli artt. 13 e 26, del regolamento del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, attesa l’illegittimità della delega da parte dell’Ateneo al Ministero degli esteri, tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche, di effettuare attività istruttorie di competenza dell’Università.
e) Violazione del D.P.R. n. 445 del 2000 ed in particolare dell’art. 33, violazione per falsa applicazione della convenzione internazionale dell’Aia del 5.10.1961, ratificata con legge n. 1253 del 1966; falsa applicazione dell’art. 117 della Costituzione, posto che l’Ateneo non avrebbe ritenuto non affidabile il contenuto della documentazione esibita dal ricorrente a corredo della propria istanza in ragione della richiesta dichiarazione da parte dell’Autorità consolare con conseguente violazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 445 del 2000.
f) Violazione della Convenzione di Nizza del 17.12.1976, ratificata con legge n. 965 del 1980, con particolare riferimento agli artt. 1, 5, 6; violazione per falsa applicazione dell’art. 117 della Costituzione, atteso che la Repubblica Federale di Jugoslavia Serbia Montenegro sarebbe succeduta mediante apposita dichiarazione alla Repubblica Socialista di Jugoslavia che aveva aderito alla Convenzione di Nizza ed alla Convenzione di Parigi del 21.12.1979 entrambe ratificate dalla Repubblica italiana, con conseguente pari dignità dei titoli accademici dei Paesi membri e conseguente esclusione del problema attinente al valore del titolo conseguito presso un ateneo statale, quale quello di Nis della Repubblica Federale di Jugoslavia, nonchè illegittimità della richiesta di idoneità del predetto titolo in quanto completamente assimilabile a quello italiano corrispondente.
g) Violazione e falsa applicazione della Convenzione internazionale di Parigi ratificata con legge n. 376 del 1982, dell’art. 117 della Costituzione, del regolamento didattico d’Ateneo modificato conformemente al decreto ministeriale 3 agosto 2001, atteso che in violazione della succitata convenzione l’Università non avrebbe proceduto a rigettare l’istanza di riconoscimento del titolo accademico conseguito dal ricorrente presso l’Università di Nis senza svolgere una preventiva valutazione della documentazione da quest’ultimo presentata a relativo corredo.
h) Violazione del regolamento didattico d’Ateneo (decreto n. 2001-0177 del 17.9.2001) ed in particolale degli artt. 10 e 20, del regolamento didattico della Facoltà di medicina e chirurgia ed in particolare degli artt. 13 e 26, del regolamento del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, attesa l’espressa previsione in detti regolamenti della vigenza di trattati internazionali in materia di equipollenze di titoli accademici.
i) Violazione dell’art. 33 della Costituzione, violazione dei principi comunitari in materia di libera circolazione e delle disposizioni (artt. 43 e 47) del Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea; violazione della direttiva comunitaria n. 78/686, della raccomandazione del Consiglio della Comunità europee n. 89/48, della direttiva comunitaria n.92/51, omessa applicazione delle sentenze della Corte di Giustizia del 19.6.2003; violazione dell’art. 117 della Costituzione, attesa l’illegittimità degli atti impugnati in relazione alla normativa comunitaria in materia di riconoscimento di diplomi universitari.
l) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità, perplessità, atteso che il denegato riconoscimento non sarebbe sorretto da adeguata indicazione dell’iter logico e giuridico ad esso sotteso, né da una valutazione analitica istruttoria sulla dettagliata documentazione depositata dal ricorrente a corredo della propria istanza.
6. Si è costituita in giudizio l’Università degli studi di L’Aquila che ha chiesto il rigetto dei ricorso.
7. Con atto depositato in data 14.12.2005 il sig. Bisi ha proposto motivi aggiunti avverso:
a) la deliberazione del 20.9.2005 del Consiglio della struttura didattica del Corso di laurea specialistica con la quale, in accoglimento del parere espresso dalla Commissione equipollenza lauree, è stata respinta l’istanza di riconoscimento del titolo accademico conseguito dal ricorrente presso l’Università di Nis;
b) della deliberazione del 20.9.2005 della Commissione equipollenza lauree della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di L’Aquila che ha reso parere sfavorevole all’accoglimento della domanda di riconoscimento anzidetta;
c) della nota dell’Università degli studi di L’Aquila – Ufficio affari legali del 6.12.2005 prot. n. 43710, nonché delle note dell’8.8.2005 e del 1.12.2005.
