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n. 6-2007 - © copyright

T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 2 maggio 2007 n. 186
S. Balba – Presidente, F. Mattei – Estensore
C. G. (avv.ti M. Cesca e B. Di Pietrantonio) c. MINISTERO DELL'INTERNO (Avv. dist. St.)


Straniero – Permesso di soggiorno – Rilascio, revoca e rinnovo - Mezzi di sussistenza – Estremi.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 l'ingresso nel territorio dello Stato non è consentito a chi non dimostri, tra l'altro, la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno; in tale dizione devono ricomprendersi non solo i redditi da lavoro dipendente o autonomo, come si desume chiaramente dalla lettura dell'articolo 13 comma 2 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, ma anche altri mezzi di sussistenza che siano ovviamente di lecita provenienza, quantunque non derivanti da lavoro.

 

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(1) Nella specie, il richiedente aveva depositato memoria alla questura, nella quale aveva evidenziato che, “nonostante la dichiarata insufficienza reddituale, aveva ricevuto un sostentamento economico dal proprio nucleo familiare avente stabile dimora nel territorio nazionale ed occupato medinate contratti di lavoro regolari.”. (A. Fac.)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 664 del 2005, proposto da:
C. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Cesca e Barbara Di Pietrantonio, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

contro



MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in L'Aquila, Portici S. Bernardino;

 

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore di Teramo di rifiuto del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del 30.6.2005, notificato in data 19.9.2005.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno.
Viste le memorie depositate dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/10/2006 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori delle parti in causa come da verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



- che con atto n. 664/2005, notificato il 9 novembre 2005 e depositato in pari data il sig. Capillari, di nazionalità albanese, ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento del decreto del Questore di Teramo in epigrafe indicato con il quale è stata respinta la sua istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato inoltrata in data 14.1.2005, sul presupposto che “…dalla visione del CUD 2004, riferito ai redditi dell’anno 2003, risulta aver percepito un reddito di euro 1.232,81 e dalla visione delle buste paga esibite per il rilascio del beneficio emerge che lo stesso ha lavorato solo nei mesi di novembre e dicembre 2004 per un totale di n. 59 giorni;…..che il cittadino straniero non ha integrato ulteriori redditi e che quindi sono venute a mancare le condizioni relative al reddito previste dall’art. 4, comma 3 in relazione all’art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 286/1998 e successive modifiche e, in riferimento all’art. 6, comma 5 del detto D.P.R. il reddito esibito dallo straniero non risulta sufficiente per il proprio sostentamento e che comunque le memorie difensive prodotte….non giustificano la carenza sopra rappresentata….”;
- che parte ricorrente avverso detto provvedimento ha dedotto le seguenti censure:
a) Eccesso di potere per motivazione insufficiente, atteso che la motivazione attinente all’insufficienza del reddito ritenuto dall’Amministrazione insufficiente ai fini del richiesto rinnovo di permesso di soggiorno, non avrebbe tenuto conto dei dati inerenti alla più recente posizione lavorativa del ricorrente comprovanti un reddito dallo stesso percepito dal gennaio all’ottobre del 2005 pari ad euro 6.584,00, con violazione dell’art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998;
b) Eccesso di potere per illogicità della motivazione, atteso che la carenza reddituale del ricorrente sarebbe smentita dai mezzi di sussistenza della sua famiglia composta dai genitori, dal fratello e dalla sorella che ha conseguito un reddito complessivo per il 2004 di euro 19.699,38, e che, pertanto, ai fini della sussistenza del ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe considerato la sua convivenza con i predetti familiari.
c) Eccesso di potere sotto altro profilo, per carenza di istruttoria e di motivazione.
- che il ricorso alla luce dei prospettati motivi di doglianza deve ritenersi fondato;
- che il Tribunale osserva che in materia di immigrazione non sussiste un parametro definito per individuare l'entità dei mezzi di sussistenza richiesti ai fini dell’autorizzazione al rinnovo del permesso di soggiorno sul territorio nazionale.
- che la sussistenza di tali mezzi deve essere ponderata dall'Amministrazione anche mediante apposita valutazione del contesto familiare e di vita in cui lo straniero si trova e ciò soprattutto quando vi è già stato il rilascio del primo titolo di soggiorno e di questo si chiede il rinnovo;
- che ai sensi della vigente normativa di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 286/1998 il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
- che ai sensi dell’art. 4 comma 3 del medesimo decreto delegato l'ingresso nel territorio dello Stato non è consentito a chi non dimostri, tra l'altro, la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno; che, a norma dell'articolo 13, comma 2 del D.P.R. n. 394/99 è previsto che "Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno...la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio o dei propri familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo";
- che non essendo il significato della dizione "mezzi di sussistenza" esso deve essere valutato verificato caso per caso;
- che con riferimento al caso di specie ed in riferimento alla citata normativa emerge che nella dizione di mezzi di sussistenza non possano essere ricompresi solo i redditi da lavoro dipendente o autonomo, come del resto sembra chiaro dalla lettura dell'articolo 13 comma 2 del D.P.R. n. 394/1999 con la conseguenza che anche altri mezzi di sussistenza che siano ovviamente di lecita provenienza, non derivanti da lavoro ben possono costituire i mezzi di sussistenza ex lege prescritti;
- che, pertanto, anche sulla base della memoria difensiva inoltrata dal Gentjan Capillari alla Questura di Teramo antecedentemente all’adozione del provvedimento impugnato risulta che egli, nonostante la dichiarata insufficienza reddituale, abbia ricevuto un sostentamento economico dal proprio nucleo familiare avente stabile dimora nel territorio nazionale ed occupato medinate contratti di lavoro regolari;
- che dunque fondato deve ritenersi il prospettato motivo di doglianza per il quale l’Amministrazione avrebbe ritenuto privo dei mezzi di sussistenza l’odierno ricorrente senza, peraltro, valutare a tale fine anche i redditi prodotti dal suo nucleo familiare di appartenenza strumentali al suo sostentamento;
- che, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto;
- che le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti in causa;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, accoglie il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25/10/2006 con l'intervento dei signori:
Santo Balba, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Fabio Mattei, Primo Referendario, Estensore



 

 
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