DIRITTO
1. Osserva il Tribunale che con l’atto di ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. Bisi chiede l’annullamento:
a) del provvedimento del Rettore dell’Università degli studi di L’Aquila del 30.5.2005 rep. 1820-2005 con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento del diploma di laurea in stomatologia da lui conseguito presso l’Università di Nis in Serbia;
b) della deliberazione del Consiglio di struttura didattica del corso di laurea specialistica in odontoia-tria e protesi dentaria della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di L’Aquila con la quale è stata affermata la necessità che la pratica fosse debitamente istruita dall’Autorità di-plomatica competente, a garanzia degli studi effettuati dal ricorrente;
c) della deliberazione del 5.4.2005 della Commissione equipollenza lauree della Facoltà di medici-na e chirurgia dell’Università degli studi di L’Aquila con la quale è stato affermato che la domanda di riconoscimento non risulta istruita dall’Autorità consolare italiana, nonché l’incongruenza dei singoli insegnamenti e dei crediti sostenuti dal ricorrente presso l’Ateneo straniero con i corri-dpndenti programmi e crediti del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli studi di L’Aquila, con conseguente parere sfavorevole reso ai fini del preteso riconoscimento.
2. Con il primo motivo di ricorso il sig. Bisi lamenta che il provvedimento del Rettore dell’Università degli studi di L’Aquila di reiezione dell’istanza di riconoscimento del titolo accademico da lui conseguito presso l’Università di Nis (Serbia) sarebbe, unitamente alle prodromiche deliberazioni, in epigrafe indicate, fondato sulla circostanza che la domanda anzidetta non sia stata debitamente istruita dall’Autorità consolare italiana competente; si duole, altresì, del fatto che l’Università degli studi di L’Aquila non avrebbe provveduto, in conseguenza di detta carenza documentale, ad esaminare la documentazione didattica dallo stesso presentata e, dunque, a verificare la corrispondenza tra i programmi e le materie d’esame sostenute presso l’Università di Nis e quelli relativi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, istituito presso l’Ateneo aquilano.
Lamenta, infine, l’illegittimità dei richiamati provvedimenti per contrasto con la sentenza di questo Tribunale del 12.1.2005, n. 32.
3. La censura è meritevole di accoglimento.
4. Il Collegio ritiene, in primo luogo, dover rinviare a quanto disposto dal Rettore dell’Università degli studi di L’Aquila, che ha ritenuto non ammissibile l’istanza di riconoscimento del titolo accademico conseguito dal sig. Bisi, sulla base del “parere sfavorevole espresso in data 05.04.2005 dalla Commissione equipollenza lauree appositamente riunitasi per la valutazione della pratica del sig. Bisi, sia con riguardo alla carenza di documentazione che in relazione ai programmi delle singole discipline, considerati incongruenti con i corrispondenti programmi e crediti del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria dell’Università di L’Aquila”, nonché della “delibera del 26.4.2005 con la quale il Consiglio di Corso di Laurea, acquisito agli atti il parere sfavorevole della Commissione equipollenza, ribadiva comunque la necessità che la pratica fosse debitamente istruita dall’autorità italiana competente per territorio, a garanzia degli studi svolti” .
4.1 A tale riguardo, il Collegio osserva che il parere sfavorevole dalla Commissione equipollenza lauree in data 5.4.2005 è stato reso in quanto “ ….risulta che la pratica non è stata istruita dall’autorità consolare italiana a Nis. Inoltre esaminati analiticamente i programmi delle singole discipline d’insegnamento ed i relativi crediti formativi, si riscontra l’incongruenza di questi con i corrispondenti programmi e crediti del Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di L’Aquila”, e che il Consiglio di area didattica del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria in data 26 aprile 2005, in relazione alla suddetta istanza di riconoscimento ha ribadito “la necessità che la pratica venga debitamente istruita dall’autorità italiana competente per territorio, a garanzia degli studi svolti, pertanto si conferma l’eventuale ammissibilità al primo anni di Corso previo superamento della prova”.
4.2 Osserva, al fine del decidere, il Collegio che i succitati provvedimenti si rivelano, sotto il profilo della rappresentata necessità di preventiva istruttoria da parte dell’Autorità consolare italiana mediante rilascio della cosiddetta dichiarazione di valore (rectius “esposto documentato”) di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) del R.D. 1269/1938, inficiati dall’asserito vizio di legittimità.
A tale riguardo, il Tribunale non può esimersi dal riaffermare anche con riferimento al caso di specie, la mancata vigenza di disposizioni normative che, in materia di riconoscimento di titoli accademici conseguiti all’estero, prescrivano, quale presupposto necessario ai fini del riconoscimento di un titolo accademico conseguito all’estero, l’allegazione alla relativa istanza della cosiddetta “dichiarazione di valore” da parte dell’Autorità consolare territorialmente competente (T.A.R. L’Aquila n. 32/2005).
Discende da ciò che l’omessa presentazione della succitata dichiarazione di valore non può costituire un elemento ostativo all’esame da parte dell’Università, ai fini del citato riconoscimento, della corrispondenza scientifica dei programmi d’esame e dei crediti relativi al titolo di studio conseguito presso un’università straniera con quelli corrispondenti ad un corso di laurea istituito nel nostro ordinamento ed al primo assimilabile.
Il Collegio rinviando ad insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo, dal quale ritiene riguardo alla fattispecie in giudizio non doversi discostare, osserva che il potere riconosciuto alle università in materia di riconoscimento di diplomi universitari conseguiti all’estero deve essere esercitato, ex art. 2 della legge n. 148/2002, ed ai fini dello svolgimento di specifiche valutazioni di merito attinenti alla corrispondenza scientifica anzidetta, a prescindere dall’acquisizione della succitata dichiarazione di valore resa, per consuetudine, dall’Autorità diplomatica territorialmente competente, trattandosi di valutazione comparative di carattere prettamente scientifico tra programmi d’esame di corsi di laurea svolti all’estero e quelli relativi a corsi di laurea istituiti in Italia.
Tale dichiarazione prevista dall’art. 12, comma 1, lett. b) del R.D. n. 1269/1938, contenente informazioni in ordine all’effettivo conseguimento, alla natura, alla durata ed al valore degli studi compiuti e del titolo conseguito all’estero, quale atto necessario ai fini del riconoscimento ex art. 170 del R.D. n. 1592/1933, non può che ritenersi abrogata a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 148 del 2002, ed in quanto tale non più invocabile dalle università quale presupposto indispensabile per il riconoscimento legale di un titolo accademico conseguito all’estero.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, l’omessa allegazione all’istanza di riconoscimento presentata dal ricorrente della cosiddetta dichiarazione di valore, non trovando riscontro in specifiche disposizioni normative in ragione dell’intervenuta abrogazione normativa, non costituisce un elemento ostativo allo svolgimento da parte dell’Ateneo aquilano di autonome valutazioni inerenti la predetta comparazione scientifica finalizzata al riconoscimento in Italia del diploma di laurea conseguito presso l’istituzione universitaria statale straniera (in tal senso C. Stato, sez. VI, n. 376/2007; T.A.R. Lazio sez. III bis n. 672/2005; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, n. 524/2002).
5. Con il secondo motivo di ricorso si asserisce l’illegittimità della deliberazione del Consiglio della struttura didattica del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria in quanto adottata non in presenza della maggioranza dei componenti secondo quanto prescritto a norma dell’art. 18 del R.D. n. 674/1924.
Il motivo di ricorso non è suscettibile di positiva definizione, posto che dal verbale della riunione del 26 aprile 2005 dei n. 15 componenti detto Organo, n. 7 componenti risultano presenti e n. 4 assenti giustificati con conseguente raggiungimento del numero legale necessario ai fini dell’adozione della relativa deliberazione nell’epigrafe indicata.
6. Con il terzo motivo di ricorso il sig. Bisi lamenta la carenza motivazionale dei provvedimenti oggetto della presente impugnativa in quanto privi di idonea motivazione sottesa al denegato riconoscimento con specifico riguardo alla documentazione inerente agli studi intrapresi dallo stesso, e rappresentativi della necessaria acquisizione della dichiarazione anzidetta resa dall’Autorità consolare italiana.
6.1 La censura è suscettibile di positiva definizione.
6.2 Il Collegio, rinviando per quest’ultimo profilo di censura a quanto già espresso in merito al primo motivo di ricorso riguardo alla dichiarazione di valore, osserva che nei provvedimenti impugnati l’Amministrazione universitaria ha fondato il proprio diniego sulla base della riscontrata incongruenza dei programmi e delle discipline d’insegnamento e dei crediti formativi relativi al diploma di laurea conseguito dal sig. Bisi presso l’Università di Nis con quelli corrispondenti del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria dell’Università di L’Aquila.
Tale supporto motivazionale rappresentato nella deliberazione del 5 aprile 2005 della Commissione equipollenza lauree del corso di laurea specialistica anzidetto, nonché recepito nel provvedimento rettorile in epigrafe indicato, non costituisce idonea, sufficiente ed adeguata rappresentazione dell’iter logico e giuridico seguito dall’Amministrazione, tale da far comprendere all’interessato le specifiche incompatibilità tra i programmi delle singole discipline d’esame ed i crediti formativi relative al diploma di laurea conseguito presso l’Università di Nis e quelli corrispondenti al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria istituito presso l’Università degli studi di L’Aquila.
Giova, in proposito, osservare che tale valutazione, implicante un’analitica e specifica comparazione tra i predetti elementi, non può che esplicarsi attraverso un approfondito esame che, riguardo al caso di specie, risulta non essere stato eseguito mediante un procedimento di raffronto sostanziale, né documentalmente comprovato dall’Università degli studi di L’Aquila, né risultante dalle deliberazioni prodromiche al provvedimento rettorile impugnato.
7. Con il quanto motivo di doglianza parte ricorrente lamenta: il mancato riconoscimento del titolo accademico conseguito presso l’Università di Nis, all’uopo invocando la Convenzione di Nizza del 17.12.1976 “Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del mar Mediterraneo”, ratificata dall’Italia con legge 29.11.1980, n. 956 , la Convenzione di Parigi del 21.12.1979, ratificata dall’Italia con legge 4.6.1982, n. 376, nonché la Convenzione di Lisbona dell’11.4.1997, ratificata con legge 11.7.2002, n. 148, anche se non ancora entrata in vigore, nonché l’illegittima delega al Ministero degli esteri, mediante la propria Rappresentanza diplomatica ad eseguire competenze istruttorie spettanti alle università.
7.1 La censura è suscettibile di positiva definizione anche in ragione delle considerazioni esposte riguardo al primo motivo di doglianza.
7.2 Osserva, in proposito, il Collegio che il riconoscimento dei titolo accademico conseguito presso uno Stato straniero extra comunitario, nel caso di specie la Repubblica Federale Jugoslava Serbia-Montenegro, può avvenire mediante una convenzione internazionale che preveda un automatico riconoscimento ovvero un obbligo di esaminare l’istanza di riconoscimento ai fini dell’assimilazione al corrispondente titolo italiano. Tale convenzione stipulata in data 18.12.1983 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Jugoslavia e ratificata con legge n. 971/1984, risulta non più in vigore essendo stata unilateralmente sospesa dall’Italia con atto del 9.1.1996, con conseguente inapplicabilità di detto atto convenzionale.
7.3 Orbene, le convenzioni internazionali di Nizza e di Parigi, sopra citate, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Jugoslavia devono ritenersi inapplicabili in quanto abrogate dal succitato accordo del 18.12.1983 sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici.
7.4 Tuttavia tale circostanza deve ritenersi, ad avviso del Collegio, ininfluente, riguardo al caso di specie in relazione all’obbligo dell’Istituzione universitaria aquilana di operare un riconoscimento in esecuzione delle succitate convenzioni internazionali, in applicazione della disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 148 del 2002 a norma della quale “La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle università ed agli istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”.
8. Suscettibile di positiva definizione deve ritenersi, altresì il quinto motivo di doglianza con il quale si lamenta l’illegittimità per violazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 e della legge n. 1253 del 1966 di ratifica della convenzione internazionale dell’Aja del 5.1.1961, dei provvedimenti impugnati i quali presupporrebbero la non affidabilità della documentazione presentata dal sig. Bisi a corredo della sua istanza di riconoscimento in ragione della richiesto intervento dell’Autorità consolare a relativa garanzia, posto che tali atti allegati all’istanza recherebbero in calce la cosiddetta “apostilla” ai fini della relativa legalizzazione produttivi di effetti ai sensi del succitato art. 33.
9. In merito alle censure dedotte con il sesto ed il settimo motivo di ricorso il Collegio ritiene dover rinviare a quanto considerato in merito al quarto motivo di doglianza.
10. Suscettibile di positiva definizione deve, altresì, essere considerato l’ulteriore motivo di ricorso con cui è stata asserita la violazione delle disposizioni comunitarie in materia di riconoscimento di diplomi universitari provenienti anche da Stati terzi extra comunitari.
10.1 Osserva, a tale riguardo, il Collegio che il giudice amministrativo ha riconosciuto particolare rilievo alle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione e libertà di stabilimento ricomprendenti anche la mobilità studentesca (cfr. la raccomandazione del Consiglio dei Ministri della C.E. n. 89/49 CEE del 21.12.1988 e la direttiva n. 93/16/CE volta ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli posseduti dai cittadini degli Stati membri che esercitano l’attività medico dentistica). Significativo è anche il principio enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14.9.2000 nella causa C-238/98, Hoesman, secondo cui il criterio fondamentale a cui deve esser ispirata la valutazione per il riconoscimento del diploma universitario conseguito all’estero è comune ad entrambi e consiste nel rapporto tra le competenze attestate da quei diplomi e le cognizioni e le qualifiche richieste dalla norme nazionali per il conseguimento del corrispondente diploma.
Il riconoscimento del titolo accademico acquisito presso una università straniera, a norma delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge n. 148 del 2002, e la conseguente declaratoria di equipollenza non possono, dunque, essere negati sulla base di mero un riscontro formale tra programmi, discipline d’esame e crediti formativi, bensì a seguito di un indispensabile e prodromico confronto sostanziale inerente al contenuto delle singole discipline.
11. Suscettibile di positiva definizione deve ritenersi, infine, mediante rinvio a quanto sopra considerato anche l’ultimo motivo di ricorso.
12. Con atto propositivo di motivi aggiunti il ricorrente ha proposto impugnativa avverso:
a) la deliberazione del Consiglio struttura didattica del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria del 20.9.2005;
b) della deliberazione della Commissione equipollenza lauree del 20.9.2005;
c) della nota dell’Università degli studi di L’Aquila del 6.12.2005 prot. n. 43710, delle note in data 8.8.2005 prot. n. 26935 e in data 1.12.2005 prot. n. 43099.
13. All’uopo il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a) illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 101, 103 e 113 della Costituzione, degli artt. 26 e 33 della legge n. 1034 del 1971; violazione e falsa applicazione della sentenza T.A.R. L’Aquila n. 32 del 2005; eccesso di potere per sviamento di potere, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti, posto che i provvedimenti impugnati mediante proposizioni di motivi aggiunti sarebbero contrastanti con la sentenza n. 32/2005 pronunciata da questo Tribunale;
b) Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e per violazione degli artt. 3, 6, comma I, lett. a) e b), 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità, atteso che i provvedimenti anzidetti sarebbero privi di una adeguata e specifica rappresentazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche ad essi sottese, ed in particolare di analitica indicazione delle motivazioni specifiche per le quali i programmi e le discipline d’esame sostenuti dal ricorrente siano stati considerati incongruenti, nonché per omessa indicazione dell’iter procedurale formale mediante il quale l’Amministrazione ha proceduto in sede di istruttoria ad esaminare la documentazione allegata dal sig. Bisi alla propria domanda di riconoscimento.
c) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 148 del 2002, del R.D. n. 1592/1933 e del R.D. n. 1269/1938; difetto assoluto di competenza in capo al Ministero degli esteri; violazione dell’art. 97 della Costituzione, del regolamento didattico d’Ateneo, della facoltà di medicina e chirurgia, del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, atteso che le determinazioni assunte dall’Università degli studi di L’Aquila sarebbero contrastanti con le succitate Convenzioni internazionali di Nizza e di Parigi, nonché con le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 148 del 2002 che hanno sancito la competenza delle università a provvedere sulle domande di riconoscimento presentate da cittadini italiani che abbiano conseguito un titolo accademico all’estero.
d) Illegittimità della circolare ministeriale n. 1115/1993, in quanto richiamata dall’Università degli studi di L’Aquila e già censurata dal T.A.R. Lazio, sez. III bis con sentenza n. 1914 del 28.1.2002.
e) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 445 del 2000, della Convenzione internazionale dell’AJA del 5.10.1961, ratificata con legge 20.12.1966, n. 1253; violazione dell’art. 117 della Costituzione, stante la ritenuta inaffidabilità da parte dell’Università degli studi di L’Aquila della documentazione allegata alla domanda di riconoscimento, in ragione della richiesta dichiarazione di valore a garanzia degli studi svolti dal ricorrente.
f) Violazione della Convenzione di Nizza ratificata con legge n. 865 del 1980, e dell’art. 117 della Costituzione.
g) Violazione e falsa applicazione della Convenzione di Parigi del 21.12.1979, ratificata con legge n. 376/1982, dell’art. 117 della Costituzione, del regolamento didattico d’Ateneo modificato in conformità del decreto ministeriale 3 agosto 2001.
h) Violazione del regolamento didattico d’Ateneo, del regolamento didattico della Facoltà di medicina e chirurgia, del regolamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
i) Violazione dell’art. 33 della Costituzione e dei principi comunitari in materia di libera circolazione e libertà di stabilimento di cui agli artt. 43 e 47 del Trattato di Roma del 25.3.1957; violazione della direttiva comunitaria n. 78/686/CEE, della raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 21.12.1988, n. 89/49, della direttiva del Consiglio n. 89/48, della direttiva 92/51; violazione ed omessa applicazione delle sentenze della Corte di Giustizia del 16.6.2003 e del 14.9.2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 117 della Costituzione.
14. Le censure dedotte sono suscettibili di positiva definizione.
14.1 Osserva, a tal fine, il Collegio che, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 322/2005 adottata da questo Tribunale, l’Ufficio affari legali dell’Università degli studi di L’Aquila con nota in data 8.8.2005 prot. n. 26935 ne ha trasmesso copia al Responsabile della Segreteria studenti della Facoltà di medicina e chirurgia di tale Ateneo, informandolo dell’obbligo di conformarsi alla stessa, nella specie sospendendo l’efficacia del decreto rettorale del 30.5.2005 impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio,e procedendo all’inoltro della pratica relativa al riconoscimento dei titolo accademico conseguito presso l’Università di Nis dall’odierno ricorrente al Consiglio struttura didattica al fine di procedere ad una valutazione di merito degli studi dal dott. Bisi intrapresi.
14.2 Il Consiglio di struttura didattica, prescindendo dalla acquisizione della cosiddetta dichiarazione di valore, ha proceduto alla valutazione di merito dei programmi svolti dal ricorrente, onde accertarne la congruità rispetto a quelli previsti per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria istituito presso l’Università degli studi di L’Aquila.
14.3 Con nota dell’Università aquilana in data 1.12.2005 prot. n. 43099 è stata comunicata al sig. Bisi l’intervenuta deliberazione del Consiglio struttura didattica del corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria del 20 settembre 2005 con cui è stata approvata all’unanimità la determinazione adottata, in pari data, dalla Commissione equipollenza lauree sull’istanza di riconoscimento sopra citata, con la quale è stato ribadito il non accoglimento di tale richiesta, mediante espressione di sfavorevole parere.
Osserva il Collegio che dalla documentazione depositata in atti, e segnatamente dall’esame di quest’ultima determinazione, è dato rilevare che “…..Dall’esame e dalla valutazione degli atti riguardanti il ricorso presentato dal Dott. Massimo Bisi, inviati alla Commissione Equipollenza Lauree si evince una marcata incongruità dei programmi e dei contenuti delle singole discipline d’insegnamento sostenuti dal ricorrente rispetto ai programmi e relativi crediti formativi ed al piano di studio nel complesso riguardante il nuovo ordinamento degli studi del Corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli studi di L’Aquila (Allegato 1).
Su questa base, la Commissione esprime parere sfavorevole all’accoglimento della richiesta riguardo al riconoscimento della laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presentata dal Dott. Massimo Bisi e ritiene di poterlo iscrivere al primo anno del Corso di Laurea previo superamento di concorso….”.
Orbene, al fine del decidere, il Collegio non può che rinviare a quanto già affermato in relazione al terzo motivo di doglianza rappresentato nell’atto introduttivo del presente giudizio, ritenendo che il supporto motivazionale rappresentato nelle deliberazioni anzidette, non costituisce idonea, sufficiente ed adeguata rappresentazione dell’iter logico e giuridico seguito dall’Amministrazione, tale da far comprendere all’interessato le specifiche incompatibilità tra i programmi delle singole discipline d’esame ed i crediti formativi relative al diploma di laurea conseguito presso l’Università di Nis e quelli corrispondenti al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria istituito presso l’Università degli studi di L’Aquila.
Lo svolgimento effettivo di tale valutazione, implicante un’analitica e specifica comparazione tra i predetti elementi, non risulta comprovato documentalmente dalla esecuzione di un procedimento di raffronto sostanziale, e non meramente formale, da parte dell’Università degli stu-di di L’Aquila con la conseguenza che anche le suddette deliberazioni adottate in data 20.9.2005 non appaiono scevre dai paventati vizi di illegittimità.
15. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
16. Le spese e gli onorari di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila accoglie il ricorso in epigrafe indicato nel senso indicato nella parte motiva.
Condanna l’Università degli studi di L’Aquila al pagamento a favore del sig. Massimo Bisi delle spese e degli onorari di giudizio che liquida il complessivi euro 3000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15/02/2006 con l'intervento dei signori:
Santo Balba, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Fabio Mattei, Primo Referendario, Estensore
|
|